Decreto cautelare 14 giugno 2024
Ordinanza cautelare 4 luglio 2024
Ordinanza collegiale 16 giugno 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4Q, sentenza 17/12/2025, n. 22846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22846 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22846/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06519/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6519 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Consiglio Paola Cristiana, rappresentata e difesa dagli avvocati Domenico Naso e Francesca Virga, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
IN MM, non costituita in giudizio;
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia ,
del Decreto Dipartimentale prot. n. 1200 del 24 maggio 2024 con il quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito - Dipartimento per il Sistema educativo di Istruzione e formazione disponeva l’esclusione di parte ricorrente dalla partecipazione alla procedura di cui al D.M. n. 107/2023 per mancanza dei requisiti di legge, nella parte lesiva per la ricorrente;
- di tutti i provvedimenti, di data e protocollo sconosciuti, con i quali il Ministero dell’Istruzione e del Merito valutava la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà prodotta da parte ricorrente non conforme al D.M. n. 107/2023, nella parte lesiva per la ricorrente;
- dell’Avviso prot. n. 82842 del 10 giugno 2024 e del relativo allegato con il quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato l’elenco degli ammessi al corso intensivo di formazione - D.M. 8 giugno 2023, n. 107, nella parte in cui non risulta inserito il nominativo di parte ricorrente;
- di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi di parte ricorrente, con espressa riserva di impugnare la graduatoria finale di cui all’art. 9 del concorso riservato di cui al D.M. n. 107 dell’8 giugno 2023, che verrà pubblicata all’esito della prova finale del corso intensivo di formazione di cui all’art. 8;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti notificati dalla parte ricorrente il 20 ottobre 2024:
per l’annullamento ,
- del Decreto Dipartimentale prot. n. 2187 del 9 agosto 2024 e del relativo allegato con il quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha decretato l’approvazione della graduatoria generale nazionale della procedura di reclutamento riservata di Dirigenti scolastici di cui al D.M. n. 107/2023, nella parte in cui il nominativo di parte ricorrente risulta inserito con riserva;
- dell’Avviso prot. n. 124319 del 9 agosto 2024 con il quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha decretato l’assegnazione ai ruoli regionali dei candidati inseriti nella graduatoria di merito della procedura de qua , alle prime 519 posizioni, nella parte lesiva per la ricorrente;
- del Decreto Dipartimentale prot. n. 2206 del 19 agosto 2024 e del relativo allegato con il quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito, a seguito di segnalazioni di errori materiali, ha pubblicato la graduatoria rettificata della procedura di reclutamento riservata di dirigenti scolastici di cui al D.M. n. 107/2023, nella parte in cui il nominativo di parte ricorrente risulta inserito con riserva;
- della Nota prot. n. 169737 del 18 ottobre 2024 con la quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito - Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione ha reso noto l’avvio del conferimento degli incarichi e la stipula dei contratti nei ruoli della Dirigenza Scolastica nei confronti dei vincitori della procedura di cui al D.M. n. 107/2023, nella parte lesiva per parte ricorrente;
- di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi di parte ricorrente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2025 il dott. Marco MA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato l’11 giugno 2024, tempestivamente depositato, Consiglio Paola Cristiana ha premesso, in punto di fatto, di aver partecipato alla procedura concorsuale per il reclutamento del personale dirigenziale scolastico, indetto con D.D.G. del 23 novembre 2017 n. 1259 e, all’esito della prova scritta, di averne contestato il mancato superamento della prova scritta, instaurando il giudizio recante n. 12533/2019 R.G., iscritto innanzi a questo Tribunale, dichiarato improcedibile con sentenza n. 3625/2023, pubblicata il 6 marzo 2023.
La ricorrente, inoltre, ha rappresentato di aver promosso anche un successivo atto di intervento ad adiuvandum nel giudizio per revocazione n. 4125/2022 R.G., avverso una sentenza del Consiglio di Stato (n. 1012/2021), riguardante la posizione di altri candidati, a sua volta definitivo con sentenza di improcedibilità n. 4697/2023 del 9 maggio 2023, ossia in data successiva al 28 febbraio 2023.
