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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 08/05/2025, n. 676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 676 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Riccardo Ponticelli, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 505/2023 R.A.C.L., promossa da
, elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Parte_1
Antonio Nicolini, che lo rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo informatico, ricorrente contro
elettivamente domiciliato in Cagliari, Controparte_1 presso gli uffici dell'Avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avv. Marina Olla, in virtù di procura generale alle liti, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 15 febbraio 2023, ha agito in giudizio Parte_1
per domandare al Tribunale l'accertamento del diritto all'iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti istituiti dall'articolo 11 della legge n. 9 del 9 gennaio 1963, a seguito della formazione - a suo dire - della fattispecie del silenzio assenso descritta dall'art. 6, comma 3, del d.P.R. 7 dicembre 2001, n. 476 (Regolamento di semplificazione per l'iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri ai fini previdenziali), avendo egli presentato
CP_ domanda di iscrizione il 14 giugno 2004, sulla quale l' non si sarebbe pronunciato nel termine di 90 giorni previsto dalla normativa invocata. Lo stesso ricorrente ha inoltre domandato la cancellazione dagli elenchi degli imprenditori agricoli a titolo principale, nei
CP_ quali era stato iscritto dall a seguito di domanda presentata erroneamente (sempre a suo dire) il 2 luglio 2003. CP_ L' ha resistito in giudizio, eccependo pregiudizialmente sia il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, che l'inammissibilità della domanda, in quanto volta ad imporre un facere all'amministrazione, nell'ambito dell'attività provvedimentale della stessa.
pagina 1 di 3 Nel merito, il convenuto ha invocato il rigetto dell'azione, per mancanza dei requisiti sostanziali che consentirebbero al ricorrente di essere qualificato, con la decorrenza richiesta, coltivatore diretto.
2. Le eccezioni pregiudiziali sollevate dall' sono infondate. CP_1
E' sufficiente osservare che è dagli anni Ottanta che la Suprema Corte, nella sua più autorevole composizione, ha chiarito che la domanda proposta dal coltivatore diretto per conseguire l'iscrizione negli elenchi di categoria, quale titolo necessario per il relativo trattamento assicurativo, spetta alla giurisdizione del giudice ordinario (in funzione di giudice del lavoro), ancorché comporti la condanna dell'amministrazione ad un facere, dato che investe diritti soggettivi inerenti ad un rapporto previdenziale, autonomo rispetto ai procedimenti amministrativi prodromici e strumentali a detta iscrizione (Cass. civ., S.U., 11 ottobre 1988, n. 5485).
L'esistenza di un vero e proprio diritto soggettivo all'iscrizione è affermata anche nella giurisprudenza di legittimità successiva (tra cui si può citare Cass. civ., Sez. L, 14 giugno
2003, n. 9536) e non vi sono ragioni per discostarsi da questo indirizzo interpretativo.
3. Nel merito, la domanda del ricorrente è infondata e deve, pertanto, essere rigettata.
3.1. E' innegabile che l'art. 6, comma 3, del d.P.R. 7 dicembre 2001, n. 476, stabilisca una vera e propria ipotesi di silenzio – assenso, nel caso in cui, di fronte alla domanda di CP_ iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti, l non si pronunci nei 90 giorni successivi.
Il testo normativo è chiaro sul punto (“La domanda di iscrizione, variazione o cancellazione si intende accolta qualora l non comunichi all'interessato il proprio CP_1 diniego entro novanta giorni dal ricevimento della domanda”) e in claris non fit interpretatio.
3.2. Tuttavia, ciò non esonera il ricorrente dall'onere della prova dei requisiti sostanziali stabiliti per legge, al fine del riconoscimento della qualità di coltivatore diretto.
Il perfezionarsi di una fattispecie di silenzio assenso in favore dell'istante non comporta automaticamente il riconoscimento nella sede giurisdizionale di un corrispondente diritto a beneficio del medesimo, trovando applicazione l'art. 5 della legge 20 marzo 1865 n. 2248, all.
E, secondo cui gli atti amministrativi possono trovare applicazione nel giudizio solo in quanto conformi alle leggi (cfr. sul punto Cass. civ., Sez. L, 14 ottobre 1995, n. 10729).
