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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 17/12/2025, n. 624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 624 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 500/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Nella persona del Giudice Onorario, Dott. Vincenzo Alfio Filippello, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 500 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno
2018 vertente
TRA
, nato a [...], il [...] c.f. Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Caltagirone (CT), Viale Europa n. 32, presso lo studio professionale dell'Avv. Christian Parisi ( che lo rappresenta e Email_1 difende giusta procura in atti;
OPPONENTE
CONTRO
con sede legale in Milano (MI) al Foro Buonaparte n. 12 (P. Iva Controparte_1
), e per essa, quale procuratore, (P. Iva , in persona del P.IVA_1 Controparte_2 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Milano (MI) al Foro Buonaparte n. 12, nonché sede operativa in La Spezia (SP) alla Via Paolo Emilio Taviani n. 170, elettivamente domiciliata in
La Spezia (SP), via Paolo Emilio Taviani n. 170, presso lo studio professionale degli Avv.ti Raffale
ZU ( e RE TI ( , che la rappresenta e Email_2 Email_3 difende giusta procura in atti
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
***
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 10.12.2025, sostituita con note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti di causa, come da note di trattazione scritta da intendersi qui integralmente richiamate.
La causa è stata, quindi, trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 12.04.2018, ha proposto opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 516/2017 emesso dall'intestato Tribunale il 10.12.2017 e depositato in data 28.12.2017, con il quale gli era stato ingiunto di pagare la somma di € 20.495,40, oltre spese della procedura di ingiunzione, in favore di quale cessionaria del credito di Controparte_1 [...]
per il mancato pagamento delle somme dovute in forza dei rapporti contrattuali n. CP_3
3768284 e 161224 stipulati rispettivamente con le cedenti MPS Consum.it (Gruppo Monte dei
Paschi) e GO DU.
A sostegno della spiegata opposizione l'attore ha, preliminarmente, eccepito l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento dell'obbligatorio tentativo di mediazione ex art. 5 D.lgs. n. 28/2010, nonché la nullità del contratto di finanziamento n. 161224 per difetto di forma scritta ad substantiam ex art. 117 Tub, poiché “tale presunto, contratto di finanziamento è stato firmato solo dal cliente e non anche dal funzionario. Manca nel caso di specie, interamente il contratto di finanziamento n. 161224 e, pertanto, il presunto negozio n. 161224 deve ritenersi nullo
e/o inesistente, con conseguente inesistenza del diritto di credito azionato e rivendicato dall'istituto
(finanziaria)”.
Ha, altresì, dedotto: i) indeterminatezza del tasso di interesse applicato, per aver l'istituto di credito “lucrato interessi ben maggiori di quelli consentiti e contrari ad un ordinario sviluppo di rapporto di finanziamento” ed applicato interessi aleatori assumendo “un comportamento antigiuridico che contrasta con il principio di buona fede e correttezza, nonché di trasparenza”; ii) erroneo calcolo delle somme effettivamente dovute.
Alla luce delle spiegate eccezioni, ha chiesto “dichiarare improcedibile la domanda di parte opposta, per mancato espletamento della procedura di mediazione, con conseguente revoca del D.I.
n. 516/2017 opposto; (…) dichiarare la nullità e/o inesistenza del presunto contratto di finanziamento n. 161224, per mancanza di sottoscrizione e stipula dello stesso contratto in violazione di quanto previsto dall'art. 117 T.U.B., conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo opposto, per carenza dei presupposti richiesti per la sua concessione, nonché per violazione dell'art. 634 c.p.c.; nel merito revocare il decreto ingiuntivo n. 516/2017 D.I. poiché concesso in
2 violazione delle condizioni di ammissibilità previste dall'art. 633 c.p.c.; In ogni caso, accogliere
l'opposizione revocando, dichiarando nullo, annullando e dichiarando inefficace con qualsiasi formula il decreto ingiuntivo opposto n. 516/2017 D.I., in accoglimento dei motivi esposti in narrativa e degli altri che potranno ritualmente essere esposti”, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
Con comparsa di costituzione e risposta del 26.02.2019, si è costituita la e Controparte_1 per essa quale procuratore la la quale, nel contestare tutto quanto dedotto ed Controparte_2 eccepito dall'opponente, preliminarmente, quanto alla propria legittimazione, ha fatto rilevare di essere divenuta titolare del credito nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione regolarmente pubblicata in Gazzetta Ufficiale, precisando altresì, di essere subentrata “nelle sole posizioni di credito derivanti dai contratti contemplati nella cessione, non verificandosi alcun subingresso nei singoli rapporti contrattuali dai quali scaturiscono i crediti oggetto di cessione, con la conseguenza che legittimato a contraddire all'azione volta ad impugnare il contratto è unicamente l'altro contraente, ovvero la società erogatrice del finanziamento”.
