Rigetto
Sentenza 11 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 11/03/2026, n. 1957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1957 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01957/2026REG.PROV.COLL.
N. 01210/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1210 del 2025, proposto da
Mountain Wilderness Italia Aps, Heimatpflegeverband Südtirol, Alpenverein Südtirol, Dachverband für Natur und Umweltschutz, CAI Alto Adige, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’avvocato Laura Polonioli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Nova Levante e Comune di Tires, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Provincia Autonoma di Bolzano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Alexandra Roilo, Jutta Segna, Lukas Plancker e Georg Windegger, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Tierser Seilbahn S.p.A, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Luca Mazzeo e Lukas Harder, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del T.R.G.A. – Sezione Autonoma di Bolzano, n. 290/2024, resa tra le parti, per l’annullamento:
1) del permesso di costruire in sanatoria n. 2022/46 del 7.12.2022 in variante alla concessione edilizia n. 5/2022 (conosciuto in data 4.01.2023) rilasciato dal Comune di Nova Levante alla soc. Tierser Seilbahn S.p.A per il seguente intervento edilizio: “progetto di variante in sanatoria per la costruzione della funivia “Tires – Malga Frommer” sulla p.f. 3885/1 C.C. Nova Levante in via Nigra 16/C”;
2) del previo parere favorevole con prescrizioni della Commissione comunale per il Territorio e il Paesaggio – sezione edilizia 6.04.2022;
3) dell’autorizzazione paesaggistica dell’Ufficio Valutazioni ambientali della Provincia autonoma di Bolzano del 24.11.2022 e del parere positivo della Conferenza dei servizi in materia ambientale ai sensi dell’art. 42 della l.p. 13 ottobre 2017 n. 17 (prot. n. 72-2022, conosciuti n data 9.12.2022), nonché di ogni ulteriore eventuale atto presupposto, connesso, collegato, infra-procedimentale e conseguente.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia Autonoma di Bolzano, dei Comuni di Tires e di Nova Levante e della Tierser Seilbahn S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 marzo 2026 il Cons. TH TH e uditi per le parti gli avvocati Laura Polonioli, Luca Mazzeo e Lukas Harder;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Cinque associazioni ambientaliste propongono appello avverso la sentenza del TRGA per il Trentino-Alto Adige, Sezione Autonoma di Bolzano, n. 290/2024, che ha dichiarato inammissibili i loro ricorsi tesi a ottenere l’annullamento:
– del permesso di costruire in sanatoria del Comune di Tires n. 22/2022 del 13.12.2022 per la realizzazione della funivia Tires–Malga Frommer;
– del rispettivo parere favorevole della Commissione comunale per il territorio e il paesaggio dell’8.6.2022;
– della rispettiva autorizzazione paesaggistica della Provincia Autonoma di Bolzano del 24.11.2022, unitamente al previo parere favorevole della Conferenza dei servizi in materia ambientale n. 92/2022;
– del permesso di costruire in sanatoria del Comune di Nova Levante n. 46/2022 del 7.12.2022 per la realizzazione della funivia Tires–Malga Frommer;
– del rispettivo parere favorevole della Commissione comunale per il territorio e il paesaggio del 6.4.2022;
– della rispettiva autorizzazione paesaggistica della Provincia Autonoma di Bolzano del 24.11.2022, unitamente al previo parere favorevole della Conferenza dei servizi in materia ambientale n. 72/2022.
2. La sentenza impugnata ha così sintetizzato le premesse in fatto:
– le associazioni ambientaliste Mountain Wilderness Italia APS, Heimatpflegeverband Südtirol, Alpenverein Südtirol, Dachverband für Natur und Umweltschutz e CAI Alto Adige avevano impugnato i permessi di costruire in sanatoria rilasciati dai Comuni di Tires e Nova Levante nel dicembre 2022 a favore della società Tierser Seilbahn S.p.A. e le correlate autorizzazioni paesaggistiche postume emesse dalla Provincia Autonoma di Bolzano;
– le sanatorie riguardano lavori effettuati in difformità dai progetti originariamente autorizzati per la realizzazione dell’impianto funiviario Tires–Malga Frommer, insistente su area vincolata;
– nel 2019 la Giunta provinciale aveva approvato un intervento integrativo alla zona sciistica Carezza, creando i presupposti urbanistici per il collegamento funiviario San Cipriano–Malga Frommer;
