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Sentenza 16 febbraio 2023
Sentenza 16 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/02/2023, n. 6577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6577 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ST NE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 11/05/2022 del GIP TRIBUNALE di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI;
lette le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 4 Num. 6577 Anno 2023 Presidente: MONTAGNI ANDREA Relatore: CENCI DANIELE Data Udienza: 23/11/2022 RITENUTO IN FATTO G.i.p. del Tribunale di Torino con sentenza dell'Il maggio 2022 ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., ad EL LI, imputata di più episodi di furto consumato aggravato (capi nn. 1 e 2), di accesso abusivo ad un sistema informatico (capo n. 3) e di indebito utilizzo di strumenti di pagamento diversi dai contanti (capo n. 4), fatti commessi tra il 2016 ed il 2019, ritenuti tutti in continuazione, la pena concordata tra l'imputata ed il Pubblico Ministero. 2. Ricorre per la cassazione della sentenza EL LI, tramite Difensore di fiducia, affidandosi ad un solo, complessivo, motivo con il quale denunzia violazione di legge (artt. 448, comma 2-bis, e 129 cod. proc. pen.). La ricorrente lamenta nullità della sentenza per erronea qualificazione giuridica dei fatti contestati al capo n. 2) dell'imputazione nella violazione dell'art. 624 cod. pen., aggravato ex art. 61, num. 11, cod. pen., anziché - come, si ritiene, più corretto - nella violazione dell'art. 646 cod. pen., sulla scorta della modifica introdotta dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, con conseguente violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. in relazione alla omessa declaratoria di improcedibilità del reato in questione. Premesso che si tratta di una pluralità di appropriazione di somme di denaro poste in essere tramite più bonifici, resi possibili dalla circostanza che l'imputata aveva l'accesso informatico ai conti correnti in qualità di dipendente della società titolare dei conti, richiamati i presupposti e i limiti per la ricorribilità per cassazione della sentenza di patteggiamento in ragione della erroneità della qualificazione giuridica del fatto, si ritiene affetta da errore manifesto ed immediatamente rilevabile la sentenza impugnata per quanto riguarda il capo A) dell'editto. Infatti, ad avviso della ricorrente, che aveva depositato memoria difensiva con cui si chiedeva la riqualificazione dei reati di furti in questione in appropriazione indebita, essendo l'agente munita di un potere autonomo di disponibilità sui beni, appunto siccome dipendente (impiegata contabile) della società proprietaria del denaro e perciò in possesso delle credenziali dell'home- banking e delle chiavette, dovrebbe configurarsi, con immediata evidenza, il reato di furto anziché quello di appropriazione indebita. Si richiamano al riguardo giurisprudenza di legittimità stimata pertinente e passaggi tratti dall'istruttoria svolta nelle indagini preliminari e, sottolineata la - ritenuta - tardività della querela, si domanda l'annullamento della sentenza impugnata. 2 3. Il P.G. della S.C. nella articolata requisitoria scritta del 12 settembre 2022 ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è manifestamente infondato, per le seguenti ragioni, condivisibilmente rappresentante dal Procuratore Generale nella sua requisitoria. 2. In primo luogo, deve rammentarsi che ai fini della ricorribilità della sentenza di "patteggiamento" l'errore di diritto deve risultare evidente, frutto di una palese svista, ed emergere dalla stessa sentenza impugnata (infatti, secondo l'insegnamento, cui occorre dare continuità, di Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619, «In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato»). 3. Nel caso di specie, la qualificazione in termini di furto, anziché di appropriazione indebita, non appare eccentrica rispetto al capo di accusa, tra l'altro, essendosi in un caso sovrapponibile a quello in esame ritenuta corretta la qualificazione giuridica, appunto, di furto (v. infatti, Sez. 4, n. 8128 del 31/01/2019, Canzian, Rv. 275215, che ha ritenuto che «Risponde del reato di furto aggravato, e non di appropriazione indebita, la dipendente di una società, incaricata di provvedere ai pagamenti in nome della stessa, che si impossessi di somme di denaro sottraendole dal conto corrente aziendale. (Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva escluso che l'imputata avesse la disponibilità del denaro sottratto solo perché disponeva della "password" per operare sul conto corrente della società, rilevando che la facoltà dell'imputata di effettuare pagamenti non le conferiva una signoria autonoma sui conti correnti, trattandosi di facoltà vincolata alle istruzioni e alle direttive impartitele dai vertici societari, e che la provvista depositata sui conti correnti era sempre rimasta nella piena disponibilità dell'ente titolare)»). 4. Infine, la differente - e meno grave - qualificazione giuridica, auspicata dalla Difesa, potrebbe emergere soltanto da ulteriori accertamenti in fatto, accertamenti che, però, non risultano compatibili con il rito alternativo prescelto 3 né con il ricorso di legittimità che, in definitiva, risulta manifestamente infondato. 5. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna dell'imputata al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23/11/2022.
