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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. I, sentenza 23/01/2026, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00287/2017 REG.RIC.
Pubblicato il 23/01/2026
N. 00078 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00287/2017 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 287 del 2017, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giannicola Scarciolla, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Ufficio Motorizzazione Civile di -
OMISSIS- in persona del ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Ancona, corso
Mazzini 55;
per l'annullamento N. 00287/2017 REG.RIC.
- del provvedimento prot. n. -OMISSIS-, del Direttore dell''Ufficio della
Motorizzazione Civile di -OMISSIS-, con il quale veniva comunicato al signor -
OMISSIS- l''avvio del procedimento di revisione della patente di guida;
- del provvedimento prot. n. -OMISSIS-, con il quale il Direttore dell''Ufficio della
Motorizzazione Civile di -OMISSIS- ha disposto la revisione della patente di guida –
Categoria B n. -OMISSIS-- del signor -OMISSIS- ai sensi e per gli effetti dell''art. 128 del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e ss.mm.ii., mediante nuovo esame di idoneità tecnica;
- di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
- Ufficio Motorizzazione Civile di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore nella udienza smaltimento del giorno 19 dicembre 2025 il dott. Nicola
NO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento prot. n.-OMISSIS-, con cui il
Direttore dell'Ufficio della Motorizzazione Civile di -OMISSIS- ha disposto la revisione della patente di guida di categoria B ai sensi e per gli effetti dell'art. 128 del
Codice della Strada, mediante esame di idoneità tecnica.
Il ricorrente ha altresì impugnato la comunicazione di avvio del procedimento prot. n.
-OMISSIS-, e tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali.
Il provvedimento impugnato trae origine da un sinistro stradale verificatosi in data 20 agosto 2016, alle ore 21:00 circa, in territorio extraurbano del Comune di -OMISSIS-
. Il ricorrente, alla guida di un motociclo, è entrato in collisione con un'autovettura N. 00287/2017 REG.RIC.
che si immetteva in un'area di servizio. A seguito dell'urto, il ricorrente ha riportato gravi lesioni personali, tra cui fratture e contusioni multiple, con prognosi inizialmente riservata e successivamente sciolta in giorni 60.
La Polizia Stradale di -OMISSIS-, intervenuta sul luogo del sinistro, ha redatto un rapporto in cui si attribuisce al ricorrente la responsabilità dell'incidente, sostenendo che egli avrebbe effettuato un sorpasso sulla destra, violando gli articoli 148/3-15 e
146/2 del Codice della Strada.
Sulla base di tale rapporto, l'Ufficio della Motorizzazione Civile di -OMISSIS- ha ritenuto che il comportamento di guida del ricorrente costituisse un pericolo per la circolazione stradale e ha disposto la revisione della patente di guida.
2. Il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 128 del Codice della Strada, l'eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, carenza di istruttoria e irragionevolezza, nonché il difetto di motivazione. Professa, inoltre, l'insussistenza delle violazioni contestate e la responsabilità esclusiva della conducente dell'autovettura antagonista nella causazione del sinistro.
3. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, costituitosi in giudizio, ha depositato un'ampia relazione sui fatti di causa, sostenendo la legittimità del provvedimento impugnato e la responsabilità del ricorrente nella causazione del sinistro così da generare fondati dubbi sulla persistenza dei requisiti necessari per il mantenimento della patente di guida.
4. All'udienza straordinaria del 19 dicembre 2025 la causa è stata, infine, posta in decisione.
5. Il ricorso è infondato.
L'art. 128 del Codice della Strada consente agli uffici competenti di disporre la revisione della patente di guida qualora sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti di idoneità tecnica del conducente. N. 00287/2017 REG.RIC.
Tale provvedimento ha natura cautelativa e non sanzionatoria, essendo finalizzato alla tutela della sicurezza della circolazione stradale.
Nel caso di specie, il provvedimento impugnato è stato adottato sulla base del rapporto della Polizia Stradale, che ha evidenziato una condotta di guida del ricorrente caratterizzata da violazioni delle norme del Codice della Strada, in particolare degli articoli 148 e 146, e da un comportamento che ha determinato un grave pericolo per la sicurezza stradale.
6. Al riguardo, la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che la revisione della patente può essere disposta anche in presenza di un singolo episodio che generi un ragionevole dubbio sulla persistenza dei requisiti di idoneità tecnica del conducente, purché tale episodio sia supportato da elementi oggettivi e definitivamente accertati.
