Rigetto
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 22/09/2025, n. 7432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7432 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07432/2025REG.PROV.COLL.
N. 06890/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6890 del 2022, proposto dalla signora RI CH RZ, rappresentata e difesa dall'avvocato Fausto Corti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in L'Aquila, via Caserma Angelini n. 14;
contro
Comune dell'Aquila, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Domenico De Nardis, Raffaella Durante, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo (sezione prima) n. 210/2022, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune dell'Aquila;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 settembre 2025 il Cons. Carmelina Addesso e uditi per le parti gli avvocati Fausto Corti e Domenico De Nardis;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso di primo grado la signora RI RZ CH impugnava l’ordinanza di demolizione n. 26/2013, notificata il 12 novembre 2013, relativa ad un manufatto realizzato sul terreno di proprietà.
2. Esponeva in fatto la ricorrente che:
-è dimorante a L’Aquila in un’abitazione risultata inagibile a seguito del sisma del 6 aprile 2009;
-ha realizzato, su un terreno di sua proprietà sito nel territorio comunale, un manufatto provvisorio, avvalendosi della procedura emergenziale prevista dalla deliberazione di Consiglio comunale n. 58/2009 al fine di far fronte all’emergenza abitativa post sisma;
- avendo omesso di presentare la comunicazione preventiva prevista dalla citata deliberazione, l’amministrazione avviava, in data 12 settembre 2012, il procedimento di repressione dell’abuso;
- in data 30 ottobre 2012 la signora CH trasmetteva al Comune la comunicazione precedentemente omessa, procedendo al pagamento della conseguente sanzione;
- nonostante quanto sopra, in data 12 novembre 2013, il Comune adottava l’ordine di demolizione impugnato.
3. Il T.a.r. per l’Abruzzo, con sentenza n. 210 del 26 maggio 2022, respingeva il ricorso, rilevando che, per un verso, non può trovare applicazione la disciplina emergenziale di cui alla delibera di Consiglio comunale n. 58/2009 poiché la ricorrente non ha comunicato previamente l’intervento di realizzazione del manufatto, ma si è determinata a farlo solo dopo aver ricevuto la comunicazione di avvio del procedimento di repressione del presunto abuso edilizio, e che, per altro verso, il provvedimento è chiaramente e doverosamente applicativo dell’art. 6 d.P.R. n. 380/2001 il quale, una volta scaduto il termine di novanta giorni massimo di conservazione delle opere temporanee, impone di considerarle prive di titolo e di disporne la demolizione.
4. La ricorrente ha interposto appello, articolando due motivi di gravame con cui censura la sentenza per errato apprezzamento dei presupposti di fatto e di diritto e per violazione e falsa applicazione dell’art. 6 d.P.R. 380/2001, riproponendo il terzo motivo di ricorso dichiarato assorbito dal T.a.r.
5. Si è costituito in resistenza il Comune dell’Aquila.
6. All’udienza di smaltimento del 17 settembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
7. L’appello è infondato.
8. Con due motivi di appello, che possono essere esaminati congiuntamente per ragioni di connessione e di sinteticità degli atti, l’appellante censura la sentenza di primo grado in quanto:
a) da’ erroneamente per scontato che il manufatto sia stato costruito dopo il terremoto del 6 aprile 2009;
b) si fonda un’interpretazione dell’art. 6 d.P.R. 380/2001 che contrasta con lo spirito e la funzione della norma e, soprattutto, non ha alcuna giustificazione di ordine razionale.
9. Le censure non possono essere accolte.
10. Quanto alla censura sub a), l’assunto per cui l’ordinanza di demolizione darebbe per scontato che il manufatto è “ stato costruito dopo il terremoto del 6 aprile 2009 ” (pag. 4 dell’appello) è smentita dal tenore letterale del provvedimento impugnato.
11. Come emerge dalla lettura dell’atto, infatti, il Comune ha escluso che la comunicazione 30.10.2012 potesse rientrare tra quelle funzionali a fronteggiare l’emergeva abitativa post sisma di cui alla delibera di Consiglio comunale n. 58/2009 ( le quali, si legge nell’ordinanza, devono “ rispettare tutti i requisiti, oggettivi e soggettivi, richiesti dalla stessa delibera, ivi compresi i tempi e non solo le modalità di denuncia ”), qualificandola come ordinaria comunicazione di attività edilizia, destinata “ a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni ”, ai sensi dell’art. 6 del d.P.R. n. 380/2001 vigente ratione temporis .
12. La comunicazione postuma non può, quindi, essere ricondotta, proprio in quanto postuma, al genus di quelle previste dalla delibera consiliare n. 58/2009. Essa, peraltro, è stata trasmessa solo dopo l’avvio del procedimento sanzionatorio per l’abuso edilizio e ad oltre due anni dal sisma, sicché non può essere certo idonea ad attestare un’emergenza abitativa ormai ampiamente cessata.
13. Non emerge, pertanto, alcuna integrazione postuma della motivazione da parte dell’amministrazione, atteso che l’ordinanza impugnata si fonda su un presupposto diametralmente opposto a quello sostenuto dall’appellante, ossia la mancata prova della realizzazione post sisma del manufatto, stante la tardività della comunicazione.
14. Era onere della ricorrente dimostrare la posteriorità della realizzazione del manufatto rispetto all’evento e la sua destinazione a soddisfare l’emergenza abitativa.
15. Tale prova non è stata fornita.
16. Per contro, il Comune ha prodotto evidenze documentali che attestano incontrovertibilmente la preesistenza al sisma dell’opera in questione (cfr. stralcio planimetria ortofotocarta Regione Abruzzo 2007” – pag. 21 delle produzioni comunali in primo grado).
17. Del tutto destituita di fondamento è anche la censura sub b), poiché non è revocabile in dubbio il contrasto dell’opera con l’art. 6 lett. e) bis d.P.R. 380/2001 il quale, non solo subordina la legittimità dell’intervento alla previa comunicazione di inizio lavori (nel caso di specie omessa), ma consente il mantenimento dell’opera per obiettive esigenze contingenti e temporanee per un periodo massimo di 90 giorni.
18. La comunicazione del 30 ottobre 2012 comprova unicamente il mantenimento dell’opera ad oltre due anni dal sisma e dalla cessazione dello stato di emergenza (cessato il 31 agosto 2012), come osservato dal Comune.
19. In conclusione, l’appello deve essere respinto.
20. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la signora RI RZ CH al pagamento a favore del Comune de L’Aquila delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in euro 4.000,00 (quattromila/00), oltre a spese generali e accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 settembre 2025, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4 bis, c.p.a., con l'intervento dei magistrati:
Giordano Lamberti, Presidente
Carmelina Addesso, Consigliere, Estensore
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
Annamaria Fasano, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Carmelina Addesso | Giordano Lamberti |
IL SEGRETARIO