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Sentenza 28 dicembre 2025
Sentenza 28 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 28/12/2025, n. 2169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 2169 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
composto dai Magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Francesca Lucchesi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 5937 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per il 2024, promossa da:
, nata il [...] in [...], elettivamente domiciliata presso lo Parte_1
studio dell'Avv. ALESSANDRO FARCI, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrente
contro
, nato il [...] in [...], elettivamente domiciliato presso lo studio CP_1
dell'Avv. MARIA BONARIA BIUMI, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
resistente
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO,
Intervenuto per legge
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse delle parti: “Voglia il Tribunale:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. L'abitazione familiare, unitamente agli arredi ivi presenti, ubicata in Monastir (CA) nella via E.
Mereu n.11, già assegnata in locazione dallo alla sig.ra rimarrà nella Pt_2 Parte_1
disponibilità della stessa sig.ra , che ivi seguiterà a vivere insieme alla figlia minore Parte_1
; Per_1
3. Il sig. si impegna a lasciare l'abitazione sita in Monastir (SU) nella via E. Mereu n.11, CP_1
e a reperire un'altra abitazione dove trasferire la propria residenza, entro e non oltre 31.12.2025;
4. La minore , benché collocata presso la madre, sarà affidata ad entrambi i genitori, i quali Per_1
eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, provvederanno alla sua cura, educazione ed istruzione, conformemente alle sue esigenze ed in funzione delle proprie inclinazioni e capacità;
5. I genitori assumeranno di comune accordo tutte le decisioni di maggiore importanza nell'interesse della minore, e concorderanno le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione alle attività formative extrascolastiche, i viaggi di istruzione e di svago,
mentre le decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione, verranno assunte disgiuntamente,
dal genitore che avrà in cura il minore in quel momento;
6. Il sig. si obbliga a versare un assegno a titolo di mantenimento per la minore figlia , CP_1 Per_1
della somma di euro 300,00 mensili, entro il giorno 25 di ogni mese, somma che andrà rivalutata annualmente in base agli indici ISTAT;
7. La minore figlia starà col padre ogniqualvolta sarà possibile, compatibilmente con le sue Per_1
esigenze scolastiche e sportive e quelle lavorative di quest'ultimo;
8. Le spese straordinarie relative alla minore figlia, previamente concordate e documentate verranno sopportate da entrambi i genitori, in misura pari al 50% ciascuno;
9. i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non avere, pertanto, alcunché
da pretendere reciprocamente, sotto l'aspetto del mantenimento economico.”.
Il Pubblico Ministero: “pronunciare la separazione tra i coniugi e Parte_1 [...]
”. CP_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Instaurato il giudizio per la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...] , con ricorso depositato dalla in data 26/09/2024, e costituzione del in CP_1 Pt_1 CP_1
data 10/03/2025, con note scritte del 18/09/2025 in sostituzione di udienza, previa rinuncia alla personale comparizione e dichiarazione sottoscritta di non volersi riconciliare, i coniugi hanno dato atto di essersi accordati per la definizione del giudizio alle condizioni trascritte in epigrafe.
Assunti i provvedimenti temporanei e urgenti in conformità, il Giudice delegato ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione dei coniugi deve essere accolta, in quanto fondata.
Emerge, infatti, dalle risultanze processuali, ed in specie dal tenore degli atti di parte e dalla dichiarazione di non volersi riconciliare, il venir meno tra i coniugi del reciproco affetto e di qualsiasi intesa, sicché la prosecuzione della convivenza sarebbe per loro intollerabile.
Deve pertanto pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi.
Le condizioni concordate devono essere recepite dal Collegio in quanto eque e conformi agli interessi della prole nonché degli stessi coniugi.
Tenuto conto dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio devono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata il [...] Parte_1
in CAGLIARI e nato il [...] in [...], mandando al competente Ufficio CP_1
dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza (atto n. 6, parte I, anno 2017 - Comune
di Monastir);
2) Omologa le condizioni concordate dalle parti;
3) Compensa le spese del giudizio.
