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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 20/10/2025, n. 1523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1523 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 954/2018
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DELPOPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI Sezione civile Settore lavoro
- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Manuela Esposito in funzione di GIUDICE del LAVORO - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, promosso da
Parte_1
- parte ricorrente - Avv. Elisabetta Verrina elisabetta. Email_1
CONTRO
CP_1
- parte resistente- Avv. Umberto Ferrato E
Email_2
Avv. Carmela Filice E
Email_4
Avv. Manuela Varani E
Email_5
Avv. Giulia Renzetti t;
Email_6
FATTI DI CAUSA Con ricorso, depositato in data 13.3.2018, parte ricorrente ha dedotto di aver presentato in data
9.11.2016, tramite il patronato domanda di indennità di disoccupazione NASpI, per aver CP_2 effettuato attività lavorativa stagionale quale animatore turistico all'estero.
Ha, inoltre, dedotto che in data 27.3.2017, tale domanda è stata respinta dall' con la motivazione CP_1
“la s.v. non ha le settimane contributive e/o la prevalenza richiesta per la concessine della prestazione in oggetto”.
Proposto ricorso amministrativo, non ricevendo risposta, parte ricorrente ha agito in giudizio per ottenere il riconoscimento del diritto alla NASpI, con condanna di al pagamento della CP_1 prestazione, maggiorata degli interessi legali dalla data della domanda fio all'effettivo soddisfo.
Si è costituito in giudizio contestando in fatto e in diritto l'avversario ricorso e chiedendone il CP_1 rigetto.
In particolare, l'istituto, ha dedotto che la domanda è stata respinta per mancanza del requisito contributivo in quanto la NASpI è concessa se richiesta per l'ultimo rapporto di lavoro cessato in
Italia (i contributi esteri valgono per il raggiungimento dei requisiti ed hanno valore figurativo). Ha aggiunto che “nel caso di rapporto lavoro svolto all'estero deve essere presentata non la domanda di
Naspi ma la domanda di rimpatrio e non è prevista la trasformazione d'ufficio della domanda naspi in rimpatrio”.
La causa è stata istruita a mezzo acquisizione di documenti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere rigettato, sulla base della seguente motivazione.
Occorre premettere che l'indennità di disoccupazione lavoratori frontalieri e diversi dai frontalieri corrisposta in base ai regolamenti comunitari di sicurezza sociale (art. 65 del regolamento CE n.
883/2004) invocata da parte ricorrente è una prestazione che, in base alla normativa comunitaria, viene erogata dallo Stato di residenza ai lavoratori frontalieri e diversi dai frontalieri i quali, durante la loro ultima occupazione, risiedevano in uno Stato diverso da quello in cui erano assicurati.
Per le persone che rientrano nel campo di applicazione della norma citata, residenti in Italia e assicurate in altri Stati membri, vengono erogate le indennità di disoccupazione NASpI qualora risultino soddisfatti i requisiti previsti dalla normativa nazionale.
Ebbene, la Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) è una indennità mensile di disoccupazione, istituita dal decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, che viene erogata su domanda dell'interessato ed è riconosciuta ai lavoratori subordinati che presentino congiuntamente i seguenti requisiti: stato di disoccupazione involontario;
contributi per almeno 13 settimane nei quattro anni che precedono la perdita del lavoro;
30 giorni di lavoro effettivo nei 12 mesi antecedenti l'inizio del periodo di disoccupazione. Nel caso di specie, parte ricorrente non ha neppure dedotto nel ricorso introduttivo del giudizio, prima ancora che provato, la sussistenza del requisito contributivo previsto dalla legge.
Pertanto, in mancanza di prova di tutti i requisiti richiesti per beneficiare della prestazione domandata, il ricorso deve essere rigettato.
La peculiarità della questione induce a compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in persona della dott.ssa Manuela Esposito, quale Giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Castrovillari, 20.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Manuela Esposito
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Maria Elisa Graziani - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021.
