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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 30/01/2025, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Monica d'Agostino, all'esito dell'udienza di discussione ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al R. G. n. 96/2023,
TRA
( ), rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv. Massimo Di Celmo, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE
E
(partita IVA ), in persona del dott. in virtù dei poteri CP_1 P.IVA_1 Parte_2 conferiti con atto del 7 settembre 2018 Rep. 10147, Racc. 4770, rappresentata e difesa dall'avv.
Marco Marazza e dall'avv. Domenico De Feo ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.to Mario De Mathia, sito in Napoli, Via Martucci, 56.
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 11.01.2023, il ricorrente indicato in epigrafe, adito l'intestato Tribunale, ha formulato le seguenti e testuali conclusioni: 1) “accerti e dichiari l'illegittimità dei provvedimenti adottati dalla (già con i quali venivano assorbite le somme CP_1 Controparte_2
corrisposte a titolo di aumento sovraminimo individuale ad personam nonché quelle assorbite a titolo di ERS per i motivi tutti rappresentati in ricorso e per l'effetto ripristini le voci della
1 retribuzione illegittimamente revocate, restituendo gli importi trattenuti e pagando quelli dovuti dal momento dell'abolizione all'effettivo ripristino”; 2) “accerti e dichiari il superminimo individuale riconosciuto al ricorrente un diritto quesito della lavoratrice per l'avvenuta rinuncia della
[...]
; 3) “accerti e dichiari il diritto del ricorrente a vedersi riconoscere tutte le somme dovute a CP_1
titolo di superminimo contrattualmente previsto a livello individuale, nella misura sopra indicata, dal febbraio 2018, nonché la corresponsione del superminimo individuale nella misura quantificata in ricorso o comunque di quella anche maggiore che si renderà necessaria anche a seguito della
CTU contabile che si renderà necessaria, nel caso, disporre”; 4) “per l'effetto condanni CP_1 al pagamento in favore del ricorrente di tutte le somme spettanti a titolo di “superminimo individuale” ed “ERS” nella misura quantificata in ricorso o comunque di quella anche maggiore che si renderà necessaria anche a seguito della CTU contabile che si renderà necessaria, nel caso, disporre.”; 5) “il tutto con vittoria di spese e compensi con attribuzione al procuratore antistatario”.
Allo scopo, il ricorrente deduceva di essere dipendente della società convenuta sin dal 23 novembre
1988 e di prestare servizio presso la sede di Avellino, in via Due Principati n. 5.
Narrava che, a decorrere dal novembre 2010, gli era stato riconosciuto l'importo di euro 135 a titolo di sovraminimo individuale, come ricavabile dalla busta paga in atti, fino al gennaio 2018, con elemento retributivo di euro 59,39.
Di conseguenza asseriva: 1) la non assorbibilità del superminimo individuale, a fronte del mancato esercizio del potere di disporre tale assorbimento da parte del datore di lavoro prima dell'accordo Parte sindacale del 2017; 2) la non assorbibilità del superminimo con l'elemento retributivo introdotto con l'accordo sindacale del 2017 in quanto aventi natura diversa;
3) la non computabilità dell'ERS da parte della società convenuta nella base di calcolo del TFR con diminuzione di quanto verrà corrisposto a titolo del suddetto istituto e delle altre voci retributive dirette e indirette.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva la società resistente che, impugnando estensivamente il ricorso, formulava le seguenti e testuali conclusioni: a) “in via preliminare, rigettare il ricorso perché inammissibile in ragione di quanto esposto in narrativa”; b) “in via principale e nel merito, rigettare il ricorso siccome infondato in fatto ed in diritto”; c) “in ogni caso, rigettare le domande di condanna della convenuta al pagamento delle presunte differenze retributive per i motivi esposti in narrativa;
d) condannare il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.”.
Il ricorso è parzialmente fondato.
2 Segnatamente, la domanda merita accoglimento per quanto di ragione, in ultimo, sulla scia di quanto già deciso dal Tribunale di Napoli nella sentenza n. 4531/2024, R.G. n. 22983/2022 che si richiama anche in ossequio all'art.118 disp. att. c.p.c. nell'ambito di un consolidato orientamento di merito e di legittimità (v. ex plurimis Corte d'Appello di Napoli n. 1534/2023).
