Ordinanza presidenziale 8 maggio 2025
Sentenza 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. I, sentenza 16/03/2026, n. 324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 324 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00324/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00327/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 327 del 2022, proposto dal sig. LO Baldassarri, rappresentato e difeso dall'avvocato Federico Gori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Interno; la Prefettura di Pesaro Urbino -Ufficio Territoriale del Governo-, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona, domiciliataria ex lege in Ancona, corso Mazzini n. 55;
per l'annullamento
-del decreto del Ministero dell'Interno assunto al prot. n. 557/PAS/U/002912/10171.59, del 03.03.2022, di decisione sul ricorso gerarchico presentato dal sig. Baldassarri il 29.10.2021 avverso il provvedimento prefettizio n. 5887/2019, datato 22.02.2022 e notificato il 03.03.2022, recante il divieto di detenzione di armi e munizioni;
-degli atti ad esso connessi, presupposti e/o consequanziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4° bis , del cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 marzo 2026 il dott. CO IN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo dell’odierno giudizio il ricorrente ha impugnato, deducendone l’illegittimità, il decreto del Ministero dell’Interno del 22.2.2022, di rigetto del ricorso gerarchico presentato avverso il divieto di detenzione di armi e munizioni emesso a suo carico dalla Prefettura di Pesaro e Urbino il 22.9.2019.
2. Il decreto prefettizio del 22.9.2019 è stato adottato a seguito di un’informativa del Commissariato di P.S. di Fano datata 27.8.2019, che aveva trasmesso il verbale di ritiro cautelare delle suddette armi e munizioni ex art. 39, comma 2°, del T.U.L.P.S., effettuato in data 25.8.2019, e la comunicazione di notizia di reato inoltrata, in data 26.8.2019, dal suddetto Commissariato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pesaro, nei confronti dell’odierno ricorrente.
Il ritiro cautelativo delle armi e munizioni si era reso necessario a seguito della denuncia-querela presentata nell’ottobre 2019 dal cognato del ricorrente, che riferiva di aver subito da quest’ultimo lesioni personali e minacce di morte.
Con note del 26.11.2019 e del 9.12.2020 il Commissariato di P.S. di Fano riteneva che il ricorrente non possedesse i requisiti di affidabilità all'uso e detenzione delle armi, evidenziando altresì come, all'epoca, i rapporti con il cognato risultassero ancora tesi, al punto tale che quest’ultimo temeva la “costante presenza” del ricorrente.
In seguito interveniva pure la sentenza n. 195 del 17.3.2021, con la quale il Tribunale di Pesaro, nel condannare il ricorrente per i reati di lesione personale e minaccia grave, ha rappresentato una situazione di conflittualità sussistente tra il ricorrente e il cognato.
Con nota dell'11.8.2021 il Commissariato di P.S., evidenziato che i rapporti tra le parti erano ancora tesi, ha trasmesso copia della dichiarazione del cognato del ricorrente, il quale ribadiva di sentirsi ancora intimorito dagli atteggiamenti minacciosi e tracotanti del cognato.
Conseguentemente, il Prefetto ha ritenuto venir meno il requisito dell’affidabilità del ricorrente circa il corretto uso delle armi.
Con successivo provvedimento del 22 febbraio 2022 il Ministero dell’Interno ha respinto il ricorso gerarchico considerato il carattere prognostico della valutazione ampiamente discrezionale del Prefetto, che nel caso di specie si è fondata sull’esame delle circostanze riferite dal Commissariato di P.S. di Fano, e considerata l’infondatezza dei motivi di censura proposti alla luce delle controdeduzioni della Prefettura di Pesaro e Urbino.
3. L’impugnativa sottopone al Collegio i motivi così rubricati “ 1) Violazione di legge – art. 43 R.D. n. 773/1933 – difetto di motivazione ed eccesso di potere per erronea valutazione dei fatti; 2) Violazione di legge, eccesso di potere e carenza di istruttoria sotto altro profilo. Violazione dei principi di affidamento e di proporzionalità dell'azione amministrativa” .
