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Sentenza breve 19 febbraio 2026
Sentenza breve 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza breve 19/02/2026, n. 431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 431 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01216/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 19/02/2026
N. 00431 /2026 REG.PROV.COLL. N. 01216/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 1216 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Alex Lovisa e Francesco Novello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo
Venezia in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, S.
Marco 63;
per l'annullamento N. 01216/2025 REG.RIC.
- del decreto del Prefetto prot. n. -OMISSIS- del 13.05.2025, fasc. -OMISSIS-/DDA, notificato in data 14.05.2025, con cui si è disposto che "è fatto divieto al sig. -
OMISSIS- - sopra generalizzato - di detenere armi e altre materie esplodenti" nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti e, in particolare, della nota prot. n.
-OMISSIS- del 24.10.2024 con cui la Prefettura di Venezia ha co-municato l'avvio del procedimento "per Decreto divieto detenzione armi ex art. 39 TULPS";
- del verbale di "ritiro cautelativo" delle armi eseguito in data 14 maggio 2025 dalla
Legione Carabinieri Veneto, Stazione di Scorzè.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa, del Ministero dell'Interno e dell'Ufficio Territoriale del Governo Venezia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 settembre 2025 il dott. IC NO
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
FATTO e DIRITTO
1. Viene impugnato il decreto di cui in epigrafe, con il quale il Prefetto di Venezia ha disposto nei confronti del ricorrente il divieto di detenzione di armi e altre materie esplodenti ai sensi dell'art. 39 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza
(TULPS). Contestualmente, è stato eseguito il ritiro cautelativo delle armi e delle munizioni detenute dal ricorrente, nonché dei titoli autorizzativi al porto e alla detenzione delle stesse.
2. Il provvedimento impugnato si fonda su una serie di episodi e segnalazioni che, secondo l'Amministrazione, denotano una condotta del ricorrente incompatibile con i requisiti di buona condotta e affidabilità richiesti per la detenzione di armi. N. 01216/2025 REG.RIC.
In particolare, il decreto fa riferimento a pregresse denunce e segnalazioni di polizia risalenti al periodo 2007-2020, che includono episodi di minacce, lesioni personali, maltrattamenti e uccisione di animali. Inoltre, si richiama un episodio avvenuto il 27 settembre 2024, in cui il ricorrente avrebbe assunto un comportamento ostile e minaccioso nei confronti di un assistente capo della Polizia di Stato, in borghese, che lo avrebbe malamente apostrofato per essersi abusivamente introdotto nella di lui proprietà, cogliendolo, in tale frangente, intento a raccogliere funghi. Infine, si evidenziano testimonianze di terzi che descrivono il ricorrente come persona irosa e incline a reazioni piuttosto accentuate.
3. Il ricorrente, titolare di porto d'armi per difesa personale e di autorizzazione al porto di fucile ad uso venatorio, contesta la legittimità del provvedimento, sostenendo che nessuno degli episodi riportati nel decreto riguarda l'uso delle armi e che le denunce e segnalazioni richiamate sono state archiviate o non hanno avuto seguito penale.
Afferma che l'episodio del 27 settembre 2024 sarebbe stato ricostruito in modo arbitrario e non è supportato da prove adeguate, mentre le testimonianze raccolte dalla
Questura sarebbero generiche e non pertinenti. Inoltre, il ricorrente lamenta che l'Amministrazione non avrebbe considerato elementi favorevoli, come la condotta irreprensibile serbata in occasione di un episodio di minaccia subita nel febbraio 2025, in cui ha dimostrato autocontrollo e non ha fatto uso delle armi.
Il ricorrente evidenzia di essere titolare di licenze di porto d'armi da oltre cinquant'anni, senza mai aver commesso abusi, e di aver sempre dimostrato affidabilità nell'uso delle armi. Sostiene che il provvedimento impugnato sarebbe, quindi, viziato da eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, illogicità e contraddittorietà della motivazione.
Lamenta, infine, che il ritiro cautelativo delle armi detenute sarebbe intervenuto prima della scadenza del termine (150 giorni) stabilito dal decreto per la loro cessione a terzi. N. 01216/2025 REG.RIC.
4. Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni intimate, che hanno resistito nel merito. Il Ministero della Difesa ha, inoltre, chiesto di essere estromesso dal giudizio, in quanto privo di competenze in materia di rilascio e rinnovo del porto d'armi.
5. Nella camera di consiglio del 3 settembre 2025, fissata per l'esame della domanda cautelare, la causa è stata trattenuta in decisione, con avviso alle parti, come attestato nel verbale d'udienza, della possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata.
6. Ciò premesso, ritiene il Collegio che, a fronte della manifesta infondatezza del ricorso, della completezza del quadro istruttorio (il che rende superfluo ogni ulteriore approfondimento) e della mancata opposizione delle parti, sussistano – come avvisato
- i presupposti per definire il giudizio con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell'art. 60, cod. proc. amm.
