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Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXVIII, sentenza 02/01/2026, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 9/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 28, riunita in udienza il
05/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
IMPERIO CLELIA, Presidente
PADOVANO ONOFRIO, AT
RIPA VINCENZO, Giudice
in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1517/2019 depositato il 08/05/2019
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Taranto - Via Plateja N. 30 74121 Taranto TA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1973/2018 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale TARANTO sez. 4 e pubblicata il 12/11/2018
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVP03I201503 2017 IRES-ALTRO 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVP03I201503 2017 IVA-ALTRO 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVP03I201503 2017 IRAP 2013 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Resistente_1 S.r.l., con sede in Palagiano (Ta), in persona del legale rappresentante pro tempore sig.ra Nominativo_1 , rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dal dott. commercialista Difensore_2 , dall'avv. Difensore_1 e dal dott. commercialista Difensore_3 , elettivamente domiciliata presso il loro studio in Trani alla Indirizzo_1, conveniva in giudizio presso la CTP di Taranto l'Agenzia delle Entrate di Taranto per l'annullamento dell'avviso di accertamento n. TVP03I201503/2017 per maggiore IRES per €. 47.416,00, maggiore IVA per €. 31.906,00
e maggiore IRAP per €. 8.311,00 per il periodo di imposta 2013, oltre accessori di legge.
All'esito del giudizio, la CTP di Taranto, sez. IV, con sentenza n. 1973 del 5.11.2018, depositata il 12.911.2018, così provvedeva: “La Commissione Tributaria Provinciale di Taranto accoglie parzialmente il ricorso per quanto di ragione e per l'effetto riduce l'accertamento impugnato nei limiti della proposta di adesione formulata dall'Ufficio, con esclusione anche dei rilievi sub 6 e 7, dando mandato alla stessa AGE per il conseguente ricalcolo di imposte ed accessori;
compensa tra le parti le spese di lite.”.
Agenzia delle Entrate -Direzione Provinciale di Taranto-, in persona del Direttore provinciale, con atto di appello ritualmente notificato alla società Resistente_1 S.r.l., nel domicilio eletto e depositato, nei termini, il dì 8.5.2019, impugna, per la riforma, la sentenza della CTP di Taranto, sez. IV, n. 1973 del 5.11.2018, depositata il 12.11.2018, con un unico articolato motivo: “Illegittimità dell'annullamento delle riprese a tassazione identificate nell'avviso di accertamento come “Rilievo n. 6” e “Rilievo n. 7”: carenza di motivazione ed omesse valutazione e pronuncia sulle argomentazioni esposte al riguardo nel ricorso, nonché sulle relative controdeduzioni dell'Agenzia delle Entrate, con conseguente infondatezza della censura relativa alla mancanza di “elementi di prova”.
Conclude per l'accoglimento dell'appello e per la riforma parziale della sentenza impugnata nella parte nella quale ha annullato le riprese a tassazione contenute nei rilievi n. 6 e n. 7 dell'avviso di accertamento n.
TVP03I201503/2017, anno d'imposta 2013 e per la condanna dell'appellata al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 546/1992.
La società Resistente_1 S.r.l., con sede in Palagiano (Ta), in persona del legale rappresentante pro tempore sig.ra Nominativo_1 , rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dal dott. commercialista Difensore_2 , dall'avv. Difensore_1 e dal dott. commercialista Difensore_3 , elettivamente domiciliata presso il loro studio in Trani alla Indirizzo_1, si è costituita in giudizio con controdeduzioni depositate il 10.5.2019 contestando tutto quanto ex adverso dedotto e spiegando, nei termini, appello incidentale.
Conclude per il rigetto dell'appello principale proposto dall'Ufficio e per l'accoglimento dell'appello incidentale autonomo, con riforma della impugnata sentenza. Nel merito, con il rigetto dei rilievi nn. 1, 4 e 5 dell'Ufficio
e in rito, con la dichiarazione di nullità dell'atto censurato per inesistenza della notifica, per carenza dei poteri di firma del sottoscrittore e per difetto di motivazione, con condanna al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
Con Ordinanza collegiale del 10.3.2025 n. 461/2025, depositata in pari data, il processo è stato interrotto per l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della Società appellata. Con istanza di trattazione per la ripresa del processo interrotto, ex articolo 43 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, depositata il 14.10.2025, l'Agenzia delle Entrate di Taranto ha chiesto la ripresa del processo.