Sempre in via preliminare, ha eccepito la tardività della spiegata opposizione, in quanto la notifica del decreto ingiuntivo era avvenuta in data 02.03.2018 e “l'odierna opposizione è stata, invece, notificata soltanto in data 12-04-2018, e quindi ben oltre il termine di 40 (quaranta) giorni di cui all'art. 641 c.p.c.” e, pertanto, il decreto ingiuntivo doveva considerarsi esecutivo.
Sull'eccepita improcedibilità della domanda per mancato tardivo esperimento del tentativo di mediazione ha precisato “come tale onere sia in capo all'attore in opposizione a decreto ingiuntivo, come più volte ribadito dalla giurisprudenza di merito e di legittimità” e, pertanto, ha chiesto venisse dichiarata l'improcedibilità della domanda “con conseguente declaratoria di definitiva esecutorietà del decreto ingiuntivo” opposto.
Nel merito, ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto, eccepito e richiesto, in quanto in parte smentito dalla documentazione posta a corredo del procedimento monitorio, e in parte generico.
In ultimo, ha dedotto che “nel corpo dell'atto lo stesso opponente ha pienamente riconosciuto le ragioni creditorie vantate dalla . Controparte_1
Ha chiesto, altresì, in via preliminare, concedersi la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e “In via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto”
Con ordinanza del 23.11.2021 è stato disposto l'avvio del procedimento di mediazione obbligatoria (conclusosi come da verbale negativo, in atti, del 31.03.2022).
La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
3 Rigettate le istanze istruttorie e fissata udienza per la precisazione delle conclusioni, la causa veniva trattenuta per la decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Successivamente, con ordinanza del 17.10.2025 è stata rimessa sul ruolo a seguito del trasferimento del precedente assegnatario del fascicolo, avvenuta con provvedimento del
24.09.2025 del Consiglio Superiore della Magistratura ai sensi dell'art. 2 D.L. 117/2025.
Assegnata all'odierno decidente, all'udienza indicata in epigrafe, la causa è stata trattenuta in decisione.
*******
L'eccezione preliminare di tardività della notifica dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo formulata da parte opposta deve essere accolta e, pertanto, l'opposizione va dichiarata inammissibile. In disparte, infatti, ogni considerazione in ordine all'eccepita tardività della costituzione di parte convenuta, l'eccezione de qua, ben può essere rilevata d'ufficio.
Come noto, l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo deve essere notificato al creditore ex art. 641 c.p.c. nel termine di quaranta giorni decorrenti dalla notifica del decreto ingiuntivo, al fine di avviare un procedimento volto a verificare la correttezza della pretesa creditoria avanzata in sede monitoria.
Dalla documentazione in atti si evince che il decreto ingiuntivo è stato notificato ai sensi dell'art. 140cpc, non essendo stato reperito nel domicilio il destinatario, in data 23 febbraio 2018
l'ufficiale giudiziario provvedeva a spedire al l'avviso di avvenuto deposito alla casa Pt_1 comunale del plico contenete il decreto ingiuntivo n. 516/2017, il quale ha ritirato la raccomandata n. 76698130230-0, contenente l'avviso, in data 02.03.2018 (cfr. “cedolino notifica” all. 3, comparsa di costituzione e risposta) e che l'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo sia stato notificato, a mezzo pec (cfr. “Consegna” allegata all'atto di citazione in opposizione;
“messaggio pec notifica opposizione”, all. 5 comparsa di costituzione e risposta) in data 12.04.2018 quindi oltre il termine di quaranta giorni valevole per proporre opposizione.
