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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 20/01/2025, n. 304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 304 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE II CIVILE
N. 8826/20 R.G.
Il Tribunale di Venezia, sezione II civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati:
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente est.
Dott.ssa Silvia Barison Giudice
Dott.ssa Tania Vettore Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 8826 del Ruolo Generale dell'anno 2020 introdotto da
C.F. , con l'Avv. CARRARO Parte_1 C.F._1
ROBERTA
- RICORRENTE -
contro
, C.F. con l'Avv. Controparte_1 C.F._2
BIASIBETTI MARISA
- RESISTENTE - con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni delle parti:
Per parte ricorrente:
I Sia dichiarata la separazione personale dei coniugi;
II sia fissato a carico di ed in favore della moglie un Controparte_1
assegno mensile di Euro 600,00 a titolo di contributo al suo mantenimento, ovvero del diverso importo che il Giudice riterrà adeguato ma comunque non inferiore a quello disposto all'udienza presidenziale e che, aggiornato ad oggi, è pari ad Euro 460,00 mensili, da corrispondersi alla GN Pt_1
entro il giorno 5 di ogni mese ed aggiornato annualmente su base ISTAT;
III sia mantenuto in capo all' l'obbligo di versamento diretto CP_2
dell'assegno di mantenimento in favore della moglie, già disposto con ordinanza giudiziale nel verbale dell'udienza 18.11.2021;
IV sia onerato il signor delle spese e dei compensi Controparte_1
della presente causa, da porsi a favore dello Stato, tenuto conto del fatto che la sig.ra è stata ammessa al Patrocinio Gratuito, possedendone i Pt_1
requisiti.
Per il resistente:
Chiede la revoca dell'assegno muliebre ovvero per la sua riduzione al minimo assoluto di legge.
Insiste comunque anche per la revoca del pagamento diretto a carico dell' di cui non ricorrono più i presupposti, instando per il rigetto di CP_2
ogni avversaria domanda.
Pag. 2 di 9 Per il PM:
Accoglimento del ricorso in relazione alla domanda di cui all'oggetto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.11.2020 esponeva di aver Parte_1
contratto matrimonio con rito concordatario con in data Controparte_1
02.09.1989, nel Comune di Camponogara, atto trascritto nei registri dello
Stato Civile del suddetto Comune al n. 21, Parte II, serie A, Anno 1989; che dall'unione erano nati i figli in data 8.6.1996 a Dolo (VE) e Per_1
in data 24.12.1999 a Dolo (VE); che la casa coniugale, sita in Per_2
Campagna Lupia (VE), via Francesco Baracca n. 20, era condotta il locazione con contratto intestato a;
che l'unione Controparte_1
coniugale era venuta meno a causa del vizio del gioco del marito che, nel tempo, si è trasformata in una vera e propria malattia;
che il marito percepiva una pensione mensile di circa 1.800,00 euro e uno stipendio conseguente ad una attività lavorativa che, verosimilmente, ammontava a circa 1.200,00 euro, mentre l'esponente aveva svolto solo attività di casalinga;
che solo il figlio era economicamente autosufficiente. Per_2
Ciò premesso, così concludeva: “1) sia dichiarata la separazione personale dei coniugi;
2) sia assegnata alla moglie la casa coniugale sita in
Campagna Lupia (VE), via Francesco Baracca n. 20, con tutti i mobili, gli arredi ed i suppellettili che la corredano, ove la stessa continuerà ad abitare con i due figli e con obbligo del marito di allontanarsene entro la data fissata dell'udienza presidenziale portando con sé solo gli effetti personali;
3) nulla in ordine all'affidamento dei figli, entrambi maggiorenni;
4) sia disposto a carico di l'obbligo di Controparte_1
Pag. 3 di 9 corrispondere alla moglie un assegno mensile di Euro 900,00 a titolo di mantenimento, entro il giorno 5 di ogni mese ed aggiornato annualmente su base ISTAT con riferimento al mese dell'udienza presidenziale;
5) sia disposto a carico di l'obbligo di corrispondere al figlio Controparte_1
, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, un assegno Per_1
mensile di Euro 300,00 a titolo di contributo al suo mantenimento sino al raggiungimento dell'indipendenza economica, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese ed aggiornato annualmente su base ISTAT con riferimento al mese dell'udienza presidenziale;