La società Resistente_1 S.r.l., appellata, in data 13.11.2025 ha depositato nota evidenziando, tra l'altro, la tardività della riassunzione e concludendo che la Corte:
1. Prenda atto dell'intervenuta interruzione del giudizio con ordinanza n. 461/28/2025
depositata il 10 marzo 2025;
2. Dichiari l'estinzione del giudizio d'appello per tardiva riassunzione oltre il termine di cui all'art. 305 c.p.c., anche tenuto conto della sospensione feriale;
3. Dichiari la nullità della trattazione per difetto di contraddittorio nei confronti del
Curatore della liquidazione giudiziale;
4. In subordine, disponga la revoca dell'avviso di trattazione del 21 ottobre 2025 e la cancellazione dal ruolo della causa, con ogni consequenziale provvedimento di rito.
All'udienza odierna, in camera di consiglio, la Corte ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate va dichiarata l'estinzione del processo per inattività delle parti.
Osserva la Corte che l'art. 43 D.lgs. 546/1992, stabilisce che il processo interrotto deve essere riassunto entro sei mesi dall'interruzione. Nella fattispecie l'interruzione è stata dichiarata dalla Corte con Ordinanza collegiale del 10 marzo 2025 n. 461/2025, depositata e comunicata alle parti costituite con pec in pari data e nella cui udienza era presente, per delega, il rappresentante dell'Agenzia dell'Entrate. Per cui il termine semestrale, tenendo conto del periodo di sospensione feriale dei termini 1–31 agosto 2025 ai sensi dell'art. 1 Legge 07/10/1969, n. 742 e successive modificazioni ed integrazioni, scadeva il dì 11 ottobre 2025 ma tenendo conto che il giorno 11 ottobre 2025 cadeva di sabato il termine era prorogato al 13.10.2025, ex art. 155 c.p.c. ( Cass. 14041/2025). Poiché l'istanza di trattazione del processo interrotto è stata depositata dall'Agenzia delle Entrate il 14 ottobre 2025 è tardiva e quindi inefficace.
Pertanto, va dichiarata l'estinzione del processo per inattività delle parti ex art. 45 d.lgs. 546/1992 e le spese restano a carico di chi le ha anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Puglia, Sezione XXVIII di Taranto, definitivamente pronunciando sull'appello principale e su quello incidentale, dichiara estinto il processo.
Nulla per le spese.
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 28, riunita in udienza il
05/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
IMPERIO CLELIA, Presidente
PADOVANO ONOFRIO, AT
RIPA VINCENZO, Giudice
in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1517/2019 depositato il 08/05/2019
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Taranto - Via Plateja N. 30 74121 Taranto TA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1973/2018 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale TARANTO sez. 4 e pubblicata il 12/11/2018
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVP03I201503 2017 IRES-ALTRO 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVP03I201503 2017 IVA-ALTRO 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVP03I201503 2017 IRAP 2013 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Resistente_1 S.r.l., con sede in Palagiano (Ta), in persona del legale rappresentante pro tempore sig.ra Nominativo_1 , rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dal dott. commercialista Difensore_2 , dall'avv. Difensore_1 e dal dott. commercialista Difensore_3 , elettivamente domiciliata presso il loro studio in Trani alla Indirizzo_1, conveniva in giudizio presso la CTP di Taranto l'Agenzia delle Entrate di Taranto per l'annullamento dell'avviso di accertamento n. TVP03I201503/2017 per maggiore IRES per €. 47.416,00, maggiore IVA per €. 31.906,00
e maggiore IRAP per €. 8.311,00 per il periodo di imposta 2013, oltre accessori di legge.
All'esito del giudizio, la CTP di Taranto, sez. IV, con sentenza n. 1973 del 5.11.2018, depositata il 12.911.2018, così provvedeva: “La Commissione Tributaria Provinciale di Taranto accoglie parzialmente il ricorso per quanto di ragione e per l'effetto riduce l'accertamento impugnato nei limiti della proposta di adesione formulata dall'Ufficio, con esclusione anche dei rilievi sub 6 e 7, dando mandato alla stessa AGE per il conseguente ricalcolo di imposte ed accessori;
compensa tra le parti le spese di lite.”.
