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Sentenza 27 agosto 2025
Sentenza 27 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 27/08/2025, n. 1564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1564 |
| Data del deposito : | 27 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di NA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Emilia Caleca ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 917 / 2020 promossa da:
, nato a [...] ed ivi residente, cod. fisc. Parte_1 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliato in NA presso lo studio dell'Avv. Luigi Ionata, che lo rappresenta e difende per procura in atti;
ATTORE contro
, in persona dell'amministratore p.t., corrente in NA via Consolare Controparte_1
Valeria 205/207 vill. Pistunina, C.F.: ed ivi elettivamente domiciliato , presso lo studio P.IVA_1 dell'Avv. Rosa Romano, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CONVENUTO
OGGETTO: Impugnazione delibera assembleare;
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti e verbali d'udienza.
Fatto e diritto
Con atto di citazione datato 14 febbraio 2020, il Sig. premetteva : Parte_1
L'attore è proprietario, giusto atto di compravendita del 13.4.2011, di una unità immobiliare mansardata facente parte del “ di via C. Valeria, attualmente amministrato CP_1 CP_1 dall'avv. Maria Pia D'Arrigo, subentrata nel 2017 al geom. dimessosi a seguito Controparte_2 di gravi e documentate irregolarità contestategli dall'attore. Tra l'attore ed il condominio è pendente il giudizio iscritto al n° 4898/2018 avente ad oggetto, tra l'altro, l' impugnazione di delibere riguardanti la ripartizione delle spese generali, ripartite in parti uguali in deroga ai criteri dettati dal codice civile e dal regolamento condominiale (All. 2 citazione). Nel corso del citato giudizio il
ha difeso il proprio operato richiamando una delibera adottata il 10.05.1992, in CP_1 occasione della prima riunione del , con la quale i condomini, secondo la singolare CP_1 interpretazione attribuita dal , avrebbero deliberato di modificare i criteri di riparto CP_1 stabiliti dal regolamento e di ripartire le spese generali in quote uguali (All. 3 comparsa risposta
). L'attore ha contestato la efficacia e validità di detta delibera impugnandola nel corso CP_1 del citato giudizio ed avviando successivamente, a seguito di ordinanza del GOT Per_1 procedimento di mediazione delegata (All.4) . Nelle more l'amministratore ha convocato l'assemblea per il 25.10.2019 ponendo all'o.d.g. “Ripartizione spese lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto elettrico del cortile e delle scale come da verbale dell'assemblea del 10.05.1992” ed i condomini con deliberazione del 25.10.2019 (All. 5) comunicata all'attore, assente, il 29.10.2019, hanno deliberato che “a partire da oggi, precisamente dai lavori straordinari di rifacimento impianto elettrico, tutti i lavori straordinari siano suddivisi in quote millesimali e non più in parti uguali, lasciando la ripartizione delle spese ordinarie in parti uguali come da delibera del 10.05.1992”.
Detta delibera risulta manifestamente viziata e sembra confezionata al solo fine di resistere alle azioni avviate dall'attore e di continuare a ripartire con criteri illegali le spese condominiali.
Chiedeva: Annullare la delibera del 25 ottobre 2019 relativamente alla ripartizione delle spese generali in quote uguali, dichiarandone la nullità per i motivi esposti . 2) Condannare il CP_1 al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. 3) Ammettere i mezzi di prova opportuni e conducenti. 4)
Condannare il condominio al pagamento delle spese e compensi di giudizio, per i seguenti MOTIVI:
I) la delibera adottata il 25.10.2019, prevedendo “…la ripartizione delle spese ordinarie in parti uguali come da delibera del 10.05.1992” è contraria al regolamento di condominio che, essendo di natura contrattuale, potrà essere modificato solo con il consenso unanime dei condomini.; II) non essendo stato posto l'argomento all'o.d.g. e non essendo palesata alcuna chiara volontà di derogare ai criteri di ripartizione stabiliti dal regolamento condominiale;
III) L'aver deliberato di ripartire le spese ordinarie in quote uguali costituisce un evidente eccesso di potere e la delibera in questione, avuto riguardo all'oggetto concernente una ripartizione delle spese con criteri diversi da quelli indicati nel regolamento contrattuale, è radicalmente nulla, e non soltanto annullabile.
Con memoria datata 19.05.2020 si costituiva in giudizio il convenuto per: In via CP_1 preliminare, ritenere e dichiarare l'inammissibilità dell'azione per cui è causa per mancanza di delibera per tutto quanto esposto al punto 1) della superiore narrativa;
2) Sempre in via preliminare, ritenere e dichiarare il difetto di interesse ad agire dell'odierno attore per tutto quanto sopra esposto;
3) Ritenere e dichiarare ogni censura avversaria inammissibile e/o infondata per le ragioni esposte in narrativa e per l'effetto rigettare tutte le domande avversarie, ivi compresa anche la chiesta condanna del condominio ex art. 96 c.p.c.; 4) Ritenere pienamente valida ed efficace la delibera del
25.10.19 nella parte oggi impugnata;
5) Condannare il sig. per lite temeraria ex art. 96 Pt_1
c.p.c. nella misura ritenuta congrua dall'Ill.mo Giudice adito secondo il suo prudente apprezzamento;
6) Con vittoria di spese e compensi di giudizi. CC :
1. Inammissibilità della proposta impugnazione per mancanza di delibera sulle spese ordinarie.
2. Inammissibilità dell'impugnazione proposta per difetto di interesse ad agire.
3. Inammissibilità ed infondatezza del primo motivo di impugnazione, del secondo e del terzo .
Concluso con esito negativo il procedimento di mediazione , concessi alle parti i termini di cui all'art. 183 c.p.c. , la causa veniva trattenuta per la decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La domanda non merita accoglimento, siccome infondata.
