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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 22/04/2025, n. 1549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1549 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Terza CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del G.O.P., Avv. Giovanna Lucia Testini, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al nr. 11118/2020 del Ruolo Generale degli affari
TRA
elettivamente domiciliato in Capurso in via Palmiro Togliatti n. 9 Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Frascati che lo rappresenta e difende come in atti;
- Intimante opposto– contro in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa come in atti Controparte_1 dall' avv. Vito Francesco Mancini con studio in Bari;
- Intimata opponente -
All'odierna udienza, sulle conclusioni rassegnate nel relativo verbale e negli atti, che devono intendersi qui per trascritte, la causa è stata discussa;
le parti hanno chiesto la decisone della causa. Indi data lettura come da dispositivo letto all'esito della camera di consiglio si è proceduto al deposito della sentenza nel fascicolo telematico.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con intimazione del 27.1.2020, premetteva di essere proprietario Parte_1 dell'unità immobiliare sita in Capurso alla via ex S.S. 100 al KM. 11,800 costituita da area scoperta con tettoia entrambe di 180 mq e un locale deposito di circa 85 mq ( in catasto foglio 4 particella 266 CTG
A03/2); di averlo concesso in locazione commerciale, uso deposito, alla società dal Controparte_1
01/06/17; di essersi il conduttore reso moroso dall'inizio della locazione e precisamente dal 01/06/17 al
31/12/18 per 19 mensilità (130,00 x 19 mensilità), per la complessiva somma di € 2.470,00, e dal 01/01/19 fino al 31/01/2020 per 13 mensilità (530,00 x13) per la somma di € 6.890,00 nonché oneri forfettari di €
70,00 mensili per consumi di € 2.240,00 (€ 70,00 x 32); così complessivamente per la somma di € 11.600,00 fino al 31/01/2020 oltre interessi. Chiedeva la convalida dell'intimato sfratto;
l'emissione del decreto monitorio;
in caso di opposizione, l'emissione di provvedimento provvisorio di rilascio;
la dichiarazione di risoluzione del contratto per grave inadempimento del conduttore con condanna alle spese processuali.
La parte intimata, si costituiva in giudizio con comparsa del 08 giugno 2020, Controparte_1 chiedendo il rigetto delle domande in quanto l'intimato aveva già rilasciato l'unità immobiliare;
rilevando che era stato sottoscritto in data 30.6.2017 un contratto di locazione in sostituzione di un altro;
era stata emessa ordinanza di convalida con fissazione della data di esecuzione al 30.10.2019 nel distinto procedimento di sfratto rubricato al nr.RG. 10589/2019; sottoscritto atto di transazione a definizione di ogni rapporto contrattuale con la consegna dei beni.
Accolta la richiesta di emissione dell'ordinanza provvisoria di rilascio con ordinanza del 11.9.2020; assegnati i termini per il deposito di note integrative ex art 420 c.p.c.; disposto il mutamento del rito ed il termine di gg.15 perché parte intimata proponesse domanda di mediazione obbligatoria ex art. art.5
D.lgs 28/2010; ammesse ed espletate le prove , la causa è stata in data odierna riservata per la decisione.
Preliminarmente va rilevato che la domanda di mediazione è stata proposta dall'intimante.
Le difese di entrambe le parti risultano carenti per i motivi che di seguito si spiegheranno.
Innanzitutto dalla documentazione in atti presso l'Agenzia delle Entrate di Bari risultano registrati due contratti;
dai fogli di registrazione sono stati individuati con un numero diverso ma nessuna delle due parti ha depositato la copia del primo dei due contratti ma solo quello stipulato il 30.5.2017.
L'atto transattivo si riferisce al contratto sottoscritto il 30.6.2017 registrato presso l'Agenzia delle Entrate al n.014005 mentre la registrazione del contratto allegato e stipulato il 30.5.2017 porta il nr. 011213.
Le date di rilascio e i verbali non sono chiari in ordine alle distinte unità immobiliari se non per l'identificativo catastale riportato nel presente giudizio mentre nel pregresso sfratto ( a firma dell'Avv.Pannarale) sono indicati dati catastali diversi e nr .014005 di registrazione del contratto.
Neppure nel verbale di rilascio del 26.8.2019 le parti hanno dato atto della persistenza di quel secondo contratto avente, presumibilmente, ad oggetto la residua porzione immobiliare.
Pertanto appare solo strano ma non provato che sia stato promosso uno sfratto per morosità, convalidato,
mentre era in corso un ulteriore rapporto contrattuale e il conduttore si era reso moroso dal 1.6.2017.
