Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 25/02/2025, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott. Valeria Di Stefano Presidente
Dott. Viviana Urso Consigliere
Dott. Giuseppe Agozzino Giudice ausiliario relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 765/2021 R.G. promossa
DA
( in persona dei legali rapp.ti pro tem- Parte_1 P.IVA_1 pore, rappresentata e difesa dall'avv.ta Mariarosa Finocchiaro –
Appellante
CONTRO
(subentrata ex lege a Controparte_1 [...]
) – (C.F. ), in persona del legale rapp.te pro tem- Controparte_2 P.IVA_2 pore, rappresentata e difesa dall'avv.ta Giuseppa Vecchio –
Appellata
CONTRO
(CF: Controparte_3
) in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso P.IVA_3 per procura generale alle liti dall'avv.ta Gaetana Angela Marchese, elettiva- mente domiciliato presso il proprio ufficio legale di Catania –
Appellato
OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento e avviso di addebito
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE: come in atti precisate.
1 R.G.765_2021
Con sentenza n. 4722 del 15.5.2021, il giudice del lavoro del Tribunale di Ca- tania, rigettava l'opposizione proposta dall'odierna appellante avverso l'intimazione di pagamento n. 293 2019 90000 25318 000, notificata il
22.02.2019, e il sottostante avviso di addebito n. 593 2014 000 000 6101 00, avente ad oggetto il pagamento della somma di € 53.412,09.
Il Tribunale fondava la decisione sui seguenti capi di motivazione: a) inammis- sibili, per violazione del termine di venti giorni previsto dall'art. 617 c.p.c., i motivi di opposizione «afferenti alla irregolarità della notifica, al difetto di forma dell'intimazione di pagamento, al difetto di motivazione e di allegazione di atti prodromici, alla decadenza, tutti riconducibili alla fattispecie dell'opposizione agli atti esecutivi»; b) tardivamente proposta l'opposizione al ruolo a fronte della prova della notifica dell'AVA in data «in data 11.02.2014, indicata nell'intimazione di pagamento impugnata», notifica della quale l'originaria opponente era venuta a conoscenza avendo proposto «'istanza di rateazione ai sensi dell'art. 19 DPR n. 602/1973'» in data 15.07.2015; c) ri- chiamati precedenti di questa Corte e la giurisprudenza della S.C., nessuna pre- scrizione era maturata successivamente alla notifica dell'AVA, 11.2.2014, stante l'efficacia interruttiva della prescrizione dell'istanza di rateazione e del pagamento dei contributi.
Con ricorso depositato in data 30.6.2021 impugnava la sentenza la soccomben- te;
si costituivano gli appellati.
Con le note telematiche del 6.11.2024 l'appellante ha depositato il provvedi- mento di di accettazione della domanda di definizione agevolata c.d. CP_4
“rottamazione quater”, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
La causa è stata posta in decisione in data 13.2.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Richiamati i motivi di appello, da intendersi qui integralmente ritrascritti, va ri-
2 R.G.765_2021 levato che, nelle note di trattazione scritta depositate in data 6.11.2024,
l'appellante ha dichiarato di aver aderito alla definizione agevolata dei crediti, producendo il provvedimento di accettazione da parte di (provv. del CP_4
28/7/2023 N. AT – 29390202301746949180 in riferimento alla domanda di adesione del 30/06/2023 prot. W-2023063008802786) con il quale la domanda
è stata accolta ed è stato predisposto il piano di pagamento rateale;
la domanda contiene l'impegno a rinunziare ai giudizi aventi ad oggetto l'avviso oggetto della presenta controversia (AVA n. 59320140000006101000; nr. 54 del pro- spetto);
A seguito dell'ordinanza di questa Corte del 7.11.2024, con le proprie note dell'8.2.2025, ha dichiarato che «tutte le rate previste dal piano fino alla CP_4 data odierna sono state pagate, come si evince dall'estratto informatico», che produce, altresì dichiarando di aderire «alla richiesta di dichiarazione di estin- zione del giudizio per rinuncia/cessata materia del contendere con compensa- zione delle spese».
Alla luce di tali circostanze, il collegio ritiene di dover dichiarare l'estinzione del giudizio uniformandosi ai propri precedenti conformi, tra i quali la sentenza di questa Corte n.1194/2024 la cui motivazione richiama ai sensi del combinato disposto dell'art. 132 cpc e art. 118 disp. att. al cod. proc. civ.: “… Alla luce di tali circostanze, ritiene il collegio (cfr., quale precedente conforme, sentenza di questa Corte n. 1184/2024) di dover dichiarare l'estinzione del giudizio, dando applicazione ai principi di diritto enunciati dalle recenti pronunce della Corte di Cassazione, V sez., n. 20626/2024 e n. 24428/2024. In particolare, tale ulti- ma pronuncia, con specifico riferimento alla fattispecie oggetto di causa, ha affermato il principio di diritto secondo cui “In tema di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione ex art. 1, commi 231 – 252 del- la l. n. 197 del 2022 (cd. rottamazione-quater), il comma 236 della norma de- linea una fattispecie di estinzione del processo che non postula il pagamento dell'intero ammontare dovuto in ragione del piano rateale concordato, pre- supponendo ex lege esclusivamente che si sia perfezionata la procedura ammi-
3 R.G.765_2021 nistrativa di rottamazione - in virtù della dichiarazione del contribuente di vo- lersi avvalere della procedura rinunciando ai giudizi in corso, seguita dalla comunicazione dell' su numero, ammontare delle rate e relative sca- CP_1 denze - e che siano documentati in giudizio i soli pagamenti già effettuati con riferimento alla procedura di definizione prescelta”. Tale principio appare al collegio condivisibile, sulla base dell'interpretazione letterale e sistematica delle norme.
