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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 16/09/2025, n. 442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 442 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 537 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione CIVILE
Il Tribunale della Spezia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lucia Sebastiani Presidente dott. Ettore Di Roberto Giudice dott. Maurizio Drigani Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 537 /2025 promossa da:
(c.f. ), nato a [...] il [...], e Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. COSTOLI
ALESSANDRA (c.f. ) ed elettivamente domiciliato come in atti telematici;
C.F._2
RICORRENTE contro
(c.f. ), nata a [...] il [...], e Controparte_1 C.F._3 residente in [...]19, rappresentata e difesa dall'Avv.
MONTANARI SIMONETTA (c.f. ) ed elettivamente domiciliata come in C.F._4 atti telematici;
RESISTENTE
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio. pag. 1 di 5 CONCLUSIONI
Per entrambe le parti: pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi alle condizioni congiunte riportate dalle parti all'udienza dell'11.9.2025.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso, depositato in data 31/03/2025 e regolarmente notificato, ha dedotto di Parte_1 aver contratto matrimonio concordatario in La Spezia con e che dall'unione sono Controparte_1
Per_ nati i figli (il 23.11.1999) e (il 16.1.2004), entrambi maggiorenni ma non ancora Per_2 economicamente autosufficienti. I coniugi sono in regime di comunione dei beni.
Ha altresì aggiunto che – a seguito di insanabili contrasti che hanno reso intollerabile la prosecuzione dell'unione coniugale – il Tribunale della Spezia ha omologato in data 3.5.2023 la separazione personale tra le parti. Ha inoltre riferito che non è ripresa la convivenza e che sono trascorsi almeno 12 mesi dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale.
Sussistendo i requisiti di legge, hanno pertanto chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si è costituita , depositando memoria di costituzione, la quale nulla opposto in Controparte_1 punto di status ma ha formulato diverse domande sulle restanti questioni.
All'udienza dell'11.9.2025, i procuratori delle parti, e le parti personalmente, hanno riferito l'avvenuto raggiungimento di un accordo, come da conclusioni depositate in udienza, cui si sono integralmente riportati, che di seguito si richiamano:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso contratto alla Spezia il giorno 8 agosto 1998 fra il IG. , nato alla Spezia il 14 Parte_1 giugno 1968 (C.F.: e la IG.ra , nata alla Spezia il 7 C.F._1 Controparte_1 aprile 1964 (C.F.: ), matrimonio trascritto nel registro degli Atti di C.F._3
Matrimonio del suddetto Comune anno 1998, parte II, serie A, atto n. 109, con ogni conseguenziale pronuncia;
Per_
- porre a carico del IG. l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli – e Parte_1
– con la rimessa alla IG.ra , a mezzo bonifico bancario, della somma Per_2 Controparte_1
Per_ mensile complessiva di Euro 480,00 (Euro 230,00 per , € 250,00 per ), oltre al 50% Per_2 delle spese di carattere straordinario per gli stessi, di cui alle Linee Guida per la
Regolamentazione del Mantenimento dei Figli, adottate da codesto Ecc.mo Tribunale di concerto con l'Ordine degli Avvocati della Spezia in data 13 dicembre 2018; pag. 2 di 5 - assegnare l'ex abitazione coniugale di proprietà comune, sita alla Spezia, Via Pierluigi da Per_ Palestrina n. 74/19, alla IG.ra , che vi abiterà con i figli e , Controparte_1 Per_2 maggiorenni, ma non economicamente autosufficienti;
- nulla disporre in merito al contributo di mantenimento per le parti, entrambe occupate ed economicamente autosufficienti, che espressamente hanno rinunciato ad ogni assegno e dichiarato di non aver più nulla a che reciprocamente pretendere l'un l'altro.
- Spese di lite compensate fra le parti”.
Vista l'assenza di ulteriori attività e istanze istruttorie, le parti hanno chiesto di poter precisare le conclusioni e discutere la causa.