In Tal senso gli con sentenza n. 6089/2020, ha ritenuto, confermando il costante Parte_2 orientamento della giurisprudenza di merito, formatasi a seguito della sentenza della Corte
Costituzionale n.3/2010, ha ribadito il seguente principio: ” Quando la notifica è eseguita da un ufficiale giudiziario ai sensi dell'articolo 140 del Codice di procedura civile, essa si considera perfezionata (e quindi i termini per agire iniziano a decorrere) dal giorno in cui il destinatario riceve la raccomandata che lo informa del deposito dell'atto in Comune” Cass, 5556/2019,
Cass.19772/2015).
Il termine de quibus, infatti, deve considerarsi perentorio (Cass. civ., sez. III, 12 luglio 2006, n.
15763), sicché, ove esso decorra inutilmente, il decreto è dichiarato esecutivo ex art. 647 c.p.c. e il
4 suo contenuto potrebbe essere messo in discussione solo con i rimedi c.d. straordinari di cui all'art. 656 c.p.c. Le conseguenze della mancata o tardiva opposizione, indi, sono quelle dell'inammissibilità dell'opposizione con conseguente passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo.
A ciò si aggiunga, che nella fattispecie, non può trovare applicazione la disciplina prevista dall'art. 650 c.p.c. secondo la quale è consentita l'opposizione tardiva ove l'intimato dia “prova di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore”, non avendo parte opponente allegato alcuno dei motivi sopra indicati, né tantomeno dedotto alcuna irregolarità della notificazione o sollevato alcuna contestazione al riguardo.
Ciò posto, atteso il carattere assorbente della questione, non è possibile passare in rassegna le ulteriori questioni di merito sollevate, poiché, per unanime giurisprudenza sul punto, avvalorata anche da numerose pronunce di merito “l'inammissibilità dell'opposizione determina l'impossibilità di dar luogo - in base a tale atto - ad alcun procedimento che su di essa si fondi, talché la domanda, formulata anche come accessoria nell'ambito di una citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, rimane travolta dallo stesso vizio di improcedibilità che inficia la domanda principale"
(ex multis Tribunale Milano n. 8280/2009).
Per tutte le ragioni sin qui esposte, l'opposizione va dichiarata inammissibile ed il decreto ingiuntivo n. 516/2017, emesso dall'intestato Tribunale il 10.12.2017 e depositato in data
28.12.2017, deve essere dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c.
*******
La regolamentazione delle spese di lite si accorda al canone della soccombenza e, pertanto,
va condannato al pagamento, in favore della parte opposta, delle spese processuali Parte_1 del presente giudizio, liquidate, come in dispositivo, secondo i parametri introdotti dal D.M.
Giustizia 55/2014, per come aggiornati dal D.M. n. 147/22, facendo applicazione dei valori minimi delle tabelle allegate, in ragione della non complessità delle questioni trattate, tenuto conto della natura e del valore della causa, oltre che dell'attività effettivamente svolta dalle parti
P.Q.M.