– in seguito la società presentava il progetto definitivo di una funivia “va e vieni” con cabine da 60 posti e relative stazioni; esso prevedeva l’inserimento paesaggistico mediante copertura con terra armata e humus, così da rendere visibile solo la parte frontale degli edifici;
– nel 2020 la Conferenza di servizi ambientale esprimeva parere favorevole con prescrizioni, valendo anche come autorizzazione paesaggistica;
– nel 2021 i Comuni rilasciavano le rispettive concessioni edilizie;
– durante l’esecuzione dei lavori, le stazioni aumentavano in altezza e larghezza, poiché – secondo la relazione tecnica del 2021 – la società aveva deciso di adottare cabine “cabriolet” con piattaforma panoramica, richiedenti maggior spazio;
– nel marzo 2022 i Comuni riscontravano la mancanza delle dichiarazioni di agibilità e che l’impianto era privo di nulla osta all’esercizio, avviando i rispettivi procedimenti amministrativi (sebbene dagli atti emerga che già il 9.2.2022 l’Ufficio Funivie della Provincia Autonoma di Bolzano aveva rilasciato il nulla osta all’esercizio);
– il 18.3.2022 il Comune di Tires adottava l’ordinanza di sospensione dell’esercizio dell’impianto funiviario;
– la società presentava poi, il 30.3.2022, una domanda di sanatoria edilizia e paesaggistica, dichiarando la conformità urbanistica e paesaggistica delle opere sia al momento della realizzazione sia al momento della domanda, la non creazione di nuovi volumi o superfici utili e sostenendo che alcune superfici/volumi originariamente previsti (e poi non più previsti) erano stati murati e riempiti;
– più in particolare, la società affermava che alcuni vani originari erano stati chiusi con murature e riempiti (“tombati”), al fine di compensare i volumi non autorizzati;
– i Comuni chiedevano alla Provincia la valutazione cumulativa ex art. 42 L.P. n. 17/2017, e il 23.11.2022 la competente Conferenza di servizi provinciale emetteva parere positivo con condizioni (tra cui la dimostrazione del tombamento stabile e definitivo dei volumi indicati);
– nel dicembre 2022 la Provincia emetteva l’autorizzazione paesaggistica postuma e i Comuni rilasciavano i rispettivi permessi di costruire in sanatoria; contestualmente la società trasmetteva le dichiarazioni del direttore lavori attestanti l’avvenuta muratura, il riempimento dei vani e il rispetto delle prescrizioni provinciali;
– nel dicembre 2022 i Carabinieri della Stazione di Fiè allo Sciliar eseguivano, per conto della Procura della Repubblica di Bolzano, accertamenti fotografici sui vani riempiti, confermando le predette dichiarazioni;
– sempre nel dicembre 2022 (22.12.2022) il Comune di Tires revocava la sospensione e la funivia poteva nuovamente entrare in funzione;
– la Procura della Repubblica di Bolzano, che nel frattempo aveva disposto una consulenza tecnica d’ufficio (a cura dell’Ingegnere Andrea Eccher, relazione dell’11.7.2022), a seguito del parere positivo della Conferenza ambientale e dei permessi di costruire in sanatoria richiedeva l’archiviazione delle indagini preliminari per i presunti reati urbanistici e paesaggistici, poi disposta dal G.I.P. con decreto del 20.6.2023;
– le associazioni ricorrenti sostenevano nel ricorso di primo grado che:
a) l’autorizzazione paesaggistica postuma sarebbe vietata in presenza di creazione o aumento di volume o superficie utile, ampliamento che nel caso di specie sarebbe stato pacifico;
b) la Provincia avrebbe rilasciato l’autorizzazione senza verificare concretamente il tombamento né le modalità esecutive, trasformando illegittimamente tale operazione da “presupposto” a “condizione”;
c) la Conferenza di servizi avrebbe deciso oltre il termine perentorio, agendo in carenza di potere, con effetto di nullità dell’atto.
3. Nel giudizio di primo grado si costituivano i Comuni di Tires e di Nova Levante, la Provincia Autonoma di Bolzano e la società controinteressata, sostenendo in estrema sintesi che:
i) i volumi abusivi sarebbero stati compensati da pari volumi tombati, interrati e quindi privi di impatto paesaggistico;
ii) il parere positivo della Conferenza dei servizi proverebbe la compatibilità paesaggistica;
iii) il termine di 180 giorni non sarebbe perentorio;
iv) le associazioni difetterebbero di interesse al ricorso, non avendo impugnato il progetto originario, ben più impattante.