Il Giudice relatore, ritenuta la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, ha fatto precisare alle parti le conclusioni e ordinato la discussione orale della causa ex art. 473-bis.22, c. 4, c.p.c. senza adottare provvedimenti provvisori;
ha quindi trattenuto la causa in decisione, con riserva di riferire al Collegio.
La causa, previa acquisizione del parere di competenza da parte del Pubblico Ministero, è stata quindi rimessa alla decisione del Collegio.
Ai sensi degli artt. 1 e 3, n. 2 lett. b), della legge 1 dicembre 1970, n. 898, come modificata dalla legge 6 maggio 2015, n. 55, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciato qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita”, nel caso in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto [...]”, purché la separazione si sia protratta ininterrottamente da “almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile”.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato fra le parti.
La ferma opposizione dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza, manifestata sin dagli atti introduttivi e confermata per tutto il corso del processo, nonché la mancanza di possibilità di pag. 3 di 5 una riconciliazione fra i coniugi accertata all'udienza di comparizione, rendono evidente la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2 legge n. 898/1970 per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con riferimento all'ipotesi di cui all'art. 3, n. 2), lett. b), dato che la separazione dei coniugi si è protratta ininterrottamente per oltre il termine previsto dalla legge a far tempo dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale e fino alla proposizione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ed entrambi i coniugi hanno confermato in udienza dinanzi al
Tribunale che la comunione materiale e spirituale tra loro non può essere ricostituita. Risulta essere passata in giudicato la sentenza che ha disposto la separazione personale tra i coniugi.
Tanto basta per accogliere la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Per quel che concerne gli accordi raggiunti dalle parti (che si sono integralmente richiamate alle conclusioni congiunte depositate in udienza), questi possono dunque senz'altro trovare corso, non essendovi motivi per discostarsene. Invero, le condizioni ivi stabilite non appaiono in contrasto con norme imperative né contrarie all'interesse dei figli maggiorenni, poiché prevedono per gli stessi – in quanto non ancora economicamente autosufficienti – un adeguato contributo di mantenimento da parte del padre.
Spese di lite compensate come richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, come sopra costituito, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, visti gli artt. 2, 3 e 5 della legge n. 898/1970, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i coniugi
[...]
in La Spezia in data 8.8.1998 e trascritto nei Registri degli Pt_1 Controparte_1 atti di matrimonio del predetto Comune di La Spezia dell'anno 1998, al n. 109 parte II serie A, alle condizioni concordate dalle parti e confermate all'udienza dell'11.9.2025, e di seguito riportate di cui si prende atto: Per_
“- porre a carico del IG. l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli – e Parte_1
– con la rimessa alla IG.ra , a mezzo bonifico bancario, della somma Per_2 Controparte_1
Per_ mensile complessiva di Euro 480,00 (Euro 230,00 per , € 250,00 per ), oltre al 50% Per_2 delle spese di carattere straordinario per gli stessi, di cui alle Linee Guida per la
Regolamentazione del Mantenimento dei Figli, adottate da codesto Ecc.mo Tribunale di concerto con l'Ordine degli Avvocati della Spezia in data 13 dicembre 2018; pag. 4 di 5 - assegnare l'ex abitazione coniugale di proprietà comune, sita alla Spezia, Via Pierluigi da Per_ Palestrina n. 74/19, alla IG.ra , che vi abiterà con i figli e , Controparte_1 Per_2 maggiorenni, ma non economicamente autosufficienti;
- nulla disporre in merito al contributo di mantenimento per le parti, entrambe occupate ed economicamente autosufficienti, che espressamente hanno rinunciato ad ogni assegno e dichiarato di non aver più nulla a che reciprocamente pretendere l'un l'altro.
- Spese di lite compensate fra le parti”.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente
Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza.
La Spezia, così deciso nella Camera di Consiglio dell'11.9.2025, su relazione del dott. Drigani.