A tal fine vanno richiamati i seguenti commi dell'art. 1 legge 197/2022:
- 231 (“… i debiti relativi ai singoli carichi affidati agli agenti della riscossio- ne dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2020 possono essere estinti senza corri- spondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'art. 27, comma 1, del decreto legislativo 28 feb- braio 1999, n. 46, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento”);
- 235 (come modificato dall'art. 4 del d.l. n. 51 del 2023) e 236 (“Il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla defini- zione di cui al comma 231 rendendo, entro il 30 giugno 2023, apposita dichia- razione, con le modalità, esclusivamente telematiche, che lo stesso agente pub- blica nel proprio sito internet entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;
in tale dichiarazione il debitore sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previ- sto dal comma 232.”; “Nella dichiarazione di cui al comma 235 il debitore in- dica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricom- presi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presenta- zione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme do- vute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effet-
4 R.G.765_2021 tivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati;
in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.”);
- 241 (come modificato dall'art. 4 del d.l. n. 51 del 2023) (“Entro il 30 set- tembre 2023, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno pre- sentato la dichiarazione di cui al comma 235 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse. Tale comunicazione è resa di- sponibile ai debitori anche nell'area riservata del sito internet dell'agente della riscossione”);
- 244 (“In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, supe- riore a cinque giorni, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dila- zionato il pagamento delle somme di cui al comma 232, la definizione non pro- duce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a se- guito dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione del debito re- siduo, di cui l'agente della riscossione prosegue l'attività di recupero”).
Da tale quadro normativo si ricava che con la produzione della domanda di adesione alla definizione agevolata (e nelle more della comunicazione dell'Agente della riscossione di cui all'art. 241, da adottare entro la data sta- bilita dal legislatore, nonché nelle more del pagamento delle somme dovute), il processo viene sospeso, mentre, solo dopo il perfezionamento del procedimen- to con la comunicazione di cui all'art. 241 e l'inizio dei pagamenti dovuti, su- bordinatamente alla produzione dei documenti attestanti i pagamenti effettuati, nonché alla regolarità degli stessi, il processo può essere dichiarato estinto.
L'impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi a oggetto i carichi per cui la domanda è stata presentata è, quindi, condizione per l'ammissione alla defini- zione agevolata.
5 R.G.765_2021 Ai fini dell'estinzione del giudizio non occorre anche una rinuncia espressa agli atti, ai sensi dell'art. 306 cpc, e conseguentemente non occorre nemmeno l'accettazione dell'altra parte in causa, configurando la previsione normativa una fattispecie speciale di estinzione, che si verifica quando il debitore produ- ce in giudizio l'impegno a rinunciare, la conseguente ammissione alla defini- zione agevolata e la dimostrazione della regolarità dei pagamenti delle rate già scadute (ove queste coprissero l'intero debito potrebbe pronunciarsi la cessazione della materia del contendere).
A tale ultimo riguardo, le ordinanze sopra citate hanno richiamato le Sezioni
Unite della Cassazione (sent. n. 19980 del 23/09/2014, già richiamata da Cass.
n. 36431 del 29/12/2023), che, con specifico riferimento al processo pendente in cassazione, hanno affermato che “la situazione in cui il debitore sia resi- stente o intimato debba intendersi regolata in modo omologo e, dunque, sem- pre come fattispecie estintiva e sempre con gli stessi effetti discendenti ex le- ge”, statuendo che “L'art. 391, primo comma, cod. proc. civ. (nel testo sosti- tuito dall'art. 15 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40), alludendo ai "casi di estin- zione del processo disposta per legge", si riferisce sia alle ipotesi in cui l'estin- zione del processo è disposta direttamente dalla legge, senza necessità di com- portamenti diretti ad integrare la fattispecie estintiva, sia a quelle in cui tali comportamenti siano necessari poiché l'effetto estintivo è previsto dalla norma in ragione del verificarsi all'esterno del processo di cassazione di determinati fatti che poi devono essere rappresentati e fatti constare”.
Va poi sottolineato che laddove il debitore non adempia al pagamento del de- bito integrale (comma 244) non si produce l'effetto dell'estinzione del debito, ma le somme già versate restano imputate a titolo di acconto e ricominciano a decorrere i termini di prescrizione, potendo essere riavviate le procedure di ri- scossione. Tutto ciò a prescindere dall'intervenuta dichiarazione di estinzione del giudizio, che si colloca su un piano esclusivamente processuale, non essen- do del resto prevista da nessuna norma la ripresa del giudizio.
2. La dichiarazione di estinzione conseguente all'applicazione di nuove dispo-
6 R.G.765_2021 sizioni normative, introdotte dal legislatore anche a scopo deflattivo del con- tenzioso, comporta la compensazione delle spese processuali.”
Le spese processuali del grado vanno quindi compensate tra le parti.
La declaratoria di estinzione esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 qua- ter, del d.P.R. n. 115 del 2002, che consegue alle sole declaratorie di infonda- tezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione
(Cass. n. 25485 del 12.10.2018).
P.Q.M.
La Corte di appello, definitivamente pronunciando, dichiara estinto il giudizio;
compensa tra le parti le spese processuali del grado.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 13.2.2025
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente dott. Giuseppe Agozzino dott.ssa Valeria Di Stefano
7 R.G.765_2021