Il Tribunale di Caltagirone, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra eccezione ed istanza, così dispone:
- DICHIARA inammissibile l'opposizione proposta da e per l'effetto Parte_1
DICHIARA definitivamente esecutivo ex art. 647 c.p.c. il decreto ingiuntivo n. 516/2017 reso da questo Tribunale in data 10.12.2017 e depositato in data 28.12.2017;
5 - CONDANNA al pagamento delle spese di lite sostenute dalla parte opposta Parte_1 che si liquidano in euro 2.540,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Caltagirone, 15 dicembre 2025
IL GOP
Dott. Vincenzo Alfio Filippello
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Nella persona del Giudice Onorario, Dott. Vincenzo Alfio Filippello, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 500 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno
2018 vertente
TRA
, nato a [...], il [...] c.f. Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Caltagirone (CT), Viale Europa n. 32, presso lo studio professionale dell'Avv. Christian Parisi ( che lo rappresenta e Email_1 difende giusta procura in atti;
OPPONENTE
CONTRO
con sede legale in Milano (MI) al Foro Buonaparte n. 12 (P. Iva Controparte_1
), e per essa, quale procuratore, (P. Iva , in persona del P.IVA_1 Controparte_2 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Milano (MI) al Foro Buonaparte n. 12, nonché sede operativa in La Spezia (SP) alla Via Paolo Emilio Taviani n. 170, elettivamente domiciliata in
La Spezia (SP), via Paolo Emilio Taviani n. 170, presso lo studio professionale degli Avv.ti Raffale
ZU ( e RE TI ( , che la rappresenta e Email_2 Email_3 difende giusta procura in atti
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
***
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 10.12.2025, sostituita con note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti di causa, come da note di trattazione scritta da intendersi qui integralmente richiamate.
La causa è stata, quindi, trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 12.04.2018, ha proposto opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 516/2017 emesso dall'intestato Tribunale il 10.12.2017 e depositato in data 28.12.2017, con il quale gli era stato ingiunto di pagare la somma di € 20.495,40, oltre spese della procedura di ingiunzione, in favore di quale cessionaria del credito di Controparte_1 [...]
per il mancato pagamento delle somme dovute in forza dei rapporti contrattuali n. CP_3
3768284 e 161224 stipulati rispettivamente con le cedenti MPS Consum.it (Gruppo Monte dei
Paschi) e GO DU.
A sostegno della spiegata opposizione l'attore ha, preliminarmente, eccepito l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento dell'obbligatorio tentativo di mediazione ex art. 5 D.lgs. n. 28/2010, nonché la nullità del contratto di finanziamento n. 161224 per difetto di forma scritta ad substantiam ex art. 117 Tub, poiché “tale presunto, contratto di finanziamento è stato firmato solo dal cliente e non anche dal funzionario. Manca nel caso di specie, interamente il contratto di finanziamento n. 161224 e, pertanto, il presunto negozio n. 161224 deve ritenersi nullo
e/o inesistente, con conseguente inesistenza del diritto di credito azionato e rivendicato dall'istituto
(finanziaria)”.
Ha, altresì, dedotto: i) indeterminatezza del tasso di interesse applicato, per aver l'istituto di credito “lucrato interessi ben maggiori di quelli consentiti e contrari ad un ordinario sviluppo di rapporto di finanziamento” ed applicato interessi aleatori assumendo “un comportamento antigiuridico che contrasta con il principio di buona fede e correttezza, nonché di trasparenza”; ii) erroneo calcolo delle somme effettivamente dovute.
Alla luce delle spiegate eccezioni, ha chiesto “dichiarare improcedibile la domanda di parte opposta, per mancato espletamento della procedura di mediazione, con conseguente revoca del D.I.
n. 516/2017 opposto; (…) dichiarare la nullità e/o inesistenza del presunto contratto di finanziamento n. 161224, per mancanza di sottoscrizione e stipula dello stesso contratto in violazione di quanto previsto dall'art. 117 T.U.B., conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo opposto, per carenza dei presupposti richiesti per la sua concessione, nonché per violazione dell'art. 634 c.p.c.; nel merito revocare il decreto ingiuntivo n. 516/2017 D.I. poiché concesso in
2 violazione delle condizioni di ammissibilità previste dall'art. 633 c.p.c.; In ogni caso, accogliere
l'opposizione revocando, dichiarando nullo, annullando e dichiarando inefficace con qualsiasi formula il decreto ingiuntivo opposto n. 516/2017 D.I., in accoglimento dei motivi esposti in narrativa e degli altri che potranno ritualmente essere esposti”, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
Con comparsa di costituzione e risposta del 26.02.2019, si è costituita la e Controparte_1 per essa quale procuratore la la quale, nel contestare tutto quanto dedotto ed Controparte_2 eccepito dall'opponente, preliminarmente, quanto alla propria legittimazione, ha fatto rilevare di essere divenuta titolare del credito nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione regolarmente pubblicata in Gazzetta Ufficiale, precisando altresì, di essere subentrata “nelle sole posizioni di credito derivanti dai contratti contemplati nella cessione, non verificandosi alcun subingresso nei singoli rapporti contrattuali dai quali scaturiscono i crediti oggetto di cessione, con la conseguenza che legittimato a contraddire all'azione volta ad impugnare il contratto è unicamente l'altro contraente, ovvero la società erogatrice del finanziamento”.
