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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 27/12/2025, n. 1408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 1408 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale in persona del Giudice del lavoro, dott. SA La LL, all'esito dell'udienza del 28 novembre 2025, celebrata secondo le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., lette le note di trattazione depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c. nella causa iscritta al n. 2915/2024 R.G. promossa da:
(C.F.: ) elettivamente domiciliato Controparte_1 C.F._1
in Caulonia Marina alla via Brooklyn n. 12/b, presso lo studio dell'avvocato Laura CIRILLO, che lo rappresenta e difende come da giusta procura in atti, pec: ; Email_1
RICORRENTE
C O N T R O
in persona del l.r.p.t., con sede legale in Roma, alla via Ciro il Grande, elettivamente CP_2
domiciliato in Locri, alla via Matteotti n. 48, con gli l'avvocati Massimiliano MINICUCCI e
AR IM ADORNATO, che lo rappresentano e difendono congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura generale alle liti del 22.03.2024, a rogito del notaio Per_1 in Roma, rep. 37875, pec: t;
[...] Email_2
CONVENUTO
Oggetto: Giudizio ex art. 445 bis, comma 6, per il riconoscimento dello stato di invalidità ex art. 1 l. n. 18/1980 e della condizione di disabilità di cui all'art. 3 comma
3 l. n. 104/1992.
Decidendo sulle conclusioni rassegnate in atti, formula le seguenti
Pag. 1 a 6 ESPOSIZIONE DEI FATTI E RAGIONI DELLE DECISIONI
Con ricorso ai sensi dell'art. 445 bis comma 6 c.p.c., depositato il 17.10.2024,
[...]
ha chiesto l'accertamento delle condizioni sanitarie legittimanti il beneficio Parte_1
di cui all'art. 1 l. n. 18/1980 e dello stato di disabilità di cui all'art.3 comma 3 l. n. 104/1992, contestando le conclusioni formulate dal consulente tecnico, dott. , in fase Persona_2
di accertamento tecnico preventivo già esperito.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituito l' che ha eccepito CP_2
l'inammissibilità dell'azione e l'infondatezza della domanda, ed ha chiesto comunque il rigetto del ricorso.
Il CTU, nella fase di ATPO, ha concluso che il ricorrente è affetto da patologie che comportano un'invalidità pari al 100% senza necessità di assistenza continua per lo svolgimento dell'attività quotidiane e che è portatore di disabilità ex art. 3 comma 1 l. n.
104/1992.
I motivi di contestazione posti alla base dell'odierno ricorso si condensano in una critica globale in ordine alle considerazioni mediche rese dal CTU.
In particolare, il ricorrente ha lamentato una inadeguata valutazione dell'incidenza delle condizioni psichiatriche rispetto al complesso patologico di cui è affetto.
La domanda è infondata.
Giova preliminarmente riportare il contenuto dell'art. 445-bis c.p.c., recante
“Accertamento tecnico preventivo obbligatorio”, il quale dispone che: “1.Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n.
222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale nel cui circondario risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696 - bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo
10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195. (…) 6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio
Pag. 2 a 6 deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile”.
A tal fine, è opportuno precisare che, ai sensi della legge n. 18/1980, la concessione dell'indennità di accompagnamento è subordinata alla sola esistenza della minorazione fisica dell'aspirante al riconoscimento del diritto, a nulla rilevando le condizioni socio-economiche in cui lo stesso versi, e che, ai sensi dell'art. 3 comma 3 l. n. 104/1992, qualora la compromissione fisica o mentale abbia ridotto l'autonomia personale della persona con disabilità, tanto da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, il sostegno è da ritenersi intensivo con priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.
Questo giudicante, alla luce delle suddette contestazioni, ha ritenuto opportuno disporre la rinnovazione delle operazioni peritali e all'udienza del 07.05.2025 ha a tal uopo nominato quale CTU il dott. il quale ha accettato l'incarico e ha depositato Persona_3 il proprio elaborato in data 22.11.2025.
Il consulente ha sottoposto ad esame obiettivo il ricorrente, ha esaminato la documentazione contenuta nel fascicolo ed inoltre ha chiesto ulteriori approfondimenti diagnostici (esami ematochimici, eseguiti in data 30.07.2025; visita diabetologica, eseguita in data 28.08.2025 e visita psichiatrica eseguita in data 06.10.2025). All'esito di tale excursus, ha accertato la presenza di uno stato invalidante nella misura del 100%, ma senza necessità di assistenza continua. Ha, inoltre, riscontrato la condizione di disabilità ex art. 3 comma 1 l.
n. 104/1992, dunque priva di caratteri di gravità di cui al comma 3.
Il CTU ha formulato la seguente diagnosi: “- ritardo mentale in soggetto affetto da psicosi d'innesto “80 %”, cod. 1211 (v.n. 71/80 %); -obesita' con complicanze artrosiche a lieve incidenza funzionale “40 %”, cod. 7105 (v.n. 31/40 %); -diabete mellito tipo 2 in buon compenso metabolico “50 %”, cod. 9309 (v.n. 41/50 %)”.