4. Il TRGA, con ordinanza n. 259/2023, disponeva un’ampia consulenza tecnica d’ufficio, volta ad accertare:
i) se i volumi e le superfici utili realizzati in difformità presso le stazioni a valle e a monte fossero interrati oppure fuori terra, individuandone l’esatta collocazione e verificando se la terra armata e lo strato di humus costituissero un autentico interramento ai sensi della normativa provinciale, ovvero una semplice schermatura vegetale priva degli effetti tecnici dell’interramento (avuto riguardo all’intero involucro, eccetto la parte frontale destinata all’ingresso/uscita delle cabine);
ii) la collocazione (sotto o sopra terra) dei volumi e delle superfici utili indicati nei progetti di variante in sanatoria come “non più previsti” e se tali volumi corrispondessero ai vani dichiarati tombati o riempiti;
iii) la quantificazione, per ciascuna stazione (valle e monte), del volume e della superficie utile realizzati in difformità rispetto ai titoli edilizi e paesaggistici originari, nonché dei volumi e delle superfici utili risultanti nei progetti di variante come eliminati/tombati o “non più previsti”, esponendo i relativi calcoli e ricostruendo la corrispondenza numerica tra volumi/superfici abusivi e volumi/superfici tombati;
iv) se i vani tombati fossero stati originariamente progettati per una funzione edilizia autonoma (locali tecnici, spazi funzionali o elementi necessari alla struttura), ovvero se il tombamento fosse stato eseguito esclusivamente per compensare i volumi abusivamente realizzati, costituendo una misura sostitutiva della demolizione finalizzata al rispetto dell’art. 100 L.P. 9/2018;
v) se i volumi tombati generassero un impatto sul paesaggio o sull’ambiente e, in caso positivo, la descrizione della natura dell’impatto, indicando effetti sulla percezione paesaggistica, modifiche al profilo del terreno, variazioni della permeabilità del suolo o del regime delle acque.
5. Con sentenza n. 290/2024 il Tribunale regionale di giustizia amministrativa per il Trentino-Alto Adige, Sezione Autonoma di Bolzano, all’esito della TU (Architetto Alberto Negri, relazione del 30.9.2024), dichiarava inammissibili entrambi i ricorsi, per difetto di interesse in capo alle associazioni ambientaliste.
6. In particolare il TRGA:
– ricordava che la legittimazione delle associazioni è riconosciuta dalla normativa ambientale e dalla giurisprudenza consolidata; tuttavia, l’interesse a ricorrere è condizione autonoma, richiedendo la prospettazione di una lesione concreta e attuale nonché la possibilità di ottenere dal giudizio un’utilità effettiva. Il processo amministrativo non tutela la legalità in astratto, ma interessi giuridici concreti;
– applicando tali principi al caso di specie, il TRGA riconosceva la legittimazione delle associazioni, ma riteneva insussistente l’interesse a ricorrere, poiché:
i) l’impianto funiviario nel suo complesso, molto impattante, non era stato impugnato; gli ampliamenti contestati erano di portata minore e inseriti in un contesto già pesantemente modificato;
ii) le ricorrenti non avevano descritto in modo concreto quale lesione al paesaggio derivasse dagli ampliamenti, limitandosi a formule generiche su naturalità, consumo di suolo e visibilità;
iii) la TU evidenziava che le modifiche si risolvevano in una riprofilatura del terreno di ridottissima percepibilità visiva, con aumento minimo della superficie impermeabile e impatto ambientale non significativo;
iv) le ricorrenti non avevano contestato nel merito la valutazione paesaggistica positiva della Conferenza dei servizi, ma soltanto la violazione dell’art. 100 L.P. 9/2018, ossia un profilo formale;
v) l’argomentazione secondo cui l’art. 100 vieta sempre la sanatoria in caso di aumento di volume non esonera dalla necessità di dimostrare un pregiudizio concreto; diversamente l’azione delle associazioni si trasformerebbe in un’azione popolare, non ammessa;
– il Tribunale concludeva che le associazioni non avevano dimostrato in che modo gli ampliamenti incidessero negativamente sul paesaggio, già compromesso dall’impianto originario, e pertanto mancava un interesse concreto e attuale all’annullamento degli atti.
7. Avverso la sentenza n. 290/2024 del TRGA di Bolzano hanno proposto appello le associazioni Mountain Wilderness Italia APS, Heimatpflegeverband Südtirol, Alpenverein Südtirol, Dachverband für Natur und Umweltschutz e CAI Alto Adige, chiedendo la riforma della sentenza, la declaratoria di ammissibilità dei ricorsi e l’accoglimento dei motivi riproposti e dichiarati assorbiti in primo grado.
8. Si sono costituiti i Comuni di Tires e di Nova Levante, la Tierser Seilbahn S.p.A. e la Provincia Autonoma di Bolzano, chiedendo il rigetto dell’appello.
9. In vista della trattazione della causa nel merito, le parti hanno depositato memorie e memorie di replica, insistendo nelle rispettive deduzioni.
10. All’udienza del 5 marzo 2026 l’appello è stato trattenuto in decisione.
11. Il primo motivo di appello è rubricato: « Error in iudicandi per violazione e falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c. e degli artt. 24, 103 e 113 Cost. Violazione e falsa applicazione degli artt. 99 e 100 L.P. 9/2018 e dell’art. 167, comma 4, d.lgs. 42/2004 e della ratio sottesa al divieto di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica postuma. Erroneità della sentenza appellata per violazione dei principi in materia di interesse a ricorrere. Violazione e falsa applicazione dell’art. 146, comma 12, d.lgs. 42/2004. Erronea, contraddittoria e illogica motivazione ».