La descrizione della dinamica del sinistro, contenuta nel rapporto redatto dalla Polizia
Stradale, evidenzia che il ricorrente ha effettuato un sorpasso sulla destra in violazione delle norme del Codice della Strada, entrando in collisione con un'autovettura che si stava immettendo in un'area di servizio. Tale condotta ha determinato un grave ed evidente pericolo per la circolazione stradale, con conseguenze lesive per il ricorrente stesso.
7. Il ricorrente ha contestato la ricostruzione della dinamica del sinistro operata dalla Polizia Stradale, sostenendo che la propria condotta di guida fosse pienamente legittima e che la responsabilità del sinistro fosse da ascrivere esclusivamente alla conducente dell'autovettura antagonista.
Tuttavia, la rappresentazione della dinamica del sinistro appare efficacemente sostenuta da elementi oggettivi, quali i rilievi effettuati sul luogo e le dichiarazioni rese dai testimoni.
In particolare, il rapporto della Polizia Stradale evidenzia che il ricorrente ha manifestamente violato la segnaletica stradale orizzontale e ha effettuato un sorpasso N. 00287/2017 REG.RIC.
sulla destra in un tratto di strada caratterizzato da doppia linea continua di mezzeria, determinando una situazione di grave pericolo per la circolazione stradale.
D'altro canto, la condotta della conducente alla guida della vettura antagonista, sebbene possa aver contribuito alla causazione del sinistro, non esclude la responsabilità del ricorrente, il cui comportamento ha generato un ragionevole dubbio sulla persistenza dei requisiti di idoneità tecnica alla guida.
8. Il provvedimento di revisione della patente di guida risulta, quindi, proporzionato e ragionevole, in quanto mira a verificare la persistenza dei requisiti di idoneità tecnica del ricorrente mediante un nuovo esame di idoneità. Tale misura non possiede, infatti, carattere sanzionatorio, operando in chiave preventiva, in quanto finalizzata alla tutela della sicurezza della circolazione stradale.
In un'ottica precauzionale, la gravità del sinistro, le violazioni contestate al ricorrente e la situazione di pericolo, giustificano, pertanto, l'adozione del provvedimento impugnato.
9. Alla luce delle considerazioni sopra esposte, il ricorso deve essere respinto.
Le spese vanno compensate tenuto conto della particolarità della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente. N. 00287/2017 REG.RIC.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Nicola NO, Presidente, Estensore
LE AR, Primo Referendario
Fabio Belfiori, Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Pubblicato il 23/01/2026
N. 00078 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00287/2017 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 287 del 2017, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giannicola Scarciolla, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Ufficio Motorizzazione Civile di -
OMISSIS- in persona del ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Ancona, corso
Mazzini 55;
per l'annullamento N. 00287/2017 REG.RIC.
- del provvedimento prot. n. -OMISSIS-, del Direttore dell''Ufficio della
Motorizzazione Civile di -OMISSIS-, con il quale veniva comunicato al signor -
OMISSIS- l''avvio del procedimento di revisione della patente di guida;
- del provvedimento prot. n. -OMISSIS-, con il quale il Direttore dell''Ufficio della
Motorizzazione Civile di -OMISSIS- ha disposto la revisione della patente di guida –
Categoria B n. -OMISSIS-- del signor -OMISSIS- ai sensi e per gli effetti dell''art. 128 del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e ss.mm.ii., mediante nuovo esame di idoneità tecnica;
- di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
- Ufficio Motorizzazione Civile di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore nella udienza smaltimento del giorno 19 dicembre 2025 il dott. Nicola
NO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento prot. n.-OMISSIS-, con cui il
Direttore dell'Ufficio della Motorizzazione Civile di -OMISSIS- ha disposto la revisione della patente di guida di categoria B ai sensi e per gli effetti dell'art. 128 del
Codice della Strada, mediante esame di idoneità tecnica.
Il ricorrente ha altresì impugnato la comunicazione di avvio del procedimento prot. n.
-OMISSIS-, e tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali.
Il provvedimento impugnato trae origine da un sinistro stradale verificatosi in data 20 agosto 2016, alle ore 21:00 circa, in territorio extraurbano del Comune di -OMISSIS-
. Il ricorrente, alla guida di un motociclo, è entrato in collisione con un'autovettura N. 00287/2017 REG.RIC.
che si immetteva in un'area di servizio. A seguito dell'urto, il ricorrente ha riportato gravi lesioni personali, tra cui fratture e contusioni multiple, con prognosi inizialmente riservata e successivamente sciolta in giorni 60.