In estrema sintesi, secondo il ricorrente il provvedimento prefettizio e il successivo decreto ministeriale sarebbero stati emessi alla luce della sola querela presentata dal cognato, che riferiva di aver subito minacce e lesioni fisiche, non di una sentenza penale di condanna passata in giudicato.
Il rigetto del ricorso gerarchico sarebbe sostenuto unicamente da un susseguirsi di richiami giurisprudenziali, a dimostrazione di un’istruttoria e di una motivazione carenti.
E l’ampia discrezionalità dell’Autorità Amministrativa sarebbe sconfinata nell’arbitrio.
4. Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Interno e la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Pesaro - Urbino, depositando una relazione la quale, anzitutto, fa valere l’incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore del T.A.R. del Lazio, ove ha sede il Ministero dell’Interno che ha emesso la nota di rigetto del ricorso gerarchico. Nel merito, le Amministrazioni hanno comunque ribadito la piena legittimità degli atti impugnati e parimenti l’infondatezza, in fatto e in diritto, delle contestazioni del ricorrente.
5. Nell’approssimarsi dell’udienza pubblica di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 marzo 2026 l’Avvocatura dello Stato ha depositato la pronuncia della Corte d’Appello di Ancona che nel maggio 2023 ha confermato la sentenza di primo grado di condanna del ricorrente.
6. Alla detta udienza la causa è stata trattenuta in decisione senza discussione.
7. Preliminarmente va affermata la competenza del T.A.R. adito.
L’art. 13, commi 1° e 4° bis , del cod.proc.amm., stabilisce che:
“ 1. Sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni è inderogabilmente competente il tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione territoriale esse hanno sede. Il tribunale amministrativo regionale è comunque inderogabilmente competente sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni i cui effetti diretti sono limitati all'ambito territoriale della regione in cui il tribunale ha sede.
[…]
4-bis. La competenza territoriale relativa al provvedimento da cui deriva l'interesse a ricorrere attrae a sé anche quella relativa agli atti presupposti dallo stesso provvedimento tranne che si tratti di atti normativi o generali, per la cui impugnazione restano fermi gli ordinari criteri di attribuzione della competenza.”.
Nella controversia in esame assume rilievo l’efficacia spaziale del divieto di detenzione di armi e munizioni, inizialmente assunto dalla Prefettura e poi confermato dal Ministero dell’Interno, che si estende nel territorio dell’organo emanante il relativo provvedimento, vale a dire la Prefettura di Pesaro e Urbino nelle Marche.
Trova quindi applicazione il secondo periodo del primo comma, in combinato disposto con il comma 4° bis, del citato art. 13, che, per il riparto della competenza per territorio del Giudice amministrativo, prevede il criterio dell’efficacia spaziale dell’atto o del comportamento che fonda l’interesse al ricorso contro il quale è diretto.
Detto criterio prevale sul criterio generale della sede dell’autorità emanante l’atto impugnato, sia per il dato letterale della citata disposizione di legge (l'avverbio “comunque”), sia sul piano sostanziale, atteso che esso fa riferimento all’efficacia dell’atto da cui origina l’interesse del ricorrente all’impugnazione.
Tale conclusione non muta nel caso di impugnazione della decisione resa sul ricorso gerarchico promanante dall’Autorità centrale, posto che, anche alla luce della fattispecie in esame -in cui la decisione di rigetto è confermativa delle valutazioni e del provvedimento adottato dal Prefetto di Pesaro e Urbino-, ad avviso del Collegio la decisione sul rimedio giustiziale “accede” al provvedimento impugnato rendendolo definitivo, senza alcuna capacità lesiva nuova rispetto allo stesso.
In altri termini, il carattere lesivo spetta al provvedimento “base” a seguito della conferma data dalla reiezione del ricorso gerarchico e non alla decisione sullo stesso, con conseguente competenza territoriale dell’Ufficio giudiziario individuato con riferimento all’atto “a monte”.