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Maurizio Drigani dott.ssa Lucia Sebastiani
pag. 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione CIVILE
Il Tribunale della Spezia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lucia Sebastiani Presidente dott. Ettore Di Roberto Giudice dott. Maurizio Drigani Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 537 /2025 promossa da:
(c.f. ), nato a [...] il [...], e Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. COSTOLI
ALESSANDRA (c.f. ) ed elettivamente domiciliato come in atti telematici;
C.F._2
RICORRENTE contro
(c.f. ), nata a [...] il [...], e Controparte_1 C.F._3 residente in [...]19, rappresentata e difesa dall'Avv.
MONTANARI SIMONETTA (c.f. ) ed elettivamente domiciliata come in C.F._4 atti telematici;
RESISTENTE
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio. pag. 1 di 5 CONCLUSIONI
Per entrambe le parti: pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi alle condizioni congiunte riportate dalle parti all'udienza dell'11.9.2025.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso, depositato in data 31/03/2025 e regolarmente notificato, ha dedotto di Parte_1 aver contratto matrimonio concordatario in La Spezia con e che dall'unione sono Controparte_1
Per_ nati i figli (il 23.11.1999) e (il 16.1.2004), entrambi maggiorenni ma non ancora Per_2 economicamente autosufficienti. I coniugi sono in regime di comunione dei beni.
Ha altresì aggiunto che – a seguito di insanabili contrasti che hanno reso intollerabile la prosecuzione dell'unione coniugale – il Tribunale della Spezia ha omologato in data 3.5.2023 la separazione personale tra le parti. Ha inoltre riferito che non è ripresa la convivenza e che sono trascorsi almeno 12 mesi dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale.
Sussistendo i requisiti di legge, hanno pertanto chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si è costituita , depositando memoria di costituzione, la quale nulla opposto in Controparte_1 punto di status ma ha formulato diverse domande sulle restanti questioni.
All'udienza dell'11.9.2025, i procuratori delle parti, e le parti personalmente, hanno riferito l'avvenuto raggiungimento di un accordo, come da conclusioni depositate in udienza, cui si sono integralmente riportati, che di seguito si richiamano:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso contratto alla Spezia il giorno 8 agosto 1998 fra il IG. , nato alla Spezia il 14 Parte_1 giugno 1968 (C.F.: e la IG.ra , nata alla Spezia il 7 C.F._1 Controparte_1 aprile 1964 (C.F.: ), matrimonio trascritto nel registro degli Atti di C.F._3
Matrimonio del suddetto Comune anno 1998, parte II, serie A, atto n. 109, con ogni conseguenziale pronuncia;
Per_
- porre a carico del IG. l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli – e Parte_1
– con la rimessa alla IG.ra , a mezzo bonifico bancario, della somma Per_2 Controparte_1
Per_ mensile complessiva di Euro 480,00 (Euro 230,00 per , € 250,00 per ), oltre al 50% Per_2 delle spese di carattere straordinario per gli stessi, di cui alle Linee Guida per la
Regolamentazione del Mantenimento dei Figli, adottate da codesto Ecc.mo Tribunale di concerto con l'Ordine degli Avvocati della Spezia in data 13 dicembre 2018; pag. 2 di 5 - assegnare l'ex abitazione coniugale di proprietà comune, sita alla Spezia, Via Pierluigi da Per_ Palestrina n. 74/19, alla IG.ra , che vi abiterà con i figli e , Controparte_1 Per_2 maggiorenni, ma non economicamente autosufficienti;
- nulla disporre in merito al contributo di mantenimento per le parti, entrambe occupate ed economicamente autosufficienti, che espressamente hanno rinunciato ad ogni assegno e dichiarato di non aver più nulla a che reciprocamente pretendere l'un l'altro.
- Spese di lite compensate fra le parti”.
Vista l'assenza di ulteriori attività e istanze istruttorie, le parti hanno chiesto di poter precisare le conclusioni e discutere la causa.