6) sia disposto che l'assegno per il figlio
, finchè egli manterrà la convivenza con la madre, sia versato a Per_1
quest'ultima; 7) sia disposto che le spese straordinarie resesi necessarie per il figlio non economicamente autosufficiente e per la cui individuazione si fa riferimento al protocollo in uso presso il Tribunale di Venezia, vengano ripartite tra i coniugi nella misura dell'80% a carico del padre e del 20% a carico della madre, con obbligo del genitore che le ha, di volta in volta, anticipate, di esibire valida ricevuta per poter rivendicare
l'immediato diritto al rimborso, che dovrà comunque avvenire entro il mese successivo a quello in cui la spesa è stata sostenuta;
8) sia onerato il signor delle spese e dei compensi della presente causa.” Controparte_1
Il AZ si costituiva in giudizio aderendo alla sola domanda di separazione. Precisava di non esser un ludopatico, di non svolgere alcun lavoro e di essere pensionato, di percepire 1.350 euro circa al mese e non possedere altre fonti di reddito. Affermava che svolgeva il Parte_1
lavoro di colf, a tempo pieno, senza però alcun regolare contratto e che oramai entrambi i figli erano economicamente autosufficienti. Chiedeva pertanto: “1) pronunciare la separazione personale dei coniugi CP_1
Pag. 4 di 9 e;
2) dichiarare i coniugi economicamente CP_1 Parte_1
autosufficienti e dunque non disporre alcun contributo al mantenimento della moglie;
3) dichiarare i figli economicamente autosufficienti e dunque non disporre alcun contributo al mantenimento di né alle spese Per_1
straordinarie in suo favore;
4) dividere al 50% gli arredi, suppellettili e mobili facenti parte della casa coniugale. Spese e compenso di lite rifusi”.
Il Presidente f.f., dopo aver sentito i coniugi all'udienza del 17.3.2021, con ordinanza di data 27.7.2021, così disponeva: “ 1) autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto: 2) pone a carico del resistente l'obbligo di versare l'importo di euro 400,00 con decorrenza dalla mensilità di marzo 2021 a titolo di concorso nel mantenimento della moglie;
somma da versarsi entro il giorno cinque di ogni mese al domicilio del creditore e soggetta a rivalutazione in base all'indice Istat per
l'aumento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati a partire dal marzo 2022, prendendo a base quello di marzo 2021”. Con ordinanza di data 13.7.22 il giudice ammetteva la prova per testimoni dedotta dalle parti e all'esito fissava udienza di precisazione delle conclusioni. Quindi tratteneva in decisione la causa, riservandosi di riferire al collegio.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente nel processo, ha concluso come in epigrafe.
Sussistono nel caso di specie tutti i presupposti per l'accoglimento della domanda di separazione personale proposta.
Risulta infatti acclarata l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 151 c.c., dalla volontà di
Pag. 5 di 9 entrambe le parti di addivenire alla pronuncia di separazione, più volte reiterata. Infatti in tema di separazione tra coniugi, la situazione di intollerabilità della convivenza va intesa in senso soggettivo, non essendo necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco di una sola delle parti, verificabile in base a fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale. Deve dunque farsi luogo alla pronuncia di separazione dei coniugi.
ha chiesto inoltre la previsione in suo favore di un assegno Parte_1
di mantenimento di 600,00 euro, o, in subordine, di 460,00 euro.
Va ricordato che i presupposti per il suo riconoscimento sono rappresentati dalla non addebitabilità della separazione al coniuge richiedente, dalla non titolarità, da parte del medesimo, di adeguati redditi propri, ossia di redditi che consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, e dalla sussistenza di una disparità economica tra le parti. Alla durata del matrimonio può essere attribuito rilievo ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento (Cass. n.
1162/17). Infatti la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di
Pag. 6 di 9 fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (Cass.
n. 4327/22).
Sulla base della documentazione dimessa e dal tenore delle deposizioni testimoniali, è risultato che gode di un trattamento Controparte_1
pensionistico che gli garantisce un reddito annuo pari a 31.435,00 euro.