Ciò posto, la ricorrente ha dedotto che, con il Decreto Legge 29 dicembre 2022, n. 198 (convertito con modificazioni dalla Legge 24 febbraio 2023, n. 14), il Legislatore aveva previsto che potevano partecipare alla procedura per il reclutamento straordinario del personale dirigenziale scolastico di cui al D.M. n. 107/2023, esclusivamente coloro che avessero, alla data del 28 febbraio 2023, un giudizio pendente relativo all’impugnazione delle prove scritte/orali del citato concorso, indetto con il Decreto del Direttore Generale del M.I.U.R. n. 1259 del 23 novembre 2017.
Ebbene, la parte ricorrente ha esposto di aver presentato domanda di partecipazione al concorso straordinario di cui al D.M. n. 107/2023, riservato a coloro che avessero un giudizio pendente alla data del 28 febbraio 2023.
Ciononostante, con il provvedimento impugnato, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha disposto l’esclusione della parte ricorrente dalla procedura concorsuale de qua per carenza dei requisiti di partecipazione.
Con il presente gravame la parte ricorrente, lamentando di essere stata illegittimamente esclusa dalla procedura di reclutamento straordinario di cui al D.M. n. 107/2023, ha impugnato i provvedimenti amministrativi indicati in epigrafe alla stregua delle seguenti ragioni.
1.1. Con il primo motivo, sono state censurate “illegittimità dell’esclusione della ricorrente dal corso intensivo di formazione di cui all’art. 7 del D.M. n. 107/2023 - violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 5, del D.M. n. 107/2023 - violazione e falsa applicazione dell’art. 2 del D.M. n. 107/2023 - eccesso di potere per arbitrarietà ed irragionevolezza manifesta dell’azione amministrativa”.
In particolare, il Ministero dell’Istruzione e del Merito sarebbe incorso nella violazione di legge, perché avrebbe escluso la parte ricorrente dalla partecipazione alla procedura concorsuale de qua, pur avendo quest’ultima indicato e documentato la sussistenza dei requisiti di partecipazione.
1.2. Con il secondo motivo, è stata lamentata “violazione e falsa applicazione dell’art. 6 della legge n. 241/1990: violazione del cd. dovere del soccorso istruttorio. violazione del principio di buon andamento dell’amministrazione ex art. 97 costituzione. difetto di istruttoria, carenza di motivazione, travisamento dei fatti, manifesta illogicità, irragionevolezza”.
Secondo la parte ricorrente, l’Amministrazione avrebbe dovuto attivare i propri poteri istruttori per accertare, anche d’ufficio, la sussistenza del requisito della pendenza del giudizio.
1.3. Per tali motivi, la parte ricorrente ha chiesto, previa adozione di misure cautelari anche monocratiche, l’annullamento, in parte qua e nei limiti dell’interesse, dei provvedimenti impugnati e la condanna dell’Amministrazione all’accertamento del proprio diritto alla partecipazione alla procedura concorsuale di che trattasi.
2. Con decreto presidenziale n. 2540/2024, pubblicato il 14 giugno 2024, il Presidente della Sezione III bis - illo tempore competente per materia - ha respinto la richiesta di adozione di misure cautelari monocratiche, in ragione dell’assenza del periculum in mora , fissando per la delibazione dell’istanza cautelare collegiale la Camera di Consiglio del 2 luglio 2024.
3. In data 19 giugno 2024, si è costituita in giudizio l’Avvocatura erariale nell’interesse del Ministero dell’Istruzione e del Merito con memoria di stile.
3.1. In data 27 giugno 2024, l’Avvocatura erariale ha poi prodotto in giudizio una memoria difensiva del Ministero dell’Istruzione e del Merito con la quale sono state contestate le censure contenute nel ricorso.