E' giurisprudenza pacifica della Suprema Corte che, a norma dell'art. 2077 cod. civ., nel caso in aumento dei minimi retributivi (per miglioramenti economici contrattuali o per passaggio a categoria superiore), il superminimo individualmente pattuito è normalmente soggetto al principio dell'assorbimento nei miglioramenti retributivi, tranne che le parti individuali o collettive abbiano espressamente previsto o voluto il cumulo o che il superminimo abbia la natura di compenso aggiuntivo speciale, strettamente legato a particolari meriti del dipendente o alla particolare qualità
o maggiore onerosità delle mansioni svolte dal dipendente stesso e sia così sorretto da autonomo titolo, alla cui dimostrazione, alla stregua dei principi generali sull'onere della prova, è tenuto lo stesso lavoratore (tra le tante, Cass. n. 4505/1984, n. 5192/1986, n. 6379/1987, n. 3/1988, n.
4180/1989, n. 10661/1990, n. 11139/1991 e n.1899/94; Cass., sez. lav., 20-03-1998, n. 2984; Cass., sez. lav., 07-08-1999, n. 8498 (Cass. n.19750/2008, Cass. n. 14689/2012).
É indiscusso, ex actis, che dal novembre 2010 il ricorrente ha ricevuto un importo a titolo di superminimo individuale esplicitamente dichiarato come “assorbibile”. Non è qui controversa la natura dello stesso in particolare se sia o meno legato o meno alle particolari modalità di esercizio della prestazione, quanto la modifica della sua riassorbibilità in ragione dell'uso aziendale. La stessa parte resistente ammette di avere deciso di non disporre l'assorbimento dei superminimi individuali dei ricorrenti (meglio lavoratori) a fronte dei rinnovi contrattuali, essendosi poi in ragione della congiuntura economica negativa determinata diversamente. L'uso aziendale, quale fonte di un obbligo unilaterale di carattere collettivo del datore di lavoro, agisce sul piano dei rapporti individuali con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale, sostituendo alle clausole contrattuali e a quelle collettive in vigore quelle più favorevoli dell'uso aziendale, a norma dell'art. 2077, secondo comma, cod. civ.. Ne consegue che il diritto riconosciuto dall'uso aziendale non sopravvive al mutamento della contrattazione collettiva conseguente al trasferimento di azienda, posto che operando come una contrattazione integrativa aziendale subisce la stessa sorte dei contratti collettivi applicati dal precedente datore di lavoro e non è più applicabile presso la società cessionaria dotata di propria contrattazione integrativa (Cass. civ., sez. lav., 11.3.10 n.
5882). Per la formazione degli usi aziendali, riconducibili alla categoria degli usi negoziali, è necessaria la reiterazione di comportamenti posti in essere spontaneamente, e non già in esecuzione di un obbligo, che si risolvano nell'attribuzione generalizzata ai dipendenti di un trattamento più
3 favorevole rispetto a quello previsto dalla legge o dalla contrattazione collettiva. Muovendo dalla tradizione distinzione tra 'usi normativi' (presupponenti la c.d. opinio iuris ac necessitatis, ossia il convincimento che il comportamento sia imposto al datore di lavoro da un obbligo legale) e 'usi negoziali' o di fatto, basati su di un atto di autonoma determinazione individuale, deve quindi precisarsi che l'uso aziendale, rientrante nella seconda categoria, presuppone che l'attribuzione del beneficio non sia fondato sulla necessità , reale o putativa, di adempiere un obbligo previsto da una norma di legge o contratttuale. L'uso aziendale rientra pertanto nei cd. fatto fonte ossia in quei casi in cui l'ordinamento considera irrilevante la volontà dell'autore del comportamento (non ammettendo la prova contraria dell'intento negoziale),considerandolo fonte di obblighi e di regolamentazione collettiva dei rapporti ex art 1374 c.c. e 1173 c.c. Calando siffatti principi nel caso concreto non può che osservarsi come il datore di lavoro abbia spontaneamente attribuito ai lavoratori un miglioramento, rappresentato dalla mancata assorbibilità del superminimo quanto meno dal 2003 pur in presenza di due rinnovi contrattuali e plurimi rinnovi economici (2007,2009 /
2013). Non appare pertanto condivisibile la prospettazione della parte resistente circa la temporaneità dell'uso connesso al singolo rinnovo contrattuale. La reiterazione del comportamento durato per circa 8 anni, e la spontaneità della elargizione fanno ritenere esistente il dedotto uso aziendale. La qualificazione dell'uso nel senso sopra indicato comporta che lo stesso sia modificabile, anche in peius, da fonti sovraordinate di carattere collettivo ( nazionali ed aziendali)
Orbene non risulta che con l'Accordo del 2017 le parti sociali abbiano disposto al riguardo. Nè il comportamento datoriale assume le connotazione del recesso quanto piuttosto mero inadempimento dall'obbligo assunto.
