TAR Ancona, sez. I, sentenza 16/03/2026, n. 324
TAR
Ordinanza presidenziale 8 maggio 2025
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TAR
Sentenza 16 marzo 2026

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  • Rigettato
    Violazione di legge – art. 43 R.D. n. 773/1933 – difetto di motivazione ed eccesso di potere per erronea valutazione dei fatti

    La Corte ha ritenuto che i provvedimenti non siano stati assunti sull'unica base della denuncia-querela, ma cumulando a questo dato altri elementi quali le segnalazioni del Commissariato di PS, il referto medico del cognato, e la sentenza di condanna del Tribunale di Pesaro. È stato altresì chiarito che il giudizio di affidabilità non richiede una condanna penale passata in giudicato e che l'amministrazione può valorizzare fatti e condotte che non assumono rilevanza penale. La cessione delle armi è stata considerata un atto necessitato, e l'interesse alla caccia non costituisce un diritto soggettivo pieno alla detenzione di armi.

  • Rigettato
    Violazione di legge, eccesso di potere e carenza di istruttoria sotto altro profilo. Violazione dei principi di affidamento e di proporzionalità dell'azione amministrativa

    Il provvedimento ministeriale è stato ritenuto adeguatamente motivato, in quanto ha dato riscontro delle ragioni di fatto che hanno indotto la Prefettura ad adottare il divieto, quali la proposta del Commissariato di PS, il ritiro cautelare delle armi, la denuncia-querela, l'episodio di minacce e aggressione, la sentenza di condanna e la perdurante conflittualità. Il Ministero ha disatteso le eccezioni del ricorrente alla luce delle controdeduzioni della Prefettura, basandosi sulla natura preventiva e discrezionale del giudizio di non affidabilità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Ancona, sez. I, sentenza 16/03/2026, n. 324
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
    Numero : 324
    Data del deposito : 16 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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