4. Con ordinanza n. 3015/2024, pubblicata in data 4 luglio 2024, resa all’esito della Camera di Consiglio del 2 luglio 2024, la Sezione III bis - illo tempore competente per materia - ha accolto l’istanza cautelare, incidentalmente proposta, sulla base del rilievo secondo cui la “ motivazione non appare idonea a far comprendere le ragioni dell’esclusione ”, fissando per il prosieguo la pubblica udienza del 4 marzo 2025, previa integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami.
5. In data 10 luglio 2024, la parte ricorrente ha documentato di aver integrato il contraddittorio nei confronti dei controinteressati mediante pubblici proclami.
6. Con ordinanza n. 3582/2024, pubblicata il 25 settembre 2024, il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare interposto dall’Avvocatura dello Stato, rilevando come “ la tesi del Ministero appellante, che la prof.ssa Consiglio non si sarebbe trovata alla data del 28 febbraio 2023 nella condizione di pendenza di un contenzioso previsto dall’art. 2 del d.m. n. 107/2023, prima facie risulta contraddetta dalla circostanza che il ricorso proposto, unitamente ad altri candidati non vincitori, dalla predetta prof.ssa Consiglio avverso la graduatoria del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici indetto con D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017 è stato deciso dal T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III-bis, con sentenza n. 3625 del 6 marzo 2023; ”.
7. Con atto recante motivi aggiunti, notificato il 20 ottobre 2024, tempestivamente depositato, la parte ricorrente ha impugnato la graduatoria definitiva della procedura di che trattasi, approvata con Decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell’Istruzione e del Merito n. 2187 del 9 agosto 2024, come poi rettificata con successivo Decreto del medesimo Capo Dipartimento n.2206 del 19 agosto 2024, in uno ai provvedimenti già precedentemente gravati.
7.1. Con i predetti motivi aggiunti, la parte ricorrente ha reiterato le censure già sollevate con il ricorso introduttivo, lamentando, in sintesi, l’illegittimità derivata della graduatoria definitiva, e rilevando come, in forza della suindicata ordinanza cautelare, aveva superato con profitto la selezione concorsuale, risultando idonea con riserva.
8. Con ordinanza n. 11707/2025, pubblicata il 16 giugno 2025, resa da questa Sezione, divenuta poi competente per materia, all’esito dell’udienza pubblica del 10 giugno 2025, fissata per la prosecuzione del giudizio, è stata disposta l’integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami, in relazione all’atto per motivi aggiunti notificato il 20 ottobre 2024, e fissata la pubblica udienza del 3 dicembre 2025 per la discussione nel merito.
9. In data 17 giugno 2025 è stata documentata l’integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami.
10. Con nota depositata il 24 novembre 2025, la parte ricorrente ha concluso per l’accoglimento del ricorso, come integrato dai motivi aggiunti.
11. IN MM, intimata individualmente quale controinteressata, non si è costituita in giudizio.
12. Alla pubblica udienza del 3 dicembre 2025 la causa è stata infine introitata per la decisione.
13. Il ricorso, come integrato dai motivi aggiunti, è fondato nei sensi e nei termini che seguono e deve pertanto essere accolto.
13.1. In via preliminare, ritiene il Collegio di poter sindacare i due motivi di gravame congiuntamente, stante la stretta connessione logica delle questioni ivi articolate.
Ciò posto, la parte ricorrente, premesso nel ricorso di aver impugnato gli esiti del mancato superamento del concorso ordinario di cui al D.D.G. n. 1259/2017, si duole, in questa sede, della sua esclusione dalla partecipazione alla (successiva) procedura di reclutamento del personale dirigenziale scolastico, indetta con il D.M. n. 107/2023, per la carenza dei requisiti di legge.