D'altronde, ove così non fosse, l'ordinamento rischierebbe un corto circuito, dato che
CP_ senz'altro esso attribuisce all' il potere di disporre d'ufficio la cancellazione anche retroattiva dell'interessato dagli elenchi di categoria, ove ritenga che questi non possegga i requisiti sostanziali per l'iscrizione, e l'assicurato sarebbe in quel caso tenuto ad agire nei pagina 2 di 3 confronti dell'Amministrazione per vedere ripristinata l'iscrizione, con onere della prova a proprio carico (Cass. civ. n. 9536/2003 cit.).
3.3. Ai fini dell'applicabilità dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, la qualità di coltivatore diretto - rispetto alla quale manca nell'ordinamento una nozione generale applicabile ad ogni fine di legge - deve essere desunta dal combinato disposto degli artt. 2 della l. n. 1047 del 1957, 2 e 3 della l. n. 9 del 1963, sicché per il suo riconoscimento è necessario e sufficiente il concorso dei seguenti requisiti: a) diretta, abituale e manuale coltivazione dei fondi, o diretto ed abituale governo del bestiame, sussistenti allorché
l'interessato si dedichi in modo esclusivo a tali attività, o anche in modo soltanto prevalente, cioè tale che le stesse lo impegnino per la maggior parte dell'anno e costituiscano per lui la maggior fonte di reddito;
b) prestazione lavorativa del nucleo familiare non inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità delle coltivazioni del fondo e per l'allevamento e il governo del bestiame, nonché fabbisogno di manodopera non inferiore a centoquattro giornate lavorative annue.
Nel caso di specie, è sufficiente osservare che il ricorrente non ha offerto alcuna allegazione e prova per consentire di accertare il possesso dei requisiti legalmente stabiliti per acquisire ai fini previdenziali, a partire dalla domanda amministrativa del 2004, la qualifica di coltivatore diretto.
4. In considerazione della novità della questione trattata (ossia quella relativa alla ripartizione dell'onere della prova dei requisiti sostanziali, nel caso in cui sia richiesto l'accertamento del diritto all'iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti, in presenza di una fattispecie di silenzio assenso ex art. 6, comma 3, del d.P.R. 476/2001), su cui non risulta alcun pronunciamento della Suprema Corte, le spese di lite devono essere interamente compensate tra le parti ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- rigetta la domanda;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Cagliari, 8 maggio 2025.
Il Giudice dott. Riccardo Ponticelli
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Riccardo Ponticelli, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 505/2023 R.A.C.L., promossa da
, elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Parte_1
Antonio Nicolini, che lo rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo informatico, ricorrente contro
elettivamente domiciliato in Cagliari, Controparte_1 presso gli uffici dell'Avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avv. Marina Olla, in virtù di procura generale alle liti, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 15 febbraio 2023, ha agito in giudizio Parte_1
per domandare al Tribunale l'accertamento del diritto all'iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti istituiti dall'articolo 11 della legge n. 9 del 9 gennaio 1963, a seguito della formazione - a suo dire - della fattispecie del silenzio assenso descritta dall'art. 6, comma 3, del d.P.R. 7 dicembre 2001, n. 476 (Regolamento di semplificazione per l'iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri ai fini previdenziali), avendo egli presentato
CP_ domanda di iscrizione il 14 giugno 2004, sulla quale l' non si sarebbe pronunciato nel termine di 90 giorni previsto dalla normativa invocata. Lo stesso ricorrente ha inoltre domandato la cancellazione dagli elenchi degli imprenditori agricoli a titolo principale, nei
CP_ quali era stato iscritto dall a seguito di domanda presentata erroneamente (sempre a suo dire) il 2 luglio 2003. CP_ L' ha resistito in giudizio, eccependo pregiudizialmente sia il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, che l'inammissibilità della domanda, in quanto volta ad imporre un facere all'amministrazione, nell'ambito dell'attività provvedimentale della stessa.
pagina 1 di 3 Nel merito, il convenuto ha invocato il rigetto dell'azione, per mancanza dei requisiti sostanziali che consentirebbero al ricorrente di essere qualificato, con la decorrenza richiesta, coltivatore diretto.
2. Le eccezioni pregiudiziali sollevate dall' sono infondate. CP_1
E' sufficiente osservare che è dagli anni Ottanta che la Suprema Corte, nella sua più autorevole composizione, ha chiarito che la domanda proposta dal coltivatore diretto per conseguire l'iscrizione negli elenchi di categoria, quale titolo necessario per il relativo trattamento assicurativo, spetta alla giurisdizione del giudice ordinario (in funzione di giudice del lavoro), ancorché comporti la condanna dell'amministrazione ad un facere, dato che investe diritti soggettivi inerenti ad un rapporto previdenziale, autonomo rispetto ai procedimenti amministrativi prodromici e strumentali a detta iscrizione (Cass. civ., S.U., 11 ottobre 1988, n. 5485).