Le associazioni appellanti deducono che la motivazione della sentenza del TRGA violerebbe i principi generali sulle condizioni dell’azione, in particolare l’art. 100 c.p.c. e gli artt. 24, 103 e 113 Cost., nonché l’art. 146, comma 12, d.lgs. 42/2004. La decisione sarebbe inoltre viziata da contraddittorietà e illogicità.
Sebbene il TRGA abbia correttamente ricordato che, ai fini dell’interesse al ricorso, occorre verificare la mera potenziale lesione della situazione soggettiva, senza richiedere la dimostrazione dell’effettiva lesione, esso avrebbe poi svolto valutazioni di merito, pretendendo la prova di una lesione concreta del paesaggio, desumendone l’assenza di interesse a ricorrere.
A conferma dello sconfinamento nel merito, la sentenza richiamerebbe più volte le conclusioni della TU, ad esempio laddove afferma che l’aumento della superficie impermeabile avrebbe impatto irrilevante. Ciò violerebbe il principio secondo cui lo scrutinio sull’interesse deve essere ex ante, fondato sulla sola prospettazione del ricorrente, senza valutare la fondatezza sostanziale.
Le appellanti sostengono che, secondo giurisprudenza costante, per le associazioni portatrici di interessi diffusi l’interesse si valuta su un piano collettivo, morale e astratto, con criterio attenuato. In materia ambientale e paesaggistica non si applicherebbero rigidamente le regole dell’urbanistica: trattandosi di bene primario costituzionalmente protetto (art. 9 Cost.), non si richiederebbe prova puntuale di un danno.
Il TRGA avrebbe dovuto limitarsi a verificare la prospettazione di un potenziale pregiudizio.
Le associazioni richiamano inoltre di avere allegato e dimostrato:
i) la collocazione delle stazioni della funivia in aree di elevato pregio naturale e vincolate;
ii) la realizzazione di significativi aumenti di volumetria e superfici utili, privi di titolo;
iii) la conferma degli incrementi volumetrici da parte della Provincia e della TU (oltre 536 m³ a valle e oltre 430 m³ a monte; 95 m² e 60,68 m² di superfici utili).
Tali incrementi sarebbero equivalenti, quanto a entità, a nuove unità edilizie autonome.
Le appellanti richiamano l’art. 100 L.P. 9/2018 (speculare all’art. 167, comma 4, d.lgs. 42/2004), che precluderebbe la sanatoria paesaggistica postuma in presenza di aumenti di volume o superficie utile; tale divieto sarebbe stato più volte confermato dalla giurisprudenza e dalla Circolare del Ministero della Cultura 4.9.2023, n. 38023.
Da ciò deriverebbe che l’aumento volumetrico costituisce ex lege pregiudizio paesaggistico, radicando l’interesse a ricorrere.
Secondo le appellanti, l’assunto del TRGA secondo cui il divieto di sanatoria avrebbe solo scopo dissuasivo sarebbe contrario alla lettera della norma, che indica tassativamente i casi in cui la sanatoria è preclusa.
Esse aggiungono che il TRGA avrebbe attribuito rilievo decisivo al presunto interramento mediante terra armata e humus, basandosi sulla TU, ma tale elemento sarebbe irrilevante ai fini dell’art. 100 L.P. 9/2018, che vieterebbe anche i volumi interrati. L’impatto paesaggistico non dipenderebbe dalla visibilità superficiale, ma dalla modifica dell’assetto del territorio vincolato.
Le associazioni affermano di avere depositato tavole progettuali che mostrerebbero aumenti su tutti i livelli (interrato, piano terra, primo piano) e incrementi di altezza.
Da tutto ciò discenderebbe l’erroneità della pronuncia di inammissibilità per carenza di interesse, avendo il giudice applicato un criterio contrario ai principi consolidati.
12. Il secondo motivo di appello è rubricato: « Error in iudicandi per violazione e falsa applicazione degli artt. 100 c.p.c. e degli artt. 24, 103 e 113 Cost. Erroneità della sentenza appellata per violazione dei principi in materia di interesse a ricorrere. Errore di fatto e travisamento dei fatti. Eccesso di potere giurisdizionale con sconfinamento nella sfera del merito amministrativo. Erronea valutazione delle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio. Assoluto difetto di motivazione .»
Con il secondo mezzo di gravame, le appellanti censurano la sentenza del TRGA nella parte in cui ha concluso che esse non avrebbero superato lo scrutinio, pur attenuato, dell’effettiva lesività degli atti impugnati.
Secondo le associazioni, tale impostazione contrasterebbe con gli artt. 100 c.p.c., 24, 103 e 113 Cost., nonché con i principi generali sull’interesse a ricorrere, poiché pretenderebbe illegittimamente la prova di una lesione effettiva, non richiesta nella fase preliminare. Esse sostengono, invece, di aver allegato e provato in giudizio un pregiudizio paesaggistico sufficiente a radicare sia la legittimazione sia l’interesse ad agire.
