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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 31/10/2025, n. 1914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1914 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1411/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, terza sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere dott. Antonio Picardi Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1411/2022 promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'Avv. GAMBI RICCARDO Parte_1 C.F._1
APPELLANTE/I nei confronti di
(CF , (CF ) con il CP_1 C.F._2 CP_2 C.F._3 patrocinio dell'Avv. GIOVANNELLI MAURO (CF e dell'Avv. GIAGNONI LUCA;
C.F._4
(CF ), (CF ) Parte_2 C.F._5 Parte_3 C.F._6 con il patrocinio dell'Avv. SOLERIO FRANCO (CF ) C.F._7
APPELLATO/I avverso la sentenza n. 52/2022 emessa dal Tribunale di Pistoia e pubblicata il 20/01/2022
CONCLUSIONI
In data 12-26.3.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per : “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, ogni istanza, deduzione e Parte_1 domanda di parte avversaria disattesa, in riforma PARZIALE del provvedimento di primo grado, - in via preliminare :dichiarare la sospensione del provvedimento appellato;
- in tesi: a)dichiari il valore della quota della scrittura del 1996 di competenza del di € 40.000,00 salvo Parte_1 diversa minore e/o minore valutazione di legge ritenuta idonea;
b)appurato l'inadempimento dei pagina 1 di 15 convenuti all'esecuzione degli obblighi contenuti nella scrittura del 1996, condannarli al risarcimento dei danni nella misura ritenuta di legge e/o di giustizia, anche in misura forfettaria, e per gli effetti disponga la compensazione tra le parti – anche parziale – delle rispettive pretese economiche (in considerazione del prezzo di riacquisto della quota da ritrasferire all'appellante) c)condanni le controparti alla refusione delle spese di lite del giudizio di primo grado in favore dell'appellante nella misura spiegata nei motivi di cui al punto 3. - Con vittoria di spese funzioni ed onorari di causa del presente giudizio e di quelle del primo grado”
Per e : “per il rigetto dell'appello con conseguente conferma della CP_1 CP_2 sentenza di primo grado, previo rigetto, in via preliminare, dell'istanza di sospensiva della sentenza impugnata. Vinte le spese.”
Per e “Piaccia alla Corte di Appello di Firenze, contrariis Parte_2 Parte_3 reiectis, dichiarare nulla la domanda svolta in appello, per genericità, ex art. 164 c.p.c., e, comunque, inammissibile, ai sensi dell'art. 342 c.p.c. per mancata indicazione delle circostanze dalle quali deriva la violazione di legge e la loro rilevanza e ex art. 348 bis, atteso che l'appello non ha una ragionevole possibilità di essere accolto. Nel merito respingere tutte le domande svolte da nei confronti dei conchiudenti. Vinte le spese, i diritti e gli onorari, oltre le Parte_1 spese generali nella misura del 15% di entrambi i gradi di giudizio, oltre alla liquidazione del danno per lite temeraria”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, regolarmente notificato, conveniva in giudizio, innanzi Parte_1 questa Corte di Appello, CP_1 CP_2 Parte_2 Parte_3 proponendo gravame avverso la sentenza n. 52/2022, emessa dal Tribunale di Pistoia e pubblicata il 20/01/2022, che, in accoglimento della domanda ex art. 2932 c.c. proposta dal medesimo
[...]
, aveva disposto il trasferimento, in suo favore, della quota di 1/3 della proprietà degli Pt_1 immobili ubicati in Quarrata, via Larga, n. 47 e 49, condizionando l'effetto traslativo al pagamento del prezzo di € 133.333,33, da versarsi, in un'unica soluzione, a favore di e CP_2 [...]
, entro il termine di tre mesi dalla pubblicazione della sentenza;
aveva rigettato le altre CP_1 domande proposte da , dichiarato inammissibile quella di divisione e compensato Parte_1 integralmente le spese di lite.
1- Il giudizio di primo grado.
1.1. – aveva convenuto in giudizio , , e Parte_1 CP_2 CP_1 Parte_2
, esponendo: Parte_3 che con scrittura privata del 23/04/1996, ai rogiti notaio di Serravalle Pistoiese, Persona_1 rep. 13511 racc. 1215, aveva venduto, al prezzo complessivo di lit. 120.000.000, a Persona_2
e la nuda proprietà, riservando il diritto di usufrutto a sé ed in favore CP_2 CP_1 della moglie di due immobili, adibiti ad uso civile abitazione, siti in Quarrata, via Controparte_3
Larga, n. 47 e n. 49;
pagina 2 di 15 che, con altra scrittura stipulata in pari data, le parti avevano pattuito che, a semplice richiesta di
, e avrebbero proceduto al trasferimento, a favore di Persona_2 CP_1 CP_2 [...]
e , di una quota della nuda proprietà, nella misura indicata da Pt_1 Parte_2 [...]
, degli immobili compravenduti e che, in ogni caso, al momento della consolidazione della Per_2 piena proprietà per effetto della morte del più longevo degli usufruttuari, e CP_1 Pt_4
avrebbero trasferito a e la quota di 1/3 ciascuno degli
[...] Parte_1 Parte_2 immobili in questione;
che, nell'anno 2010 era deceduta e, nel 2013, , senza che all'attore Controparte_3 Persona_2 venisse trasferita la quota di sua spettanza;
che il Tribunale di Pistoia, con sentenza n. 98/2017 depositata in data 31/01/2017, pur rigettando le domande proposte da – volte ad ottenere l'accertamento della nullità del Parte_1 contratto di compravendita del 23/04/1996 da intendersi quale patto successorio e/o negozio simulato – aveva, seppur incidenter tantum, qualificato l'intera operazione come negozio fiduciario, ritenendo esperibile il rimedio dell'azione ex art. 2932 c.c.; che, pertanto, era interesse dell'attore proporre, in via principale, domanda ex art. 2932 c.c., al fine di ottenere una sentenza costitutiva che producesse gli effetti dell'impegno non onorato e, quindi, il trasferimento in suo favore della quota di 1/3 del compendio immobiliare, offrendo contestualmente il pagamento della somma di € 43.238,34 ovvero quella diversa determinata dal
Tribunale, considerato, da un lato, il prezzo all'epoca corrisposto da e a CP_2 CP_1
(lit. 120.000.000) e, dall'altro lato, quello di € 40.000,00 versato nel 2011 da Persona_2 [...]
, in regime di comunione legale dei beni con il marito , per l'acquisto della Pt_2 Parte_3 propria quota di 1/3.
Chiedeva, inoltre, la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni “per ritardata consegna in misura non inferiore ad euro 1.500,00 (millecinquecento/00) per ogni mese di ritardo, o nella diversa somma che sarà determinata dal Tribunale, a decorrere dalla notifica dell'atto di citazione
e fino al rilascio” nonché “al pagamento degli eventuali importi che dovessero risultare a credito del comparente, oltre ad interessi e rivalutazione dal sorgere del credito al soddisfo”.
In via subordinata, l'attore, quale erede (figlio) di e , spiegava Controparte_3 Persona_2 domanda ex art. 533 c.c. al fine di ottenere la restituzione della quota spettantegli del compendio ereditario.
In ogni caso, con riferimento ai beni in comunione costituenti l'asse ereditario dei genitori, e in particolare con riferimento agli immobili oggetto di causa, l'attore ne chiedeva la divisione.
1.2. – Si costituivano in giudizio e , premettendo di non opporsi al CP_2 CP_1 trasferimento della quota di 1/3 del compendio immobiliare a favore di , previo Parte_1
pagina 3 di 15 pagamento del giusto prezzo;
in proposito, osservavano che il prezzo versato nel 2011 dalla sorella era comunque finalizzato all'acquisto della sola nuda proprietà degli Parte_2 immobili e che, invece, attualmente il valore della quota di 1/3 dell'intera proprietà ammontava ad
€ 109.200,00; per il resto, contestavano integralmente le domande attoree di cui chiedevano il rigetto.
1.3. – Si costituivano tardivamente in giudizio anche e , chiedendo Parte_2 Parte_3 il rigetto delle domande proposte da e formulando, all'uopo, eccezione di Parte_1 usucapione.
1.4. – All'esito dell'istruttoria, articolatasi nell'assunzione di prove documentali e nell'espletamento di c.t.u., il tribunale, per quel che in questa sede ancora interessa, decideva nei termini sopra esposti sulla base delle seguenti considerazioni:
-) l'eccezione di usucapione sollevata dai convenuti doveva essere dichiarata CP_4 inammissibile, essendosi gli stessi tardivamente costituiti in giudizio;
-) ribadita la qualificazione dell'intera operazione in termini di negozio fiduciario, sulla scorta di quanto già affermato dal Tribunale di Pistoia nella sentenza n. 98/2017, il trasferimento, a favore di , a cui e si erano obbligati, non poteva che avvenire a Parte_1 CP_2 CP_1 titolo oneroso, in quanto, diversamente, il loro atto di impegno sarebbe stato privo di giustificazione causale e dunque nullo (avendo in precedenza corrisposto la somma di lit.
