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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. II, sentenza 09/01/2026, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vibo Valentia |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 26/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 2, riunita in udienza il
08/01/2026 alle ore 15:00 in composizione monocratica:
DE MARTIN CLAUDIA, Giudice monocratico in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1094/2025 depositato il 15/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Ricadi - Via Municipio 89866 Ricadi VV
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 202500006973 TASI 2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 202500006973 TARSU/TIA 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 9/2026 depositato il 09/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: all'udienza dichiara di rinunciare al ricorso con compensazione delle spese di lite Resistente/Appellato: accetta la rinuncia con compensazione delle spese di lite
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 con ricorso notificato a mezzo PEC in data 2 giugno 2025 al Comune di Ricadi impugnava preavviso di fermo amministrativo di beni mobili n. 202500006973 notificatogli in data 3 aprile 2025.
Il ricorrente provvedeva a costituirsi in giudizio in data 15 luglio 2025.
Si costituiva in giudizio il Comune di Ricadi che eccepiva l'inammissibilità del ricorso per tardiva iscrizione a ruolo del giudizio, oltre i trenta giorni di legge a mente del disposto di cui all'art. 22 del D. Lgs. 546/92, a tenore del quale la costituzione in giudizio del ricorrente deve avvenire, a pena di inammissibilità, “entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso”.
All'odierna udienza monocratica del giorno 8 gennaio 2026 il difensore di parte ricorrente dichiarava di rinunciare al ricorso ed il difensore del Comune di Ricadi dichiarava che l'Ente territoriale, preventivamente informato, aveva dichiarato di aderire alla rinuncia con compensazione delle spese di lite. La causa era posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va pronunciata ai sensi dell'art. 44 D. Lgs 546/1992 l'estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso. Invero, parte ricorrente all'odierna udienza ha reso dichiarazione di rinuncia al ricorso.
In ipotesi di rinuncia al ricorso le spese vanno poste a carico del rinunciante, a mente del comma secondo del suddetto articolo, salvo diverso accordo tra le parti.
Orbene, nel caso in esame le spese di lite vanno compensate in quanto il Comune di Ricadi ha aderito alla richiesta di compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica 1. dichiara estinto il giudizio;
2. spese compensate. Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Vibo Valentia, Sezione
Seconda in composizione monocratica del giorno 8 gennaio 2026. Il giudice monocratico Claudia De
AR
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 2, riunita in udienza il
08/01/2026 alle ore 15:00 in composizione monocratica:
DE MARTIN CLAUDIA, Giudice monocratico in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1094/2025 depositato il 15/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Ricadi - Via Municipio 89866 Ricadi VV
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 202500006973 TASI 2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 202500006973 TARSU/TIA 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 9/2026 depositato il 09/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: all'udienza dichiara di rinunciare al ricorso con compensazione delle spese di lite Resistente/Appellato: accetta la rinuncia con compensazione delle spese di lite
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 con ricorso notificato a mezzo PEC in data 2 giugno 2025 al Comune di Ricadi impugnava preavviso di fermo amministrativo di beni mobili n. 202500006973 notificatogli in data 3 aprile 2025.
Il ricorrente provvedeva a costituirsi in giudizio in data 15 luglio 2025.
Si costituiva in giudizio il Comune di Ricadi che eccepiva l'inammissibilità del ricorso per tardiva iscrizione a ruolo del giudizio, oltre i trenta giorni di legge a mente del disposto di cui all'art. 22 del D. Lgs. 546/92, a tenore del quale la costituzione in giudizio del ricorrente deve avvenire, a pena di inammissibilità, “entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso”.
All'odierna udienza monocratica del giorno 8 gennaio 2026 il difensore di parte ricorrente dichiarava di rinunciare al ricorso ed il difensore del Comune di Ricadi dichiarava che l'Ente territoriale, preventivamente informato, aveva dichiarato di aderire alla rinuncia con compensazione delle spese di lite. La causa era posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va pronunciata ai sensi dell'art. 44 D. Lgs 546/1992 l'estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso. Invero, parte ricorrente all'odierna udienza ha reso dichiarazione di rinuncia al ricorso.
In ipotesi di rinuncia al ricorso le spese vanno poste a carico del rinunciante, a mente del comma secondo del suddetto articolo, salvo diverso accordo tra le parti.
Orbene, nel caso in esame le spese di lite vanno compensate in quanto il Comune di Ricadi ha aderito alla richiesta di compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica 1. dichiara estinto il giudizio;
2. spese compensate. Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Vibo Valentia, Sezione
Seconda in composizione monocratica del giorno 8 gennaio 2026. Il giudice monocratico Claudia De
AR