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DELPOPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI Sezione civile Settore lavoro
- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Manuela Esposito in funzione di GIUDICE del LAVORO - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, promosso da
Parte_1
- parte ricorrente - Avv. Elisabetta Verrina elisabetta. Email_1
CONTRO
CP_1
- parte resistente- Avv. Umberto Ferrato E
Email_2
Avv. Carmela Filice E
Email_4
Avv. Manuela Varani E
Email_5
Avv. Giulia Renzetti t;
Email_6
FATTI DI CAUSA Con ricorso, depositato in data 13.3.2018, parte ricorrente ha dedotto di aver presentato in data
9.11.2016, tramite il patronato domanda di indennità di disoccupazione NASpI, per aver CP_2 effettuato attività lavorativa stagionale quale animatore turistico all'estero.
Ha, inoltre, dedotto che in data 27.3.2017, tale domanda è stata respinta dall' con la motivazione CP_1
“la s.v. non ha le settimane contributive e/o la prevalenza richiesta per la concessine della prestazione in oggetto”.
Proposto ricorso amministrativo, non ricevendo risposta, parte ricorrente ha agito in giudizio per ottenere il riconoscimento del diritto alla NASpI, con condanna di al pagamento della CP_1 prestazione, maggiorata degli interessi legali dalla data della domanda fio all'effettivo soddisfo.
Si è costituito in giudizio contestando in fatto e in diritto l'avversario ricorso e chiedendone il CP_1 rigetto.
In particolare, l'istituto, ha dedotto che la domanda è stata respinta per mancanza del requisito contributivo in quanto la NASpI è concessa se richiesta per l'ultimo rapporto di lavoro cessato in
Italia (i contributi esteri valgono per il raggiungimento dei requisiti ed hanno valore figurativo). Ha aggiunto che “nel caso di rapporto lavoro svolto all'estero deve essere presentata non la domanda di
Naspi ma la domanda di rimpatrio e non è prevista la trasformazione d'ufficio della domanda naspi in rimpatrio”.
La causa è stata istruita a mezzo acquisizione di documenti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere rigettato, sulla base della seguente motivazione.
Occorre premettere che l'indennità di disoccupazione lavoratori frontalieri e diversi dai frontalieri corrisposta in base ai regolamenti comunitari di sicurezza sociale (art. 65 del regolamento CE n.
883/2004) invocata da parte ricorrente è una prestazione che, in base alla normativa comunitaria, viene erogata dallo Stato di residenza ai lavoratori frontalieri e diversi dai frontalieri i quali, durante la loro ultima occupazione, risiedevano in uno Stato diverso da quello in cui erano assicurati.
Per le persone che rientrano nel campo di applicazione della norma citata, residenti in Italia e assicurate in altri Stati membri, vengono erogate le indennità di disoccupazione NASpI qualora risultino soddisfatti i requisiti previsti dalla normativa nazionale.
Ebbene, la Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) è una indennità mensile di disoccupazione, istituita dal decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, che viene erogata su domanda dell'interessato ed è riconosciuta ai lavoratori subordinati che presentino congiuntamente i seguenti requisiti: stato di disoccupazione involontario;
contributi per almeno 13 settimane nei quattro anni che precedono la perdita del lavoro;
30 giorni di lavoro effettivo nei 12 mesi antecedenti l'inizio del periodo di disoccupazione. Nel caso di specie, parte ricorrente non ha neppure dedotto nel ricorso introduttivo del giudizio, prima ancora che provato, la sussistenza del requisito contributivo previsto dalla legge.
Pertanto, in mancanza di prova di tutti i requisiti richiesti per beneficiare della prestazione domandata, il ricorso deve essere rigettato.
La peculiarità della questione induce a compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in persona della dott.ssa Manuela Esposito, quale Giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Castrovillari, 20.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Manuela Esposito
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Maria Elisa Graziani - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021.