La prova orale assunta non ha grande rilievo in quanto non attinente rispetto alle difese assunte.
Le parti non hanno neppure depositato eventuali ricevute relative almeno al pagamento del primo mese canone mensile.
L'opposizione proposta non è risultata provata nella fase di merito per cui devono richiamarsi i principi giurisprudenziali in merito all'adempimento.
Secondo i noti principi in tema di riparto dell'onere probatorio «nelle azioni contrattuali di adempimento,
di risarcimento danni da inadempimento e di risoluzione (art. 1453 c.c.), incombe al creditore esclusivamente di dimostrare il titolo e la scadenza delle obbligazioni che assume inadempiute e di allegare il fatto di inadempimento, incombendo poi al debitore convenuto di allegare e dimostrare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi idonei a paralizzare la domanda di controparte».
La Cassazione, con provvedimento 15659 del 2011 così si è espressa : «in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ( Cass. 15659 del 2011; Cass.
3373/2010; Cass. 9351/2007; Cass. 1743/2007; Cass. 20073/2004)
Inoltre va osservato che in relazione alla eccezione di pagamento, il locatore che agisce in giudizio al fine di ottenere la declaratoria di risoluzione del contratto di locazione, sostenendo l'inadempimento della controparte per mancato pagamento dei canoni pattuiti, in quanto creditore è tenuto unicamente a provare la fonte negoziale o legale del proprio diritto e ad allegare l'altrui inadempimento;
spetta, difatti, al debitore provare di aver adempiuto alla propria obbligazione.
Nel caso di specie, il resistente afferma di non dover pagare nulla per avere regolarizzato il rapporto con il richiamato atto di transazione ma non ha dato prova che trattavasi dello stesso bene;
in pratica agli atti non è stata depositata idonea documentazione a sostegno di tale affermazione ossia di aver adempiuto alla propria obbligazione.
In relazione alla domanda di condanna al pagamento dei canoni non pagati, in caso di risoluzione del contratto per inadempimento del conduttore, dovuto al mancato versamento dei canoni pattuiti, ne consegue la condanna al pagamento sino alla data di effettivo rilascio.
Orbene il locatore ha chiesto in via subordinata il riconoscimento della somma dovuta ammontante ad €
8.600,00 maturata fino ad agosto del 2019 così determinata: canoni mensili dal 01/06/17 al 31/12/18 per
19 mensilità (130,00 x 19 mensilità), per la complessiva somma di € 2.470,00; canoni dal 01/01/19 fino al 31/08/19 per 8 mensilità (530,00 x 8) per la somma di € 4.240,00 nonché oneri forfettari consumi di €
1.890,00 (€ 70,00 x 27 mesi).
A questo giudicante non resta che ritenere, seppure con le carenze istruttorie, che vadano quanto meno corrisposti i canoni nella misura indicata stante anche la genericità dell'atto di transazione.
L'omesso accordo in mediazione;
l'aggravio del contenzioso per un processo che già poteva dirsi definibile in via transattiva della causa nonché la richiesta contenuta nella comparsa conclusionale da parte intimante, la carenza istruttoria il rigetto delle eccezioni sollevate dall'opponente inducono alla condanna alle spese processuali.
In considerazione dell'omesso deposito della nota specifica si liquidano, in considerazione del valore e del parziale accoglimento della domanda in €. 5.077,00 così determinate stante il valore della causa e l'attività svolta ai sensi del DM n.55/2014 (€. 919,00 fase studio;
€. 777,00= fase introduttiva;
€. 1680,00 fase istruttoria;
€.1701,00= fase decisionale) .
PQM
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del GOP, Avv. Testini Giovanna Lucia, definitamene pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 in persona del legale rappresentante p.t., rigettata ogni ulteriore eccezione, Controparte_1
richiesta e domanda così provvede:
1) Dichiara infondata l'opposizione proposta;
2) Dichiara la risoluzione del contratto di locazione stipulato il 30.5.2017 ( reg presso l'Agenzia delle Entrate nr. 011213 serie 3T) per inadempimento del conduttore e per l'effetto, condanna la società in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento Controparte_1 della somma di € 8.600,00 in favore di Parte_1
3) Condanna la società in persona del legale rappresentante p.t. al Controparte_1 pagamento in favore di della complessiva somma di €. Parte_1
5.077,00 oltre oneri accessori;
4) Compensa tra le parti le ulteriori spese anche in assenza id nota specifica.
La sentenza viene depositata nel fascicolo telematico all'esito della camera di consiglio previa lettura del dispositivo.