Secondo la prospettazione della parte ricorrente, l’Amministrazione avrebbe emesso un provvedimento immotivato, perché non sarebbe chiaro il motivo della sua esclusione; inoltre essa avrebbe dovuto comunque attivare i propri poteri di soccorso istruttorio per verificare la sussistenza dei requisiti di partecipazione, ai sensi dell’art. 6 della Legge n. 241/1990 e ss.mm., dal momento che risulterebbero documentati distinti giudizi avverso gli esiti della procedura concorsuale di che trattasi.
Quanto alla pendenza del giudizio, richiesto dall’art. 2 del D.M. n. 107/2023, l’Amministrazione avrebbe palesemente errato nella valutazione della domanda di partecipazione, in quanto vi era la pendenza del giudizio così come richiesto dalla predetta normativa.
13.2. Ritiene il Collegio, in continuità con quanto già chiarito di recente da questa Sezione in contenziosi analoghi a quelli oggetto del presente giudizio (vedi: T.A.R. Lazio, Sez. IV quater , sentenza del 19 giugno 2025, n. 12056), che tali doglianze siano condivisibili nei sensi che seguono.
In punto di diritto, giova richiamare l’art. 5, comma 11 quinquies del D.L. n. 198/2022, secondo cui “ Al fine di coprire i posti vacanti di dirigente scolastico, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di partecipazione ad un corso intensivo di formazione e della relativa prova finale, anche per prevenire le ripercussioni sull'Amministrazione dei possibili esiti dei contenziosi pendenti in relazione al predetto concorso. Al corso intensivo di formazione sono ammessi i partecipanti al concorso di cui al primo periodo che abbiano sostenuto almeno la prova scritta e a condizione che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto:
a) abbiano proposto ricorso entro i termini di legge e abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova scritta del predetto concorso;
b) abbiano proposto ricorso entro i termini di legge e abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova orale del predetto concorso ovvero abbiano superato la prova scritta e la prova orale dopo essere stati ammessi a seguito di un provvedimento giurisdizionale cautelare, anche se successivamente caducato ”.
L’art. 2 del D.M. n. 107/2023 (rubricato “soggetti destinatari”), emanato in esecuzione del predetto dato legislativo, ha quindi previsto che:
“ 1. Alla prova di ammissione al corso intensivo di formazione sono ammessi i partecipanti al concorso di cui al DDG 23 novembre 2017, n. 1259, che abbiano sostenuto almeno la prova scritta della predetta procedura concorsuale e, alla data del 28 febbraio 2023, versino in una delle condizioni di seguito tassativamente elencate:
a) abbiano proposto ricorso entro i termini di legge e abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova scritta;
b) abbiano superato la prova scritta e la prova orale cui siano stati ammessi in forza di un provvedimento giurisdizionale cautelare, anche se successivamente caducato;
c) abbiano proposto ricorso entro i termini di legge e abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova orale ”.
Il comma 2 dell’art. 2 del D.M. n. 107/2023 ha, poi, specificato che “ Ai fini del comma 1 devono intendersi esclusivamente i ricorsi tempestivamente promossi innanzi al Giudice amministrativo (TAR e Consiglio di Stato) ovvero al Presidente della Repubblica, nei prescritti termini di 60 ovvero di 120 giorni dall’effettiva conoscibilità del primo atto immediatamente e direttamente efficace nei confronti del singolo interessato. ”.
Il successivo comma 3 dell’art. 2 del D.M. n. 10/2023 ha, poi, ulteriormente precisato che “ 3. Sono considerati ricorsi di cui al precedente comma 1, lettere a) b) e c), solo quelli proposti per: a) l’annullamento degli atti amministrativi di approvazione dell’elenco degli ammessi alla prova orale, ove non contempli il nominativo dei singoli ricorrenti, in quanto respinti alla prova scritta; b) l’annullamento degli atti amministrativi di depennamento dalla Graduatoria di merito finale, all’esito di superamento di tutte le prove concorsuali, per le ipotesi di sopravvenuto negativo scioglimento della riserva giudiziale; c) l’annullamento degli atti amministrativi di esclusione dalla Graduatoria di merito finale, in conseguenza di mancato superamento della prova orale; d) la revocazione della sentenza del Consiglio di Stato sfavorevole al candidato, avente ad oggetto il mancato superamento di una delle prove concorsuali prescritte. Non rilevano, ai fini della partecipazione alla presente procedura come disciplinata dal presente articolato, i ricorsi esperiti innanzi al Giudice Ordinario in funzione di Giudice del Lavoro.”.