120.000.000 per l'acquisto della nuda proprietà dell'intero compendio) “traducendosi in mero negozio traslativo abdicativo con il quale la parte dichiarante verrebbe a spogliarsi in modo ingiustificato e unilaterale di un cespite di sua proprietà (cfr. Tribunale di Milano sent. 3791/2013 del 19/03/2013)” (cfr. sentenza impugnata, pag. 11);
-) sussistevano, quindi, tutti i presupposti per l'applicazione dell'art. 2932 c.c., in quanto: i) il rinvio per relationem all'atto di compravendita del 23.4.1996 consentiva l'esatta individuazione del compendio immobiliare oggetto del patto fiduciario;
ii) quanto al prezzo, l'attore lo aveva quantificato, nelle conclusioni dell'atto di citazione, in € 43.238,34 ovvero nella diversa somma determinata dal tribunale;
iii) quanto alla conformità urbanistica degli immobili, gli stessi presentavano degli abusi che il c.t.u. aveva ritenuto sanabili, il che non ne impediva, quindi, la commerciabilità. Inoltre, risultavano acquisiti i titoli edilizi sulla base dei quali era avvenuta la loro edificazione;
-) il c.t.u. aveva stimato il valore complessivo, all'attualità, dei beni oggetto di causa in €
405.943,50, da cui detrarsi € 7.500,00 quali costi di ripristino e sanatorie, per un importo finale di
€ 398.443,50 da arrotondarsi per eccesso in € 400.000,00;
pagina 4 di 15 -) pertanto, il prezzo della quota di 1/3, da porsi a carico di , doveva essere Parte_1 quantificato in € 133.333,33;
-) la domanda di risarcimento danni proposta dall'attore doveva, invece, essere rigettata, tenuto conto della sua estrema genericità e del fatto che, da un lato, era solo con la pronuncia costitutiva che si determinava il trasferimento immobiliare in favore dell'attore e, dall'altro, che comunque l'effetto traslativo rimaneva condizionato al pagamento del prezzo come sopra determinato;
-) doveva, altresì, essere rigettata anche la domanda di pagamento somme proposta nei confronti dei convenuti, in difetto dei presupposti costitutivi, mentre quella di divisione era inammissibile, sia perché l'effetto traslativo della quota non si era ancora verificato, pendendo la condizione relativa al pagamento del prezzo, sia perché i beni non rientravano negli assi ereditari di CP_3
e ;
[...] Persona_2
-) sussistevano i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite, tenuto conto della reciproca soccombenza e del comportamento processuale dei convenuti che non si erano opposti all'accoglimento della domanda ex art. 2932 c.c., purché al giusto prezzo, il quale era stato determinato dal c.t.u. in misura anche maggiore rispetto a quella indicata dagli stessi nella propria comparsa di costituzione e risposta, il che costituiva circostanza idonea ad integrare il presupposto delle gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione.
2 – Il giudizio di secondo grado.
2.1. – Avverso tale sentenza proponeva appello per i seguenti motivi: Parte_1
1) con il primo, denunciava l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui aveva determinato in € 133.333,33 il prezzo da lui dovuto, anziché in € 43.238,44 (corrispondenti a lit.
40.000.000, rivalutati all'attualità, pari ad 1/3 di lit. 120.000.000 pagati in occasione della compravendita del 23.4.1996), in linea con quanto versato da e a CP_2 CP_1 [...]
e . Per_2 Controparte_3
2) Con il secondo, si doleva del rigetto della domanda di risarcimento danni, in quanto il mancato trasferimento degli immobili gli aveva impedito il loro godimento, di talché il pregiudizio subito, da considerarsi in re ipsa, andava determinato nella misura di € 1.500,00 al mese, ovvero nella diversa somma stabilita dal giudice.
In particolare, il tribunale non aveva preso in considerazione tale criterio, limitandosi a ritenere la domanda non provata.
3) Con il terzo, censurava la decisione impugnata anche in punto di regolamentazione delle spese legali che, tenuto conto dell'esito della lite, andavano poste a carico di e Parte_3 [...]
nella misura di 2/3 e di e nella misura di 1/3. Pt_2 CP_1 CP_2
pagina 5 di 15 Per tali ragioni è stata formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
2.2. – Radicatosi il contraddittorio, e , nel costituirsi in giudizio, CP_2 CP_1 contestavano, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedevano per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
2.3. – Si costituivano, altresì, in giudizio e , rassegnando le sopra Parte_2 Parte_3 trascritte conclusioni.
2.4. – La causa è stata trattenuta in decisione in data 12-26.3.2025, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
3 – In via preliminare
3.1. – In primo luogo, è da rilevare che l'eccezione di inammissibilità del gravame per pretesa violazione dell'art. 342 c.p.c., sollevata dagli appellati e si Parte_2 Parte_3 appalesa infondata, poiché l'onere di specificità dei motivi di appello deve ritenersi assolto quando, anche in assenza di una formalistica enunciazione, le argomentazioni contrapposte dall'appellante a quelle esposte nella decisione gravata siano tali da inficiarne il fondamento logico giuridico (cfr.
Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 18307 del 18/09/2015).
In concreto, dalla lettura dell'atto (ad eccezione di quanto si dirà con riferimento al secondo motivo di gravame) è dato ricavare non solo le statuizioni oggetto di gravame ma anche in che termini è stata richiesta la modifica della valutazione operata dal giudice di primo grado: le censure formulate presentano un grado di contenuto critico sufficientemente articolato e si esprimono in termini di adeguata contrapposizione ai passaggi motivazionali della decisione impugnata.
3.2. – Sempre in via preliminare, va disattesa l'eccezione di giudicato sollevata dalla difesa di e in ordine al capo della sentenza contenente la pronuncia di Parte_2 Parte_3 trasferimento ex art. 2932 c.c., in quanto l'atto di appello è chiaramente rivolto a mettere in discussione l'entità del prezzo a cui è stata subordinata la produzione dell'effetto traslativo e, in tal senso, devono essere lette le conclusioni rassegnate dall'appellante.
3.3. – Infine, mette conto di evidenziare che solo in comparsa conclusionale la difesa di
[...]
ha accennato alla nullità della compravendita del 23.4.1996, attraverso il mero richiamo Pt_1
pagina 6 di 15 “alle memorie ed alle conclusioni elaborate dal comparente” (cfr. comparsa conclusionale, pag.
10), il che, tenuto conto della genericità e della tardività dell'eccezione, impone la sua declaratoria di inammissibilità.
Sgombrato il campo dalle predette questioni preliminari, è possibile passare ad esaminare il gravame.
4 – L'esame del gravame.
4.1. – Il primo motivo è fondato.
4.1.1 – Con atto di compravendita del 23.4.1996, i coniugi e , Persona_2 Controparte_3 riservandosi il diritto di usufrutto, trasferivano ai coniugi e la nuda CP_1 CP_2 proprietà degli immobili posti in Quarrata, via Larga n. 47 e n. 49, rispettivamente al prezzo di lire
54.000.000 e di lire 66.000.000 (e, dunque, per complessive £ 120.000.000).
Con scrittura privata stipulata in pari data, gli acquirenti si impegnavano “a trasferire ai signori
e una quota di nuda comproprietà, per l'entità che sarà indicata per Parte_1 Parte_2 ognuno dal signor , sugli immobili oggetto della suindicata compravendita”, con la Persona_2 precisazione che “comunque, al momento della consolidazione dell'usufrutto con la nuda proprietà in morte del più longevo degli usufruttuari, i signori e si impegnano a CP_2 CP_1 trasferire ai signori e una quota di comproprietà pari a 1/3 ciascuno Parte_1 Parte_2 sui medesimi immobili”.
4.1.2. – Orbene, la ricostruzione, operata nella sentenza impugnata, dell'impegno assunto da e in termini di negozio fiduciario, nonché l'accertamento del carattere CP_1 CP_2 oneroso del trasferimento a cui gli stessi si erano obbligati, non è stata oggetto di alcuna censura, sicché, sul punto, risulta essersi formato il giudicato.
La doglianza in disamina è, infatti, volta a contestare il prezzo che, a seguito dell'accoglimento della sua domanda ex art. 2932 c.c., è stato condannato a pagare;
prezzo che è Parte_1 stato stabilito dal tribunale, sulla scorta dell'espletata c.t.u., in € 133.333,33, tenuto conto del valore commerciale dei due immobili da trasferire.
