CGT1
Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VII, sentenza 13/01/2026, n. 192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 192 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 192/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 7, riunita in udienza il 08/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LENTO MASSIMO, Presidente
FERRENTINO SI DOMENICA, Relatore
CC US AN, Giudice
in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1418/2024 depositato il 15/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239000488916000 VARI
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420090038240611000 IRPEF-ALTRO 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420100055004244000 IRPEF-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420110028435238000 IRPEF-ALTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 034201200349784000 IRPEF-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420140008966542000 IRPEF-ALTRO 2009
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 034201660019001208000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 034201660019001208000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420170006879142000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420170006879142000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420170006879142000 IRPEF-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420170029972658000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420170029972658000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420170029972658000 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0342018005996029000 IRPEF-ALTRO 2013 proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420180011829452000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420180011829452000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420190005085925000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420190005085925000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420190005085925000 IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 03420239000488916000 del 27 Gennaio 2023, emessa da Agenzia delle Entrate riscossione di Cosenza, notificata in data 29 Agosto 2023 a mezzo raccomandata n. 69531862189-6 ,limitatamente alle seguenti cartelle esattoriali:
1) Cartella esattoriale n. 03420090038240611000 del 12 Dicembre 2009 dell'importo di € 8.354,68, credito Irpef;
2) Cartella esattoriale n. 034 2 20100055004244000 del 16 Aprile 2011 dell'importo di € 8.119,79 Irpef;
3) Cartella esattoriale n.03420110028435238000 del 13 dicembre 2011 dell'importo di euro 6.502,25,
Irpef;
4) Cartella esattoriale n. 03420120034979484000 del 5 luglio 2013dell'importo di euro 6.177,27,Irpef ;
5) Cartella esattoriale n.03420140008966542000 del 20 settembre 2014 di euro 8.124,66, Irpef;
6) Cartella esattoriale n. 03420150007762373000 del 7 Agosto 2015 di euro 9460,90, Irpef;
7) Cartella esattoriale n. 034201660019001208000 del 31 ottobre 2016 dell'importo di euro 1.100,88, tassa proprietà anno 2011 e 2012;
8) Cartella esattoriale n. 03420170006879142000 del 18 settembre 2017 dell'importo di euro 4.018,48,
Irpef;
9) Cartella esattoriale n. 03420170029972658000 del 20 marzo 2018 dell'importo di euro 5.562,05 Irpef;
10) Cartella esattoriale n.0342018005996029000 del 5 agosto 2019 dell'importo di euro 182,90, Irpef;
11) Cartella esattoriale n. 03420180011829452000 dell'11 febbraio 2019 dell'importo di euro 1.001,32, tassa proprietà;
12) Cartella esattoriale n. 03420190005085925000 dell'11 novembre 2019 dell'importo di euro 5.266,76,
Irpef;
per un importo complessivo di € 63.871,94.
Ha eccepito :
il difetto di motivazione dell'intimazione;
l'omessa notifica degli atti presupposti;
la prescrizione della pretesa creditoria anche nella ipotesi di notifica delle cartelle.
Ha concluso chiedendo” Dichiarare la nullità ovvero annullare e comunque dichiarare inefficaci le intimazioni di pagamento impugnate di cui in premessa. Dichiarare l'inesistenza ovvero l'infondatezza e l'illegittimità della pretesa creditoria, per le ragioni in fatto ed in diritto di cui in premessa. Dichiarare gli Enti impositori decaduti dal diritto alla riscossione del credito vantato e comunque dichiarare la prescrizione della pretesa creditoria”.
Agenzia delle Entrate ha presentato controdeduzioni rappresentando che le cartelle concernenti tributi iscritti a ruolo dalla Direzione Provinciale di Cosenza contenute nell'intimazione di pagamento impugnata, si riferiscono ad un controllo ai fini Irpef relativamente agli anni d'imposta 2009 e seguenti, mentre tutte le altre cartelle sono relative a tributi riguardanti la Regione Calabria per le quali ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva.
La Regione Calabria ha presentato controdeduzioni eccependo la tardività del ricorso rappresentando la carenza di prova sulla data di notifica dell'intimazione e dunque nell'impossibilità di valutare la tempestività dell'impugnazione.