Infine, il comma 5 dell’art 2 D.M. n. 107/2023 ha disposto che “ 5. Accedono, altresì, alla prova i candidati che hanno formalizzato rinuncia al ricorso, per i quali non risulti ancora restituita alcuna pronuncia in rito o nel merito da parte del Giudice amministrativo, ovvero, quando restituita, tempestivamente gravata dall’interessato, con conseguente giudizio pendente alla data del 28 febbraio 2023 .”.
Ciò posto, ritiene il Collegio che la risoluzione della presente controversia discenda inevitabilmente dalla definizione del concetto di “giudizio pendente”, indicato dal citato art. 2 del D.M. n. 107/2023.
Orbene, sul punto, giova premettere che non esiste nel codice del processo amministrativo una specifica disposizione che chiarisca cosa si intenda per giudizio pendente, per cui deve farsi necessariamente riferimento alle disposizioni contenute nel codice del processo civile giusta il rinvio esterno operato dall’art. 39 c.p.a. (vedi: Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria del 3 luglio 2012, n. 24).
Il concetto di pendenza deve quindi essere desunto dall’art. 324 c.p.c., in tema di cosa giudicata formale, secondo cui “ Si intende passata in giudicato la sentenza che non è più soggetta né a regolamento di competenza, né ad appello, né a ricorso per cassazione, né a revocazione per i motivi di cui ai numeri 4 e 5 dell'articolo 395 ”. La formula "cosa giudicata formale" indica quindi una decisione non più impugnabile in quanto i mezzi di impugnazione sono già stati proposti o non sono più proponibili per la scadenza dei relativi termini. Il giudicato formale è causa di quello sostanziale, che consiste nel valore vincolante della sentenza tra le parti, i loro eredi o aventi causa (art. 2909 c.c.).
È vero che l’emissione di un provvedimento giurisdizionale definitivo (in rito o nel merito) determina la fine della “pendenza” (c.d. pendenza in senso stretto) del procedimento giurisdizionale, ma è altrettanto vero che la stabilizzazione degli effetti della pronuncia del Giudice non possa che avvenire una volta che siano stati esperiti tutti i rimedi giurisdizionali previsti dall’ordinamento ovvero nel caso in cui la parte abbia prestato acquiescenza mediante un comportamento incompatibile con la volontà di impugnare la sentenza ovvero ancora qualora essa abbia espressamente rinunciato al gravame (art. 329 c.p.c.) (c.d. pendenza in senso lato).
Che il concetto di pendenza debba essere interpretato in senso lato risulta confermato dal rilievo secondo cui l’ordinamento ha previsto, in ipotesi del tutto eccezionali, strumenti di impugnazione straordinaria in tutte quelle ipotesi in cui il processo non sia più, per l’appunto, pendente ovvero le parti non abbiano avuto la possibilità di partecipare al processo (vedi: revocazione straordinaria di cui all’art. 395, n. 1, 2, 3, 6 e opposizione di terzo di cui all’art. 404 c.p.c.).
Applicando le conclusioni di cui sopra al processo amministrativo, deve quindi affermarsi il principio per il quale il giudizio deve considerarsi non (più) pendente qualora sia stata emessa una pronuncia giurisdizionale non (più) soggetta ad impugnazione ordinaria.