Inoltre, come affermato dai due figli, egli svolge una ulteriore attività lavorativa, di cui tuttavia non è conosciuto il reddito, riconosciuta dallo stesso AZ in sede di audizione avanti al Presidente, seppur in modo generico. Quanto alla GN la stessa non svolge ufficialmente Pt_1
attività lavorativa, ma entrambi i figli hanno affermato che la madre svolge il lavoro di badante “in nero”. Va tuttavia evidenziato che tale attività presuppone una certa forza fisica per cui, in considerazione dell'età della nata nel 1965, è verosimile che tale attività venga svolta in modo meno Pt_1
assiduo. Inoltre la vive assieme ai due figli in un appartamento per cui Pt_1
canone è pari a 400,00 euro mensili. Del tutto indimostrata è rimasta l'asserita relazione affettiva della GN dedotta in sede di comparsa Pt_1
conclusionale dal AZ.
In considerazione di quanto sopra evidenziato, il collegio ritiene che sussistano pertanto i presupposti per la concessione di un assegno di mantenimento in favore della ricorrente, che può essere determinato nella misura attuale, ovvero in 460,00 euro mensili, rivalutabili annualmente in base agli indici ISTAT. Va altresì confermato l'ordine di pagamento diretto da parte dell' dell'assegno di mantenimento in considerazione del CP_2
pregresso mancato pagamento da parte del . CP_1
Pag. 7 di 9 Risulta pacifico in atti che entrambi i figli sono oramai economicamente autosufficienti per cui nulla deve essere disposto al riguardo.
Quanto al regolamento delle spese di lite, in considerazione della soccombenza di parte resistente, esse possono essere interamente poste a suo carico. Esse vanno poste in favore dell'Erario stante l'ammissione della GN al gratuito patrocinio a spese dello Stato. Pt_1
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
DICHIARA
la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1
pone a carico di un assegno di mantenimento in favore Controparte_1
di di 460,00 euro mensili, rivalutabile annualmente e Parte_1
automaticamente secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro il 5 di ciascun mese;
condanna al pagamento delle spese di lite in favore Controparte_1
dell'Erario che liquida in 5.430,00 euro per compensi, oltre, rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge;
ORDINA
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Venezia, 16 gennaio 2025
Pag. 8 di 9
Il Presidente est.
Dott.ssa Lisa Micochero
Pag. 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE II CIVILE
N. 8826/20 R.G.
Il Tribunale di Venezia, sezione II civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati:
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente est.
Dott.ssa Silvia Barison Giudice
Dott.ssa Tania Vettore Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 8826 del Ruolo Generale dell'anno 2020 introdotto da
C.F. , con l'Avv. CARRARO Parte_1 C.F._1
ROBERTA
- RICORRENTE -
contro
, C.F. con l'Avv. Controparte_1 C.F._2
BIASIBETTI MARISA
- RESISTENTE - con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni delle parti:
Per parte ricorrente:
I Sia dichiarata la separazione personale dei coniugi;
II sia fissato a carico di ed in favore della moglie un Controparte_1
assegno mensile di Euro 600,00 a titolo di contributo al suo mantenimento, ovvero del diverso importo che il Giudice riterrà adeguato ma comunque non inferiore a quello disposto all'udienza presidenziale e che, aggiornato ad oggi, è pari ad Euro 460,00 mensili, da corrispondersi alla GN Pt_1
entro il giorno 5 di ogni mese ed aggiornato annualmente su base ISTAT;
III sia mantenuto in capo all' l'obbligo di versamento diretto CP_2
dell'assegno di mantenimento in favore della moglie, già disposto con ordinanza giudiziale nel verbale dell'udienza 18.11.2021;
IV sia onerato il signor delle spese e dei compensi Controparte_1
della presente causa, da porsi a favore dello Stato, tenuto conto del fatto che la sig.ra è stata ammessa al Patrocinio Gratuito, possedendone i Pt_1
requisiti.
Per il resistente:
Chiede la revoca dell'assegno muliebre ovvero per la sua riduzione al minimo assoluto di legge.
Insiste comunque anche per la revoca del pagamento diretto a carico dell' di cui non ricorrono più i presupposti, instando per il rigetto di CP_2
ogni avversaria domanda.