Agenzia delle Entrate Riscossione ha presentato controdeduzioni chiedendo il rigetto del ricorso.
Ha dedotto l'avvenuta regolare notifica degli atti presupposti e la presenza di atti interruttivi della prescrizione.
In data 6.12.2025 la parte ricorrente ha presentato controdeduzioni contestando la produzione documentale di Agenzia delle Entrate Riscossioni e insistendo nell'accoglimento del ricorso.
All'udienza dell'8.1.2026 la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va rigettata l'eccezione di tardività del ricorso.
Ed invero Agenzia delle Entrate Riscossioni ha prodotto documentazione attestante la notifica dell'intimazione avvenuta in data 29.8.2023 sicchè la notifica del ricorso avvenuta in data 27.10.2023 è tempestiva.
Va altresì rigettata l'eccezione di difetto di motivazione poiché l'atto qui impugnato presenta tutti i requisiti di forma e di sostanza prescritti dalla norma, ivi compresa nello specifico la corretta e compiuta motivazione della pretesa fiscale, tanto è vero che la parte ricorrente ha potuto esercitare pienamente il proprio diritto di difesa, argomentando sia in fatto che in diritto le proprie eccezioni.
Per giurisprudenza costante l'obbligo motivazionale deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l'an ed il quantum dell'imposta. (cfr. Cass. in. 26431/2017, Cass. civ.,
Sez. V, Ord., 29/09/2021, n. 26350).
Quanto alla eccezione di omessa notifica degli atti presupposti occorre rilevare il principio secondo il quale, in materia di riscossione delle imposte – atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni – l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato(Cassazione Civile Sezione V, 18 gennaio 2018 n. 1144). Ma tanto non ricorre nel caso in esame, avuto riguardo alla notifica degli accertamenti sulla base dei quali
è stata emessa l'intimazione (si veda la produzione dell'Agenzia delle Entrate Riscossione-notifica atti presupposti).
E' consolidato l'orientamento secondo cui la mancata impugnazione dell'atto presupposto,ove notificato, preclude al contribuente qualsiasi eccezione relativa all'atto RO .
Nel caso di specie l'intimazione fa seguito a atti impositivi,regolarmente notificati, divenuti definitivi per mancata impugnazione,e non integra un nuovo e autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base all'articolo 19, comma 3, del Dlgs n. 546/1992, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti agli atto da cui è sorto il debito.
Ne consegue che la doglianza relativa alla prescrizione doveva essere fatte valere con l'impugnazione degli atti prodromici.
Quanto alla prescrizione che sarebbe maturata successivamente alla notifica delle cartelle si osserva come dalla definitività dell'atto RO il termine di prescrizione è in ragione della natura del tributo.(Cass SSUU sentenza n. 23397 del 2016)
In particolare, occorre verificare, di caso in caso, se trova applicazione il termine ordinario decennale o se invece risulta applicabile un termine più breve come, ad esempio, quello quinquennale per le prestazioni da effettuarsi periodicamente ai sensi dell'art. 2948, comma primo, n. 4 c.c. ovvero altro termine breve.
Ciò detto relativamente alle cartelle indicate ai nn.1,2,3,4,5,6,8,9,10,12 aventi ad oggetto imposta IRPEF il termine di prescrizione è decennale assumendo rilievo, quanto all'imposta di registro, l'espresso disposto di cui all'art. 78 del d.P.R. n. 131 del 1986 e, quanto alle altre imposte dirette, l'assenza di un'espressa previsione, con conseguente applicabilità dell'art. 2946 c.c., non potendosi applicare l'estinzione per decorso quinquennale prevista dall'art. 2948, comma 1, n. 4, c.c. "per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi", in quanto l'obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione a cadenza annuale, ha carattere autonomo ed unitario ed il pagamento non è mai legato ai precedenti bensì risente di nuove ed autonome valutazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi» (Cass.n.7660 del 2022, n. 12740 del 2020; v. anche in tema di IRPEF, Cass. n.