Dalla lettura del verbale in atti risulta che l'assemblea svoltasi in data 25 ottobre 2019 ha deliberato unicamente sui lavori straordinari, come dall'unico e specifico punto posto all'O.d.G., stabilendo che,
a partire dai lavori straordinari di rifacimento impianto elettrico in esso menzionati, tutti i lavori straordinari siano ripartiti in quote millesimali e non più in parti uguali come previsto dalla delibera del 10.05.1992. Non ha deliberato alcunché in relazione alle spese ordinarie, in merito alle quali l'assemblea ha richiamato il criterio di cui alla delibera del 10.05.1992, che non risulta modificato dalla delibera datata 25.10.2019 e fino a quella data ininterrottamente applicato. Ed invero, il verbale, nella parte oggetto del presente giudizio di impugnazione, non contiene alcuna deliberazione che possa apportare modifiche rispetto al criterio di riparto delle spese ordinarie adottato con una precedente deliberazione del 10 maggio 1992, oggetto di altro giudizio fra le parti pendente col n.
4898/18 R.G..
Difatti, nel richiamato verbale assembleare , si legge testualmente che, come proposto da una condomina: “A partire da oggi, precisamente dai lavori straordinari di rifacimento impianto elettrico, tutti i lavori straordinari siano suddivisi in quote millesimali e non più in parti uguali, lasciando la ripartizione delle spese ordinarie in parti uguali come da delibera del 10.05.1992. La proposta viene votata dall'assemblea che approva con votazione unanime con millesimi 781,84 e con votanti n. 15. ”
Dall'esame dei documenti sopra richiamati, non si ravvisano elementi che possano comportare la nullità o anche e solo l'annullabilità della delibera adottata in data 25.10.2019, atteso che l'unico argomento trattato durante lo svolgimento dell'assemblea regolarmente convocata e costituita, definito e deciso con il consenso legittimamente manifestato dai condomini presenti, è quello relativo alla ripartizione delle spese straordinarie in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascun condomino, ai sensi dell'art. 1123 c.c. .
Non si ravvisano pertanto nella fattispecie in esame motivi di nullità e\o di annullabilità della parte di verbale oggetto di impugnazione, in violazione delle prescrizioni di cui all'art. 1136 c.c. . Per costante ed univoca giurisprudenza di legittimità, confermata anche dalle Sezioni Unite, “debbono qualificarsi annullabili le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell'assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione, quelle che violano norme richiedenti qualificate maggioranze in relazione all'oggetto” (Cass. S.U. n. 4806/2005).
Si rileva altresì che, che secondo giurisprudenza dominante, “l'interesse all'impugnazione per vizi formali di una deliberazione dell'assemblea condominiale, ai sensi dell'art. 1137 cod. civ., pur non essendo condizionato al riscontro della concreta incidenza sulla singola situazione del condomino, postula comunque che la delibera in questione sia idonea a determinare un mutamento della posizione dei condomini nei confronti dell'ente di gestione, suscettibile di eventuale pregiudizio. (cfr. Cass. civ. sez. VI, 10.05.2013 n. 11214). Lo strumento della impugnativa di delibera assembleare, dunque, richiede come presupposto che la delibera assembleare sia suscettibile di arrecare un pregiudizio ai singoli condomini anche solo eventuale e che, pertanto, il condomino che agisce in giudizio abbia un interesse alla neutralizzazione dei suoi effetti. Tali presupposti non ricorrono nel caso di specie.
La delibera che ha originato il presente giudizio, infatti, sotto il profilo contenutistico, è priva di quella idoneità, anche solo astratta, ad arrecare danno al ricorrente, atteso che non è stata adottata CP_1 alcuna decisione in merito alla ripartizione alle spese ordinarie, per le quali è stato soltanto richiamato il deliberato della precedente riunione del 10 maggio 1992, fino alla data del 25 ottobre 2019 ancora efficace ed operante.
Non si riscontrano elementi per procedere alla condanna delle parti al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata, come da entrambe richiesto.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, vengono poste a carico di parte soccombente, come per legge .
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di NA , definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita:
rigetta le domande proposte dal Sig. nei confronti del Parte_1 CP_1
via Consolare Valeria 205/207 vill. Pistunina, NA;
[...]
Condanna parte attrice a rimborsare al convenuto le spese di lite, che si liquidano in € CP_1
2.540,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a come per legge.
NA, 27 agosto 2025
Il Giudice
Emilia Caleca