Al riguardo, infatti, l'appellante evidenzia che il corrispettivo da lui dovuto corrisponderebbe ad €
43.238,34, e cioè alla terza parte di quello versato, in data 23.4.1996, da e CP_1 [...]
(£ 120.000.000) e rivalutato all'attualità. CP_2
Ora, come affermato dalla Suprema Corte: “la dichiarazione unilaterale scritta con cui un soggetto si impegna a trasferire ad altri la proprietà di uno o più beni immobili in esecuzione di un precedente accordo fiduciario non costituisce semplice promessa di pagamento ma autonoma fonte di obbligazioni se contiene un impegno attuale e preciso al ritrasferimento, e, qualora il firmatario non dia esecuzione a quanto contenuto nell'impegno unilaterale, è suscettibile di pagina 7 di 15 esecuzione in forma specifica ex art. 2932 cod. civ., purché l'atto unilaterale contenga l'esatta individuazione dell'immobile, con l'indicazione dei confini e dei dati catastali” (cfr. Cassazione civile, sentenza del 15.5.2014, n. 10633).
4.1.2.a. – Nella specie, correttamente il tribunale ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'individuazione dell'oggetto del patto fiduciario, il rinvio per relationem all'atto di compravendita stipulato in pari data (23.4.1996), dove i due immobili da trasferire sono puntualmente indicati ed individuati.
4.1.2.b. – La presente fattispecie, tuttavia, rispetto al precedente di legittimità sopra citato (in cui il fiduciante aveva fatto acquistare al fiduciario quattro immobili, fornendogli il denaro necessario, allo scopo di occultare a terzi la propria consistenza patrimoniale, con impegno di quest'ultimo a ritrasferirglieli a sua semplice richiesta, essendo stati pagati integralmente dal fiduciante), presenta la peculiarità che il prezzo d'acquisto risulta effettivamente pagato, con denari propri, da e . CP_2 CP_1
Ciò anche alla luce di quanto accertato dalla sentenza del Tribunale di Pistoia n. 98/2017, passata in giudicato (come da attestazione della cancelleria) e resa tra le stesse parti, dove, nel rigettare la domanda di simulazione proposta da , è stato evidenziato come non fosse oggetto Parte_1 di contestazione l'effettivo versamento del prezzo di acquisto della nuda proprietà degli immobili.
Tale decisione è suscettibile di acquisire efficacia di giudicato esterno, in quanto “qualora due giudizi tra le stesse parti facciano riferimento al medesimo rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dell'identico punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il "petitum" del primo” (cfr. Cass. civ., ord. n. 27304/2018).
Si tratta, allora, di stabilire il criterio di determinazione del prezzo per il ritrasferimento della quota, che il tribunale ha ritenuto di individuare, previo conferimento di incarico al c.t.u., nel valore di mercato dei beni oggetto dell'intera operazione.
Tale impostazione non può essere condivisa, perché si traduce in una indebita integrazione, da parte del giudice, del contenuto contrattuale, in difetto di qualsiasi previsione pattizia che consenta di ancorare il prezzo del ritrasferimento al valore commerciale degli immobili.
Invero, per costante orientamento giurisprudenziale: “la sentenza che tiene luogo del contratto definitivo non concluso deve necessariamente riprodurre, nella forma del provvedimento giurisdizionale, il medesimo assetto di interessi assunto dalle parti quale contenuto del contratto
pagina 8 di 15 preliminare, senza possibilità di introdurvi modifiche” (cfr. Cassazione civile, sentenza del
25.2.2003, n. 2824; in senso conforme, ex plurimis, anche Cass. civ., n. 5961/2024).
Principio che, per la sua portata generale, deve ritenersi valido per tutte le ipotesi di proposizione della domanda ex art. 2932 c.c.
Nel caso in esame, la scrittura privata del 23.4.1996 non conteneva alcuna previsione in ordine al prezzo che avrebbe dovuto corrispondere per rilevare la sua quota di 1/3 da Parte_1 [...]
e . CP_2 CP_1
Tuttavia, avendo il primo giudice escluso, con statuizione passata in giudicato (che ricalcava letteralmente quella contenuta nella sopra citata sentenza n. 98/2017 del Tribunale di Pistoia), la nullità di tale atto proprio sul presupposto del suo carattere oneroso, non restava altro che procedere alla sua integrazione – analogamente a quanto fatto con riferimento all'individuazione del compendio immobiliare oggetto del pactum fiduciae – con l'atto di compravendita stipulato in pari data (23.4.1996), in cui il prezzo veniva fissato in lit. 120.000.000 (per poi eseguire il calcolo che sarà esposto al § 4.1.2.c.ii).
4.1.2.c. – A tale conclusione si perviene anche sulla base di altro percorso argomentativo.
Invero, come affermato dalle Sezioni Unite: “il fenomeno fiduciario consiste in una operazione negoziale che consente ad una parte (il fiduciante) di far amministrare o gestire per finalità particolari un bene da parte di un'altra (il fiduciario), trasferendo direttamente al fiduciario la proprietà del bene o fornendogli i mezzi per l'acquisto in nome proprio da un terzo, con il vincolo che il fiduciario rispetti un complesso di obblighi volti a soddisfare le esigenze del fiduciante e ritrasferisca il bene al fiduciante o a un terzo da lui designato. Attraverso il negozio fiduciario la proprietà del bene viene trasferita da un soggetto a un altro con l'intesa che il secondo, dopo essersene servito per un determinato scopo, lo ritrasferisca al fiduciante, oppure il bene viene acquistato dal fiduciario con denaro fornito dal fiduciante, al quale, secondo l'accordo, il bene stesso dovrà essere, in un tempo successivo, ritrasferito. Il negozio fiduciario si presenta non come una fattispecie, ma come una casistica: all'unicità del nome corrispondono operazioni diverse per struttura, per funzione e per pratici effetti. Innanzitutto perché l'investitura del fiduciario nella titolarità del diritto può realizzarsi secondo distinti moduli procedimentali: le parti possono dare origine alla situazione di titolarità fiduciaria sia attraverso un atto di alienazione dal fiduciante al fiduciario, sia - come nel caso da cui è sorta la presente controversia - mediante un acquisto compiuto dal fiduciario in nome proprio da un terzo con denaro fornito dal fiduciante”
(cfr. Cass. civ., S.U., sentenza n. 6459/2020, in motivazione, pag. 10-11).
Nel caso in esame, si è in presenza di un atto di alienazione, da parte di e Persona_2 CP_3
, a favore di e , accompagnato dall'effettivo pagamento del
[...] CP_2 CP_1
pagina 9 di 15 prezzo, a cui si aggiunge l'impegno di quest'ultimi, nella loro qualità di fiduciari, di ritrasferire a e una quota del compendio compravenduto, nella misura indicata da Parte_1 Parte_2
, ovvero in quella di 1/3 una volta verificatasi l'estinzione dell'usufrutto. Persona_2
4.1.2.c.i. – Ora, come affermato sempre dalla Suprema Corte: “qualora tra due parti intercorra un accordo fiduciario, esso comprende l'intera operazione e la connota di una causa unitaria, quella appunto di realizzare il programma fiduciario, mentre per la sua realizzazione possono essere posti in essere diversi negozi giuridici, che a seconda dei casi e degli obiettivi che con l'accordo fiduciario ci si propone di realizzare possono essere diversi sia nel numero che nella tipologia"
(Cass., Sez. III, 15 maggio 2014, n. 10633, pag. 9).
Principio che risulta citato anche nella sentenza del Tribunale di Pistoia n. 98/2017, passata in giudicato.
Ne deriva che permeando il pactum fiduciae l'intera operazione, al ritrasferimento pro quota della proprietà del bene, da parte di e , in capo a (e CP_2 CP_1 Parte_1 [...]
) non può che conseguire il loro diritto a ripetere la somma a suo tempo versata a Pt_2 [...]
e , in quanto anche la sua dazione deve ritenersi avvenuta a titolo Per_2 Controparte_3 fiduciario.
Pertanto, e non possono pretendere il pagamento di un prezzo pari al CP_1 CP_2 valore commerciale dei beni, poiché, in tal caso, l'operazione assumerebbe connotati marcatamente speculativi in aperto contrasto con la sua natura fiduciaria.
In proposito, è significativo che, in occasione del ritrasferimento della quota (di nuda proprietà) a favore di (e di suo marito , avvenuto con atto pubblico del Parte_2 Parte_3
4.2.2011, il prezzo sia stato quantificato dalle parti in € 40.000,00, e, cioè, in misura corrispondente, tenuto conto anche della rivalutazione monetaria e del decorso degli interessi legali, alla terza parte di lit. 120.000.000.
Né rileva che il predetto atto aveva ad oggetto la nuda proprietà del bene mentre quello invocato da concerne la piena proprietà. Parte_1
Difatti, tale differenza dipende dal fatto che, al momento del ritrasferimento della quota a
[...]