Il Giudice relatore, ritenuta la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, ha fatto precisare alle parti le conclusioni e ordinato la discussione orale della causa ex art. 473-bis.22, c. 4, c.p.c. senza adottare provvedimenti provvisori;
ha quindi trattenuto la causa in decisione, con riserva di riferire al Collegio.
La causa, previa acquisizione del parere di competenza da parte del Pubblico Ministero, è stata quindi rimessa alla decisione del Collegio.
Ai sensi degli artt. 1 e 3, n. 2 lett. b), della legge 1 dicembre 1970, n. 898, come modificata dalla legge 6 maggio 2015, n. 55, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciato qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita”, nel caso in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto [...]”, purché la separazione si sia protratta ininterrottamente da “almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile”.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato fra le parti.
La ferma opposizione dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza, manifestata sin dagli atti introduttivi e confermata per tutto il corso del processo, nonché la mancanza di possibilità di pag. 3 di 5 una riconciliazione fra i coniugi accertata all'udienza di comparizione, rendono evidente la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2 legge n. 898/1970 per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con riferimento all'ipotesi di cui all'art. 3, n. 2), lett. b), dato che la separazione dei coniugi si è protratta ininterrottamente per oltre il termine previsto dalla legge a far tempo dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale e fino alla proposizione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ed entrambi i coniugi hanno confermato in udienza dinanzi al
Tribunale che la comunione materiale e spirituale tra loro non può essere ricostituita. Risulta essere passata in giudicato la sentenza che ha disposto la separazione personale tra i coniugi.
Tanto basta per accogliere la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Per quel che concerne gli accordi raggiunti dalle parti (che si sono integralmente richiamate alle conclusioni congiunte depositate in udienza), questi possono dunque senz'altro trovare corso, non essendovi motivi per discostarsene. Invero, le condizioni ivi stabilite non appaiono in contrasto con norme imperative né contrarie all'interesse dei figli maggiorenni, poiché prevedono per gli stessi – in quanto non ancora economicamente autosufficienti – un adeguato contributo di mantenimento da parte del padre.
Spese di lite compensate come richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, come sopra costituito, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, visti gli artt. 2, 3 e 5 della legge n. 898/1970, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i coniugi
[...]
in La Spezia in data 8.8.1998 e trascritto nei Registri degli Pt_1 Controparte_1 atti di matrimonio del predetto Comune di La Spezia dell'anno 1998, al n. 109 parte II serie A, alle condizioni concordate dalle parti e confermate all'udienza dell'11.9.2025, e di seguito riportate di cui si prende atto: Per_
“- porre a carico del IG. l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli – e Parte_1
– con la rimessa alla IG.ra , a mezzo bonifico bancario, della somma Per_2 Controparte_1
Per_ mensile complessiva di Euro 480,00 (Euro 230,00 per , € 250,00 per ), oltre al 50% Per_2 delle spese di carattere straordinario per gli stessi, di cui alle Linee Guida per la
Regolamentazione del Mantenimento dei Figli, adottate da codesto Ecc.mo Tribunale di concerto con l'Ordine degli Avvocati della Spezia in data 13 dicembre 2018; pag. 4 di 5 - assegnare l'ex abitazione coniugale di proprietà comune, sita alla Spezia, Via Pierluigi da Per_ Palestrina n. 74/19, alla IG.ra , che vi abiterà con i figli e , Controparte_1 Per_2 maggiorenni, ma non economicamente autosufficienti;
- nulla disporre in merito al contributo di mantenimento per le parti, entrambe occupate ed economicamente autosufficienti, che espressamente hanno rinunciato ad ogni assegno e dichiarato di non aver più nulla a che reciprocamente pretendere l'un l'altro.
- Spese di lite compensate fra le parti”.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente
Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza.
La Spezia, così deciso nella Camera di Consiglio dell'11.9.2025, su relazione del dott. Drigani.
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Maurizio Drigani dott.ssa Lucia Sebastiani
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