lette le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 4 Num. 6577 Anno 2023 Presidente: MONTAGNI ANDREA Relatore: CENCI DANIELE Data Udienza: 23/11/2022 RITENUTO IN FATTO G.i.p. del Tribunale di Torino con sentenza dell'Il maggio 2022 ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., ad EL LI, imputata di più episodi di furto consumato aggravato (capi nn. 1 e 2), di accesso abusivo ad un sistema informatico (capo n. 3) e di indebito utilizzo di strumenti di pagamento diversi dai contanti (capo n. 4), fatti commessi tra il 2016 ed il 2019, ritenuti tutti in continuazione, la pena concordata tra l'imputata ed il Pubblico Ministero. 2. Ricorre per la cassazione della sentenza EL LI, tramite Difensore di fiducia, affidandosi ad un solo, complessivo, motivo con il quale denunzia violazione di legge (artt. 448, comma 2-bis, e 129 cod. proc. pen.). La ricorrente lamenta nullità della sentenza per erronea qualificazione giuridica dei fatti contestati al capo n. 2) dell'imputazione nella violazione dell'art. 624 cod. pen., aggravato ex art. 61, num. 11, cod. pen., anziché - come, si ritiene, più corretto - nella violazione dell'art. 646 cod. pen., sulla scorta della modifica introdotta dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, con conseguente violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. in relazione alla omessa declaratoria di improcedibilità del reato in questione. Premesso che si tratta di una pluralità di appropriazione di somme di denaro poste in essere tramite più bonifici, resi possibili dalla circostanza che l'imputata aveva l'accesso informatico ai conti correnti in qualità di dipendente della società titolare dei conti, richiamati i presupposti e i limiti per la ricorribilità per cassazione della sentenza di patteggiamento in ragione della erroneità della qualificazione giuridica del fatto, si ritiene affetta da errore manifesto ed immediatamente rilevabile la sentenza impugnata per quanto riguarda il capo A) dell'editto. Infatti, ad avviso della ricorrente, che aveva depositato memoria difensiva con cui si chiedeva la riqualificazione dei reati di furti in questione in appropriazione indebita, essendo l'agente munita di un potere autonomo di disponibilità sui beni, appunto siccome dipendente (impiegata contabile) della società proprietaria del denaro e perciò in possesso delle credenziali dell'home- banking e delle chiavette, dovrebbe configurarsi, con immediata evidenza, il reato di furto anziché quello di appropriazione indebita. Si richiamano al riguardo giurisprudenza di legittimità stimata pertinente e passaggi tratti dall'istruttoria svolta nelle indagini preliminari e, sottolineata la - ritenuta - tardività della querela, si domanda l'annullamento della sentenza impugnata. 2 3. Il P.G. della S.C. nella articolata requisitoria scritta del 12 settembre 2022 ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è manifestamente infondato, per le seguenti ragioni, condivisibilmente rappresentante dal Procuratore Generale nella sua requisitoria. 2. In primo luogo, deve rammentarsi che ai fini della ricorribilità della sentenza di "patteggiamento" l'errore di diritto deve risultare evidente, frutto di una palese svista, ed emergere dalla stessa sentenza impugnata (infatti, secondo l'insegnamento, cui occorre dare continuità, di Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619, «In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato»). 3. Nel caso di specie, la qualificazione in termini di furto, anziché di appropriazione indebita, non appare eccentrica rispetto al capo di accusa, tra l'altro, essendosi in un caso sovrapponibile a quello in esame ritenuta corretta la qualificazione giuridica, appunto, di furto (v. infatti, Sez. 4, n. 8128 del 31/01/2019, Canzian, Rv. 275215, che ha ritenuto che «Risponde del reato di furto aggravato, e non di appropriazione indebita, la dipendente di una società, incaricata di provvedere ai pagamenti in nome della stessa, che si impossessi di somme di denaro sottraendole dal conto corrente aziendale. (Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva escluso che l'imputata avesse la disponibilità del denaro sottratto solo perché disponeva della "password" per operare sul conto corrente della società, rilevando che la facoltà dell'imputata di effettuare pagamenti non le conferiva una signoria autonoma sui conti correnti, trattandosi di facoltà vincolata alle istruzioni e alle direttive impartitele dai vertici societari, e che la provvista depositata sui conti correnti era sempre rimasta nella piena disponibilità dell'ente titolare)»). 4. Infine, la differente - e meno grave - qualificazione giuridica, auspicata dalla Difesa, potrebbe emergere soltanto da ulteriori accertamenti in fatto, accertamenti che, però, non risultano compatibili con il rito alternativo prescelto 3 né con il ricorso di legittimità che, in definitiva, risulta manifestamente infondato. 5. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna dell'imputata al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23/11/2022.