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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 30/06/2025, n. 433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 433 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. 3192/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Ravenna, sezione civile, in persona del giudice dott. Pierpaolo Galante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3192/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, avente ad oggetto
“assicurazione contro i danni”, vertente
TRA
( ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Donati presso il cui studio Parte_1
è elettivamente domiciliata in Faenza (RA), via A. Volta n. 1, in virtù di procura allegata all'atto di citazione
ATTRICE
E
( ), in persona del procuratore speciale Dott. CP_1 P.IVA_2 Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Filippo Raffi presso il cui studio è elettivamente domiciliata in
Ravenna, via G. Guaccimanni n. 39, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
CONCLUSIONI per l'attrice: “accertato l'inadempimento posto in essere dalla società , Controparte_3 condannare la società stessa, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della , della somma di € 44.782,83 oltre IVA Controparte_4
(di cui € 39.609,23 + iva per ripristino biancheria danneggiata ed € 5.183,60 +iva per spesa di riparazione della macchina) a titolo di risarcimento di tutti i danni dalla stessa subiti a seguito del sinistro per cui è causa, oltre agli interessi moratori di cui all'art. 1284/4° comma c.c. dalla domanda giudiziale fino al saldo effettivo;
ovvero al pagamento di quella maggiore o minore somma che sarà
pagina 1 di 5 ritenuta equa e di giustizia, tenuto conto di eventuali franchigie e/o di applicazione di scoperto nella misura del 10% ove operanti. Con vittoria di spese e compensi professionali oltre ad accessori di legge”; per la convenuta: “in via principale, rigettare, per le causali dedotte, ogni domanda proposta da parte attrice nei confronti dell , siccome infondata e, comunque, per l'inoperatività della garanzia CP_1 assicurativa inter partes di cui alla polizza "Impresa Sicura" n. 75316615. Spese rifuse;
in via subordinata, accertata e graduata la responsabilità dell'attrice ex artt. 1914, 1915 e 1227 cc, condannare l' a indennizzare proporzionalmente parte attrice, esclusivamente nei limiti e alle CP_1 condizioni -massimali, franchigie e scoperti compresi- della polizza inter partes n. 75316615. Spese rifuse o, quantomeno, compensate”.
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato la società (di Parte_1 seguito “la società ) ha convenuto, dinanzi all'intestato Tribunale, l' ed ha Pt_1 CP_1 esposto che, in seguito all'installazione di un nuovo filtro olio alla pressa utilizzata per l'attività di lavanderia da essa svolta, in data 1/10/2018 il titolare verificò che la biancheria lavata la settimana precedente fosse macchiata;
che, in seguito ad accertamenti, risultò che tali macchie fossero conseguenza della rottura di “uno dei filtri dell'olio dell'impianto oleodinamico al servizio del macchinario”, che causò la fuoriuscita dell'olio che imbrattò la biancheria;
che essa deducente avesse contratto con una polizza “impresa sicura” contro i danni - polizza all risk n. 75316615; CP_1 che, tuttavia, con comunicazione del 7/08/2019 negò l'indennizzabilità del sinistro, CP_1 assumendo che il danno, stimato dal Perito di in euro 45.532,00 complessivi, non fosse CP_1 ricompreso nell'oggetto del contratto”; che a nulla fossero valsi i tentativi di risoluzione stragiudiziale della lite.
Tanto premesso la società ha chiesto di condannare la Compagnia assicurativa al pagamento, Pt_1 in proprio favore, dell'indennizzo assicurativo nella misura di € 40.336,51, oltre interessi di cui al d.lgs
231/2002; con vittoria delle spese di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 24/3/2022 si è costituita l' che, CP_1 in via principale, ha contestato l'operatività della garanzia assicurativa di cui alla polizza stipulata con la controparte, per essere esplicitamente esclusa l'indennizzabilità dei danni da “guasto macchina” e, in subordine, ha dedotto che in ogni caso la garanzia avrebbe dovuto operare esclusivamente nei limiti dei massimali assicurati, delle condizioni di polizza e, comunque, al netto delle franchigie e degli scoperti previsti contrattualmente a carico della stessa assicurata e tenuto altresì conto della condotta pagina 2 di 5 colposa dell'attrice ai sensi degli artt. 1914, 1915 e 1227 cc, per aver tardato una settimana almeno ad accorgersi del guasto, così aggravando il danno.
Tanto premesso la compagnia assicurativa ha chiesto, in via principale, di rigettare la domanda attorea perché infondata e, in subordine, accertata la responsabilità dell'attrice ex artt. 1914, 1915 e 1227 cc, di ridurre l'indennizzo proporzionalmente e nei limiti ed alle condizioni - massimali, franchigie e scoperti compresi - della polizza n. 75316615; con vittoria, o in subordine compensazione, delle spese di lite.
Concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., espletata una CTU, acquisita documentazione varia, entro i termini concessi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. le parti hanno precisato le conclusioni come sopra riportate e lo scrivente giudice monocratico, subentrato a quello precedentemente titolare del procedimento per effetto di decreto di variazione tabellare del 27/2/2025, con ordinanza depositata in data 12/3/2025 ha trattenuto la causa in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1. La domanda è infondata e va, pertanto, rigettata.
Le condizioni di assicurazione allegate alla polizza assicurativa contro i danni n. 75316615 stipulata tra le parti (cfr. doc. 3 di parte attrice e doc. 1 di parte convenuta) escludono esplicitamente l'indennizzabilità sia dei “danni causati da o dovuti a: fuoriuscita di acqua o altri liquidi ad eccezione del caso in cui la fuoriuscita sia dovuta a: rottura accidentale di impianti al servizio del Fabbricato e/o del Macchinario;
traboccamento di elementi atti alla raccolta e allo smaltimento dell'acqua piovana
(…)” (cfr. punto “5. Sezione incendio – all risks” lett. b) delle condizioni di assicurazione), sia dei
“danni causati da o dovuti a: (…) guasti, mancato e/o anormale funzionamento di impianti, macchinari
e attrezzature in genere (anche elettroniche) e loro sistemi di azionamento/controllo” (cfr. punto “5.