(4.2.2011), il padre (usufruttuario) era ancora in vita (così rientrandosi nella Pt_2 Per_2 prima ipotesi contemplata dalla scrittura privata del 23.4.1996), mentre, al momento della proposizione della domanda ex art. 2932 c.c. da parte di , non lo era più (così rientrandosi Pt_1 nella seconda ipotesi).
Tuttavia, l'assenza di previsioni contrattuali volte a disciplinare diversamente le due ipotesi sotto il profilo economico, sta a dimostrare che l'interesse delle parti, nel dare attuazione al patto fiduciario, prescindeva dalla tipologia del diritto ritrasferito (nuda o piena proprietà), pagina 10 di 15 probabilmente anche in ragione dell'età avanzata degli usufruttuari, ma era incentrato solo sulla produzione dell'effetto traslativo (a favore di e ), il che comportava il Parte_1 Pt_2 diritto dei fiduciari ( e ) unicamente alla ripetizione delle somme a suo CP_1 CP_2 tempo versate ed in misura proporzionale alla quota ritrasferita.
Ad ogni modo, sarebbero stati i coniugi a doversi dolere dell'eventuale maggiore CP_4 importo pagato per l'acquisto della quota di 1/3 della nuda proprietà il che, però, non è avvenuto.
4.1.2.c.ii. – Pertanto, anche con riferimento alla posizione di , il tribunale avrebbe Parte_1 dovuto procedere al calcolo della rivalutazione monetaria e degli interessi legali sulla somma di lit.
120.000.000 (pari ad € 61.974,83), dal 23.4.1996 e fino alla data di notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado (6.2.2017), per poi dividere il relativo importo (€
130.344,59) per 3, ottenendosi così la somma di € 43.448,19, pressoché coincidente con quanto offerto dall'attore (€ 43.238,34).
4.2. – Il secondo motivo è, invece, inammissibile.
4.2.1. – Il tribunale, nel rigettare la domanda di risarcimento danni proposta dall'originario attore ha, tra l'altro, correttamente evidenziato la sua “estrema genericità” e la “assenza di qualsivoglia allegazione al riguardo” (cfr. sentenza impugnata, pag. 19).
Ebbene, l'appellante ha completamente omesso di prendere posizione su tale passaggio argomentativo, reiterando soltanto la richiesta, a titolo di risarcimento danni, della somma di €
1.500,00 al mese per il mancato godimento della quota di titolarità dei beni, e censurando la decisione impugnata perché, a suo dire, si sarebbe limitata “a dichiarare l'assenza di prova in ordine al danno patito” (cfr. atto di appello, pag. 14), così mostrando di non aver correttamente inteso le ragioni del rigetto della sua domanda.
È evidente, allora, l'inammissibilità della doglianza, in quanto omette di confrontarsi con il percorso argomentativo della sentenza gravata, risultando del tutto carente della parte critica.
Difatti, come affermato dalla Suprema Corte: “l'art. 342 c.p.c., come novellato dall'art. 54 del d.l.
n. 83 del 2012, conv. conv. con modif. in l. n. 134 del 2012, non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il
"quantum appellatum", circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata” (cfr. ex plurimis Cassazione civile, n. 21336 del 14/09/2017).
pagina 11 di 15 4.2.2. – Per completezza, si rileva come la domanda fosse effettivamente non solo generica, ma anche del tutto priva della parte argomentativa, essendo stata proposta unicamente nelle conclusioni dell'atto di citazione.
In particolare, non ha nemmeno indicato quale uso egli avrebbe inteso fare dei beni Parte_1 una volta acquistata la loro comproprietà, il che rendeva la domanda gravemente carente proprio sotto il profilo assertivo.
Del resto, il massimo organo nomofilattico, con riferimento al danno da occupazione sine titulo, ha affermato che “il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza”, aggiungendo che “il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante concessione a terzi dietro corrispettivo, restando, invece, non risarcibile il venir meno della mera facoltà di non uso, quale manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto, suscettibile di reintegrazione attraverso la sola tutela reale” (cfr. Cassazione civile, sentenza del 15.11.2022, n. 33645).
4.3. – Infondato è, infine, il terzo motivo.
Invero, come affermato dalle Sezioni Unite: “in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.” (cfr. Cass. civ., S.U., n. 32061/2022).
Nella specie, l'originario attore è risultato soccombente sulla domanda di risarcimento danni, su quella di divisione (che è stata dichiarata inammissibile) e su quella con cui era stata richiesta la condanna dei convenuti “al pagamento degli eventuali importi che dovessero risultare a credito del comparente, oltre ad interessi e rivalutazione dal sorgere del credito al soddisfo”.
Ne consegue che la decisione del tribunale, di compensare integralmente le spese di lite, appare corretta, tanto più se si considera che e non si erano opposti CP_2 CP_1
pagina 12 di 15 all'accoglimento della domanda ex art. 2932 c.c., essendosi limitati a contestare solo l'entità del prezzo indicato dal . Parte_1
Per quanto riguarda, poi, la posizione di e gli stessi si erano Parte_2 Parte_3 limitati a rappresentare la loro estraneità in giudizio e, in ogni caso, la declaratoria di inammissibilità dell'eccezione di usucapione, dagli stessi formulata, non era idonea a determinarne la soccombenza
(cfr. Cass. civ., sentenza del 2.9.2024, n. 18503).
5 – Pertanto, in parziale accoglimento dell'appello, il trasferimento della quota di 1/3, a favore di
, degli immobili descritti nell'atto di compravendita del 23.4.1996, deve essere Parte_1 condizionato al pagamento del prezzo di € 43.448,19 da versarsi in unica soluzione in favore di e entro il termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente CP_2 CP_1 sentenza.
6 – In punto di spese, deve trovare applicazione, ai sensi dell'art. 336 c.p.c., l'orientamento della
Suprema Corte secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91 cod. proc. civ., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado (Sez.
6 - L, ord. 18 marzo 2014, n. 6259, rv.
629993).
6.1. – Ebbene, per quanto concerne il rapporto processuale tra e Parte_1 Controparte_5
, anche l'esito del presente giudizio ha confermato la posizione di reciproca soccombenza
[...] delle parti, il che impone l'integrale compensazione delle spese del doppio grado ex art. 92, comma 2, c.p.c.
6.2. – Per quanto concerne, invece, la posizione di e , mette conto Parte_2 Parte_3 di evidenziare che se evidente è la loro estraneità alle questioni poste a fondamento del primo e del secondo motivo di appello (non essendo gli stessi destinatari di alcun obbligo di ritrasferimento della quota) – per le quali la notifica del gravame ha solo valore di litis denuntiatio nei loro confronti – il terzo motivo, invece, risulta essere rivolto direttamente contro di loro, di talché la soccombenza di sul punto comporta la sua condanna al pagamento delle spese del Parte_1 presente grado.
Tali spese vengono liquidate secondo il computo che segue ex D.M. 55/2014, come modificato da ultimo dal D.M. 147/2022, § 12 (valore € 5.201-26.000), con applicazione del valore medio per pagina 13 di 15 tutte le fasi, ad eccezione di quella istruttoria/trattazione, per la quale si applica il valore minimo in ragione della ridotta attività difensiva espletata:
Fase di studio della controversia: € 1.134,00
Fase introduttiva del giudizio: € 921,00
Fase istruttoria/trattazione: € 922,00
Fase decisionale: € 1.911,00
Compenso tabellare: € 4.888,00 oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta) e
CAP come per legge.
6.3. – Non sussistono, infine, i presupposti per la condanna dell'appellante ex art. 96, comma 3,
c.p.c., giacché la sua iniziativa processuale non può ritenersi caratterizzata da mala fede o colpa grave.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 52/2022 Parte_1 emessa dal Tribunale di Pistoia e pubblicata il 20/01/2022, in parziale riforma della stessa, così provvede:
1) accoglie in parte l'appello e, per l'effetto, subordina il trasferimento, a favore di , Parte_1 della quota di 1/3 degli immobili descritti nell'atto di compravendita del 23.4.1996 al pagamento della minor somma di € 43.448,19 da versarsi in unica soluzione in favore di e CP_2 [...]
entro il termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza;
CP_1
2) conferma, per il resto, l'impugnata sentenza;
3) rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta da e;
Parte_2 Parte_3
4) compensa interamente le spese del doppio grado di giudizio tra , e Parte_1 CP_2
; CP_1
5) condanna al pagamento delle spese del presente grado di giudizio nei confronti di Parte_1
e che liquida in € 4.888,00 per compenso professionale, oltre 15% Parte_2 Parte_3 per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge.