La Polizia Stradale di -OMISSIS-, intervenuta sul luogo del sinistro, ha redatto un rapporto in cui si attribuisce al ricorrente la responsabilità dell'incidente, sostenendo che egli avrebbe effettuato un sorpasso sulla destra, violando gli articoli 148/3-15 e
146/2 del Codice della Strada.
Sulla base di tale rapporto, l'Ufficio della Motorizzazione Civile di -OMISSIS- ha ritenuto che il comportamento di guida del ricorrente costituisse un pericolo per la circolazione stradale e ha disposto la revisione della patente di guida.
2. Il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 128 del Codice della Strada, l'eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, carenza di istruttoria e irragionevolezza, nonché il difetto di motivazione. Professa, inoltre, l'insussistenza delle violazioni contestate e la responsabilità esclusiva della conducente dell'autovettura antagonista nella causazione del sinistro.
3. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, costituitosi in giudizio, ha depositato un'ampia relazione sui fatti di causa, sostenendo la legittimità del provvedimento impugnato e la responsabilità del ricorrente nella causazione del sinistro così da generare fondati dubbi sulla persistenza dei requisiti necessari per il mantenimento della patente di guida.
4. All'udienza straordinaria del 19 dicembre 2025 la causa è stata, infine, posta in decisione.
5. Il ricorso è infondato.
L'art. 128 del Codice della Strada consente agli uffici competenti di disporre la revisione della patente di guida qualora sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti di idoneità tecnica del conducente. N. 00287/2017 REG.RIC.
Tale provvedimento ha natura cautelativa e non sanzionatoria, essendo finalizzato alla tutela della sicurezza della circolazione stradale.
Nel caso di specie, il provvedimento impugnato è stato adottato sulla base del rapporto della Polizia Stradale, che ha evidenziato una condotta di guida del ricorrente caratterizzata da violazioni delle norme del Codice della Strada, in particolare degli articoli 148 e 146, e da un comportamento che ha determinato un grave pericolo per la sicurezza stradale.
6. Al riguardo, la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che la revisione della patente può essere disposta anche in presenza di un singolo episodio che generi un ragionevole dubbio sulla persistenza dei requisiti di idoneità tecnica del conducente, purché tale episodio sia supportato da elementi oggettivi e definitivamente accertati.
La descrizione della dinamica del sinistro, contenuta nel rapporto redatto dalla Polizia
Stradale, evidenzia che il ricorrente ha effettuato un sorpasso sulla destra in violazione delle norme del Codice della Strada, entrando in collisione con un'autovettura che si stava immettendo in un'area di servizio. Tale condotta ha determinato un grave ed evidente pericolo per la circolazione stradale, con conseguenze lesive per il ricorrente stesso.
7. Il ricorrente ha contestato la ricostruzione della dinamica del sinistro operata dalla Polizia Stradale, sostenendo che la propria condotta di guida fosse pienamente legittima e che la responsabilità del sinistro fosse da ascrivere esclusivamente alla conducente dell'autovettura antagonista.
Tuttavia, la rappresentazione della dinamica del sinistro appare efficacemente sostenuta da elementi oggettivi, quali i rilievi effettuati sul luogo e le dichiarazioni rese dai testimoni.
In particolare, il rapporto della Polizia Stradale evidenzia che il ricorrente ha manifestamente violato la segnaletica stradale orizzontale e ha effettuato un sorpasso N. 00287/2017 REG.RIC.
sulla destra in un tratto di strada caratterizzato da doppia linea continua di mezzeria, determinando una situazione di grave pericolo per la circolazione stradale.
D'altro canto, la condotta della conducente alla guida della vettura antagonista, sebbene possa aver contribuito alla causazione del sinistro, non esclude la responsabilità del ricorrente, il cui comportamento ha generato un ragionevole dubbio sulla persistenza dei requisiti di idoneità tecnica alla guida.
8. Il provvedimento di revisione della patente di guida risulta, quindi, proporzionato e ragionevole, in quanto mira a verificare la persistenza dei requisiti di idoneità tecnica del ricorrente mediante un nuovo esame di idoneità. Tale misura non possiede, infatti, carattere sanzionatorio, operando in chiave preventiva, in quanto finalizzata alla tutela della sicurezza della circolazione stradale.
In un'ottica precauzionale, la gravità del sinistro, le violazioni contestate al ricorrente e la situazione di pericolo, giustificano, pertanto, l'adozione del provvedimento impugnato.
9. Alla luce delle considerazioni sopra esposte, il ricorso deve essere respinto.
Le spese vanno compensate tenuto conto della particolarità della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente. N. 00287/2017 REG.RIC.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Nicola NO, Presidente, Estensore
LE AR, Primo Referendario
Fabio Belfiori, Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.