8. Ciò statuito, l’impugnativa va respinta.
9. I due motivi, per la loro stretta connessione, possono essere trattati congiuntamente.
10. Il ricorrente lamenta:
-l’illegittimità del divieto prefettizio (e del conseguente decreto ministeriale di rigetto del ricorso gerarchico), in quanto giustificati dalla sola denuncia-querela presentata dal cognato del ricorrente per fatti lesione personale e minacce. Di contro, sarebbe assente una valutazione complessiva della personalità del soggetto attinto dal divieto, e, soprattutto, mancherebbe una condanna penale passata in giudicato. A sostegno delle proprie argomentazioni il ricorrente rileva di essersi tempestivamente attivato, successivamente alla notifica del divieto prefettizio, per cedere a terzi le armi in suo possesso; di non essere mai stato protagonista di vicende caratterizzate dall’uso delle armi; e di avere necessità di praticare la caccia, quale attività fisica aerobica, per contenere i propri problemi di salute;
-l’illegittimità, per carenza di motivazione, del decreto di rigetto del ricorso gerarchico, assunto sulla base di un susseguirsi di richiami giurisprudenziali, che dimostrerebbero pure un’istruttoria sostanzialmente carente.
Le censure sono manifestamente infondate.
10.1. Il divieto di detenzione di armi e munizioni è stato adottato in applicazione degli artt. 11, 43 e 39 del R.D. 18.6.1931, n. 773 (c.d. T.U.L.P.S.).
Va quindi, innanzitutto, osservato che, ai sensi dell’art. 11 del del T.U.L.P.S.:
“ Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:
-omissis- […] a chi non può provare la sua buona condotta.
Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione ”;
Secondo l’art. 39 del T.U.L.P.S.: “ Il prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, denunciate ai termini dell'articolo precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne.
Nei casi d'urgenza gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza provvedono all'immediato ritiro cautelare dei materiali di cui al primo comma, dandone immediata comunicazione al Prefetto” .
E infine a norma dell’art. 43 del T.U.L.P.S.: “ Oltre a quanto è stabilito dall'art. 11 non può essere conceduta la licenza di portare armi -omissis- […] a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi ”.
Le citate disposizioni normative affidano all’Autorità di pubblica sicurezza il delicato compito cautelare, da esercitare con ampia discrezionalità, di prevenire usi inappropriati delle armi a tutela della privata e pubblica incolumità.
10.2. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, il Prefetto ha un potere ampiamente discrezionale nel valutare, con il massimo rigore, qualsiasi circostanza circa l'adozione del provvedimento di divieto della detenzione di armi, in quanto la misura restrittiva persegue la finalità di prevenire la commissione di reati e, più in generale, di fatti lesivi della incolumità delle persone e della pubblica sicurezza (Consiglio di Stato sez. III, 28.03.2022, n. 2229; 28.04.2020, n. 2722).
Poiché la detenzione di armi costituisce un fatto eccezionale e può essere autorizzata in deroga al generale divieto di portarle e detenerle, sancito dall'art. 699 c.p. (vd. Corte Costituzionale, sentenza 16 dicembre 1993, n. 440), il soggetto, oltre a dover essere persona assolutamente esente da mende, deve anche assicurare la sua sicura e personale affidabilità circa il buon uso delle armi.
L’ampia discrezionalità del Prefetto nel valutare, con prudente apprezzamento e con i consueti limiti di congruità e ragionevolezza, l'affidabilità del destinatario dell’autorizzazione si fonda su un giudizio che non riguarda la pericolosità sociale dell'interessato, bensì la sua affidabilità nell’utilizzo delle armi e l'assenza del rischio di abusi, ed è più stringente del primo, potendo riguardare elementi di fatto e condotte che possono anche non avere dato luogo a condanne penali o misure di pubblica sicurezza, ma risultano genericamente non ascrivibili a “buona condotta” (vd. C.d.S., I sez., parere n. 1798 del 18.11.2022).
L'Amministrazione, in altri termini, può valorizzare nella loro oggettività non solo fatti di reato (anche non attinenti all’uso delle armi), ma anche vicende e situazioni personali del soggetto che non assumano rilevanza penale.
Sono ritenuti rilevanti, a tal fine, oltre alle manifestazioni di aggressività verso le persone, anche senza l'impiego di armi, le manifestazioni di scarso equilibrio o scarsa capacità di autocontrollo (Consiglio di Stato sez. III, 13.07.2021, n. 5306).