Firenze, 15.10.2025
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Antonio Picardi
Il Presidente
dott. Carlo Breggia
Nota pagina 14 di 15 La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, terza sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere dott. Antonio Picardi Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1411/2022 promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'Avv. GAMBI RICCARDO Parte_1 C.F._1
APPELLANTE/I nei confronti di
(CF , (CF ) con il CP_1 C.F._2 CP_2 C.F._3 patrocinio dell'Avv. GIOVANNELLI MAURO (CF e dell'Avv. GIAGNONI LUCA;
C.F._4
(CF ), (CF ) Parte_2 C.F._5 Parte_3 C.F._6 con il patrocinio dell'Avv. SOLERIO FRANCO (CF ) C.F._7
APPELLATO/I avverso la sentenza n. 52/2022 emessa dal Tribunale di Pistoia e pubblicata il 20/01/2022
CONCLUSIONI
In data 12-26.3.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per : “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, ogni istanza, deduzione e Parte_1 domanda di parte avversaria disattesa, in riforma PARZIALE del provvedimento di primo grado, - in via preliminare :dichiarare la sospensione del provvedimento appellato;
- in tesi: a)dichiari il valore della quota della scrittura del 1996 di competenza del di € 40.000,00 salvo Parte_1 diversa minore e/o minore valutazione di legge ritenuta idonea;
b)appurato l'inadempimento dei pagina 1 di 15 convenuti all'esecuzione degli obblighi contenuti nella scrittura del 1996, condannarli al risarcimento dei danni nella misura ritenuta di legge e/o di giustizia, anche in misura forfettaria, e per gli effetti disponga la compensazione tra le parti – anche parziale – delle rispettive pretese economiche (in considerazione del prezzo di riacquisto della quota da ritrasferire all'appellante) c)condanni le controparti alla refusione delle spese di lite del giudizio di primo grado in favore dell'appellante nella misura spiegata nei motivi di cui al punto 3. - Con vittoria di spese funzioni ed onorari di causa del presente giudizio e di quelle del primo grado”
Per e : “per il rigetto dell'appello con conseguente conferma della CP_1 CP_2 sentenza di primo grado, previo rigetto, in via preliminare, dell'istanza di sospensiva della sentenza impugnata. Vinte le spese.”
Per e “Piaccia alla Corte di Appello di Firenze, contrariis Parte_2 Parte_3 reiectis, dichiarare nulla la domanda svolta in appello, per genericità, ex art. 164 c.p.c., e, comunque, inammissibile, ai sensi dell'art. 342 c.p.c. per mancata indicazione delle circostanze dalle quali deriva la violazione di legge e la loro rilevanza e ex art. 348 bis, atteso che l'appello non ha una ragionevole possibilità di essere accolto. Nel merito respingere tutte le domande svolte da nei confronti dei conchiudenti. Vinte le spese, i diritti e gli onorari, oltre le Parte_1 spese generali nella misura del 15% di entrambi i gradi di giudizio, oltre alla liquidazione del danno per lite temeraria”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, regolarmente notificato, conveniva in giudizio, innanzi Parte_1 questa Corte di Appello, CP_1 CP_2 Parte_2 Parte_3 proponendo gravame avverso la sentenza n. 52/2022, emessa dal Tribunale di Pistoia e pubblicata il 20/01/2022, che, in accoglimento della domanda ex art. 2932 c.c. proposta dal medesimo
[...]
, aveva disposto il trasferimento, in suo favore, della quota di 1/3 della proprietà degli Pt_1 immobili ubicati in Quarrata, via Larga, n. 47 e 49, condizionando l'effetto traslativo al pagamento del prezzo di € 133.333,33, da versarsi, in un'unica soluzione, a favore di e CP_2 [...]
, entro il termine di tre mesi dalla pubblicazione della sentenza;
aveva rigettato le altre CP_1 domande proposte da , dichiarato inammissibile quella di divisione e compensato Parte_1 integralmente le spese di lite.
1- Il giudizio di primo grado.
1.1. – aveva convenuto in giudizio , , e Parte_1 CP_2 CP_1 Parte_2
, esponendo: Parte_3 che con scrittura privata del 23/04/1996, ai rogiti notaio di Serravalle Pistoiese, Persona_1 rep. 13511 racc. 1215, aveva venduto, al prezzo complessivo di lit. 120.000.000, a Persona_2
e la nuda proprietà, riservando il diritto di usufrutto a sé ed in favore CP_2 CP_1 della moglie di due immobili, adibiti ad uso civile abitazione, siti in Quarrata, via Controparte_3
Larga, n. 47 e n. 49;
pagina 2 di 15 che, con altra scrittura stipulata in pari data, le parti avevano pattuito che, a semplice richiesta di
, e avrebbero proceduto al trasferimento, a favore di Persona_2 CP_1 CP_2 [...]
e , di una quota della nuda proprietà, nella misura indicata da Pt_1 Parte_2 [...]
, degli immobili compravenduti e che, in ogni caso, al momento della consolidazione della Per_2 piena proprietà per effetto della morte del più longevo degli usufruttuari, e CP_1 Pt_4
avrebbero trasferito a e la quota di 1/3 ciascuno degli
[...] Parte_1 Parte_2 immobili in questione;
che, nell'anno 2010 era deceduta e, nel 2013, , senza che all'attore Controparte_3 Persona_2 venisse trasferita la quota di sua spettanza;
che il Tribunale di Pistoia, con sentenza n. 98/2017 depositata in data 31/01/2017, pur rigettando le domande proposte da – volte ad ottenere l'accertamento della nullità del Parte_1 contratto di compravendita del 23/04/1996 da intendersi quale patto successorio e/o negozio simulato – aveva, seppur incidenter tantum, qualificato l'intera operazione come negozio fiduciario, ritenendo esperibile il rimedio dell'azione ex art. 2932 c.c.; che, pertanto, era interesse dell'attore proporre, in via principale, domanda ex art. 2932 c.c., al fine di ottenere una sentenza costitutiva che producesse gli effetti dell'impegno non onorato e, quindi, il trasferimento in suo favore della quota di 1/3 del compendio immobiliare, offrendo contestualmente il pagamento della somma di € 43.238,34 ovvero quella diversa determinata dal
Tribunale, considerato, da un lato, il prezzo all'epoca corrisposto da e a CP_2 CP_1
(lit. 120.000.000) e, dall'altro lato, quello di € 40.000,00 versato nel 2011 da Persona_2 [...]
, in regime di comunione legale dei beni con il marito , per l'acquisto della Pt_2 Parte_3 propria quota di 1/3.
Chiedeva, inoltre, la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni “per ritardata consegna in misura non inferiore ad euro 1.500,00 (millecinquecento/00) per ogni mese di ritardo, o nella diversa somma che sarà determinata dal Tribunale, a decorrere dalla notifica dell'atto di citazione
e fino al rilascio” nonché “al pagamento degli eventuali importi che dovessero risultare a credito del comparente, oltre ad interessi e rivalutazione dal sorgere del credito al soddisfo”.
In via subordinata, l'attore, quale erede (figlio) di e , spiegava Controparte_3 Persona_2 domanda ex art. 533 c.c. al fine di ottenere la restituzione della quota spettantegli del compendio ereditario.
In ogni caso, con riferimento ai beni in comunione costituenti l'asse ereditario dei genitori, e in particolare con riferimento agli immobili oggetto di causa, l'attore ne chiedeva la divisione.
1.2. – Si costituivano in giudizio e , premettendo di non opporsi al CP_2 CP_1 trasferimento della quota di 1/3 del compendio immobiliare a favore di , previo Parte_1
pagina 3 di 15 pagamento del giusto prezzo;
in proposito, osservavano che il prezzo versato nel 2011 dalla sorella era comunque finalizzato all'acquisto della sola nuda proprietà degli Parte_2 immobili e che, invece, attualmente il valore della quota di 1/3 dell'intera proprietà ammontava ad
€ 109.200,00; per il resto, contestavano integralmente le domande attoree di cui chiedevano il rigetto.
1.3. – Si costituivano tardivamente in giudizio anche e , chiedendo Parte_2 Parte_3 il rigetto delle domande proposte da e formulando, all'uopo, eccezione di Parte_1 usucapione.
1.4. – All'esito dell'istruttoria, articolatasi nell'assunzione di prove documentali e nell'espletamento di c.t.u., il tribunale, per quel che in questa sede ancora interessa, decideva nei termini sopra esposti sulla base delle seguenti considerazioni:
-) l'eccezione di usucapione sollevata dai convenuti doveva essere dichiarata CP_4 inammissibile, essendosi gli stessi tardivamente costituiti in giudizio;
-) ribadita la qualificazione dell'intera operazione in termini di negozio fiduciario, sulla scorta di quanto già affermato dal Tribunale di Pistoia nella sentenza n. 98/2017, il trasferimento, a favore di , a cui e si erano obbligati, non poteva che avvenire a Parte_1 CP_2 CP_1 titolo oneroso, in quanto, diversamente, il loro atto di impegno sarebbe stato privo di giustificazione causale e dunque nullo (avendo in precedenza corrisposto la somma di lit.
120.000.000 per l'acquisto della nuda proprietà dell'intero compendio) “traducendosi in mero negozio traslativo abdicativo con il quale la parte dichiarante verrebbe a spogliarsi in modo ingiustificato e unilaterale di un cespite di sua proprietà (cfr. Tribunale di Milano sent. 3791/2013 del 19/03/2013)” (cfr. sentenza impugnata, pag. 11);
-) sussistevano, quindi, tutti i presupposti per l'applicazione dell'art. 2932 c.c., in quanto: i) il rinvio per relationem all'atto di compravendita del 23.4.1996 consentiva l'esatta individuazione del compendio immobiliare oggetto del patto fiduciario;
ii) quanto al prezzo, l'attore lo aveva quantificato, nelle conclusioni dell'atto di citazione, in € 43.238,34 ovvero nella diversa somma determinata dal tribunale;
iii) quanto alla conformità urbanistica degli immobili, gli stessi presentavano degli abusi che il c.t.u. aveva ritenuto sanabili, il che non ne impediva, quindi, la commerciabilità. Inoltre, risultavano acquisiti i titoli edilizi sulla base dei quali era avvenuta la loro edificazione;
-) il c.t.u. aveva stimato il valore complessivo, all'attualità, dei beni oggetto di causa in €
405.943,50, da cui detrarsi € 7.500,00 quali costi di ripristino e sanatorie, per un importo finale di
€ 398.443,50 da arrotondarsi per eccesso in € 400.000,00;
pagina 4 di 15 -) pertanto, il prezzo della quota di 1/3, da porsi a carico di , doveva essere Parte_1 quantificato in € 133.333,33;
-) la domanda di risarcimento danni proposta dall'attore doveva, invece, essere rigettata, tenuto conto della sua estrema genericità e del fatto che, da un lato, era solo con la pronuncia costitutiva che si determinava il trasferimento immobiliare in favore dell'attore e, dall'altro, che comunque l'effetto traslativo rimaneva condizionato al pagamento del prezzo come sopra determinato;
-) doveva, altresì, essere rigettata anche la domanda di pagamento somme proposta nei confronti dei convenuti, in difetto dei presupposti costitutivi, mentre quella di divisione era inammissibile, sia perché l'effetto traslativo della quota non si era ancora verificato, pendendo la condizione relativa al pagamento del prezzo, sia perché i beni non rientravano negli assi ereditari di CP_3
e ;
[...] Persona_2
-) sussistevano i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite, tenuto conto della reciproca soccombenza e del comportamento processuale dei convenuti che non si erano opposti all'accoglimento della domanda ex art. 2932 c.c., purché al giusto prezzo, il quale era stato determinato dal c.t.u. in misura anche maggiore rispetto a quella indicata dagli stessi nella propria comparsa di costituzione e risposta, il che costituiva circostanza idonea ad integrare il presupposto delle gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione.
2 – Il giudizio di secondo grado.
2.1. – Avverso tale sentenza proponeva appello per i seguenti motivi: Parte_1
1) con il primo, denunciava l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui aveva determinato in € 133.333,33 il prezzo da lui dovuto, anziché in € 43.238,44 (corrispondenti a lit.
40.000.000, rivalutati all'attualità, pari ad 1/3 di lit. 120.000.000 pagati in occasione della compravendita del 23.4.1996), in linea con quanto versato da e a CP_2 CP_1 [...]
e . Per_2 Controparte_3
2) Con il secondo, si doleva del rigetto della domanda di risarcimento danni, in quanto il mancato trasferimento degli immobili gli aveva impedito il loro godimento, di talché il pregiudizio subito, da considerarsi in re ipsa, andava determinato nella misura di € 1.500,00 al mese, ovvero nella diversa somma stabilita dal giudice.
In particolare, il tribunale non aveva preso in considerazione tale criterio, limitandosi a ritenere la domanda non provata.
3) Con il terzo, censurava la decisione impugnata anche in punto di regolamentazione delle spese legali che, tenuto conto dell'esito della lite, andavano poste a carico di e Parte_3 [...]
nella misura di 2/3 e di e nella misura di 1/3. Pt_2 CP_1 CP_2
pagina 5 di 15 Per tali ragioni è stata formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
2.2. – Radicatosi il contraddittorio, e , nel costituirsi in giudizio, CP_2 CP_1 contestavano, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedevano per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
2.3. – Si costituivano, altresì, in giudizio e , rassegnando le sopra Parte_2 Parte_3 trascritte conclusioni.
2.4. – La causa è stata trattenuta in decisione in data 12-26.3.2025, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
3 – In via preliminare
3.1. – In primo luogo, è da rilevare che l'eccezione di inammissibilità del gravame per pretesa violazione dell'art. 342 c.p.c., sollevata dagli appellati e si Parte_2 Parte_3 appalesa infondata, poiché l'onere di specificità dei motivi di appello deve ritenersi assolto quando, anche in assenza di una formalistica enunciazione, le argomentazioni contrapposte dall'appellante a quelle esposte nella decisione gravata siano tali da inficiarne il fondamento logico giuridico (cfr.
Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 18307 del 18/09/2015).
In concreto, dalla lettura dell'atto (ad eccezione di quanto si dirà con riferimento al secondo motivo di gravame) è dato ricavare non solo le statuizioni oggetto di gravame ma anche in che termini è stata richiesta la modifica della valutazione operata dal giudice di primo grado: le censure formulate presentano un grado di contenuto critico sufficientemente articolato e si esprimono in termini di adeguata contrapposizione ai passaggi motivazionali della decisione impugnata.
3.2. – Sempre in via preliminare, va disattesa l'eccezione di giudicato sollevata dalla difesa di e in ordine al capo della sentenza contenente la pronuncia di Parte_2 Parte_3 trasferimento ex art. 2932 c.c., in quanto l'atto di appello è chiaramente rivolto a mettere in discussione l'entità del prezzo a cui è stata subordinata la produzione dell'effetto traslativo e, in tal senso, devono essere lette le conclusioni rassegnate dall'appellante.
3.3. – Infine, mette conto di evidenziare che solo in comparsa conclusionale la difesa di
[...]
ha accennato alla nullità della compravendita del 23.4.1996, attraverso il mero richiamo Pt_1
pagina 6 di 15 “alle memorie ed alle conclusioni elaborate dal comparente” (cfr. comparsa conclusionale, pag.
10), il che, tenuto conto della genericità e della tardività dell'eccezione, impone la sua declaratoria di inammissibilità.
Sgombrato il campo dalle predette questioni preliminari, è possibile passare ad esaminare il gravame.
4 – L'esame del gravame.
4.1. – Il primo motivo è fondato.
4.1.1 – Con atto di compravendita del 23.4.1996, i coniugi e , Persona_2 Controparte_3 riservandosi il diritto di usufrutto, trasferivano ai coniugi e la nuda CP_1 CP_2 proprietà degli immobili posti in Quarrata, via Larga n. 47 e n. 49, rispettivamente al prezzo di lire
54.000.000 e di lire 66.000.000 (e, dunque, per complessive £ 120.000.000).
Con scrittura privata stipulata in pari data, gli acquirenti si impegnavano “a trasferire ai signori
e una quota di nuda comproprietà, per l'entità che sarà indicata per Parte_1 Parte_2 ognuno dal signor , sugli immobili oggetto della suindicata compravendita”, con la Persona_2 precisazione che “comunque, al momento della consolidazione dell'usufrutto con la nuda proprietà in morte del più longevo degli usufruttuari, i signori e si impegnano a CP_2 CP_1 trasferire ai signori e una quota di comproprietà pari a 1/3 ciascuno Parte_1 Parte_2 sui medesimi immobili”.
4.1.2. – Orbene, la ricostruzione, operata nella sentenza impugnata, dell'impegno assunto da e in termini di negozio fiduciario, nonché l'accertamento del carattere CP_1 CP_2 oneroso del trasferimento a cui gli stessi si erano obbligati, non è stata oggetto di alcuna censura, sicché, sul punto, risulta essersi formato il giudicato.
La doglianza in disamina è, infatti, volta a contestare il prezzo che, a seguito dell'accoglimento della sua domanda ex art. 2932 c.c., è stato condannato a pagare;
prezzo che è Parte_1 stato stabilito dal tribunale, sulla scorta dell'espletata c.t.u., in € 133.333,33, tenuto conto del valore commerciale dei due immobili da trasferire.
Al riguardo, infatti, l'appellante evidenzia che il corrispettivo da lui dovuto corrisponderebbe ad €
43.238,34, e cioè alla terza parte di quello versato, in data 23.4.1996, da e CP_1 [...]