Sempre in via preliminare, ha eccepito la tardività della spiegata opposizione, in quanto la notifica del decreto ingiuntivo era avvenuta in data 02.03.2018 e “l'odierna opposizione è stata, invece, notificata soltanto in data 12-04-2018, e quindi ben oltre il termine di 40 (quaranta) giorni di cui all'art. 641 c.p.c.” e, pertanto, il decreto ingiuntivo doveva considerarsi esecutivo.
Sull'eccepita improcedibilità della domanda per mancato tardivo esperimento del tentativo di mediazione ha precisato “come tale onere sia in capo all'attore in opposizione a decreto ingiuntivo, come più volte ribadito dalla giurisprudenza di merito e di legittimità” e, pertanto, ha chiesto venisse dichiarata l'improcedibilità della domanda “con conseguente declaratoria di definitiva esecutorietà del decreto ingiuntivo” opposto.
Nel merito, ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto, eccepito e richiesto, in quanto in parte smentito dalla documentazione posta a corredo del procedimento monitorio, e in parte generico.
In ultimo, ha dedotto che “nel corpo dell'atto lo stesso opponente ha pienamente riconosciuto le ragioni creditorie vantate dalla . Controparte_1
Ha chiesto, altresì, in via preliminare, concedersi la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e “In via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto”
Con ordinanza del 23.11.2021 è stato disposto l'avvio del procedimento di mediazione obbligatoria (conclusosi come da verbale negativo, in atti, del 31.03.2022).
La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
3 Rigettate le istanze istruttorie e fissata udienza per la precisazione delle conclusioni, la causa veniva trattenuta per la decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Successivamente, con ordinanza del 17.10.2025 è stata rimessa sul ruolo a seguito del trasferimento del precedente assegnatario del fascicolo, avvenuta con provvedimento del
24.09.2025 del Consiglio Superiore della Magistratura ai sensi dell'art. 2 D.L. 117/2025.
Assegnata all'odierno decidente, all'udienza indicata in epigrafe, la causa è stata trattenuta in decisione.
*******
L'eccezione preliminare di tardività della notifica dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo formulata da parte opposta deve essere accolta e, pertanto, l'opposizione va dichiarata inammissibile. In disparte, infatti, ogni considerazione in ordine all'eccepita tardività della costituzione di parte convenuta, l'eccezione de qua, ben può essere rilevata d'ufficio.
Come noto, l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo deve essere notificato al creditore ex art. 641 c.p.c. nel termine di quaranta giorni decorrenti dalla notifica del decreto ingiuntivo, al fine di avviare un procedimento volto a verificare la correttezza della pretesa creditoria avanzata in sede monitoria.
Dalla documentazione in atti si evince che il decreto ingiuntivo è stato notificato ai sensi dell'art. 140cpc, non essendo stato reperito nel domicilio il destinatario, in data 23 febbraio 2018
l'ufficiale giudiziario provvedeva a spedire al l'avviso di avvenuto deposito alla casa Pt_1 comunale del plico contenete il decreto ingiuntivo n. 516/2017, il quale ha ritirato la raccomandata n. 76698130230-0, contenente l'avviso, in data 02.03.2018 (cfr. “cedolino notifica” all. 3, comparsa di costituzione e risposta) e che l'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo sia stato notificato, a mezzo pec (cfr. “Consegna” allegata all'atto di citazione in opposizione;
“messaggio pec notifica opposizione”, all. 5 comparsa di costituzione e risposta) in data 12.04.2018 quindi oltre il termine di quaranta giorni valevole per proporre opposizione.