E ciò perché il divieto di detenzione di armi non ha finalità sanzionatorie o punitive, ma svolge una funzione cautelare in via prognostica sulla base delle circostanze di fatto esistenti al momento in cui l’atto viene adottato (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 2614/2020).
10.3. Nel caso in esame, la valutazione complessiva svolta dai provvedimenti prefettizio e ministeriale qui gravati risulta in linea con le finalità cautelari e preventive suesposte e resiste dunque ai profili di illegittimità dedotti dal ricorrente.
10.3a. Difatti, sotto un primo aspetto, i provvedimenti in epigrafe non risultano affatto assunti sull’unico dato della denuncia-querela sporta dal cognato del ricorrente, bensì cumulando a quel dato “storico” altri dati e precisamente (si legga il decreto prefettizio):
-le plurime segnalazioni fatte pervenire dal Commissariato di P.S. (del 26.8.2019, del 26.11.2019, del 9.12.2020, dell’11.8.2019), sul fatto che il ricorrente non era ritenuto in possesso dei requisiti di affidabilità all’uso e detenzione delle armi e sul perdurante stato di tensione dei rapporti con il cognato, che da ultimo (come emerge dalla citata nota dell’11.8.2021), aveva pure ribadito “ di sentirsi ancora intimorito dagli atteggiamenti minacciosi e tracotanti del Baldassarri ”;
-il referto medico dell’A.S.U.R. - Ospedale Santa Croce di Fano, rilasciato nei confronti del cognato del ricorrente a seguito dei fatti penalmente rilevanti poi oggetto della denuncia querela, contenente la diagnosi di “ trauma policontusivo e poliescoriato ", con prognosi di giorni 15;
-la sentenza del Tribunale penale di Pesaro n. 195 del 17.3.2021, che condannava il ricorrente per i reati di lesione personale e minaccia grave, rappresentando la sussistenza di una situazione di conflittualità sussistente tra le parti.
Si tratta di una congerie di elementi che, sul sostrato di una vicenda che si presentava caratterizzata da una condotta di violenza e di minaccia, hanno portato, nel loro complesso, la Prefettura di Pesaro e Urbino a ritenere che il ricorrente non garantisse il possesso dei prescritti requisiti di affidabilità e che, pertanto, fosse opportuno vietargli, a scopo cautelativo, il possesso di armi e munizioni.
Il giudizio di affidabilità presuppone infatti che l’interessato sia persona indenne da mende, osservi una condotta di vita improntata alla puntuale osservanza delle norme penali e di tutela dell'ordine pubblico, nonché delle comuni regole di buona convivenza civile, sì che non possano emergere sintomi e sospetti di utilizzo improprio dell'arma in pregiudizio ai tranquilli ed ordinati rapporti con gli altri consociati (da ultimo cfr. in questo senso T.A.R. Lombardia, Brescia, n. 1209/2025).
La valutazione così compiuta dalla Prefettura, tenuto conto dell’ampia discrezionalità di cui gode a tal riguardo, apparendo frutto del prudente apprezzamento di tutte le circostanze di fatto rilevanti nella concreta fattispecie da parte dell’Autorità amministrativa competente, si rivela attendibile e comunque immune da manifesti profili di irrazionalità od arbitrarietà, rientrando nel paradigma normativo dell’art. 39 del T.U.L.P.S. di cui è stata colta appieno l’essenza general-preventiva.
10.3b. Non è decisivo il rilievo per cui, al tempo dell’emissione del decreto prefettizio, la sentenza penale di condanna del ricorrente non fosse passata in giudicato.
Lo fa intendere la stessa Prefettura nella parte finale del provvedimento impugnato, ove chiaramente afferma che il ricorrente “ a prescindere dall'esito del procedimento penale, è da ritenersi persona che, al momento, non garantisca il possesso dei prescritti requisiti di affidabilità ”.