Ne consegue pertanto il riconoscimento del non assorbibilità del superminimo con diritto del ricorrente a mantenere l'importo così come previsto nel gennaio del 2018 , anche a seguito di rinnovi contrattuali e la condanna della società al pagamento della differenza tra quanto dovuto e quanto corrisposto oltre nella misura legale sulle somme rivalutate annualmente dalla maturazione dei crediti al saldo. Quanto al ERS (elemento retributivo separato) la genericità delle allegazioni formulate, non consente l'accoglimento della domanda in parte qua. La mera indicazione della sua non computabilità negli istituti indiretti, che non è caratteristica dell'istituto non è sufficiente a far ritenere che lo stesso sia peggiorativo rispetto alla retribuzione globale in precedenza goduta, anche per la contestazione specifica della società al riguardo.
Le spese del giudizio devono essere compensate in ragione del parziale accoglimento del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, nella persona della dott.ssa Monica d'Agostino, così provvede:
4 - In accoglimento parziale del ricorso, dichiara non assorbibile il superminimo individuale riconosciuto al ricorrente, con diritto dello stesso a percepirlo nella misura corrisposta nel gennaio del 2018;
- condanna la resistente al pagamento delle differenze retributive maturate tra quanto dovuto e quanto corrisposto dal febbraio del 2018 oltre accessori come per legge.
- rigetta per il resto la domanda;
- compensa integralmente le spese tra le parti.
Così deciso, in Avellino 30.01.2025
Il Giudice del Lavoro
Dr. Monica d'Agostino
5
In Nome Del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Monica d'Agostino, all'esito dell'udienza di discussione ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al R. G. n. 96/2023,
TRA
( ), rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv. Massimo Di Celmo, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE
E
(partita IVA ), in persona del dott. in virtù dei poteri CP_1 P.IVA_1 Parte_2 conferiti con atto del 7 settembre 2018 Rep. 10147, Racc. 4770, rappresentata e difesa dall'avv.
Marco Marazza e dall'avv. Domenico De Feo ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.to Mario De Mathia, sito in Napoli, Via Martucci, 56.
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 11.01.2023, il ricorrente indicato in epigrafe, adito l'intestato Tribunale, ha formulato le seguenti e testuali conclusioni: 1) “accerti e dichiari l'illegittimità dei provvedimenti adottati dalla (già con i quali venivano assorbite le somme CP_1 Controparte_2
corrisposte a titolo di aumento sovraminimo individuale ad personam nonché quelle assorbite a titolo di ERS per i motivi tutti rappresentati in ricorso e per l'effetto ripristini le voci della
1 retribuzione illegittimamente revocate, restituendo gli importi trattenuti e pagando quelli dovuti dal momento dell'abolizione all'effettivo ripristino”; 2) “accerti e dichiari il superminimo individuale riconosciuto al ricorrente un diritto quesito della lavoratrice per l'avvenuta rinuncia della
[...]
; 3) “accerti e dichiari il diritto del ricorrente a vedersi riconoscere tutte le somme dovute a CP_1
titolo di superminimo contrattualmente previsto a livello individuale, nella misura sopra indicata, dal febbraio 2018, nonché la corresponsione del superminimo individuale nella misura quantificata in ricorso o comunque di quella anche maggiore che si renderà necessaria anche a seguito della
CTU contabile che si renderà necessaria, nel caso, disporre”; 4) “per l'effetto condanni CP_1 al pagamento in favore del ricorrente di tutte le somme spettanti a titolo di “superminimo individuale” ed “ERS” nella misura quantificata in ricorso o comunque di quella anche maggiore che si renderà necessaria anche a seguito della CTU contabile che si renderà necessaria, nel caso, disporre.”; 5) “il tutto con vittoria di spese e compensi con attribuzione al procuratore antistatario”.