La sentenza sarebbe altresì illegittima laddove afferma che l’interesse mancherebbe perché le associazioni non avevano impugnato l’atto di pianificazione relativo all’intervento integrativo e i titoli edilizi e paesaggistici originari dell’impianto. Secondo il TRGA, infatti, l’impianto complessivo sarebbe molto più impattante e, essendo rimasto incontestato, le associazioni avrebbero dovuto dimostrare quale ulteriore vulnus derivasse dai soli ampliamenti.
Le appellanti contestano tale accertamento, affermando che:
i) l’iniziativa giudiziaria riguarda un interesse diverso, ossia impedire che in aree vincolate si ricorra all’autorizzazione paesaggistica postuma in presenza di aumenti di volume o superficie utile;
ii) l’interesse al ricorso non dipenderebbe dall’impugnazione dei titoli precedenti, poiché i titoli in sanatoria sono autonomi e presuppongono un esercizio postumo di potere radicalmente incompatibile con la normativa vincolistica.
Richiedere la dimostrazione del quid pluris , ossia della differenza tra il danno derivante dall’impianto complessivo e quello derivante dagli ampliamenti, configurerebbe – secondo le appellanti – una “prova diabolica”, inammissibile in relazione ai beni paesaggistici costituzionalmente protetti.
Esse contestano inoltre l’assunto secondo cui la mancata impugnazione dei titoli originari equivarrebbe all’accettazione della compatibilità dell’opera: la scelta di non ricorrere potrebbe dipendere da molteplici ragioni, anche economiche.
Le associazioni ribadiscono che, contrariamente a quanto affermato dal TRGA, esse avevano già impugnato la pianificazione originaria dell’intervento integrativo, poi annullata con sentenza TRGA n. 82/2019.
Le appellanti contestano inoltre l’affermazione del TRGA secondo cui esse non avrebbero contestato nel merito la compatibilità paesaggistica, limitandosi a una violazione formale dell’art. 100 L.P. 9/2018. Esse richiamano di aver dedotto un difetto di istruttoria e di motivazione, lamentando la totale assenza di valutazione tecnica sull’incremento volumetrico e sulla tombatura.
Secondo le appellanti, il giudice di primo grado, nella valutazione dell’interesse, avrebbe compiuto una serie di accertamenti di merito, inammissibili nella fase preliminare. La sentenza avrebbe:
– qualificato l’ampliamento come una riprofilatura di scarso rilievo percettivo, sulla base di un giudizio discrezionale;
– attribuito valore dirimente alla TU, affermando che essa avrebbe dimostrato l’irrilevanza dell’impatto ambientale;
– ritenuto non rilevante l’aumento della superficie impermeabile.
Le appellanti precisano che l’accertamento dell’effettiva lesione attiene al merito, e che ai fini paesaggistici sarebbe irrilevante la sola visibilità a occhio nudo o la presunta interrabilità delle opere, poiché qualsiasi modifica dell’assetto del territorio vincolato è significativa.
Esse osservano inoltre che la TU avrebbe indagato solo i volumi tombati e non l’intero aumento volumetrico abusivo. Vi sarebbe stato, inoltre, un travisamento della perizia: la superficie di sedime considerata (77,60 m²) riguarderebbe solo i volumi tombati, non l’abuso complessivo.
Le associazioni richiamano di aver dimostrato che le stazioni sorgono in aree vincolate di pregio, che gli incrementi sono significativi e che la compensazione mediante tombatura non elimina il vulnus ma comporta ulteriore consumo di suolo. La TU avrebbe riconosciuto che la riprofilatura costituisce una semplice mascheratura.
Concludono che la potenzialità lesiva era ampiamente prospettata e sufficiente a radicare l’interesse al ricorso.
13. Con il terzo motivo di appello, rubricato « Riproposizione dei motivi di ricorso proposti in primo grado nei giudizi riuniti R.G. 36/2023 e 37/2023 », le appellanti ripropongono integralmente tutti i motivi dei ricorsi di primo grado.
13.1. Con il primo motivo, le associazioni ambientaliste denunciano la violazione degli artt. 99 e 100 L.P. 9/2018 che – in linea con l’art. 167 d.lgs. 42/2004 – vieterebbero la sanatoria paesaggistica postuma per interventi comportanti nuovi volumi o nuove superfici, salvo eccezioni molto limitate. Secondo la giurisprudenza costante, sarebbe esclusa qualsiasi autorizzazione postuma in presenza di incrementi volumetrici, anche se trattasi di volumi tecnici o interrati.
Le associazioni hanno contestato il parere favorevole della Conferenza dei servizi del 24.11.2022 e le conseguenti autorizzazioni paesaggistiche postume, ritenendoli in contrasto con tali norme.
Dalle pratiche edilizie emergerebbe che le opere sono state realizzate in significativa difformità rispetto al titolo edilizio 2021: stazione di valle e stazione di monte risulterebbero ampliate in altezza e larghezza in tutti i livelli, comportando la creazione di nuovi volumi e superfici utili. Le volumetrie realizzate supererebbero quelle autorizzate rispettivamente di 548 m³ e 425 m³.