9906 del 2018; in tema di IVA, Cass. n. 8256 del 2019).
Ne consegue che dalle notifiche delle cartelle n. 4,5,6,8,9,10,12 avvenute dal 5.7.2013 all'11.11.2019 al momento della notifica della comunicazione oggi impugnata, 29.8.2023, non era ancora decorso il termine decennale tenuto conto anche della sospensione dovuta alla legislazione emergenziale.
Relativamente alle cartelle n. 1,2,3 parte convenuta ha allegato e provato di aver interrotto il termine di prescrizione con la notifica ,avvenuta in data 28.11.2018 dell' AVI 03420189004534711000.
Relativamente alle cartelle n. 7 e 11 aventi ad oggetto tassa auto il termine di prescrizione è triennale .
E' maturata la prescrizione relativamente alla cartella n.11 .Ed infatti dalla notifica della setessa avvenuta in data 11.2.2019 al momento della notifica dell'odierna intimazione sono decorsi più di tre anni pur considerando la sospensione dovuta alla legislazione emergenziale.
Né vi sono atti interruttivi atteso che non vi è prova della notifica dell'intimazione n.
03420199002084241000, unico atto temporalmente successivo alla notifica della cartella.
Anche relativamente alla cartella n. 7 notificata il 31.10.2016 è maturata la prescrizione.
Ed invero parte convenuta deduce l'interruzione della prescrizione con la notifica dell' intimazione n. 03420189004534711000 e dell'intimazione n. 03420199002084241000 ma prova l'avvenuta notifica solo della prima intimazione.
Orbene considerando la notifica di tale intimazione avvenuta in data 28.11.2018 , al momento della notifica dell'odierna intimazione è decorso il termine prescrizionale pur considerando la sospensione dovuta alla legislazione emergenziale.
In definitiva l'intimazione va annullata solo relativamente alle cartelle indicate ai nn. 7 e 11.
Spese compensate attesa la natura della decisione.
P.Q.M.
Annulla l'intimazione impugnata limitatamente alle cartelle indicate in parte motiva ai nn.7 e 11.
Compensa le spese.
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 7, riunita in udienza il 08/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LENTO MASSIMO, Presidente
FERRENTINO SI DOMENICA, Relatore
CC US AN, Giudice
in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1418/2024 depositato il 15/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239000488916000 VARI
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420090038240611000 IRPEF-ALTRO 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420100055004244000 IRPEF-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420110028435238000 IRPEF-ALTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 034201200349784000 IRPEF-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420140008966542000 IRPEF-ALTRO 2009
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 034201660019001208000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 034201660019001208000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420170006879142000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420170006879142000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420170006879142000 IRPEF-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420170029972658000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420170029972658000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420170029972658000 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0342018005996029000 IRPEF-ALTRO 2013 proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420180011829452000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420180011829452000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420190005085925000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420190005085925000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420190005085925000 IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 03420239000488916000 del 27 Gennaio 2023, emessa da Agenzia delle Entrate riscossione di Cosenza, notificata in data 29 Agosto 2023 a mezzo raccomandata n. 69531862189-6 ,limitatamente alle seguenti cartelle esattoriali:
1) Cartella esattoriale n. 03420090038240611000 del 12 Dicembre 2009 dell'importo di € 8.354,68, credito Irpef;
2) Cartella esattoriale n. 034 2 20100055004244000 del 16 Aprile 2011 dell'importo di € 8.119,79 Irpef;
3) Cartella esattoriale n.03420110028435238000 del 13 dicembre 2011 dell'importo di euro 6.502,25,
Irpef;
4) Cartella esattoriale n. 03420120034979484000 del 5 luglio 2013dell'importo di euro 6.177,27,Irpef ;
5) Cartella esattoriale n.03420140008966542000 del 20 settembre 2014 di euro 8.124,66, Irpef;
6) Cartella esattoriale n. 03420150007762373000 del 7 Agosto 2015 di euro 9460,90, Irpef;
7) Cartella esattoriale n. 034201660019001208000 del 31 ottobre 2016 dell'importo di euro 1.100,88, tassa proprietà anno 2011 e 2012;
8) Cartella esattoriale n. 03420170006879142000 del 18 settembre 2017 dell'importo di euro 4.018,48,
Irpef;
9) Cartella esattoriale n. 03420170029972658000 del 20 marzo 2018 dell'importo di euro 5.562,05 Irpef;
10) Cartella esattoriale n.0342018005996029000 del 5 agosto 2019 dell'importo di euro 182,90, Irpef;
11) Cartella esattoriale n. 03420180011829452000 dell'11 febbraio 2019 dell'importo di euro 1.001,32, tassa proprietà;
12) Cartella esattoriale n. 03420190005085925000 dell'11 novembre 2019 dell'importo di euro 5.266,76,
Irpef;
per un importo complessivo di € 63.871,94.
