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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 29/04/2025, n. 531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 531 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
DOTT. SSA FLORIANA CONSOLANTE PRESIDENTE REL
DOTT. SSA SERENA BERRUTI GIUDICE.
DOTT.SSA ENRICA NASTI GIUDICE ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3988 dell'anno 2023 R.G.A.C. vertente
TRA
(c.f.: rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv. Pierpaolo Taddeo;
ricorrente
E
(c.f. ) rappresentata e difesa, giusta procura in atti, CP_1 C.F._2 dall'avv. Alessandra Crisci;
resistente con l'intervento del P.M. interventore ex lege avente ad oggetto: «Separazione e divorzio ».
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 10 marzo 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13.12.2023 deduceva di essere coniugato con Parte_1 CP_1
con la quale aveva contratto matrimonio, celebrato in AR con rito concordatario in data 22
[...]
agosto 1993, regolarmente trascritto presso il predetto Comune al n. 9, parte II, serie A, anno 1993,
1 dal quale erano nati i due figli e , oggi maggiorenni ed Persona_1 Persona_2
economicamente autosufficienti
Il ricorrente esponeva che, da svariati anni, l'unione coniugale era in profonda crisi ed era ormai venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, tanto da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
che da oltre 10 anni i coniugi erano separati di fatto e la convivenza era cessata.
Il ricorrente chiedeva che il Tribunale, con sentenza parziale, pronunciasse la separazione personale dei coniugi e all'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale, fermo il rispetto dei termini previsti dall'art. L 898/1970, dichiarasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si costituiva la quale chiedeva al Tribunale la pronuncia della cessazione degli CP_1
effetti civili del matrimonio e di porre a carico del un assegno di mantenimento in suo Pt_1 favore di € 3000,00 mensili, o nella misura minore o maggiore ritenuta dal Tribunale, con richiesta di indagini a mezzo di Polizia Tributaria per l'esatta ricostruzione dei redditi reali ed effettivi del
Pt_1
Inoltre la proponeva nei confronti del coniuge domanda di condanna al risarcimento dei CP_1 danni morali subiti a seguito dei tradimenti del di importo pari ad € 150.000,00, e dei Pt_1
danni morali subiti a seguito del fallimento del matrimonio a causa della nuova relazione intrapresa dal con un'altra donna, per l'importo di € 300.000,00, oltre alla condanna del ricorrente al Pt_1 pagamento dell'importo di € 283.000,00 per le pendenze debitorie presso l'Agenzia delle Entrate.
All'udienza di comparizione dei coniugi del 8 aprile 2024 dinanzi al Giudice delegato, i coniugi deducevano di essere addivenuti alla volontà di separarsi consensualmente alle condizioni congiunte di cui alla scrittura privata del 6 aprile 2024, da loro precedentemente sottoscritta. La scrittura di “accordo di separazione consensuale” era esibita al Giudice il quale ne dava lettura in udienza alle parti comparse personalmente.
Le parti chiedevano di pronunciare la separazione dei coniugi alle condizioni congiunte e il G.D. all'esito della discussione, senza adottare i provvedimenti temporanei ed urgenti, riservava la causa in decisione.
Il Tribunale con sentenza n. 901/2024 pubblicata in data 8 maggio 2024 ha pronunciato la separazione personale dei coniugi e ha omologato le condizioni congiunte di cui all'accordo di separazione del 6 aprile 2024.
La causa è stata rimessa sul ruolo al fine di acquisire, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi dinanzi al G.D. nel giudizio di separazione - la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70 e la volontà delle
2 stesse di confermare le condizioni già formulate anche con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
A tale fine è stata fissata l'udienza del 16 dicembre 2024 disponendo che detta udienza fosse sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Con ordinanza del 20.12.2024 il Tribunale con ordinanza collegiale ha rimesso la causa sul ruolo poiché ha rilevato che per non erano state depositate le note conclusionali di cui CP_1 all'art. 127 ter c.p.c. e non risultava depositata la dichiarazione sottoscritta dalla con cui CP_1
era manifestata la volontà di non volersi riconciliare e di divorziare alle stesse condizioni della separazione.
Rimessa la causa sul ruolo, è stata fissata l'udienza del 12 febbraio 2025 e successivamente l'udienza del 10 marzo 2025, da celebrarsi con le modalità dell'art. 127 ter c.p.c.
Deve darsi atto che entrambi i difensori delle parti hanno provveduto al deposito delle note di cui all'art. 127 ter c.p.c. con cui ha chiesto la pronuncia di sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio. A dette note sono state allegate le dichiarazioni sottoscritte dai coniugi con i quali gli stessi hanno dichiarato di avere liberamente rinunciato alla comparizione personale all'udienza, di confermare le condizioni della separazione consensuale, anche con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, e ribadito la loro volontà di non volersi riconciliare.