Pag. 2 di 9 Per il PM:
Accoglimento del ricorso in relazione alla domanda di cui all'oggetto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.11.2020 esponeva di aver Parte_1
contratto matrimonio con rito concordatario con in data Controparte_1
02.09.1989, nel Comune di Camponogara, atto trascritto nei registri dello
Stato Civile del suddetto Comune al n. 21, Parte II, serie A, Anno 1989; che dall'unione erano nati i figli in data 8.6.1996 a Dolo (VE) e Per_1
in data 24.12.1999 a Dolo (VE); che la casa coniugale, sita in Per_2
Campagna Lupia (VE), via Francesco Baracca n. 20, era condotta il locazione con contratto intestato a;
che l'unione Controparte_1
coniugale era venuta meno a causa del vizio del gioco del marito che, nel tempo, si è trasformata in una vera e propria malattia;
che il marito percepiva una pensione mensile di circa 1.800,00 euro e uno stipendio conseguente ad una attività lavorativa che, verosimilmente, ammontava a circa 1.200,00 euro, mentre l'esponente aveva svolto solo attività di casalinga;
che solo il figlio era economicamente autosufficiente. Per_2
Ciò premesso, così concludeva: “1) sia dichiarata la separazione personale dei coniugi;
2) sia assegnata alla moglie la casa coniugale sita in
Campagna Lupia (VE), via Francesco Baracca n. 20, con tutti i mobili, gli arredi ed i suppellettili che la corredano, ove la stessa continuerà ad abitare con i due figli e con obbligo del marito di allontanarsene entro la data fissata dell'udienza presidenziale portando con sé solo gli effetti personali;
3) nulla in ordine all'affidamento dei figli, entrambi maggiorenni;
4) sia disposto a carico di l'obbligo di Controparte_1
Pag. 3 di 9 corrispondere alla moglie un assegno mensile di Euro 900,00 a titolo di mantenimento, entro il giorno 5 di ogni mese ed aggiornato annualmente su base ISTAT con riferimento al mese dell'udienza presidenziale;
5) sia disposto a carico di l'obbligo di corrispondere al figlio Controparte_1
, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, un assegno Per_1
mensile di Euro 300,00 a titolo di contributo al suo mantenimento sino al raggiungimento dell'indipendenza economica, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese ed aggiornato annualmente su base ISTAT con riferimento al mese dell'udienza presidenziale;
6) sia disposto che l'assegno per il figlio
, finchè egli manterrà la convivenza con la madre, sia versato a Per_1
quest'ultima; 7) sia disposto che le spese straordinarie resesi necessarie per il figlio non economicamente autosufficiente e per la cui individuazione si fa riferimento al protocollo in uso presso il Tribunale di Venezia, vengano ripartite tra i coniugi nella misura dell'80% a carico del padre e del 20% a carico della madre, con obbligo del genitore che le ha, di volta in volta, anticipate, di esibire valida ricevuta per poter rivendicare
l'immediato diritto al rimborso, che dovrà comunque avvenire entro il mese successivo a quello in cui la spesa è stata sostenuta;
8) sia onerato il signor delle spese e dei compensi della presente causa.” Controparte_1
Il AZ si costituiva in giudizio aderendo alla sola domanda di separazione. Precisava di non esser un ludopatico, di non svolgere alcun lavoro e di essere pensionato, di percepire 1.350 euro circa al mese e non possedere altre fonti di reddito. Affermava che svolgeva il Parte_1
lavoro di colf, a tempo pieno, senza però alcun regolare contratto e che oramai entrambi i figli erano economicamente autosufficienti. Chiedeva pertanto: “1) pronunciare la separazione personale dei coniugi CP_1
Pag. 4 di 9 e;
2) dichiarare i coniugi economicamente CP_1 Parte_1
autosufficienti e dunque non disporre alcun contributo al mantenimento della moglie;
3) dichiarare i figli economicamente autosufficienti e dunque non disporre alcun contributo al mantenimento di né alle spese Per_1
straordinarie in suo favore;
4) dividere al 50% gli arredi, suppellettili e mobili facenti parte della casa coniugale. Spese e compenso di lite rifusi”.
