CASS
Sentenza 13 febbraio 2024
Sentenza 13 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/02/2024, n. 6395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6395 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ON RO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 09/05/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale della Corte di cassazione LD EN che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 9 maggio 2023 la Corte di appello di Bologna, nel riformare parzialmente la pena con la diminuzione per il rito, ha confermato nel resto la pronuncia di condanna del 23 novembre 2020 del Tribunale di Ravenna in composizione monocratica nei confronti di CI CI con la quale l'imputato era stato condannato, con la esclusione della recidiva, per un episodio di furto in abitazione (capo A: art.624bis cod. pen.), per la contraffazione di una carta di identità ( capo B: artt.477-482 cod. pen.), per la falsificazione di un titolo di credito, un assegno bancario ( Capo C: art.491 cod. pen.) ravvisato il vincolo della continuazione tra i reati, alla pena di giustizia. 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 6395 Anno 2024 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: PILLA EGLE Data Udienza: 12/12/2023 2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso l'irnputato, con atto sottoscritto dal difensore di fiducia, contenente i seguenti motivi di ricorso. 2.1. Con l'unico motivo è stato dedotto vizio di motivazione tradottosi in travisamento della prova con riferimento al capo B). Lamenta il ricorrente che, contrariamente a quanto argomentato dalla Corte territoriale, le risultanze istruttorie ed in particolare una delle visure prodotte (la prima) dimostra che il ricorrente è stato realmente titolare della carta di identità rilasciata dal Comune di Trento in data 16 dicembre 2016 prodotta in banca per l'incasso dell'assegno oggetto di furto in danno di BR NG. Questo risulta dalla interrogazione della banca dati del 2 novembre 2017 contenuta negli atti del fascicolo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato per le ragioni che seguono. 1.1. La Corte territoriale ha erroneamente negato la rilevanza della schermata di cui si discute (interrogazione Banca dati dell 2 novembre 2017), affermando che essa si riferirebbe ad una carta d'identità diversa da quella di cui si contesta la falsificazione. Contrariamente a quanto sostenuto nella sentenza impugnata sono presenti nel fascicolo processuale (nonché allegate al ricorso), due differenti schermate relative a due diverse carte di identità di cui il ricorrente risulta essere stato titolare in due diversi periodi: - una interrogazione relativa ad un accesso effettuato in data 2 novembre 2017 riferita alla carta d'identità n. AY443058; - un'altra interrogazione relativa ad un accesso compiuto in data 23 marzo 2018 e riferita alla carta d' n. AY353399. La prima schermata, di cui la Corte territoriale non ha dato conto nella sua motivazione, attesta che l'imputato al momento dei fatti era titolare della carta d'identità n. AY443058, rilasciata dal Comune di Trento. Né vi è agli atti una comunicazione del Comune di Trento che attesti che quella carta di identità (risultante dalla interrogazione del sistema) non sia mai stata rilasciata. 1.2. Si tratta di un elemento pretermesso dalla Corte d'Appello e che presenta carattere di decisività, in quanto volta a provare l'autenticità del documento asseritamente falsificato dall'imputato. La sentenza va dunque annullata con rinvio limitatamente al capo B) e per nuovo esame sul punto.
PQM
2 Così deciso, Roma 12 dicembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo b) e rinvia per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna
udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale della Corte di cassazione LD EN che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 9 maggio 2023 la Corte di appello di Bologna, nel riformare parzialmente la pena con la diminuzione per il rito, ha confermato nel resto la pronuncia di condanna del 23 novembre 2020 del Tribunale di Ravenna in composizione monocratica nei confronti di CI CI con la quale l'imputato era stato condannato, con la esclusione della recidiva, per un episodio di furto in abitazione (capo A: art.624bis cod. pen.), per la contraffazione di una carta di identità ( capo B: artt.477-482 cod. pen.), per la falsificazione di un titolo di credito, un assegno bancario ( Capo C: art.491 cod. pen.) ravvisato il vincolo della continuazione tra i reati, alla pena di giustizia. 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 6395 Anno 2024 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: PILLA EGLE Data Udienza: 12/12/2023 2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso l'irnputato, con atto sottoscritto dal difensore di fiducia, contenente i seguenti motivi di ricorso. 2.1. Con l'unico motivo è stato dedotto vizio di motivazione tradottosi in travisamento della prova con riferimento al capo B). Lamenta il ricorrente che, contrariamente a quanto argomentato dalla Corte territoriale, le risultanze istruttorie ed in particolare una delle visure prodotte (la prima) dimostra che il ricorrente è stato realmente titolare della carta di identità rilasciata dal Comune di Trento in data 16 dicembre 2016 prodotta in banca per l'incasso dell'assegno oggetto di furto in danno di BR NG. Questo risulta dalla interrogazione della banca dati del 2 novembre 2017 contenuta negli atti del fascicolo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato per le ragioni che seguono. 1.1. La Corte territoriale ha erroneamente negato la rilevanza della schermata di cui si discute (interrogazione Banca dati dell 2 novembre 2017), affermando che essa si riferirebbe ad una carta d'identità diversa da quella di cui si contesta la falsificazione. Contrariamente a quanto sostenuto nella sentenza impugnata sono presenti nel fascicolo processuale (nonché allegate al ricorso), due differenti schermate relative a due diverse carte di identità di cui il ricorrente risulta essere stato titolare in due diversi periodi: - una interrogazione relativa ad un accesso effettuato in data 2 novembre 2017 riferita alla carta d'identità n. AY443058; - un'altra interrogazione relativa ad un accesso compiuto in data 23 marzo 2018 e riferita alla carta d' n. AY353399. La prima schermata, di cui la Corte territoriale non ha dato conto nella sua motivazione, attesta che l'imputato al momento dei fatti era titolare della carta d'identità n. AY443058, rilasciata dal Comune di Trento. Né vi è agli atti una comunicazione del Comune di Trento che attesti che quella carta di identità (risultante dalla interrogazione del sistema) non sia mai stata rilasciata. 1.2. Si tratta di un elemento pretermesso dalla Corte d'Appello e che presenta carattere di decisività, in quanto volta a provare l'autenticità del documento asseritamente falsificato dall'imputato. La sentenza va dunque annullata con rinvio limitatamente al capo B) e per nuovo esame sul punto.
PQM
2 Così deciso, Roma 12 dicembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo b) e rinvia per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna