CASS
Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, sentenza 13/02/2025, n. 6031 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6031 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA;
SENTENZA sul ricorso proposto da: RO SM nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 29/03/2023 della CORTE APPELLO di MESSINA Penale Sent. Sez. 7 Num. 6031 Anno 2025 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: PILLA EGLE Data Udienza: 15/01/2025 Il consigliere estensore Il Presiplénte Ritenuto che RR AS ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina che ha confermato la pronunzia di condanna per il reato di furto con l'aggravante delle più persone riunite (artt. 110, 624 e 625 n. 5 cod. pen.). Considerato che in data 23 dicembre 2024 a mezzo del difensore di fiducia, avv. Paolo Pino, è pervenuta remissione di querela contestualmente accettata presso la Stazione dei Carabinieri di Pace del Mela. Ritenuto che va fatta applicazione del principio di diritto secondo cui è ammissibile il ricorso per cassazione proposto anche al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per la presentazione dell'impugnazione. (Sez. 4, n. 49226 del 19/10/2016, Bestente, Rv. 268625); la remissione e le accettazioni sono state ritualmente effettuate. Rilevato che, pertanto, si deve far luogo all'annullamento della sentenza impugnata per sopravvenuta estinzione del reato e che, in mancanza di deroga pattizia, le spese processuali sono da porre a carico del querelato, come per legge (art. 340 cod. proc. pen.).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Pone le spese del procedimento a carico della querelata. Così deciso il 15 gennaio 2025
udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA;
SENTENZA sul ricorso proposto da: RO SM nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 29/03/2023 della CORTE APPELLO di MESSINA Penale Sent. Sez. 7 Num. 6031 Anno 2025 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: PILLA EGLE Data Udienza: 15/01/2025 Il consigliere estensore Il Presiplénte Ritenuto che RR AS ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina che ha confermato la pronunzia di condanna per il reato di furto con l'aggravante delle più persone riunite (artt. 110, 624 e 625 n. 5 cod. pen.). Considerato che in data 23 dicembre 2024 a mezzo del difensore di fiducia, avv. Paolo Pino, è pervenuta remissione di querela contestualmente accettata presso la Stazione dei Carabinieri di Pace del Mela. Ritenuto che va fatta applicazione del principio di diritto secondo cui è ammissibile il ricorso per cassazione proposto anche al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per la presentazione dell'impugnazione. (Sez. 4, n. 49226 del 19/10/2016, Bestente, Rv. 268625); la remissione e le accettazioni sono state ritualmente effettuate. Rilevato che, pertanto, si deve far luogo all'annullamento della sentenza impugnata per sopravvenuta estinzione del reato e che, in mancanza di deroga pattizia, le spese processuali sono da porre a carico del querelato, come per legge (art. 340 cod. proc. pen.).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Pone le spese del procedimento a carico della querelata. Così deciso il 15 gennaio 2025