Ha eccepito :
il difetto di motivazione dell'intimazione;
l'omessa notifica degli atti presupposti;
la prescrizione della pretesa creditoria anche nella ipotesi di notifica delle cartelle.
Ha concluso chiedendo” Dichiarare la nullità ovvero annullare e comunque dichiarare inefficaci le intimazioni di pagamento impugnate di cui in premessa. Dichiarare l'inesistenza ovvero l'infondatezza e l'illegittimità della pretesa creditoria, per le ragioni in fatto ed in diritto di cui in premessa. Dichiarare gli Enti impositori decaduti dal diritto alla riscossione del credito vantato e comunque dichiarare la prescrizione della pretesa creditoria”.
Agenzia delle Entrate ha presentato controdeduzioni rappresentando che le cartelle concernenti tributi iscritti a ruolo dalla Direzione Provinciale di Cosenza contenute nell'intimazione di pagamento impugnata, si riferiscono ad un controllo ai fini Irpef relativamente agli anni d'imposta 2009 e seguenti, mentre tutte le altre cartelle sono relative a tributi riguardanti la Regione Calabria per le quali ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva.
La Regione Calabria ha presentato controdeduzioni eccependo la tardività del ricorso rappresentando la carenza di prova sulla data di notifica dell'intimazione e dunque nell'impossibilità di valutare la tempestività dell'impugnazione.
Agenzia delle Entrate Riscossione ha presentato controdeduzioni chiedendo il rigetto del ricorso.
Ha dedotto l'avvenuta regolare notifica degli atti presupposti e la presenza di atti interruttivi della prescrizione.
In data 6.12.2025 la parte ricorrente ha presentato controdeduzioni contestando la produzione documentale di Agenzia delle Entrate Riscossioni e insistendo nell'accoglimento del ricorso.
All'udienza dell'8.1.2026 la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va rigettata l'eccezione di tardività del ricorso.
Ed invero Agenzia delle Entrate Riscossioni ha prodotto documentazione attestante la notifica dell'intimazione avvenuta in data 29.8.2023 sicchè la notifica del ricorso avvenuta in data 27.10.2023 è tempestiva.
Va altresì rigettata l'eccezione di difetto di motivazione poiché l'atto qui impugnato presenta tutti i requisiti di forma e di sostanza prescritti dalla norma, ivi compresa nello specifico la corretta e compiuta motivazione della pretesa fiscale, tanto è vero che la parte ricorrente ha potuto esercitare pienamente il proprio diritto di difesa, argomentando sia in fatto che in diritto le proprie eccezioni.
Per giurisprudenza costante l'obbligo motivazionale deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l'an ed il quantum dell'imposta. (cfr. Cass. in. 26431/2017, Cass. civ.,
Sez. V, Ord., 29/09/2021, n. 26350).
Quanto alla eccezione di omessa notifica degli atti presupposti occorre rilevare il principio secondo il quale, in materia di riscossione delle imposte – atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni – l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato(Cassazione Civile Sezione V, 18 gennaio 2018 n. 1144). Ma tanto non ricorre nel caso in esame, avuto riguardo alla notifica degli accertamenti sulla base dei quali
è stata emessa l'intimazione (si veda la produzione dell'Agenzia delle Entrate Riscossione-notifica atti presupposti).