Allo scopo, il ricorrente deduceva di essere dipendente della società convenuta sin dal 23 novembre
1988 e di prestare servizio presso la sede di Avellino, in via Due Principati n. 5.
Narrava che, a decorrere dal novembre 2010, gli era stato riconosciuto l'importo di euro 135 a titolo di sovraminimo individuale, come ricavabile dalla busta paga in atti, fino al gennaio 2018, con elemento retributivo di euro 59,39.
Di conseguenza asseriva: 1) la non assorbibilità del superminimo individuale, a fronte del mancato esercizio del potere di disporre tale assorbimento da parte del datore di lavoro prima dell'accordo Parte sindacale del 2017; 2) la non assorbibilità del superminimo con l'elemento retributivo introdotto con l'accordo sindacale del 2017 in quanto aventi natura diversa;
3) la non computabilità dell'ERS da parte della società convenuta nella base di calcolo del TFR con diminuzione di quanto verrà corrisposto a titolo del suddetto istituto e delle altre voci retributive dirette e indirette.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva la società resistente che, impugnando estensivamente il ricorso, formulava le seguenti e testuali conclusioni: a) “in via preliminare, rigettare il ricorso perché inammissibile in ragione di quanto esposto in narrativa”; b) “in via principale e nel merito, rigettare il ricorso siccome infondato in fatto ed in diritto”; c) “in ogni caso, rigettare le domande di condanna della convenuta al pagamento delle presunte differenze retributive per i motivi esposti in narrativa;
d) condannare il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.”.
Il ricorso è parzialmente fondato.
2 Segnatamente, la domanda merita accoglimento per quanto di ragione, in ultimo, sulla scia di quanto già deciso dal Tribunale di Napoli nella sentenza n. 4531/2024, R.G. n. 22983/2022 che si richiama anche in ossequio all'art.118 disp. att. c.p.c. nell'ambito di un consolidato orientamento di merito e di legittimità (v. ex plurimis Corte d'Appello di Napoli n. 1534/2023).
E' giurisprudenza pacifica della Suprema Corte che, a norma dell'art. 2077 cod. civ., nel caso in aumento dei minimi retributivi (per miglioramenti economici contrattuali o per passaggio a categoria superiore), il superminimo individualmente pattuito è normalmente soggetto al principio dell'assorbimento nei miglioramenti retributivi, tranne che le parti individuali o collettive abbiano espressamente previsto o voluto il cumulo o che il superminimo abbia la natura di compenso aggiuntivo speciale, strettamente legato a particolari meriti del dipendente o alla particolare qualità
o maggiore onerosità delle mansioni svolte dal dipendente stesso e sia così sorretto da autonomo titolo, alla cui dimostrazione, alla stregua dei principi generali sull'onere della prova, è tenuto lo stesso lavoratore (tra le tante, Cass. n. 4505/1984, n. 5192/1986, n. 6379/1987, n. 3/1988, n.
4180/1989, n. 10661/1990, n. 11139/1991 e n.1899/94; Cass., sez. lav., 20-03-1998, n. 2984; Cass., sez. lav., 07-08-1999, n. 8498 (Cass. n.19750/2008, Cass. n. 14689/2012).
É indiscusso, ex actis, che dal novembre 2010 il ricorrente ha ricevuto un importo a titolo di superminimo individuale esplicitamente dichiarato come “assorbibile”. Non è qui controversa la natura dello stesso in particolare se sia o meno legato o meno alle particolari modalità di esercizio della prestazione, quanto la modifica della sua riassorbibilità in ragione dell'uso aziendale. La stessa parte resistente ammette di avere deciso di non disporre l'assorbimento dei superminimi individuali dei ricorrenti (meglio lavoratori) a fronte dei rinnovi contrattuali, essendosi poi in ragione della congiuntura economica negativa determinata diversamente. L'uso aziendale, quale fonte di un obbligo unilaterale di carattere collettivo del datore di lavoro, agisce sul piano dei rapporti individuali con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale, sostituendo alle clausole contrattuali e a quelle collettive in vigore quelle più favorevoli dell'uso aziendale, a norma dell'art. 2077, secondo comma, cod. civ.. Ne consegue che il diritto riconosciuto dall'uso aziendale non sopravvive al mutamento della contrattazione collettiva conseguente al trasferimento di azienda, posto che operando come una contrattazione integrativa aziendale subisce la stessa sorte dei contratti collettivi applicati dal precedente datore di lavoro e non è più applicabile presso la società cessionaria dotata di propria contrattazione integrativa (Cass. civ., sez. lav., 11.3.10 n.
