Articolo 3 della Legge 18 marzo 2008, n. 54
Articolo 2
Versione
9 aprile 2008
Art. 3. (Entrata in vigore). 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 9 aprile 2008