Da tali complete e consequenziali premesse ha formulato le seguenti conclusioni: “Sia dalla visita medica e sia dall'esame obiettivo non sono emerse delle limitazioni funzionali tali da “impedire” la possibilità di deambulare autonomamente e né tanto meno alterazioni tali da “impedire” lo svolgimento delle capacità di compiere gli atti quotidiani della vita e pertanto va riconosciuto lo stato di soggetto con difficoltà persistenti allo svolgimento dei
Pag. 3 a 6 compiti e delle funzioni proprie dell'età di grado grave “cento per cento” senza diritto alla indennità di accompagnamento. Per quanto riguarda i benefici della Legge 104, ritengo di poter affermare che lo stesso in atto presenta un quadro patologico tale da giustificare la concessione dei benefici della Legge 104, rientrando nel comma 1 di cui all'Art. 3 della Legge
104. Per quanto riguarda la decorrenza dello stato invalidante e della Legge 104 art. 3 comma 1, questa la si può far decorrere dalla data di presentazione della domanda
d'invalidità, e cioè dal mese di maggio anno 2023”.
La parte ricorrente ha presentato osservazioni ex art. 195 c.p.c. con le quali ha contestato le conclusioni rassegnate nella bozza dell'elaborato.
In risposta alle contestazioni il CTU ha depositato puntuali risposte e ha confermato il contenuto di quanto già espresso.
In particolare, quanto all'accertamento ex art. 1 l. n. 18/1980 ha precisato di aver
“accertato l'autosufficienza alla deambulazione”, tant'è che il ricorrente ha riferito di trascorrere le giornate andando in giro con la bicicletta (cfr. pag. 5 dell'elaborato). Ha inoltre rappresentato che lo stesso, seppure parzialmente, è autosufficiente e che, sebbene sia da considerarsi portatore di difficoltà persistenti e gravi, le stesse non sono tali da renderlo non autonomo nello svolgimento delle attività quotidiane, come lavarsi e vestirsi.
Quanto poi alla percentuale di invalidità attribuita alla psicosi cronica con ritardo mentale, pari all'80%, ha precisato che la valutazione si riferisce alla “capacità lavorativa generica del paziente e non all'autonomia nello svolgimento delle attività quotidiane della vita” la quale, sia dall'esame obiettivo, sia dalla raccolta amnestica non appare compromessa al punto di integrare le deficienze necessarie per il riconoscimento del requisito sanitario utile per il riconoscimento del beneficio dell'indennità di accompagno e della condizione di cui all'art. 3 comma 3 l. n. 104/1992.
Prive di rilievo sono le ulteriori rimostranze rassegnate dalla parte ricorrente con note sostitutive depositate per l'odierna udienza. Difatti, la circostanza che il CTU non abbia verbalizzato le dichiarazioni rese dalla madre del ricorrente in sede di accertamento peritale non inficia il contenuto dell'accertamento che si compone dell'esame obiettivo e della raccolta dei dati amnestici riferiti dallo stesso periziando, fatti salvi i soli casi in cui lo stesso non possa farlo personalmente.
Pag. 4 a 6 Inoltre, anche se il CTU non ha inviato alla parte ricorrente i referti delle visite specialistiche per come richieste in data 31.10.2025 a mezzo pec- in particolare quello della visita psichiatrica- non risulta pregiudicato il diritto di difesa della parte. Difatti nell'elaborato peritale depositato, e ancor prima nella bozza, sono state debitamente trascritte le diagnosi
(cfr. pag. 5 dell'elaborato) e i relativi referti sono stati depositati unitamente alla consulenza.
È opportuno inoltre evidenziare che non è nota e neppure risulta allegata la terapia, comportamentale o farmacologica, cui si sottopone il ricorrente per contenere e controllare i riscontrati squilibri psichiatrici. Né, del resto, è stato indicato il centro presso cui è in cura, né, ancora, la frequenza e l'intensità dei programmi cui è sottoposto. Tali considerazioni sono ulteriormente confermate da quanto riportato nel referto psichiatrico del 6.10.2025, la cui diagnosi è stata peraltro confermata in sede peritale.
Quanto esaminato conferma il corretto operato del consulente d'ufficio, posto che da quanto in atti si evince che il CTU ha valutato i singoli apparati compromessi, ha analizzato le patologie, ha sottoposto ad esame obiettivo il ricorrente e proceduto alla valutazione medico legale assegnando codici e indicando percentuali, operando, infine, il calcolo riduzionistico.
La CTU, pertanto, non è affetta da nessun vizio procedimentale e ritiene il Giudicante di approvare le motivate conclusioni formulate dal consulente. Il CTU ha infatti mostrato di procedere ad una attenta e complessiva verifica delle condizioni sanitarie del periziando, arrivando all'esito della valutazione riportata dopo uno scrupoloso e attento excursus diagnostico.
Pertanto, il ricorso va rigettato.
Vista la rituale dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. nulla per le spese.
Le spese di CTU sono poste a carico dell' come da separati decreti. CP_2
P. Q. M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta il ricorso proposto da;
Controparte_1
2. nulla per le spese;
3. pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU che si liquidano con CP_2
separati decreti.
Pag. 5 a 6 Locri, 27 dicembre 2025
Il Giudice
SA La LL
Pag. 6 a 6