Il Presidente f.f., dopo aver sentito i coniugi all'udienza del 17.3.2021, con ordinanza di data 27.7.2021, così disponeva: “ 1) autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto: 2) pone a carico del resistente l'obbligo di versare l'importo di euro 400,00 con decorrenza dalla mensilità di marzo 2021 a titolo di concorso nel mantenimento della moglie;
somma da versarsi entro il giorno cinque di ogni mese al domicilio del creditore e soggetta a rivalutazione in base all'indice Istat per
l'aumento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati a partire dal marzo 2022, prendendo a base quello di marzo 2021”. Con ordinanza di data 13.7.22 il giudice ammetteva la prova per testimoni dedotta dalle parti e all'esito fissava udienza di precisazione delle conclusioni. Quindi tratteneva in decisione la causa, riservandosi di riferire al collegio.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente nel processo, ha concluso come in epigrafe.
Sussistono nel caso di specie tutti i presupposti per l'accoglimento della domanda di separazione personale proposta.
Risulta infatti acclarata l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 151 c.c., dalla volontà di
Pag. 5 di 9 entrambe le parti di addivenire alla pronuncia di separazione, più volte reiterata. Infatti in tema di separazione tra coniugi, la situazione di intollerabilità della convivenza va intesa in senso soggettivo, non essendo necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco di una sola delle parti, verificabile in base a fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale. Deve dunque farsi luogo alla pronuncia di separazione dei coniugi.
ha chiesto inoltre la previsione in suo favore di un assegno Parte_1
di mantenimento di 600,00 euro, o, in subordine, di 460,00 euro.
Va ricordato che i presupposti per il suo riconoscimento sono rappresentati dalla non addebitabilità della separazione al coniuge richiedente, dalla non titolarità, da parte del medesimo, di adeguati redditi propri, ossia di redditi che consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, e dalla sussistenza di una disparità economica tra le parti. Alla durata del matrimonio può essere attribuito rilievo ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento (Cass. n.
1162/17). Infatti la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di
Pag. 6 di 9 fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (Cass.
n. 4327/22).
Sulla base della documentazione dimessa e dal tenore delle deposizioni testimoniali, è risultato che gode di un trattamento Controparte_1
pensionistico che gli garantisce un reddito annuo pari a 31.435,00 euro.
Inoltre, come affermato dai due figli, egli svolge una ulteriore attività lavorativa, di cui tuttavia non è conosciuto il reddito, riconosciuta dallo stesso AZ in sede di audizione avanti al Presidente, seppur in modo generico. Quanto alla GN la stessa non svolge ufficialmente Pt_1
attività lavorativa, ma entrambi i figli hanno affermato che la madre svolge il lavoro di badante “in nero”. Va tuttavia evidenziato che tale attività presuppone una certa forza fisica per cui, in considerazione dell'età della nata nel 1965, è verosimile che tale attività venga svolta in modo meno Pt_1
assiduo. Inoltre la vive assieme ai due figli in un appartamento per cui Pt_1
canone è pari a 400,00 euro mensili. Del tutto indimostrata è rimasta l'asserita relazione affettiva della GN dedotta in sede di comparsa Pt_1
conclusionale dal AZ.
In considerazione di quanto sopra evidenziato, il collegio ritiene che sussistano pertanto i presupposti per la concessione di un assegno di mantenimento in favore della ricorrente, che può essere determinato nella misura attuale, ovvero in 460,00 euro mensili, rivalutabili annualmente in base agli indici ISTAT. Va altresì confermato l'ordine di pagamento diretto da parte dell' dell'assegno di mantenimento in considerazione del CP_2
pregresso mancato pagamento da parte del . CP_1
Pag. 7 di 9 Risulta pacifico in atti che entrambi i figli sono oramai economicamente autosufficienti per cui nulla deve essere disposto al riguardo.
Quanto al regolamento delle spese di lite, in considerazione della soccombenza di parte resistente, esse possono essere interamente poste a suo carico. Esse vanno poste in favore dell'Erario stante l'ammissione della GN al gratuito patrocinio a spese dello Stato. Pt_1
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
DICHIARA
la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1
pone a carico di un assegno di mantenimento in favore Controparte_1
di di 460,00 euro mensili, rivalutabile annualmente e Parte_1
automaticamente secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro il 5 di ciascun mese;
condanna al pagamento delle spese di lite in favore Controparte_1
dell'Erario che liquida in 5.430,00 euro per compensi, oltre, rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge;
ORDINA
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Venezia, 16 gennaio 2025
Pag. 8 di 9
Il Presidente est.
Dott.ssa Lisa Micochero
Pag. 9 di 9