Queste affermazioni sono state, peraltro, confermate dal Consiglio di Stato, che ha, sul punto, precisato che “ sussiste la pendenza del procedimento allorché sia stata emessa la relativa sentenza e non sia ancora decorso il termine per la proposizione dell'impugnazione ordinaria (cfr. Cass. 15 gennaio 2013 n. 841; Cass. 3 aprile 2006 n. 7802; Cass. 2 luglio 2010 n. 15778) ” (vedi: Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza del 5 aprile 2019, n. 2252).
Quanto, poi, all’art. 2 del D.M. n. 107/2023, si osserva che il dato testuale della norma non pone alcuna restrizione al concetto di pendenza del giudizio (c.d. pendenza in senso stretto), essendosi limitato a disporre che, per l’appunto, il giudizio stesso dovesse essere pendente alla data del 28 febbraio 2023; ritenere quindi che si debba distinguere, ai fini della verifica della legittimazione alla partecipazione al concorso de quo , tra i soggetti che, alla suddetta data, abbiano o meno presentato appello non trova quindi alcuna corrispondenza nel dato normativo e si pone in contrasto con gli scopi deflattivi del D.L. n. 198/2022, come convertito nella Legge n. 14/2023; sotto quest’ultimo profilo, infatti, la ratio legis che sembra aver ispirato il Legislatore è proprio quella di evitare la proliferazione di nuovi contenziosi avverso gli atti della procedura di reclutamento del 2017, consentendo la partecipazione a quei soggetti la cui posizione processuale non sia stata definitivamente accertata con una pronuncia non più soggetta ad impugnazione.
Peraltro, diversamente ragionando si verrebbe a determinare anche un’evidente violazione del principio di non discriminazione tra coloro che, proposto il ricorso, non avevano avuto (ancora) alcuna decisione dal Giudice ovvero coloro che, ottenuta la pronuncia, avevano avuto il tempo di interporre appello (e che, quindi, potevano partecipare alla procedura straordinaria di reclutamento) e coloro che, invece, proposto comunque il ricorso, avevano ricevuto l’esito del giudizio a ridosso della scadenza del termine del 28 febbraio 2023 nell’evidente impossibilità di predisporre utilmente il gravame prima del predetto termine.
Inoltre, questa Sezione, chiamata a pronunciarsi in sede cautelare su casi analoghi a quelli oggetto del presente giudizio, ha, per l’appunto, aderito alla tesi estensiva del concetto di pendenza, affermando che “ l’art. 2, comma 1, del predetto Decreto Ministeriale prevedeva, tra l’altro, che potessero partecipare al corso intensivo di formazione di che trattasi i soggetti che abbiano proposto ricorso entro i termini di legge e abbiano pendente, alla data del 28 febbraio 2023, un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova scritta e tale circostanza sembrerebbe essere sicuramente sussistere nel caso concreto, quanto meno con riferimento alla interposta impugnazione avverso il mancato superamento della prova scritta mediante ricorso iscritto innanzi a questo T.A.R. (omissis) - circostanza non contestata dall’Amministrazione intimata - con giudizio di primo grado conclusosi con sentenza (omissis), depositata il 3 novembre 2022, il cui termine (lungo) per la proposizione del giudizio di appello scadeva il 3 maggio 2023 ” (vedi: T.A.R. Lazio, Sez. IV quater , ordinanza del 6 novembre 2024, n. 4996); decisione peraltro confermata in appello anche dal Consiglio di Stato, Sez. VII, con l’ordinanza del 22 gennaio 2025, n. 297.
Inoltre, occorre ulteriormente precisare che la pendenza del contenzioso deve pur sempre avere ad oggetto quei giudizi tassativamente elencati nell’art. 2 del D.M. n. 107/2023, non estendibili analogicamente, sicché non possono essere (positivamente) considerati quei giudizi che, ancorché pendenti nei sensi che precedono, riguardino altre fattispecie.
13.3. Tanto chiarito, osserva il Collegio che occorra verificare, alla stregua della specificità del caso concreto, se siano sussistenti a favore della parte ricorrente i requisiti previsti dall’art. 2 del D.M. n. 107/2023, anche tenuto conto del contenuto della domanda di partecipazione.