7. Come più volte precisato dalla giurisprudenza, anche di questa Sezione (tra le molte
T.A.R. Veneto, Sez. I, 5 novembre 2024, n. 2601 confermata da Cons. St., Sez. III, 3 settembre 2025, n. 7176), l'art. 39 del TULPS attribuisce al Prefetto il potere discrezionale di vietare la detenzione di armi alle persone ritenute capaci di abusarne.
Tale potere si fonda su un giudizio prognostico che non richiede necessariamente la sussistenza di un giudicato penale o di un quadro probatorio di assoluta certezza, ma può basarsi su elementi indiziari che evidenzino la probabilità di abuso delle armi o dei titoli autorizzativi. In altri termini, il concetto di inaffidabilità in materia di armi non discende esclusivamente dal riscontro di episodi di abuso delle stesse, ma contempla la condotta del soggetto interessato da un punto di vista più ampio, considerando anche fatti e circostanze che riguardano la sua vita privata e sociale.
8. Nel caso di specie, il Prefetto ha correttamente esercitato il proprio potere discrezionale, valutando la condotta complessiva del ricorrente alla luce delle segnalazioni di polizia e delle testimonianze raccolte. Sebbene alcune tra le denunce richiamate nel decreto siano state archiviate o non abbiano avuto seguito penale, ciò N. 01216/2025 REG.RIC.
non ne affievolisce la valenza come dato fattuale, specie se ricorrenti nel tempo. Al riguardo, dev'essere chiarito che il giudizio dell'Autorità di pubblica sicurezza non si cristallizza a una certa data, ma ha carattere evolutivo, nel senso che fatti ed episodi in un primo tempo ritenuti insufficienti a determinare un giudizio sfavorevole possono riacquistare rilievo alla luce di nuovi elementi.
9. Il ricorrente contesta, poi, la ricostruzione dell'episodio del 27 settembre 2024, sostenendo che la versione fornita dall'assistente capo della Polizia di Stato, oggetto delle minacce, sia arbitraria e non supportata da prove adeguate. Tale episodio – che si aggiunge, peraltro, ad un quadro già compromesso e sufficiente a sorreggere la misura – appare, tuttavia, quanto meno plausibile, trovando conferma indiretta nelle testimonianze raccolte dall'Amministrazione che descrivono il ricorrente come persona irosa e incline a reazioni aggressive, corroborando il difficile quadro comportamentale delineato nel decreto.
10. Il ricorrente lamenta, del resto, che l'Amministrazione non avrebbe considerato elementi favorevoli, come la condotta osservata in occasione di un episodio di minaccia subita nel febbraio 2025, indicativa del possesso di un buon autocontrollo.
Anche questo assunto non merita adesione. La misura non presenta, invero, profili sanzionatori e non risulta, quindi, influenzata, quasi in termini compensativi, da rarefatte condotte favorevoli, valutabili (come parrebbe suggerire il ricorrente) come elementi di mitigazione, prevalendo, secondo la logica precauzionale che connota i poteri esercitati in questa sede dall'Amministrazione, la sfavorevole valutazione complessiva dei fatti, rivelatori di una non trascurabile probabilità di condotte penalmente rilevanti.
11. Infondata è, infine, la censura diretta a contestare il ritiro cautelativo delle armi, ai sensi dell'art. 39, comma 2 del TULPS, in quanto eseguito nei confronti del ricorrente prima della scadenza del termine (150 giorni) assegnato dal decreto per la loro cessione. Da un lato, infatti, le ragioni di urgenza del ritiro sono insite nell'esigenza N. 01216/2025 REG.RIC.
di scongiurare, nelle more della cessione, il concretizzarsi del rischio di abuso delle armi evidenziato dal decreto. Dall'altro lato, non deve sfuggire che tale ritiro presenta carattere provvisorio, sicché la sua esecuzione non preclude affatto al ricorrente di provvedere alla cessione delle armi purché ciò avvenga entro il termine indicato, pena la confisca delle stesse.
12. Il ricorso deve essere pertanto respinto.
Contestualmente, va disposta l'estromissione dal giudizio del Ministero della Difesa, privo di competenze in materia e perciò solo estraneo ai provvedimenti impugnati, tutti imputabili al Ministero dell'Interno e alle articolazioni territoriali di quest'ultimo.
Da ultimo, le spese vanno compensate tenuto conto della peculiarità della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando:
- dispone l'estromissione dal giudizio del Ministero della Difesa;
- respinge il ricorso, come in epigrafe proposto;
- compensa le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 3 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati: N. 01216/2025 REG.RIC.