Nelle valutazioni della Prefettura ha infatti pesato la forte conflittualità tra il ricorrente e il cognato, vicini di casa, resa tangibile dall’episodio del 25.8.2019, contrassegnato dalla presenza di gravi fatti di aggressione fisica e di minaccia verbale attestati dalla pronuncia del Tribunale di Pesaro n. 195 del 17.3.2021, che giova ricordare è stata anche confermata dalla sentenza della Corte d’Appello di Ancona n. 1358 del 22.5.2023.
Da qui la ragionevole previsione della Prefettura che gli animi delle parti potessero nuovamente esasperarsi al punto tale da ingenerare improvvisi e ulteriori gesti inconsulti i quali, di certo, sarebbero agevolati, se non aggravati nelle loro conseguenze, da un uso inappropriato delle armi a disposizione.
10.3c. Non ha pregio nemmeno l’assunto della mancata valutazione complessiva della personalità del soggetto attinto dal divieto.
Difatti l’art. 39 del T.U.L.P.S. non richiede di compiere difficili indagini introspettive sui tratti caratteriali dei soggetti richiedenti o che siano già in possesso di un porto d’armi, quanto piuttosto quello di apprestare la migliore tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica in presenza anche solo di dubbi o perplessità circa il pericolo di abuso delle armi.
I provvedimenti impugnati perseguono chiaramente queste finalità.
10.3d. È infondato pure il rilievo per cui la Prefettura non avrebbe tenuto conto del fatto che: i) il ricorrente si è tempestivamente attivato, successivamente alla notifica del divieto prefettizio, per cedere a terzi le armi in suo possesso; ii) non era stato protagonista di altre vicende caratterizzate dall’uso delle armi; iii) avrebbe ora la necessità di utilizzare le armi per praticare la caccia, quale attività fisica aerobica per contenere i propri problemi di salute.
Infatti (rispettivamente):
i) la cessione delle armi era atto necessitato dall’ingiunzione in tal senso contenuta nel provvedimento di divieto della detenzione e dell’uso delle armi, con la prospettiva della loro confisca nel caso di mancato adempimento;
ii) a giustificazione della misura inibitoria non è necessario un obiettivo ed accertato abuso delle armi, risultando piuttosto sufficiente la sussistenza di circostanze che dimostrino come il soggetto non sia del tutto affidabile al loro uso attesa l’essenza general-preventiva dei provvedimenti impugnati adottati sulla base di una prognosi pro futuro ;
iii) non sussiste un diritto soggettivo pieno del ricorrente alla detenzione delle armi, e in ogni caso l’interesse a praticare attività fisica aerobica può essere soddisfatto anche attraverso attività diverse da quella venatoria.
10.3e. Infine non è condivisibile la critica di illegittimità del provvedimento ministeriale di rigetto del ricorso gerarchico in quanto asseritamente privo di adeguata motivazione e supportato solo da richiami giurisprudenziali.
In realtà il provvedimento ministeriale ha puntualmente dato riscontro delle ragioni di fatto che hanno indotto la Prefettura ad adottare il divieto impugnato, id est : la proposta di divieto formulata dal Commissariato di P.S. di Fano con nota del 27.8.2019; il ritiro cautelare delle armi e munizioni detenute; la denuncia querela sporta nei confronti del ricorrente; l’episodio di minacce di morte e di aggressione fisica; la sentenza di condanna del Tribunale di Pesaro; la situazione di conflittualità, in essere mai sopita, tra vicini nonché cognati. E su questi presupposti, alla luce del formante giurisprudenziale sulla natura preventiva del giudizio, ampiamente discrezionale, di non affidabilità, il Ministero ha prima disatteso le “eccezioni” del ricorrente alla luce delle controdeduzioni della Prefettura di Pesaro e Urbino del 25.1.2022, decretando infine il rigetto del ricorso amministrativo.
Il provvedimento offre dunque adeguata motivazione in ordine ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche considerate ostative all’accoglimento del ricorso gerarchico.
11. L’impugnativa va quindi integralmente respinta.
12. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore delle Amministrazioni intimate, delle spese di lite che liquida in € 1.500,00. le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
Carlo Modica de Mohac di Grisi', Presidente
CO IN, Primo Referendario, Estensore
Fabio Belfiori, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CO IN | Carlo Modica de Mohac di Grisi' |
IL SEGRETARIO