Ed invero, si rileva che nell’autodichiarazione la ricorrente ha fatto riferimento al contenzioso avverso il mancato superamento della prova scritta del concorso di cui al D.D.G. n. 1259/2017, avendo indicato la proposizione del ricorso del 16 ottobre 2019 (ossia, verosimilmente, al ricorso n. 12533/2019 R.G., iscritto innanzi a questo Tribunale, poi dichiarato improcedibile con sentenza n. 3625/2023, pubblicata il 6 marzo 2023) e dell’intervento ad adiuvandum, nel giudizio per revocazione n. 4125/2022 R.G., avverso una sentenza del Consiglio di Stato (n. 1012/2021), riguardante la posizione di altri candidati, a sua volta definito con sentenza di improcedibilità n. 4697/2023 del 9 maggio 2023.
Peraltro, occorre sottolineare come, sul punto, la motivazione del provvedimento impugnato sia manifestamente insufficiente, dal momento che non risulta comprensibile il percorso logico sotteso all’esclusione dal concorso di che trattasi, in palese violazione dell’art. 3 della Legge n. 241/1990 e ss.mm..
Ebbene, la parte ricorrente ha fornito prova, nel presente giudizio, di avere tutti i requisiti di partecipazione alla stregua di quanto previsto dall’art. 2 del D.M. n. 107/2023, dal momento che:
1) risultava pendente, alla data del 28 febbraio 2023, innanzi al T.A.R. Lazio, il giudizio per il mancato superamento della prova scritta del concorso in questione, ossia il ricorso n. 12533/2019 R.G., definito con sentenza n. 3625/2023, pubblicata il 6 marzo 2023;
2) risultava essere stato proposto un intervento ad adiuvandum nell’ambito di ricorso per revocazione (n. 4125/2022 R.G.) avverso una sentenza del Consiglio di Stato (n. 1012/2021), riguardante la posizione di altri candidati, a sua volta definitivo con sentenza di improcedibilità n. 4697/2023 del 9 maggio 2023; sotto questo profilo, anche l’intervento ad adiuvandum può rientrare nelle ipotesi di cui all’art. 2 del D.M. n. 107/2023, essendo stato interpretato il requisito del giudizio personale in modo estensivo (vedi: Consiglio di Stato, Sez. VII, ordinanza del 10 ottobre 2024, n. 3728).
13.4. Ne consegue, pertanto, che il provvedimento di esclusione impugnato con il ricorso principale è illegittimo e deve, pertanto, essere annullato, dovendo essere altresì accertato il diritto della parte ricorrente a partecipare alla procedura di reclutamento de qua , ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. c ) c.p.a., non residuando ulteriori margini di valutazioni e/o incombenti istruttori.
13.5. L’accoglimento del ricorso principale determina l’accoglimento anche dei motivi aggiunti con i quali è stata impugnata la graduatoria definitiva, così come rettificata, restando (ovviamente) salvi gli ulteriori poteri dell’Amministrazione a riguardo della posizione della parte ricorrente, tenuto conto dello stato della procedura e dell’avvenuta assegnazione dei ruoli dei vincitori del concorso.
13.6. In definitiva, il ricorso, come integrato dai motivi aggiunti, è fondato ed è, pertanto, accolto nei sensi che precedono.
14. Tenuto conto dell’assoluta novità della questione, sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite, ai sensi dell’art. 92 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Quater ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto ed integrato dai motivi aggiunti, lo accoglie e, per l’effetto, annulla in parte qua , nei sensi e nei limiti di cui in parte motiva, i provvedimenti impugnati e accerta il diritto della parte ricorrente a partecipare alla procedura di reclutamento de qua , salvi i provvedimenti successivi dell’Amministrazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AN Caminiti, Presidente
Salvatore Gatto Costantino, Consigliere
Marco MA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco MA | AN Caminiti |
IL SEGRETARIO