Bari, 18.4.2025
Il GOP
Avv. Giovanna Lucia Testini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Terza CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del G.O.P., Avv. Giovanna Lucia Testini, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al nr. 11118/2020 del Ruolo Generale degli affari
TRA
elettivamente domiciliato in Capurso in via Palmiro Togliatti n. 9 Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Frascati che lo rappresenta e difende come in atti;
- Intimante opposto– contro in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa come in atti Controparte_1 dall' avv. Vito Francesco Mancini con studio in Bari;
- Intimata opponente -
All'odierna udienza, sulle conclusioni rassegnate nel relativo verbale e negli atti, che devono intendersi qui per trascritte, la causa è stata discussa;
le parti hanno chiesto la decisone della causa. Indi data lettura come da dispositivo letto all'esito della camera di consiglio si è proceduto al deposito della sentenza nel fascicolo telematico.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con intimazione del 27.1.2020, premetteva di essere proprietario Parte_1 dell'unità immobiliare sita in Capurso alla via ex S.S. 100 al KM. 11,800 costituita da area scoperta con tettoia entrambe di 180 mq e un locale deposito di circa 85 mq ( in catasto foglio 4 particella 266 CTG
A03/2); di averlo concesso in locazione commerciale, uso deposito, alla società dal Controparte_1
01/06/17; di essersi il conduttore reso moroso dall'inizio della locazione e precisamente dal 01/06/17 al
31/12/18 per 19 mensilità (130,00 x 19 mensilità), per la complessiva somma di € 2.470,00, e dal 01/01/19 fino al 31/01/2020 per 13 mensilità (530,00 x13) per la somma di € 6.890,00 nonché oneri forfettari di €
70,00 mensili per consumi di € 2.240,00 (€ 70,00 x 32); così complessivamente per la somma di € 11.600,00 fino al 31/01/2020 oltre interessi. Chiedeva la convalida dell'intimato sfratto;
l'emissione del decreto monitorio;
in caso di opposizione, l'emissione di provvedimento provvisorio di rilascio;
la dichiarazione di risoluzione del contratto per grave inadempimento del conduttore con condanna alle spese processuali.
La parte intimata, si costituiva in giudizio con comparsa del 08 giugno 2020, Controparte_1 chiedendo il rigetto delle domande in quanto l'intimato aveva già rilasciato l'unità immobiliare;
rilevando che era stato sottoscritto in data 30.6.2017 un contratto di locazione in sostituzione di un altro;
era stata emessa ordinanza di convalida con fissazione della data di esecuzione al 30.10.2019 nel distinto procedimento di sfratto rubricato al nr.RG. 10589/2019; sottoscritto atto di transazione a definizione di ogni rapporto contrattuale con la consegna dei beni.
Accolta la richiesta di emissione dell'ordinanza provvisoria di rilascio con ordinanza del 11.9.2020; assegnati i termini per il deposito di note integrative ex art 420 c.p.c.; disposto il mutamento del rito ed il termine di gg.15 perché parte intimata proponesse domanda di mediazione obbligatoria ex art. art.5
D.lgs 28/2010; ammesse ed espletate le prove , la causa è stata in data odierna riservata per la decisione.
Preliminarmente va rilevato che la domanda di mediazione è stata proposta dall'intimante.
Le difese di entrambe le parti risultano carenti per i motivi che di seguito si spiegheranno.
Innanzitutto dalla documentazione in atti presso l'Agenzia delle Entrate di Bari risultano registrati due contratti;
dai fogli di registrazione sono stati individuati con un numero diverso ma nessuna delle due parti ha depositato la copia del primo dei due contratti ma solo quello stipulato il 30.5.2017.
L'atto transattivo si riferisce al contratto sottoscritto il 30.6.2017 registrato presso l'Agenzia delle Entrate al n.014005 mentre la registrazione del contratto allegato e stipulato il 30.5.2017 porta il nr. 011213.
Le date di rilascio e i verbali non sono chiari in ordine alle distinte unità immobiliari se non per l'identificativo catastale riportato nel presente giudizio mentre nel pregresso sfratto ( a firma dell'Avv.Pannarale) sono indicati dati catastali diversi e nr .014005 di registrazione del contratto.
Neppure nel verbale di rilascio del 26.8.2019 le parti hanno dato atto della persistenza di quel secondo contratto avente, presumibilmente, ad oggetto la residua porzione immobiliare.
Pertanto appare solo strano ma non provato che sia stato promosso uno sfratto per morosità, convalidato,
mentre era in corso un ulteriore rapporto contrattuale e il conduttore si era reso moroso dal 1.6.2017.