Gli ampliamenti, realizzati senza preventiva autorizzazione paesaggistica su area vincolata, avrebbero imposto l’ordine di ripristino dei luoghi ai sensi dell’art. 99 L.P. 9/2018. Invece, le amministrazioni avrebbero rilasciato autorizzazioni postume e permessi di costruire in sanatoria, sostenendo che gli incrementi fossero compensati dal tombamento di locali regolari.
Secondo le associazioni, tale impostazione contrasterebbe con l’art. 100 L.P. n. 9/2018, che vieta in modo assoluto la sanatoria paesaggistica in presenza di nuova edificazione, anche se trattasi di volumi tecnici o interrati. Il danno paesaggistico si concretizzerebbe al momento della realizzazione dell’abuso e non potrebbe essere annullato dal tombamento. Le autorizzazioni postume sarebbero dunque illegittime e, di conseguenza, anche i permessi in sanatoria mancherebbero della doppia conformità.
13.2. Con il secondo motivo, le associazioni deducono eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione nelle autorizzazioni paesaggistiche postume. Gli atti impugnati non affronterebbero l’incremento volumetrico, la procedura di tombamento e le valutazioni tecniche necessarie. L’autorizzazione sarebbe stata subordinata alla sola dimostrazione del tombamento, che avrebbe assunto impropriamente natura di presupposto anziché di condizione.
13.3. Con il terzo motivo, le associazioni deducono la violazione del termine perentorio di 180 giorni previsto dall’art. 100 L.P. 9/2018 per il rilascio delle autorizzazioni postume e la conseguente decadenza dal potere provinciale.
14. L’appello è infondato.
15. Il Collegio ritiene opportuno premettere alcune osservazioni di principio, necessarie alla soluzione della controversia.
15.1. Quanto all’interesse concreto e attuale a impugnare il permesso di costruire in sanatoria relativo a opere minori, quando non sono stati impugnati i titoli edilizi originari (variante urbanistica, autorizzazioni paesaggistiche, concessioni iniziali), i quali rappresentano la base giuridica per la realizzazione del manufatto e costituiscono la fonte del pregiudizio ambientale più rilevante, la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato ha chiarito che il criterio decisivo è la presenza di una lesione attuale, concreta e direttamente riconducibile all’atto impugnato.
La mera contestazione di ampliamenti marginali non è sufficiente se il pregiudizio deriva da titoli precedenti non impugnati.
15.2. Con riferimento alle associazioni ambientaliste e al nesso causale tra atto impugnato e pregiudizio, è stato chiarito che la loro legittimazione non può essere limitata alle ipotesi normativamente previste (artt. 13 e 18 legge n. 349/1986; artt. 309 e 310 d.lgs. n. 152/2006), ma ciò non comporta un’estensione illimitata dell’azione, tale da trasformarla in azione popolare.
La giurisprudenza ha individuato condizioni specifiche: previsione statutaria delle finalità di tutela; consistenza organizzativa e rappresentatività; collegamento stabile con il territorio; attività continuativa non occasionale (Cons. Stato, sez. IV, 22.3.2018, n. 1838; sez. V, 2.10.2014, n. 4928; sez. V, 22.3.2012, n. 1640).
15.3. L’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con sentenza n. 6/2020 (ribadita da Cons. Stato, sez. IV, n. 7799/2022), ha chiarito che le associazioni rappresentano interessi sostanziali collettivi, fruitori dei beni ambientali, e che il loro interesse legittimo si pone in rapporto strumentale rispetto al potere pubblico.
15.4. Tuttavia, nel processo amministrativo il requisito della legittimazione non coincide con quello dell’interesse al ricorso.
Non è sufficiente agire per “corretto esercizio del potere amministrativo”: è necessaria la lesione di un interesse legittimo dell’associazione o degli interessi diffusi tutelati. È inoltre imprescindibile verificare un vantaggio diretto e attuale che potrebbe derivare dall’annullamento dell’atto (Cons. Stato, sez. IV, n. 10441/2022).
15.5. È fermo il principio della netta distinzione tra:
– legittimazione ad agire: titolarità di una posizione giuridica differenziata;
– interesse al ricorso: utilità concreta ricavabile dall’accoglimento della domanda.
Non basta un’utilità meramente eventuale o ipotetica (Cons. Stato, A.P. n. 4/2011).
15.6. L’interesse al ricorso richiede la prospettazione di una lesione concreta e attuale della sfera giuridica del ricorrente e l’effettiva utilità derivante dall’annullamento. La legittimazione, invece, attiene alla titolarità di un interesse legittimo in astratto (Cons. Stato, sez. IV, n. 9536/2025).