(£ 120.000.000) e rivalutato all'attualità. CP_2
Ora, come affermato dalla Suprema Corte: “la dichiarazione unilaterale scritta con cui un soggetto si impegna a trasferire ad altri la proprietà di uno o più beni immobili in esecuzione di un precedente accordo fiduciario non costituisce semplice promessa di pagamento ma autonoma fonte di obbligazioni se contiene un impegno attuale e preciso al ritrasferimento, e, qualora il firmatario non dia esecuzione a quanto contenuto nell'impegno unilaterale, è suscettibile di pagina 7 di 15 esecuzione in forma specifica ex art. 2932 cod. civ., purché l'atto unilaterale contenga l'esatta individuazione dell'immobile, con l'indicazione dei confini e dei dati catastali” (cfr. Cassazione civile, sentenza del 15.5.2014, n. 10633).
4.1.2.a. – Nella specie, correttamente il tribunale ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'individuazione dell'oggetto del patto fiduciario, il rinvio per relationem all'atto di compravendita stipulato in pari data (23.4.1996), dove i due immobili da trasferire sono puntualmente indicati ed individuati.
4.1.2.b. – La presente fattispecie, tuttavia, rispetto al precedente di legittimità sopra citato (in cui il fiduciante aveva fatto acquistare al fiduciario quattro immobili, fornendogli il denaro necessario, allo scopo di occultare a terzi la propria consistenza patrimoniale, con impegno di quest'ultimo a ritrasferirglieli a sua semplice richiesta, essendo stati pagati integralmente dal fiduciante), presenta la peculiarità che il prezzo d'acquisto risulta effettivamente pagato, con denari propri, da e . CP_2 CP_1
Ciò anche alla luce di quanto accertato dalla sentenza del Tribunale di Pistoia n. 98/2017, passata in giudicato (come da attestazione della cancelleria) e resa tra le stesse parti, dove, nel rigettare la domanda di simulazione proposta da , è stato evidenziato come non fosse oggetto Parte_1 di contestazione l'effettivo versamento del prezzo di acquisto della nuda proprietà degli immobili.
Tale decisione è suscettibile di acquisire efficacia di giudicato esterno, in quanto “qualora due giudizi tra le stesse parti facciano riferimento al medesimo rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dell'identico punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il "petitum" del primo” (cfr. Cass. civ., ord. n. 27304/2018).
Si tratta, allora, di stabilire il criterio di determinazione del prezzo per il ritrasferimento della quota, che il tribunale ha ritenuto di individuare, previo conferimento di incarico al c.t.u., nel valore di mercato dei beni oggetto dell'intera operazione.
Tale impostazione non può essere condivisa, perché si traduce in una indebita integrazione, da parte del giudice, del contenuto contrattuale, in difetto di qualsiasi previsione pattizia che consenta di ancorare il prezzo del ritrasferimento al valore commerciale degli immobili.
Invero, per costante orientamento giurisprudenziale: “la sentenza che tiene luogo del contratto definitivo non concluso deve necessariamente riprodurre, nella forma del provvedimento giurisdizionale, il medesimo assetto di interessi assunto dalle parti quale contenuto del contratto
pagina 8 di 15 preliminare, senza possibilità di introdurvi modifiche” (cfr. Cassazione civile, sentenza del
25.2.2003, n. 2824; in senso conforme, ex plurimis, anche Cass. civ., n. 5961/2024).
Principio che, per la sua portata generale, deve ritenersi valido per tutte le ipotesi di proposizione della domanda ex art. 2932 c.c.
Nel caso in esame, la scrittura privata del 23.4.1996 non conteneva alcuna previsione in ordine al prezzo che avrebbe dovuto corrispondere per rilevare la sua quota di 1/3 da Parte_1 [...]
e . CP_2 CP_1
Tuttavia, avendo il primo giudice escluso, con statuizione passata in giudicato (che ricalcava letteralmente quella contenuta nella sopra citata sentenza n. 98/2017 del Tribunale di Pistoia), la nullità di tale atto proprio sul presupposto del suo carattere oneroso, non restava altro che procedere alla sua integrazione – analogamente a quanto fatto con riferimento all'individuazione del compendio immobiliare oggetto del pactum fiduciae – con l'atto di compravendita stipulato in pari data (23.4.1996), in cui il prezzo veniva fissato in lit. 120.000.000 (per poi eseguire il calcolo che sarà esposto al § 4.1.2.c.ii).
4.1.2.c. – A tale conclusione si perviene anche sulla base di altro percorso argomentativo.
Invero, come affermato dalle Sezioni Unite: “il fenomeno fiduciario consiste in una operazione negoziale che consente ad una parte (il fiduciante) di far amministrare o gestire per finalità particolari un bene da parte di un'altra (il fiduciario), trasferendo direttamente al fiduciario la proprietà del bene o fornendogli i mezzi per l'acquisto in nome proprio da un terzo, con il vincolo che il fiduciario rispetti un complesso di obblighi volti a soddisfare le esigenze del fiduciante e ritrasferisca il bene al fiduciante o a un terzo da lui designato. Attraverso il negozio fiduciario la proprietà del bene viene trasferita da un soggetto a un altro con l'intesa che il secondo, dopo essersene servito per un determinato scopo, lo ritrasferisca al fiduciante, oppure il bene viene acquistato dal fiduciario con denaro fornito dal fiduciante, al quale, secondo l'accordo, il bene stesso dovrà essere, in un tempo successivo, ritrasferito. Il negozio fiduciario si presenta non come una fattispecie, ma come una casistica: all'unicità del nome corrispondono operazioni diverse per struttura, per funzione e per pratici effetti. Innanzitutto perché l'investitura del fiduciario nella titolarità del diritto può realizzarsi secondo distinti moduli procedimentali: le parti possono dare origine alla situazione di titolarità fiduciaria sia attraverso un atto di alienazione dal fiduciante al fiduciario, sia - come nel caso da cui è sorta la presente controversia - mediante un acquisto compiuto dal fiduciario in nome proprio da un terzo con denaro fornito dal fiduciante”
(cfr. Cass. civ., S.U., sentenza n. 6459/2020, in motivazione, pag. 10-11).
Nel caso in esame, si è in presenza di un atto di alienazione, da parte di e Persona_2 CP_3
, a favore di e , accompagnato dall'effettivo pagamento del
[...] CP_2 CP_1
pagina 9 di 15 prezzo, a cui si aggiunge l'impegno di quest'ultimi, nella loro qualità di fiduciari, di ritrasferire a e una quota del compendio compravenduto, nella misura indicata da Parte_1 Parte_2
, ovvero in quella di 1/3 una volta verificatasi l'estinzione dell'usufrutto. Persona_2
4.1.2.c.i. – Ora, come affermato sempre dalla Suprema Corte: “qualora tra due parti intercorra un accordo fiduciario, esso comprende l'intera operazione e la connota di una causa unitaria, quella appunto di realizzare il programma fiduciario, mentre per la sua realizzazione possono essere posti in essere diversi negozi giuridici, che a seconda dei casi e degli obiettivi che con l'accordo fiduciario ci si propone di realizzare possono essere diversi sia nel numero che nella tipologia"
(Cass., Sez. III, 15 maggio 2014, n. 10633, pag. 9).
Principio che risulta citato anche nella sentenza del Tribunale di Pistoia n. 98/2017, passata in giudicato.
Ne deriva che permeando il pactum fiduciae l'intera operazione, al ritrasferimento pro quota della proprietà del bene, da parte di e , in capo a (e CP_2 CP_1 Parte_1 [...]
) non può che conseguire il loro diritto a ripetere la somma a suo tempo versata a Pt_2 [...]
e , in quanto anche la sua dazione deve ritenersi avvenuta a titolo Per_2 Controparte_3 fiduciario.
Pertanto, e non possono pretendere il pagamento di un prezzo pari al CP_1 CP_2 valore commerciale dei beni, poiché, in tal caso, l'operazione assumerebbe connotati marcatamente speculativi in aperto contrasto con la sua natura fiduciaria.
In proposito, è significativo che, in occasione del ritrasferimento della quota (di nuda proprietà) a favore di (e di suo marito , avvenuto con atto pubblico del Parte_2 Parte_3
4.2.2011, il prezzo sia stato quantificato dalle parti in € 40.000,00, e, cioè, in misura corrispondente, tenuto conto anche della rivalutazione monetaria e del decorso degli interessi legali, alla terza parte di lit. 120.000.000.
Né rileva che il predetto atto aveva ad oggetto la nuda proprietà del bene mentre quello invocato da concerne la piena proprietà. Parte_1
Difatti, tale differenza dipende dal fatto che, al momento del ritrasferimento della quota a
[...]