La prova orale assunta non ha grande rilievo in quanto non attinente rispetto alle difese assunte.
Le parti non hanno neppure depositato eventuali ricevute relative almeno al pagamento del primo mese canone mensile.
L'opposizione proposta non è risultata provata nella fase di merito per cui devono richiamarsi i principi giurisprudenziali in merito all'adempimento.
Secondo i noti principi in tema di riparto dell'onere probatorio «nelle azioni contrattuali di adempimento,
di risarcimento danni da inadempimento e di risoluzione (art. 1453 c.c.), incombe al creditore esclusivamente di dimostrare il titolo e la scadenza delle obbligazioni che assume inadempiute e di allegare il fatto di inadempimento, incombendo poi al debitore convenuto di allegare e dimostrare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi idonei a paralizzare la domanda di controparte».
La Cassazione, con provvedimento 15659 del 2011 così si è espressa : «in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ( Cass. 15659 del 2011; Cass.
3373/2010; Cass. 9351/2007; Cass. 1743/2007; Cass. 20073/2004)
Inoltre va osservato che in relazione alla eccezione di pagamento, il locatore che agisce in giudizio al fine di ottenere la declaratoria di risoluzione del contratto di locazione, sostenendo l'inadempimento della controparte per mancato pagamento dei canoni pattuiti, in quanto creditore è tenuto unicamente a provare la fonte negoziale o legale del proprio diritto e ad allegare l'altrui inadempimento;
spetta, difatti, al debitore provare di aver adempiuto alla propria obbligazione.
Nel caso di specie, il resistente afferma di non dover pagare nulla per avere regolarizzato il rapporto con il richiamato atto di transazione ma non ha dato prova che trattavasi dello stesso bene;
in pratica agli atti non è stata depositata idonea documentazione a sostegno di tale affermazione ossia di aver adempiuto alla propria obbligazione.
In relazione alla domanda di condanna al pagamento dei canoni non pagati, in caso di risoluzione del contratto per inadempimento del conduttore, dovuto al mancato versamento dei canoni pattuiti, ne consegue la condanna al pagamento sino alla data di effettivo rilascio.
Orbene il locatore ha chiesto in via subordinata il riconoscimento della somma dovuta ammontante ad €
8.600,00 maturata fino ad agosto del 2019 così determinata: canoni mensili dal 01/06/17 al 31/12/18 per
19 mensilità (130,00 x 19 mensilità), per la complessiva somma di € 2.470,00; canoni dal 01/01/19 fino al 31/08/19 per 8 mensilità (530,00 x 8) per la somma di € 4.240,00 nonché oneri forfettari consumi di €
1.890,00 (€ 70,00 x 27 mesi).
A questo giudicante non resta che ritenere, seppure con le carenze istruttorie, che vadano quanto meno corrisposti i canoni nella misura indicata stante anche la genericità dell'atto di transazione.
L'omesso accordo in mediazione;
l'aggravio del contenzioso per un processo che già poteva dirsi definibile in via transattiva della causa nonché la richiesta contenuta nella comparsa conclusionale da parte intimante, la carenza istruttoria il rigetto delle eccezioni sollevate dall'opponente inducono alla condanna alle spese processuali.
In considerazione dell'omesso deposito della nota specifica si liquidano, in considerazione del valore e del parziale accoglimento della domanda in €. 5.077,00 così determinate stante il valore della causa e l'attività svolta ai sensi del DM n.55/2014 (€. 919,00 fase studio;
€. 777,00= fase introduttiva;
€. 1680,00 fase istruttoria;
€.1701,00= fase decisionale) .
PQM
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del GOP, Avv. Testini Giovanna Lucia, definitamene pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 in persona del legale rappresentante p.t., rigettata ogni ulteriore eccezione, Controparte_1
richiesta e domanda così provvede:
1) Dichiara infondata l'opposizione proposta;
2) Dichiara la risoluzione del contratto di locazione stipulato il 30.5.2017 ( reg presso l'Agenzia delle Entrate nr. 011213 serie 3T) per inadempimento del conduttore e per l'effetto, condanna la società in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento Controparte_1 della somma di € 8.600,00 in favore di Parte_1
3) Condanna la società in persona del legale rappresentante p.t. al Controparte_1 pagamento in favore di della complessiva somma di €. Parte_1
5.077,00 oltre oneri accessori;
4) Compensa tra le parti le ulteriori spese anche in assenza id nota specifica.
La sentenza viene depositata nel fascicolo telematico all'esito della camera di consiglio previa lettura del dispositivo.
Bari, 18.4.2025
Il GOP
Avv. Giovanna Lucia Testini