La causa, quindi, è stata riservata alla decisione del Collegio.
Dal fascicolo d'ufficio non risulta proposta impugnazione avverso la sentenza n. 901/2024 che ha omologato la separazione consensuale dei coniugi.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta, sussistendo le condizioni previste dagli art. 2 e 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898. Ed infatti, con sentenza n. 901/2024 il Tribunale di Benevento ha omologato la separazione personale dei coniugi. La separazione si è protratta ininterrottamente dalla data del 8 aprile 2024 in cui i coniugi sono comparsi dinanzi al G.D. ed hanno chiesto la pronuncia della separazione consensuale alle condizioni congiunte, e quindi per un tempo superiore a sei mesi (art. 3 n. 2 lett. b, secondo capoverso, come modificato dall'art. 1 comma 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55), e non è stata mai più ripristinata in assenza di contestazioni da parte dei medesimi coniugi.
Di qui la sussistenza della causa tipica prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) citato, e l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi come si evince dalla dichiarazione in cui le parti hanno ribadito di non volersi riconciliare.
Il Tribunale, valutato che, come dichiarato dalle parti, dall'unione dei coniugi sono nati due figli, ormai maggiorenni e economicamente autosufficienti, e che le condizioni del divorzio non sono in
3 contrasto con norme imperative o di ordine pubblico, ritiene che sussistono i presupposti di legge per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni della separazione consensuale.
Stante l'esito della definizione del giudizio, le spese di lite vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Di Benevento, in composizione collegiale, definendo il giudizio, così provvede:
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra , nato ad Parte_1
AR (BN) in data 12.3.1965, e nata ad [...] in data [...], CP_1
celebrato in AR in data 22 agosto 1993, regolarmente trascritto presso il Comune di
AR (atto n. 9 , parte II, serie A anno 1993) alle condizioni di cui alla scrittura privata del
6 aprile 2024 richiamate e trascritte, già omologate con la sentenza di separazione n.
901/2024;
-ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Benevento per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 396; compensa le spese.
Così deciso nella camera di consiglio del 15 aprile 2025
Il Presidente
dott.ssa Floriana Consolante
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
DOTT. SSA FLORIANA CONSOLANTE PRESIDENTE REL
DOTT. SSA SERENA BERRUTI GIUDICE.
DOTT.SSA ENRICA NASTI GIUDICE ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3988 dell'anno 2023 R.G.A.C. vertente
TRA
(c.f.: rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv. Pierpaolo Taddeo;
ricorrente
E
(c.f. ) rappresentata e difesa, giusta procura in atti, CP_1 C.F._2 dall'avv. Alessandra Crisci;
resistente con l'intervento del P.M. interventore ex lege avente ad oggetto: «Separazione e divorzio ».
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 10 marzo 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13.12.2023 deduceva di essere coniugato con Parte_1 CP_1
con la quale aveva contratto matrimonio, celebrato in AR con rito concordatario in data 22
[...]
agosto 1993, regolarmente trascritto presso il predetto Comune al n. 9, parte II, serie A, anno 1993,
1 dal quale erano nati i due figli e , oggi maggiorenni ed Persona_1 Persona_2
economicamente autosufficienti
Il ricorrente esponeva che, da svariati anni, l'unione coniugale era in profonda crisi ed era ormai venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, tanto da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
che da oltre 10 anni i coniugi erano separati di fatto e la convivenza era cessata.
Il ricorrente chiedeva che il Tribunale, con sentenza parziale, pronunciasse la separazione personale dei coniugi e all'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale, fermo il rispetto dei termini previsti dall'art. L 898/1970, dichiarasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si costituiva la quale chiedeva al Tribunale la pronuncia della cessazione degli CP_1
effetti civili del matrimonio e di porre a carico del un assegno di mantenimento in suo Pt_1 favore di € 3000,00 mensili, o nella misura minore o maggiore ritenuta dal Tribunale, con richiesta di indagini a mezzo di Polizia Tributaria per l'esatta ricostruzione dei redditi reali ed effettivi del
Pt_1
Inoltre la proponeva nei confronti del coniuge domanda di condanna al risarcimento dei CP_1 danni morali subiti a seguito dei tradimenti del di importo pari ad € 150.000,00, e dei Pt_1
danni morali subiti a seguito del fallimento del matrimonio a causa della nuova relazione intrapresa dal con un'altra donna, per l'importo di € 300.000,00, oltre alla condanna del ricorrente al Pt_1 pagamento dell'importo di € 283.000,00 per le pendenze debitorie presso l'Agenzia delle Entrate.