(4.2.2011), il padre (usufruttuario) era ancora in vita (così rientrandosi nella Pt_2 Per_2 prima ipotesi contemplata dalla scrittura privata del 23.4.1996), mentre, al momento della proposizione della domanda ex art. 2932 c.c. da parte di , non lo era più (così rientrandosi Pt_1 nella seconda ipotesi).
Tuttavia, l'assenza di previsioni contrattuali volte a disciplinare diversamente le due ipotesi sotto il profilo economico, sta a dimostrare che l'interesse delle parti, nel dare attuazione al patto fiduciario, prescindeva dalla tipologia del diritto ritrasferito (nuda o piena proprietà), pagina 10 di 15 probabilmente anche in ragione dell'età avanzata degli usufruttuari, ma era incentrato solo sulla produzione dell'effetto traslativo (a favore di e ), il che comportava il Parte_1 Pt_2 diritto dei fiduciari ( e ) unicamente alla ripetizione delle somme a suo CP_1 CP_2 tempo versate ed in misura proporzionale alla quota ritrasferita.
Ad ogni modo, sarebbero stati i coniugi a doversi dolere dell'eventuale maggiore CP_4 importo pagato per l'acquisto della quota di 1/3 della nuda proprietà il che, però, non è avvenuto.
4.1.2.c.ii. – Pertanto, anche con riferimento alla posizione di , il tribunale avrebbe Parte_1 dovuto procedere al calcolo della rivalutazione monetaria e degli interessi legali sulla somma di lit.
120.000.000 (pari ad € 61.974,83), dal 23.4.1996 e fino alla data di notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado (6.2.2017), per poi dividere il relativo importo (€
130.344,59) per 3, ottenendosi così la somma di € 43.448,19, pressoché coincidente con quanto offerto dall'attore (€ 43.238,34).
4.2. – Il secondo motivo è, invece, inammissibile.
4.2.1. – Il tribunale, nel rigettare la domanda di risarcimento danni proposta dall'originario attore ha, tra l'altro, correttamente evidenziato la sua “estrema genericità” e la “assenza di qualsivoglia allegazione al riguardo” (cfr. sentenza impugnata, pag. 19).
Ebbene, l'appellante ha completamente omesso di prendere posizione su tale passaggio argomentativo, reiterando soltanto la richiesta, a titolo di risarcimento danni, della somma di €
1.500,00 al mese per il mancato godimento della quota di titolarità dei beni, e censurando la decisione impugnata perché, a suo dire, si sarebbe limitata “a dichiarare l'assenza di prova in ordine al danno patito” (cfr. atto di appello, pag. 14), così mostrando di non aver correttamente inteso le ragioni del rigetto della sua domanda.
È evidente, allora, l'inammissibilità della doglianza, in quanto omette di confrontarsi con il percorso argomentativo della sentenza gravata, risultando del tutto carente della parte critica.
Difatti, come affermato dalla Suprema Corte: “l'art. 342 c.p.c., come novellato dall'art. 54 del d.l.
n. 83 del 2012, conv. conv. con modif. in l. n. 134 del 2012, non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il
"quantum appellatum", circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata” (cfr. ex plurimis Cassazione civile, n. 21336 del 14/09/2017).
pagina 11 di 15 4.2.2. – Per completezza, si rileva come la domanda fosse effettivamente non solo generica, ma anche del tutto priva della parte argomentativa, essendo stata proposta unicamente nelle conclusioni dell'atto di citazione.
In particolare, non ha nemmeno indicato quale uso egli avrebbe inteso fare dei beni Parte_1 una volta acquistata la loro comproprietà, il che rendeva la domanda gravemente carente proprio sotto il profilo assertivo.
Del resto, il massimo organo nomofilattico, con riferimento al danno da occupazione sine titulo, ha affermato che “il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza”, aggiungendo che “il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante concessione a terzi dietro corrispettivo, restando, invece, non risarcibile il venir meno della mera facoltà di non uso, quale manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto, suscettibile di reintegrazione attraverso la sola tutela reale” (cfr. Cassazione civile, sentenza del 15.11.2022, n. 33645).
4.3. – Infondato è, infine, il terzo motivo.
Invero, come affermato dalle Sezioni Unite: “in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.” (cfr. Cass. civ., S.U., n. 32061/2022).
Nella specie, l'originario attore è risultato soccombente sulla domanda di risarcimento danni, su quella di divisione (che è stata dichiarata inammissibile) e su quella con cui era stata richiesta la condanna dei convenuti “al pagamento degli eventuali importi che dovessero risultare a credito del comparente, oltre ad interessi e rivalutazione dal sorgere del credito al soddisfo”.
Ne consegue che la decisione del tribunale, di compensare integralmente le spese di lite, appare corretta, tanto più se si considera che e non si erano opposti CP_2 CP_1
pagina 12 di 15 all'accoglimento della domanda ex art. 2932 c.c., essendosi limitati a contestare solo l'entità del prezzo indicato dal . Parte_1
Per quanto riguarda, poi, la posizione di e gli stessi si erano Parte_2 Parte_3 limitati a rappresentare la loro estraneità in giudizio e, in ogni caso, la declaratoria di inammissibilità dell'eccezione di usucapione, dagli stessi formulata, non era idonea a determinarne la soccombenza
(cfr. Cass. civ., sentenza del 2.9.2024, n. 18503).
5 – Pertanto, in parziale accoglimento dell'appello, il trasferimento della quota di 1/3, a favore di
, degli immobili descritti nell'atto di compravendita del 23.4.1996, deve essere Parte_1 condizionato al pagamento del prezzo di € 43.448,19 da versarsi in unica soluzione in favore di e entro il termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente CP_2 CP_1 sentenza.
6 – In punto di spese, deve trovare applicazione, ai sensi dell'art. 336 c.p.c., l'orientamento della
Suprema Corte secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91 cod. proc. civ., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado (Sez.
6 - L, ord. 18 marzo 2014, n. 6259, rv.
629993).
6.1. – Ebbene, per quanto concerne il rapporto processuale tra e Parte_1 Controparte_5
, anche l'esito del presente giudizio ha confermato la posizione di reciproca soccombenza
[...] delle parti, il che impone l'integrale compensazione delle spese del doppio grado ex art. 92, comma 2, c.p.c.
6.2. – Per quanto concerne, invece, la posizione di e , mette conto Parte_2 Parte_3 di evidenziare che se evidente è la loro estraneità alle questioni poste a fondamento del primo e del secondo motivo di appello (non essendo gli stessi destinatari di alcun obbligo di ritrasferimento della quota) – per le quali la notifica del gravame ha solo valore di litis denuntiatio nei loro confronti – il terzo motivo, invece, risulta essere rivolto direttamente contro di loro, di talché la soccombenza di sul punto comporta la sua condanna al pagamento delle spese del Parte_1 presente grado.
Tali spese vengono liquidate secondo il computo che segue ex D.M. 55/2014, come modificato da ultimo dal D.M. 147/2022, § 12 (valore € 5.201-26.000), con applicazione del valore medio per pagina 13 di 15 tutte le fasi, ad eccezione di quella istruttoria/trattazione, per la quale si applica il valore minimo in ragione della ridotta attività difensiva espletata:
Fase di studio della controversia: € 1.134,00
Fase introduttiva del giudizio: € 921,00
Fase istruttoria/trattazione: € 922,00
Fase decisionale: € 1.911,00
Compenso tabellare: € 4.888,00 oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta) e
CAP come per legge.
6.3. – Non sussistono, infine, i presupposti per la condanna dell'appellante ex art. 96, comma 3,
c.p.c., giacché la sua iniziativa processuale non può ritenersi caratterizzata da mala fede o colpa grave.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 52/2022 Parte_1 emessa dal Tribunale di Pistoia e pubblicata il 20/01/2022, in parziale riforma della stessa, così provvede:
1) accoglie in parte l'appello e, per l'effetto, subordina il trasferimento, a favore di , Parte_1 della quota di 1/3 degli immobili descritti nell'atto di compravendita del 23.4.1996 al pagamento della minor somma di € 43.448,19 da versarsi in unica soluzione in favore di e CP_2 [...]
entro il termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza;
CP_1
2) conferma, per il resto, l'impugnata sentenza;
3) rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta da e;
Parte_2 Parte_3
4) compensa interamente le spese del doppio grado di giudizio tra , e Parte_1 CP_2
; CP_1
5) condanna al pagamento delle spese del presente grado di giudizio nei confronti di Parte_1
e che liquida in € 4.888,00 per compenso professionale, oltre 15% Parte_2 Parte_3 per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge.
Firenze, 15.10.2025
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Antonio Picardi
Il Presidente
dott. Carlo Breggia
Nota pagina 14 di 15 La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 15 di 15