Cagliari, 19/12/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Francesca Lucchesi Dott. Giorgio Latti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
composto dai Magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Francesca Lucchesi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 5937 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per il 2024, promossa da:
, nata il [...] in [...], elettivamente domiciliata presso lo Parte_1
studio dell'Avv. ALESSANDRO FARCI, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrente
contro
, nato il [...] in [...], elettivamente domiciliato presso lo studio CP_1
dell'Avv. MARIA BONARIA BIUMI, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
resistente
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO,
Intervenuto per legge
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse delle parti: “Voglia il Tribunale:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. L'abitazione familiare, unitamente agli arredi ivi presenti, ubicata in Monastir (CA) nella via E.
Mereu n.11, già assegnata in locazione dallo alla sig.ra rimarrà nella Pt_2 Parte_1
disponibilità della stessa sig.ra , che ivi seguiterà a vivere insieme alla figlia minore Parte_1
; Per_1
3. Il sig. si impegna a lasciare l'abitazione sita in Monastir (SU) nella via E. Mereu n.11, CP_1
e a reperire un'altra abitazione dove trasferire la propria residenza, entro e non oltre 31.12.2025;
4. La minore , benché collocata presso la madre, sarà affidata ad entrambi i genitori, i quali Per_1
eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, provvederanno alla sua cura, educazione ed istruzione, conformemente alle sue esigenze ed in funzione delle proprie inclinazioni e capacità;
5. I genitori assumeranno di comune accordo tutte le decisioni di maggiore importanza nell'interesse della minore, e concorderanno le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione alle attività formative extrascolastiche, i viaggi di istruzione e di svago,
mentre le decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione, verranno assunte disgiuntamente,
dal genitore che avrà in cura il minore in quel momento;
6. Il sig. si obbliga a versare un assegno a titolo di mantenimento per la minore figlia , CP_1 Per_1
della somma di euro 300,00 mensili, entro il giorno 25 di ogni mese, somma che andrà rivalutata annualmente in base agli indici ISTAT;
7. La minore figlia starà col padre ogniqualvolta sarà possibile, compatibilmente con le sue Per_1
esigenze scolastiche e sportive e quelle lavorative di quest'ultimo;
8. Le spese straordinarie relative alla minore figlia, previamente concordate e documentate verranno sopportate da entrambi i genitori, in misura pari al 50% ciascuno;
9. i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non avere, pertanto, alcunché
da pretendere reciprocamente, sotto l'aspetto del mantenimento economico.”.
Il Pubblico Ministero: “pronunciare la separazione tra i coniugi e Parte_1 [...]
”. CP_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Instaurato il giudizio per la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...] , con ricorso depositato dalla in data 26/09/2024, e costituzione del in CP_1 Pt_1 CP_1
data 10/03/2025, con note scritte del 18/09/2025 in sostituzione di udienza, previa rinuncia alla personale comparizione e dichiarazione sottoscritta di non volersi riconciliare, i coniugi hanno dato atto di essersi accordati per la definizione del giudizio alle condizioni trascritte in epigrafe.
Assunti i provvedimenti temporanei e urgenti in conformità, il Giudice delegato ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione dei coniugi deve essere accolta, in quanto fondata.
Emerge, infatti, dalle risultanze processuali, ed in specie dal tenore degli atti di parte e dalla dichiarazione di non volersi riconciliare, il venir meno tra i coniugi del reciproco affetto e di qualsiasi intesa, sicché la prosecuzione della convivenza sarebbe per loro intollerabile.
Deve pertanto pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi.
Le condizioni concordate devono essere recepite dal Collegio in quanto eque e conformi agli interessi della prole nonché degli stessi coniugi.
Tenuto conto dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio devono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata il [...] Parte_1
in CAGLIARI e nato il [...] in [...], mandando al competente Ufficio CP_1
dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza (atto n. 6, parte I, anno 2017 - Comune
di Monastir);
2) Omologa le condizioni concordate dalle parti;
3) Compensa le spese del giudizio.
Cagliari, 19/12/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Francesca Lucchesi Dott. Giorgio Latti