All'udienza di comparizione dei coniugi del 8 aprile 2024 dinanzi al Giudice delegato, i coniugi deducevano di essere addivenuti alla volontà di separarsi consensualmente alle condizioni congiunte di cui alla scrittura privata del 6 aprile 2024, da loro precedentemente sottoscritta. La scrittura di “accordo di separazione consensuale” era esibita al Giudice il quale ne dava lettura in udienza alle parti comparse personalmente.
Le parti chiedevano di pronunciare la separazione dei coniugi alle condizioni congiunte e il G.D. all'esito della discussione, senza adottare i provvedimenti temporanei ed urgenti, riservava la causa in decisione.
Il Tribunale con sentenza n. 901/2024 pubblicata in data 8 maggio 2024 ha pronunciato la separazione personale dei coniugi e ha omologato le condizioni congiunte di cui all'accordo di separazione del 6 aprile 2024.
La causa è stata rimessa sul ruolo al fine di acquisire, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi dinanzi al G.D. nel giudizio di separazione - la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70 e la volontà delle
2 stesse di confermare le condizioni già formulate anche con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
A tale fine è stata fissata l'udienza del 16 dicembre 2024 disponendo che detta udienza fosse sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Con ordinanza del 20.12.2024 il Tribunale con ordinanza collegiale ha rimesso la causa sul ruolo poiché ha rilevato che per non erano state depositate le note conclusionali di cui CP_1 all'art. 127 ter c.p.c. e non risultava depositata la dichiarazione sottoscritta dalla con cui CP_1
era manifestata la volontà di non volersi riconciliare e di divorziare alle stesse condizioni della separazione.
Rimessa la causa sul ruolo, è stata fissata l'udienza del 12 febbraio 2025 e successivamente l'udienza del 10 marzo 2025, da celebrarsi con le modalità dell'art. 127 ter c.p.c.
Deve darsi atto che entrambi i difensori delle parti hanno provveduto al deposito delle note di cui all'art. 127 ter c.p.c. con cui ha chiesto la pronuncia di sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio. A dette note sono state allegate le dichiarazioni sottoscritte dai coniugi con i quali gli stessi hanno dichiarato di avere liberamente rinunciato alla comparizione personale all'udienza, di confermare le condizioni della separazione consensuale, anche con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, e ribadito la loro volontà di non volersi riconciliare.
La causa, quindi, è stata riservata alla decisione del Collegio.
Dal fascicolo d'ufficio non risulta proposta impugnazione avverso la sentenza n. 901/2024 che ha omologato la separazione consensuale dei coniugi.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta, sussistendo le condizioni previste dagli art. 2 e 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898. Ed infatti, con sentenza n. 901/2024 il Tribunale di Benevento ha omologato la separazione personale dei coniugi. La separazione si è protratta ininterrottamente dalla data del 8 aprile 2024 in cui i coniugi sono comparsi dinanzi al G.D. ed hanno chiesto la pronuncia della separazione consensuale alle condizioni congiunte, e quindi per un tempo superiore a sei mesi (art. 3 n. 2 lett. b, secondo capoverso, come modificato dall'art. 1 comma 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55), e non è stata mai più ripristinata in assenza di contestazioni da parte dei medesimi coniugi.
Di qui la sussistenza della causa tipica prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) citato, e l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi come si evince dalla dichiarazione in cui le parti hanno ribadito di non volersi riconciliare.
Il Tribunale, valutato che, come dichiarato dalle parti, dall'unione dei coniugi sono nati due figli, ormai maggiorenni e economicamente autosufficienti, e che le condizioni del divorzio non sono in
3 contrasto con norme imperative o di ordine pubblico, ritiene che sussistono i presupposti di legge per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni della separazione consensuale.
Stante l'esito della definizione del giudizio, le spese di lite vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Di Benevento, in composizione collegiale, definendo il giudizio, così provvede:
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra , nato ad Parte_1
AR (BN) in data 12.3.1965, e nata ad [...] in data [...], CP_1
celebrato in AR in data 22 agosto 1993, regolarmente trascritto presso il Comune di
AR (atto n. 9 , parte II, serie A anno 1993) alle condizioni di cui alla scrittura privata del
6 aprile 2024 richiamate e trascritte, già omologate con la sentenza di separazione n.
901/2024;
-ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Benevento per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 396; compensa le spese.
Così deciso nella camera di consiglio del 15 aprile 2025
Il Presidente
dott.ssa Floriana Consolante
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