5882). Per la formazione degli usi aziendali, riconducibili alla categoria degli usi negoziali, è necessaria la reiterazione di comportamenti posti in essere spontaneamente, e non già in esecuzione di un obbligo, che si risolvano nell'attribuzione generalizzata ai dipendenti di un trattamento più
3 favorevole rispetto a quello previsto dalla legge o dalla contrattazione collettiva. Muovendo dalla tradizione distinzione tra 'usi normativi' (presupponenti la c.d. opinio iuris ac necessitatis, ossia il convincimento che il comportamento sia imposto al datore di lavoro da un obbligo legale) e 'usi negoziali' o di fatto, basati su di un atto di autonoma determinazione individuale, deve quindi precisarsi che l'uso aziendale, rientrante nella seconda categoria, presuppone che l'attribuzione del beneficio non sia fondato sulla necessità , reale o putativa, di adempiere un obbligo previsto da una norma di legge o contratttuale. L'uso aziendale rientra pertanto nei cd. fatto fonte ossia in quei casi in cui l'ordinamento considera irrilevante la volontà dell'autore del comportamento (non ammettendo la prova contraria dell'intento negoziale),considerandolo fonte di obblighi e di regolamentazione collettiva dei rapporti ex art 1374 c.c. e 1173 c.c. Calando siffatti principi nel caso concreto non può che osservarsi come il datore di lavoro abbia spontaneamente attribuito ai lavoratori un miglioramento, rappresentato dalla mancata assorbibilità del superminimo quanto meno dal 2003 pur in presenza di due rinnovi contrattuali e plurimi rinnovi economici (2007,2009 /
2013). Non appare pertanto condivisibile la prospettazione della parte resistente circa la temporaneità dell'uso connesso al singolo rinnovo contrattuale. La reiterazione del comportamento durato per circa 8 anni, e la spontaneità della elargizione fanno ritenere esistente il dedotto uso aziendale. La qualificazione dell'uso nel senso sopra indicato comporta che lo stesso sia modificabile, anche in peius, da fonti sovraordinate di carattere collettivo ( nazionali ed aziendali)
Orbene non risulta che con l'Accordo del 2017 le parti sociali abbiano disposto al riguardo. Nè il comportamento datoriale assume le connotazione del recesso quanto piuttosto mero inadempimento dall'obbligo assunto.
Ne consegue pertanto il riconoscimento del non assorbibilità del superminimo con diritto del ricorrente a mantenere l'importo così come previsto nel gennaio del 2018 , anche a seguito di rinnovi contrattuali e la condanna della società al pagamento della differenza tra quanto dovuto e quanto corrisposto oltre nella misura legale sulle somme rivalutate annualmente dalla maturazione dei crediti al saldo. Quanto al ERS (elemento retributivo separato) la genericità delle allegazioni formulate, non consente l'accoglimento della domanda in parte qua. La mera indicazione della sua non computabilità negli istituti indiretti, che non è caratteristica dell'istituto non è sufficiente a far ritenere che lo stesso sia peggiorativo rispetto alla retribuzione globale in precedenza goduta, anche per la contestazione specifica della società al riguardo.
Le spese del giudizio devono essere compensate in ragione del parziale accoglimento del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, nella persona della dott.ssa Monica d'Agostino, così provvede:
4 - In accoglimento parziale del ricorso, dichiara non assorbibile il superminimo individuale riconosciuto al ricorrente, con diritto dello stesso a percepirlo nella misura corrisposta nel gennaio del 2018;
- condanna la resistente al pagamento delle differenze retributive maturate tra quanto dovuto e quanto corrisposto dal febbraio del 2018 oltre accessori come per legge.
- rigetta per il resto la domanda;
- compensa integralmente le spese tra le parti.
Così deciso, in Avellino 30.01.2025
Il Giudice del Lavoro
Dr. Monica d'Agostino
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