EO PA, Presidente
IC NO, Primo Referendario, Estensore
ER RA, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
IC NO EO PA
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Pubblicato il 19/02/2026
N. 00431 /2026 REG.PROV.COLL. N. 01216/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 1216 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Alex Lovisa e Francesco Novello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo
Venezia in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, S.
Marco 63;
per l'annullamento N. 01216/2025 REG.RIC.
- del decreto del Prefetto prot. n. -OMISSIS- del 13.05.2025, fasc. -OMISSIS-/DDA, notificato in data 14.05.2025, con cui si è disposto che "è fatto divieto al sig. -
OMISSIS- - sopra generalizzato - di detenere armi e altre materie esplodenti" nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti e, in particolare, della nota prot. n.
-OMISSIS- del 24.10.2024 con cui la Prefettura di Venezia ha co-municato l'avvio del procedimento "per Decreto divieto detenzione armi ex art. 39 TULPS";
- del verbale di "ritiro cautelativo" delle armi eseguito in data 14 maggio 2025 dalla
Legione Carabinieri Veneto, Stazione di Scorzè.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa, del Ministero dell'Interno e dell'Ufficio Territoriale del Governo Venezia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 settembre 2025 il dott. IC NO
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
FATTO e DIRITTO
1. Viene impugnato il decreto di cui in epigrafe, con il quale il Prefetto di Venezia ha disposto nei confronti del ricorrente il divieto di detenzione di armi e altre materie esplodenti ai sensi dell'art. 39 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza
(TULPS). Contestualmente, è stato eseguito il ritiro cautelativo delle armi e delle munizioni detenute dal ricorrente, nonché dei titoli autorizzativi al porto e alla detenzione delle stesse.
2. Il provvedimento impugnato si fonda su una serie di episodi e segnalazioni che, secondo l'Amministrazione, denotano una condotta del ricorrente incompatibile con i requisiti di buona condotta e affidabilità richiesti per la detenzione di armi. N. 01216/2025 REG.RIC.
In particolare, il decreto fa riferimento a pregresse denunce e segnalazioni di polizia risalenti al periodo 2007-2020, che includono episodi di minacce, lesioni personali, maltrattamenti e uccisione di animali. Inoltre, si richiama un episodio avvenuto il 27 settembre 2024, in cui il ricorrente avrebbe assunto un comportamento ostile e minaccioso nei confronti di un assistente capo della Polizia di Stato, in borghese, che lo avrebbe malamente apostrofato per essersi abusivamente introdotto nella di lui proprietà, cogliendolo, in tale frangente, intento a raccogliere funghi. Infine, si evidenziano testimonianze di terzi che descrivono il ricorrente come persona irosa e incline a reazioni piuttosto accentuate.
3. Il ricorrente, titolare di porto d'armi per difesa personale e di autorizzazione al porto di fucile ad uso venatorio, contesta la legittimità del provvedimento, sostenendo che nessuno degli episodi riportati nel decreto riguarda l'uso delle armi e che le denunce e segnalazioni richiamate sono state archiviate o non hanno avuto seguito penale.
Afferma che l'episodio del 27 settembre 2024 sarebbe stato ricostruito in modo arbitrario e non è supportato da prove adeguate, mentre le testimonianze raccolte dalla
Questura sarebbero generiche e non pertinenti. Inoltre, il ricorrente lamenta che l'Amministrazione non avrebbe considerato elementi favorevoli, come la condotta irreprensibile serbata in occasione di un episodio di minaccia subita nel febbraio 2025, in cui ha dimostrato autocontrollo e non ha fatto uso delle armi.
Il ricorrente evidenzia di essere titolare di licenze di porto d'armi da oltre cinquant'anni, senza mai aver commesso abusi, e di aver sempre dimostrato affidabilità nell'uso delle armi. Sostiene che il provvedimento impugnato sarebbe, quindi, viziato da eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, illogicità e contraddittorietà della motivazione.
Lamenta, infine, che il ritiro cautelativo delle armi detenute sarebbe intervenuto prima della scadenza del termine (150 giorni) stabilito dal decreto per la loro cessione a terzi. N. 01216/2025 REG.RIC.
4. Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni intimate, che hanno resistito nel merito. Il Ministero della Difesa ha, inoltre, chiesto di essere estromesso dal giudizio, in quanto privo di competenze in materia di rilascio e rinnovo del porto d'armi.
5. Nella camera di consiglio del 3 settembre 2025, fissata per l'esame della domanda cautelare, la causa è stata trattenuta in decisione, con avviso alle parti, come attestato nel verbale d'udienza, della possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata.
6. Ciò premesso, ritiene il Collegio che, a fronte della manifesta infondatezza del ricorso, della completezza del quadro istruttorio (il che rende superfluo ogni ulteriore approfondimento) e della mancata opposizione delle parti, sussistano – come avvisato
- i presupposti per definire il giudizio con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell'art. 60, cod. proc. amm.