In Tal senso gli con sentenza n. 6089/2020, ha ritenuto, confermando il costante Parte_2 orientamento della giurisprudenza di merito, formatasi a seguito della sentenza della Corte
Costituzionale n.3/2010, ha ribadito il seguente principio: ” Quando la notifica è eseguita da un ufficiale giudiziario ai sensi dell'articolo 140 del Codice di procedura civile, essa si considera perfezionata (e quindi i termini per agire iniziano a decorrere) dal giorno in cui il destinatario riceve la raccomandata che lo informa del deposito dell'atto in Comune” Cass, 5556/2019,
Cass.19772/2015).
Il termine de quibus, infatti, deve considerarsi perentorio (Cass. civ., sez. III, 12 luglio 2006, n.
15763), sicché, ove esso decorra inutilmente, il decreto è dichiarato esecutivo ex art. 647 c.p.c. e il
4 suo contenuto potrebbe essere messo in discussione solo con i rimedi c.d. straordinari di cui all'art. 656 c.p.c. Le conseguenze della mancata o tardiva opposizione, indi, sono quelle dell'inammissibilità dell'opposizione con conseguente passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo.
A ciò si aggiunga, che nella fattispecie, non può trovare applicazione la disciplina prevista dall'art. 650 c.p.c. secondo la quale è consentita l'opposizione tardiva ove l'intimato dia “prova di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore”, non avendo parte opponente allegato alcuno dei motivi sopra indicati, né tantomeno dedotto alcuna irregolarità della notificazione o sollevato alcuna contestazione al riguardo.
Ciò posto, atteso il carattere assorbente della questione, non è possibile passare in rassegna le ulteriori questioni di merito sollevate, poiché, per unanime giurisprudenza sul punto, avvalorata anche da numerose pronunce di merito “l'inammissibilità dell'opposizione determina l'impossibilità di dar luogo - in base a tale atto - ad alcun procedimento che su di essa si fondi, talché la domanda, formulata anche come accessoria nell'ambito di una citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, rimane travolta dallo stesso vizio di improcedibilità che inficia la domanda principale"
(ex multis Tribunale Milano n. 8280/2009).
Per tutte le ragioni sin qui esposte, l'opposizione va dichiarata inammissibile ed il decreto ingiuntivo n. 516/2017, emesso dall'intestato Tribunale il 10.12.2017 e depositato in data
28.12.2017, deve essere dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c.
*******
La regolamentazione delle spese di lite si accorda al canone della soccombenza e, pertanto,
va condannato al pagamento, in favore della parte opposta, delle spese processuali Parte_1 del presente giudizio, liquidate, come in dispositivo, secondo i parametri introdotti dal D.M.
Giustizia 55/2014, per come aggiornati dal D.M. n. 147/22, facendo applicazione dei valori minimi delle tabelle allegate, in ragione della non complessità delle questioni trattate, tenuto conto della natura e del valore della causa, oltre che dell'attività effettivamente svolta dalle parti
P.Q.M.
Il Tribunale di Caltagirone, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra eccezione ed istanza, così dispone:
- DICHIARA inammissibile l'opposizione proposta da e per l'effetto Parte_1
DICHIARA definitivamente esecutivo ex art. 647 c.p.c. il decreto ingiuntivo n. 516/2017 reso da questo Tribunale in data 10.12.2017 e depositato in data 28.12.2017;
5 - CONDANNA al pagamento delle spese di lite sostenute dalla parte opposta Parte_1 che si liquidano in euro 2.540,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Caltagirone, 15 dicembre 2025
IL GOP
Dott. Vincenzo Alfio Filippello
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