E' consolidato l'orientamento secondo cui la mancata impugnazione dell'atto presupposto,ove notificato, preclude al contribuente qualsiasi eccezione relativa all'atto RO .
Nel caso di specie l'intimazione fa seguito a atti impositivi,regolarmente notificati, divenuti definitivi per mancata impugnazione,e non integra un nuovo e autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base all'articolo 19, comma 3, del Dlgs n. 546/1992, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti agli atto da cui è sorto il debito.
Ne consegue che la doglianza relativa alla prescrizione doveva essere fatte valere con l'impugnazione degli atti prodromici.
Quanto alla prescrizione che sarebbe maturata successivamente alla notifica delle cartelle si osserva come dalla definitività dell'atto RO il termine di prescrizione è in ragione della natura del tributo.(Cass SSUU sentenza n. 23397 del 2016)
In particolare, occorre verificare, di caso in caso, se trova applicazione il termine ordinario decennale o se invece risulta applicabile un termine più breve come, ad esempio, quello quinquennale per le prestazioni da effettuarsi periodicamente ai sensi dell'art. 2948, comma primo, n. 4 c.c. ovvero altro termine breve.
Ciò detto relativamente alle cartelle indicate ai nn.1,2,3,4,5,6,8,9,10,12 aventi ad oggetto imposta IRPEF il termine di prescrizione è decennale assumendo rilievo, quanto all'imposta di registro, l'espresso disposto di cui all'art. 78 del d.P.R. n. 131 del 1986 e, quanto alle altre imposte dirette, l'assenza di un'espressa previsione, con conseguente applicabilità dell'art. 2946 c.c., non potendosi applicare l'estinzione per decorso quinquennale prevista dall'art. 2948, comma 1, n. 4, c.c. "per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi", in quanto l'obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione a cadenza annuale, ha carattere autonomo ed unitario ed il pagamento non è mai legato ai precedenti bensì risente di nuove ed autonome valutazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi» (Cass.n.7660 del 2022, n. 12740 del 2020; v. anche in tema di IRPEF, Cass. n.
9906 del 2018; in tema di IVA, Cass. n. 8256 del 2019).
Ne consegue che dalle notifiche delle cartelle n. 4,5,6,8,9,10,12 avvenute dal 5.7.2013 all'11.11.2019 al momento della notifica della comunicazione oggi impugnata, 29.8.2023, non era ancora decorso il termine decennale tenuto conto anche della sospensione dovuta alla legislazione emergenziale.
Relativamente alle cartelle n. 1,2,3 parte convenuta ha allegato e provato di aver interrotto il termine di prescrizione con la notifica ,avvenuta in data 28.11.2018 dell' AVI 03420189004534711000.
Relativamente alle cartelle n. 7 e 11 aventi ad oggetto tassa auto il termine di prescrizione è triennale .
E' maturata la prescrizione relativamente alla cartella n.11 .Ed infatti dalla notifica della setessa avvenuta in data 11.2.2019 al momento della notifica dell'odierna intimazione sono decorsi più di tre anni pur considerando la sospensione dovuta alla legislazione emergenziale.
Né vi sono atti interruttivi atteso che non vi è prova della notifica dell'intimazione n.
03420199002084241000, unico atto temporalmente successivo alla notifica della cartella.
Anche relativamente alla cartella n. 7 notificata il 31.10.2016 è maturata la prescrizione.
Ed invero parte convenuta deduce l'interruzione della prescrizione con la notifica dell' intimazione n. 03420189004534711000 e dell'intimazione n. 03420199002084241000 ma prova l'avvenuta notifica solo della prima intimazione.
Orbene considerando la notifica di tale intimazione avvenuta in data 28.11.2018 , al momento della notifica dell'odierna intimazione è decorso il termine prescrizionale pur considerando la sospensione dovuta alla legislazione emergenziale.
In definitiva l'intimazione va annullata solo relativamente alle cartelle indicate ai nn. 7 e 11.
Spese compensate attesa la natura della decisione.
P.Q.M.
Annulla l'intimazione impugnata limitatamente alle cartelle indicate in parte motiva ai nn.7 e 11.
Compensa le spese.