7. Come più volte precisato dalla giurisprudenza, anche di questa Sezione (tra le molte
T.A.R. Veneto, Sez. I, 5 novembre 2024, n. 2601 confermata da Cons. St., Sez. III, 3 settembre 2025, n. 7176), l'art. 39 del TULPS attribuisce al Prefetto il potere discrezionale di vietare la detenzione di armi alle persone ritenute capaci di abusarne.
Tale potere si fonda su un giudizio prognostico che non richiede necessariamente la sussistenza di un giudicato penale o di un quadro probatorio di assoluta certezza, ma può basarsi su elementi indiziari che evidenzino la probabilità di abuso delle armi o dei titoli autorizzativi. In altri termini, il concetto di inaffidabilità in materia di armi non discende esclusivamente dal riscontro di episodi di abuso delle stesse, ma contempla la condotta del soggetto interessato da un punto di vista più ampio, considerando anche fatti e circostanze che riguardano la sua vita privata e sociale.
8. Nel caso di specie, il Prefetto ha correttamente esercitato il proprio potere discrezionale, valutando la condotta complessiva del ricorrente alla luce delle segnalazioni di polizia e delle testimonianze raccolte. Sebbene alcune tra le denunce richiamate nel decreto siano state archiviate o non abbiano avuto seguito penale, ciò N. 01216/2025 REG.RIC.
non ne affievolisce la valenza come dato fattuale, specie se ricorrenti nel tempo. Al riguardo, dev'essere chiarito che il giudizio dell'Autorità di pubblica sicurezza non si cristallizza a una certa data, ma ha carattere evolutivo, nel senso che fatti ed episodi in un primo tempo ritenuti insufficienti a determinare un giudizio sfavorevole possono riacquistare rilievo alla luce di nuovi elementi.
9. Il ricorrente contesta, poi, la ricostruzione dell'episodio del 27 settembre 2024, sostenendo che la versione fornita dall'assistente capo della Polizia di Stato, oggetto delle minacce, sia arbitraria e non supportata da prove adeguate. Tale episodio – che si aggiunge, peraltro, ad un quadro già compromesso e sufficiente a sorreggere la misura – appare, tuttavia, quanto meno plausibile, trovando conferma indiretta nelle testimonianze raccolte dall'Amministrazione che descrivono il ricorrente come persona irosa e incline a reazioni aggressive, corroborando il difficile quadro comportamentale delineato nel decreto.
10. Il ricorrente lamenta, del resto, che l'Amministrazione non avrebbe considerato elementi favorevoli, come la condotta osservata in occasione di un episodio di minaccia subita nel febbraio 2025, indicativa del possesso di un buon autocontrollo.
Anche questo assunto non merita adesione. La misura non presenta, invero, profili sanzionatori e non risulta, quindi, influenzata, quasi in termini compensativi, da rarefatte condotte favorevoli, valutabili (come parrebbe suggerire il ricorrente) come elementi di mitigazione, prevalendo, secondo la logica precauzionale che connota i poteri esercitati in questa sede dall'Amministrazione, la sfavorevole valutazione complessiva dei fatti, rivelatori di una non trascurabile probabilità di condotte penalmente rilevanti.
11. Infondata è, infine, la censura diretta a contestare il ritiro cautelativo delle armi, ai sensi dell'art. 39, comma 2 del TULPS, in quanto eseguito nei confronti del ricorrente prima della scadenza del termine (150 giorni) assegnato dal decreto per la loro cessione. Da un lato, infatti, le ragioni di urgenza del ritiro sono insite nell'esigenza N. 01216/2025 REG.RIC.
di scongiurare, nelle more della cessione, il concretizzarsi del rischio di abuso delle armi evidenziato dal decreto. Dall'altro lato, non deve sfuggire che tale ritiro presenta carattere provvisorio, sicché la sua esecuzione non preclude affatto al ricorrente di provvedere alla cessione delle armi purché ciò avvenga entro il termine indicato, pena la confisca delle stesse.
12. Il ricorso deve essere pertanto respinto.
Contestualmente, va disposta l'estromissione dal giudizio del Ministero della Difesa, privo di competenze in materia e perciò solo estraneo ai provvedimenti impugnati, tutti imputabili al Ministero dell'Interno e alle articolazioni territoriali di quest'ultimo.
Da ultimo, le spese vanno compensate tenuto conto della peculiarità della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando:
- dispone l'estromissione dal giudizio del Ministero della Difesa;
- respinge il ricorso, come in epigrafe proposto;
- compensa le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 3 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati: N. 01216/2025 REG.RIC.
EO PA, Presidente
IC NO, Primo Referendario, Estensore
ER RA, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
IC NO EO PA
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.