Agenzia delle Entrate -Direzione Provinciale di Taranto-, in persona del Direttore provinciale, con atto di appello ritualmente notificato alla società Resistente_1 S.r.l., nel domicilio eletto e depositato, nei termini, il dì 8.5.2019, impugna, per la riforma, la sentenza della CTP di Taranto, sez. IV, n. 1973 del 5.11.2018, depositata il 12.11.2018, con un unico articolato motivo: “Illegittimità dell'annullamento delle riprese a tassazione identificate nell'avviso di accertamento come “Rilievo n. 6” e “Rilievo n. 7”: carenza di motivazione ed omesse valutazione e pronuncia sulle argomentazioni esposte al riguardo nel ricorso, nonché sulle relative controdeduzioni dell'Agenzia delle Entrate, con conseguente infondatezza della censura relativa alla mancanza di “elementi di prova”.
Conclude per l'accoglimento dell'appello e per la riforma parziale della sentenza impugnata nella parte nella quale ha annullato le riprese a tassazione contenute nei rilievi n. 6 e n. 7 dell'avviso di accertamento n.
TVP03I201503/2017, anno d'imposta 2013 e per la condanna dell'appellata al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 546/1992.
La società Resistente_1 S.r.l., con sede in Palagiano (Ta), in persona del legale rappresentante pro tempore sig.ra Nominativo_1 , rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dal dott. commercialista Difensore_2 , dall'avv. Difensore_1 e dal dott. commercialista Difensore_3 , elettivamente domiciliata presso il loro studio in Trani alla Indirizzo_1, si è costituita in giudizio con controdeduzioni depositate il 10.5.2019 contestando tutto quanto ex adverso dedotto e spiegando, nei termini, appello incidentale.
Conclude per il rigetto dell'appello principale proposto dall'Ufficio e per l'accoglimento dell'appello incidentale autonomo, con riforma della impugnata sentenza. Nel merito, con il rigetto dei rilievi nn. 1, 4 e 5 dell'Ufficio
e in rito, con la dichiarazione di nullità dell'atto censurato per inesistenza della notifica, per carenza dei poteri di firma del sottoscrittore e per difetto di motivazione, con condanna al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
Con Ordinanza collegiale del 10.3.2025 n. 461/2025, depositata in pari data, il processo è stato interrotto per l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della Società appellata. Con istanza di trattazione per la ripresa del processo interrotto, ex articolo 43 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, depositata il 14.10.2025, l'Agenzia delle Entrate di Taranto ha chiesto la ripresa del processo.
La società Resistente_1 S.r.l., appellata, in data 13.11.2025 ha depositato nota evidenziando, tra l'altro, la tardività della riassunzione e concludendo che la Corte:
1. Prenda atto dell'intervenuta interruzione del giudizio con ordinanza n. 461/28/2025
depositata il 10 marzo 2025;
2. Dichiari l'estinzione del giudizio d'appello per tardiva riassunzione oltre il termine di cui all'art. 305 c.p.c., anche tenuto conto della sospensione feriale;
3. Dichiari la nullità della trattazione per difetto di contraddittorio nei confronti del
Curatore della liquidazione giudiziale;
4. In subordine, disponga la revoca dell'avviso di trattazione del 21 ottobre 2025 e la cancellazione dal ruolo della causa, con ogni consequenziale provvedimento di rito.
All'udienza odierna, in camera di consiglio, la Corte ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate va dichiarata l'estinzione del processo per inattività delle parti.
Osserva la Corte che l'art. 43 D.lgs. 546/1992, stabilisce che il processo interrotto deve essere riassunto entro sei mesi dall'interruzione. Nella fattispecie l'interruzione è stata dichiarata dalla Corte con Ordinanza collegiale del 10 marzo 2025 n. 461/2025, depositata e comunicata alle parti costituite con pec in pari data e nella cui udienza era presente, per delega, il rappresentante dell'Agenzia dell'Entrate. Per cui il termine semestrale, tenendo conto del periodo di sospensione feriale dei termini 1–31 agosto 2025 ai sensi dell'art. 1 Legge 07/10/1969, n. 742 e successive modificazioni ed integrazioni, scadeva il dì 11 ottobre 2025 ma tenendo conto che il giorno 11 ottobre 2025 cadeva di sabato il termine era prorogato al 13.10.2025, ex art. 155 c.p.c. ( Cass. 14041/2025). Poiché l'istanza di trattazione del processo interrotto è stata depositata dall'Agenzia delle Entrate il 14 ottobre 2025 è tardiva e quindi inefficace.
Pertanto, va dichiarata l'estinzione del processo per inattività delle parti ex art. 45 d.lgs. 546/1992 e le spese restano a carico di chi le ha anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Puglia, Sezione XXVIII di Taranto, definitivamente pronunciando sull'appello principale e su quello incidentale, dichiara estinto il processo.
Nulla per le spese.