15.7. Quanto all’accertamento di compatibilità paesaggistica postuma (art. 167 T.U.E.), la giurisprudenza ha chiarito che, quando esiste un titolo edilizio efficace, le varianti devono essere valutate rispetto alle modifiche apportate, non all’intervento complessivo. Varianti non percepibili e prive di effetti sulla sagoma possono non richiedere nuovo titolo (Cons. Stato, sez. VII, n. 9125/2025).
15.8. In generale, i volumi completamente interrati e privi di effetti sulla percezione esterna possono risultare irrilevanti ai fini paesaggistici, ma ciò dipende dalla concreta incidenza visiva e volumetrica verificata in istruttoria (Cons. Stato, sez. IV, n. 7876/2025; sez. III, n. 8308/2025).
16. Alla luce di queste premesse sistematiche, si possono ora esaminare i singoli motivi.
17. Il primo motivo di appello
17.1. La sentenza impugnata ha correttamente dichiarato l’inammissibilità dei ricorsi per carenza di interesse, applicando i principi consolidati: il giudizio amministrativo tutela situazioni giuridiche soggettive, non la legalità oggettiva.
Occorre allegare una lesione concreta e attuale e l’utilità ricavabile dall’annullamento, distinta dalla legittimazione (Cons. Stato, A.P. n. 22/2021).
Il TRGA ha rilevato che:
– gli atti presupposti dell’opera principale (quelli realmente impattanti) non erano stati impugnati;
– gli ampliamenti contestati erano modesti e di scarsa percepibilità visiva, come da TU;
– non era stata indicata quale utilità concreta derivasse dall’annullamento, poiché l’impatto dell’opera principale sarebbe rimasto immutato.
17.2. È legittimo che il giudice, nel valutare l’interesse, ricorra a TU per verificare la consistenza fattuale delle allegazioni. Ciò non costituisce sconfinamento nel merito, ma è funzionale allo scrutinio preliminare.
17.3. La censura secondo cui il TRGA sarebbe entrato nel merito è infondata. L’allegazione di un generico aumento di volume non è sufficiente: il TU ha verificato che l’incremento era compensato attraverso tombamento e non produceva impatti percepibili. Le appellanti non hanno contestato nel merito la compatibilità paesaggistica.
17.4. Le argomentazioni delle appellanti attengono al merito della disciplina paesaggistica, non all’interesse al ricorso. La verifica dell’interesse precede logicamente ed è condizione per accedere al merito.
17.5. Il TRGA ha correttamente utilizzato la TU per verificare la plausibilità delle allegazioni, senza pronunciarsi sulla compatibilità paesaggistica. Ha rilevato che l’eliminazione degli ampliamenti non comporterebbe alcun miglioramento apprezzabile del contesto già pesantemente inciso dall’impianto non contestato.
17.6. È infondata anche la tesi secondo cui il divieto di sanatoria costituirebbe una presunzione legale di danno e dunque di interesse. Si tratta di una norma sostanziale; l’interesse processuale va comunque dimostrato. Una presunzione assoluta di lesività trasformerebbe il giudizio amministrativo in un controllo oggettivo di legalità.
17.7. Le appellanti fondano il proprio interesse esclusivamente sulla violazione dell’art. 100 della L.P. n. 9/2018, ma ciò inverte l’ordine logico: l’interesse va dimostrato prima di esaminare il merito della norma. Richiami generici a consumo di suolo e impermeabilizzazione non sono idonei a fondarlo, anche alla luce della TU, che ne esclude il rilievo.
18. Il secondo motivo di appello
18.1. È opportuno richiamare le conclusioni centrali della perizia espletata in primo grado, sulle quali il TRGA ha fondato puntualmente le proprie valutazioni.
Il TU, Ing. Negri, ha evidenziato che:
– le variazioni eseguite in variante si traducono in una riprofilatura di modesta entità, con limitata percepibilità visiva, tale da escludere qualunque incidenza negativa sull’assetto paesaggistico;
– i locali/porzioni oggetto di compensazione risultano interrati (ad eccezione dell’area funzionale all’ingresso/uscita cabine), confermando l’assenza di alterazione dell’assetto visivo esterno;
– l’eventuale incremento volumetrico è stato compensato mediante tombamento di volumi legittimamente realizzati ab initio ;
– la scelta del tombamento risulta coerente anche per ragioni statiche e strutturali dell’impianto;
– sotto il profilo paesaggistico, le modifiche non hanno prodotto nuovi impatti percepibili rispetto al progetto originario;
– l’effetto sul paesaggio rimane sostanzialmente invariato;
– il modesto incremento della superficie impermeabile (sia a valle sia a monte) non altera in maniera apprezzabile i processi ambientali, potendo al più prolungare in modo marginale i tempi di assorbimento delle acque meteoriche, senza modificare il bilancio idrologico locale.
Il TU conclude che le modifiche non determinano un impatto ambientale significativo né un vulnus al paesaggio circostante. Poiché le difformità non incidono in modo percepibile e risultano compensate senza aggravio paesaggistico o ambientale, la valutazione paesaggistica postuma si inserisce coerentemente nel quadro concreto del caso.