L'esistenza di un vero e proprio diritto soggettivo all'iscrizione è affermata anche nella giurisprudenza di legittimità successiva (tra cui si può citare Cass. civ., Sez. L, 14 giugno
2003, n. 9536) e non vi sono ragioni per discostarsi da questo indirizzo interpretativo.
3. Nel merito, la domanda del ricorrente è infondata e deve, pertanto, essere rigettata.
3.1. E' innegabile che l'art. 6, comma 3, del d.P.R. 7 dicembre 2001, n. 476, stabilisca una vera e propria ipotesi di silenzio – assenso, nel caso in cui, di fronte alla domanda di CP_ iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti, l non si pronunci nei 90 giorni successivi.
Il testo normativo è chiaro sul punto (“La domanda di iscrizione, variazione o cancellazione si intende accolta qualora l non comunichi all'interessato il proprio CP_1 diniego entro novanta giorni dal ricevimento della domanda”) e in claris non fit interpretatio.
3.2. Tuttavia, ciò non esonera il ricorrente dall'onere della prova dei requisiti sostanziali stabiliti per legge, al fine del riconoscimento della qualità di coltivatore diretto.
Il perfezionarsi di una fattispecie di silenzio assenso in favore dell'istante non comporta automaticamente il riconoscimento nella sede giurisdizionale di un corrispondente diritto a beneficio del medesimo, trovando applicazione l'art. 5 della legge 20 marzo 1865 n. 2248, all.
E, secondo cui gli atti amministrativi possono trovare applicazione nel giudizio solo in quanto conformi alle leggi (cfr. sul punto Cass. civ., Sez. L, 14 ottobre 1995, n. 10729).
D'altronde, ove così non fosse, l'ordinamento rischierebbe un corto circuito, dato che
CP_ senz'altro esso attribuisce all' il potere di disporre d'ufficio la cancellazione anche retroattiva dell'interessato dagli elenchi di categoria, ove ritenga che questi non possegga i requisiti sostanziali per l'iscrizione, e l'assicurato sarebbe in quel caso tenuto ad agire nei pagina 2 di 3 confronti dell'Amministrazione per vedere ripristinata l'iscrizione, con onere della prova a proprio carico (Cass. civ. n. 9536/2003 cit.).
3.3. Ai fini dell'applicabilità dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, la qualità di coltivatore diretto - rispetto alla quale manca nell'ordinamento una nozione generale applicabile ad ogni fine di legge - deve essere desunta dal combinato disposto degli artt. 2 della l. n. 1047 del 1957, 2 e 3 della l. n. 9 del 1963, sicché per il suo riconoscimento è necessario e sufficiente il concorso dei seguenti requisiti: a) diretta, abituale e manuale coltivazione dei fondi, o diretto ed abituale governo del bestiame, sussistenti allorché
l'interessato si dedichi in modo esclusivo a tali attività, o anche in modo soltanto prevalente, cioè tale che le stesse lo impegnino per la maggior parte dell'anno e costituiscano per lui la maggior fonte di reddito;
b) prestazione lavorativa del nucleo familiare non inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità delle coltivazioni del fondo e per l'allevamento e il governo del bestiame, nonché fabbisogno di manodopera non inferiore a centoquattro giornate lavorative annue.
Nel caso di specie, è sufficiente osservare che il ricorrente non ha offerto alcuna allegazione e prova per consentire di accertare il possesso dei requisiti legalmente stabiliti per acquisire ai fini previdenziali, a partire dalla domanda amministrativa del 2004, la qualifica di coltivatore diretto.
4. In considerazione della novità della questione trattata (ossia quella relativa alla ripartizione dell'onere della prova dei requisiti sostanziali, nel caso in cui sia richiesto l'accertamento del diritto all'iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti, in presenza di una fattispecie di silenzio assenso ex art. 6, comma 3, del d.P.R. 476/2001), su cui non risulta alcun pronunciamento della Suprema Corte, le spese di lite devono essere interamente compensate tra le parti ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- rigetta la domanda;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Cagliari, 8 maggio 2025.
Il Giudice dott. Riccardo Ponticelli
pagina 3 di 3