Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5T, sentenza 26/11/2025, n. 21259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21259 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21259/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03515/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3515 del 2022, proposto da Stabilimento Balneare Picenum s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Zunarelli, Vincenzo Cellamare, con domicilio digitale presso la pec come da registri di giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Vincenzo Cellamare in Roma, piazza SS. Apostoli 66;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Giorgio Pasquali, Manuela Scerpa, con domicilio digitale presso la pec come da registri di giustizia;
nei confronti
Agenzia del demanio, in persona del legale rappresentante p.t ., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
della nota prot. CO 151308 del 28.12.2021, ricevuta in pari data con cui veniva rigettata la domanda di definizione del contenzioso presentata in data 27.11.2020 con nota prot. CO120002 dalla soc. Stabilimento Balneare Picenum s.r.l in p.t.r.p.t. RI Antonietta Capozucca, per la definizione del contenzioso relativo alle concessioni demaniali marittime per finalità turistico ricreative, relative all'applicazione dei criteri di calcolo dei canoni ai sensi dell'art. 3 co.1, lett b) del decreto legge n. 400 del 5 ottobre 1993 ed ai sensi dell'art. 100, co.7, e ss. del decreto legge n.104 del 14.08.2020, convertito nella Legge n. 126 del 13 ottobre 2020;
e per quanto occorrer possa
della nota prot: CO20210055986 dell'11/05/2021 con cui Roma Capitale preannunciava il diniego delle istanze prot. CO125693 del 15.12.2020 e prot. CO125701 del 15.12.2020.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale e dell’Agenzia del demanio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 novembre 2025 il cons. NN RI NG e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato il 28 febbraio 2022 (dep. 30/03) la s.r.l. Stabilimento Balneare Picenum ha impugnato la nota del 28.12.2021 con cui Roma Capitale rigettava l’istanza di definizione agevolata dei procedimenti giudiziari e amministrativi pendenti alla data del 14.8.2020 ai sensi dell’art. 100 d.l. 104/2020 conv. l. 126/2020.
Avverso il predetto diniego articolava i seguenti motivi di censura:
1) “Violazione o falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990. Eccesso di potere per assenza di motivazione e difetto di istruttoria – Travisamento dei presupposti di fatto e di diritto”: il diniego sarebbe privo di supporto motivazionale impendendo di comprendere il fondamento logico dell’atto;
2) “Violazione o falsa applicazione dell’art. 100 co. 7 lett. a) DL 104/2020; eccesso di potere nella forma sintomatica dello sviamento di potere; Violazione o falsa applicazione dell'art. 10 bis della L. n. 241 del 1990 L. 07/08/1990, n. 241”: il Comune avrebbe erroneamente calcolato il 30% delle somme dovute, dando una interpretazione della norma che avrebbe favorito coloro che non avevano pagato alcunché, anziché i concessionari virtuosi;
3) “Eccezione di incostituzionalità dell’art.100 co. 7 DL 104/2020, conv. in legge 13 ottobre 2020, n. 126.”, nella denegata ipotesi in cui la norma non possa interpretarsi conformemente alla lettura che ne dà la ricorrente.
Il 31 marzo 2022 si è costituita in giudizio Roma Capitale ed il 1° aprile 2022 l’Agenzia del demanio, entrambe con memoria formale.
Il 10 ottobre 2025 Roma Capitale ha depositato una memoria con cui ha eccepito l’inammissibilità del ricorso in quanto il rigetto impugnato è stato disposto con provvedimento di cui alla nota prot CO20210055986 dell’11/05/2021, non impugnata nei termini, nonché per carenza di interesse, per avere già saldato il debito degli anni precedenti fatta solo eccezione per l’annualità 2016 e resiste anche nel merito.
In data 10 novembre 2025 la ricorrente ha dichiarato “il venir meno dell’interesse a ricorso posto che è intervenuta sentenza del Tribunale di Roma che ha definito la richiesta dei canoni facendo cessare la materia del contendere”.
Alla pubblica udienza dell’11 novembre 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il Collegio, preso atto del venir meno dell’interesse al ricorso, lo dichiara improcedibile.
La peculiarità della vicenda processuale giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IO TO di NE, Presidente
NN RI NG, Consigliere, Estensore
Pierluigi Tonnara, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NN RI NG | IO TO di NE |
IL SEGRETARIO