18.2. Tali accertamenti risultano in linea anche con le verifiche svolte dal tecnico incaricato dalla Procura della Repubblica di Bolzano (doc. 26 della società):
– le opere difformi risultano quasi completamente interrate, divenendo «quasi impercettibili alla vista»;
– la riprofilatura del terreno ha migliorato la percezione di naturalità del sito;
– le variazioni interessano porzioni interrate già previste nel progetto, con «impatto visivo modestissimo»;
– i locali tombati sono integralmente chiusi e non costituiscono superficie utile, né incrementano la volumetria ai fini urbanistico‑paesaggistici;
– il tombamento è conforme all’orientamento giurisprudenziale secondo cui vani chiusi e privi di accesso non generano volume urbanistico computabile;
– mediante compensazione dei volumi tombati, l’opera non supera le volumetrie assentite e rispetta la condizione posta dall’art. 100 L.P. n. 9/2018 (assenza di nuova creazione di volumi utili);
– le variazioni non presentano effetti apprezzabili sulla valutazione di impatto ambientale, interessando solo parti interrate;
– il lieve incremento della superficie impermeabile non altera il sistema ambientale né il bilancio idrologico;
– il ripristino, mediante demolizione, risulterebbe irragionevole e pregiudizievole per la sicurezza strutturale dell’impianto;
– per opere interrate con impatto visivo minimo, la L.P. n. 9/2018 consente la valutazione paesaggistica postuma, quando non vi sia creazione di volumi utili;
– la compatibilità paesaggistica è stata correttamente accertata dalla Provincia ai sensi degli artt. 67 e 100 L.P. n. 9/2018.
18.3. La verifica tecnica svolta ha dunque evidenziato l’irrilevanza paesaggistica delle modifiche oggetto di sanatoria: si tratta di interventi privi di alterazioni sostanziali dell’assetto paesaggistico e senza incidenza visiva. Tale dato tecnico è incompatibile con la stessa nozione di pregiudizio paesaggistico e, pertanto, la valutazione paesaggistica postuma non risulta preclusa nel caso concreto.
18.4. La ratio dell’art. 100 L.P. n. 9/2018 è evitare la legittimazione ex post di interventi che producano un danno paesaggistico.
Quando, come nel caso in esame, le modifiche non sono percepibili e non alterano il contesto tutelato, la valutazione postuma non tradisce la finalità della norma e non legittima alcun pregiudizio.
Il TRGA non ha ritenuto decisivo il mancato ricorso contro i titoli originari, ma ha valorizzato tale dato al fine di affermare che l’impatto paesaggistico effettivo era stato definito da atti presupposti non contestati. L’onere delle appellanti era dimostrare in che cosa le sole varianti determinassero un aggravamento. Tale onere non è stato assolto.
18.5. Né rileva il generico richiamo all’aumento della cubatura o delle superfici utili, poiché il TU ha accertato la compensazione volumetrica mediante tombamento. Le variazioni risultano irrilevanti sul piano paesaggistico, non emergendo variazioni percepibili dell’impatto visivo.
La stessa TU ha escluso che il lieve incremento di superfici impermeabili produca effetti ambientali significativi.
Peraltro, la delibera che inseriva la stazione di valle in zona infrastrutturale con indici edilizi ben superiori non è stata impugnata.
18.6. Non coglie nel segno l’affermazione delle appellanti secondo cui un incremento della cubatura del 16,97% sarebbe “non modesto”: si fonda su un’erronea lettura della TU, riferita ai soli volumi tombati.
Il TRGA non ha considerato il tombamento come ripristino paesaggistico, ma come elemento fattuale per valutare l’assenza di utilità dell’azione.
Le questioni relative a impermeabilizzazioni, morfologia del terreno e modifiche idrologiche attengono al merito della compatibilità paesaggistica e non allo scrutinio preliminare dell’interesse.
Inoltre, come rilevato dal TRGA, anche la rimozione degli ampliamenti lascerebbe immutato l’impatto dell’impianto principale, ben più significativo e mai contestato.
Il secondo motivo di appello deve pertanto essere respinto.
19. La conferma della declaratoria di inammissibilità adottata dal TRGA impedisce a questo giudice di appello di esaminare i motivi di merito riproposti ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a.
L’effetto devolutivo riguarda solo le questioni che superano il vaglio delle condizioni dell’azione. In mancanza di riforma della statuizione pregiudiziale, il giudizio si chiude in rito e non può procedere alla fase rescissoria (Cons. Stato, A.P., 30 luglio 2018, n. 11).
20. Per le ragioni esposte l’appello deve essere rigettato.
21. La particolarità della vicenda permette al Collegio di poter compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
IO LA, Presidente FF
Davide Ponte, Consigliere
Lorenzo Cordi', Consigliere
TH TH, Consigliere, Estensore
Marco Poppi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TH TH | IO LA |
IL SEGRETARIO