Sezione incendio – all risks” lett. c) delle condizioni di assicurazione).
Nel caso di specie risulta dalla CTU svolta dall'ing. (le cui conclusioni, non contestate Persona_1 neppure dalle parti, devono condividersi perché esenti da vizi logici o procedimentali) che il danno oggetto della domanda d'indennizzo - formulata dall'attrice entro il termine preclusivo per l'attività assertiva della prima memoria istruttoria e pari alla somma di denaro occorsa per l'acquisto di biancheria nuova, sostitutiva di quella danneggiata dall'olio della macchina pressatrice - conseguì alla fuoriuscita di olio dal filtro del circuito oleodinamico costituente parte integrante della detta macchina pressatrice (cfr. la risposta del CTU al quesito 5), utilizzata dalla società odierna attrice nel ciclo di lavorazione per il lavaggio della biancheria, per eliminare la maggior parte di liquido di lavaggio, mediante la pressatura dei capi.
pagina 3 di 5 Si trattò, in sostanza, di un danno da fuoriuscita di olio dovuta ad un guasto della macchina pressatrice, non indennizzabile in base alle condizioni di assicurazione (cfr. punto “5. Sezione incendio – all risks” lett. c) delle condizioni di assicurazione).
Non è possibile, invece, ritenere che si trattò di un danno causato da fuoriuscita di liquido dovuta a
“rottura accidentale di impianti al servizio del macchinario”, ai sensi del punto 5 (sezione incendio – all risks) lett. b) delle condizioni di assicurazione, come assunto dalla parte attrice, poiché l'olio responsabile dell'imbrattamento della biancheria fuoriuscì - non da un impianto al servizio della macchina pressatrice, avente una autonomia strutturale rispetto a tale macchinario, ma - dalla pressa stessa o, volendo essere più precisi, dal filtro del circuito oleodinamico facente parte della macchina pressatrice (cfr. risposta del ctu al quesito 5: “il circuito oleodinamico - contenente il filtro - è parte integrante della macchina pressatrice”).
Il punto “5. Sezione incendio – all risks” lett. c) delle condizioni di assicurazione, infatti, nella parte in cui considera indennizzabili i danni da o dovuti a rottura accidentale di “impianti al servizio” del fabbricato e/o del macchinario richiede in modo implicito ma univoco che affinché il danno da fuoriuscita di liquido sia indennizzabile esso debba conseguire alla rottura di impianti aventi un'autonomia strutturale rispetto al macchinario o fabbricato assicurati e che siano “al servizio” di questi, vale a dire in una relazione di accessorietà funzionale con il macchinario o fabbricato. Tale circostanza non si è verificata nel caso di specie in cui, come detto, l'olio fuoriuscì dalla macchina pressatrice stessa, per la deformazione del filtro del circuito oleodinamico facente parte della stessa macchina “che si è danneggiato probabilmente per effetto di una sovrapressione temporanea nel circuito oleodinamico” (cfr. CTU pag. 14, in risposta al quesito 3).
La domanda va, pertanto, rigettata, non rientrando il danno dedotto in causa nell'oggetto della polizza assicurativa.
2. Le spese di lite seguono la soccombenza della parte attrice e sono liquidate, come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al DM 55/2014 (scaglione fino ad euro 52.000,00, valori minimi tenuto conto della semplicità delle questioni trattate). Le spese di CTU, già liquidate con decreto del
20/6/2024, vanno definitivamente poste a carico della parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, sezione civile, definitivamente pronunziando nell'ambito del giudizio n.
3192/2021 R.G., così provvede:
1. rigetta la domanda proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
[...]
pagina 4 di 5 2. condanna pagamento, in favore di delle Controparte_5 CP_1 spese di lite che liquida in € 3809,00 per compenso professionale, oltre spese generali 15%, cpa ed iva, come per legge se dovuta;
pone le spese di CTU, già liquidate con decreto del 20/6/2024, definitivamente a carico della parte attrice.
Ravenna, 30/6/2025
Il Giudice
Dott. Pierpaolo Galante
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Ravenna, sezione civile, in persona del giudice dott. Pierpaolo Galante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3192/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, avente ad oggetto
“assicurazione contro i danni”, vertente
TRA
( ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Donati presso il cui studio Parte_1
è elettivamente domiciliata in Faenza (RA), via A. Volta n. 1, in virtù di procura allegata all'atto di citazione
ATTRICE
E
( ), in persona del procuratore speciale Dott. CP_1 P.IVA_2 Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Filippo Raffi presso il cui studio è elettivamente domiciliata in
Ravenna, via G. Guaccimanni n. 39, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
CONCLUSIONI per l'attrice: “accertato l'inadempimento posto in essere dalla società , Controparte_3 condannare la società stessa, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della , della somma di € 44.782,83 oltre IVA Controparte_4
(di cui € 39.609,23 + iva per ripristino biancheria danneggiata ed € 5.183,60 +iva per spesa di riparazione della macchina) a titolo di risarcimento di tutti i danni dalla stessa subiti a seguito del sinistro per cui è causa, oltre agli interessi moratori di cui all'art. 1284/4° comma c.c. dalla domanda giudiziale fino al saldo effettivo;
ovvero al pagamento di quella maggiore o minore somma che sarà
pagina 1 di 5 ritenuta equa e di giustizia, tenuto conto di eventuali franchigie e/o di applicazione di scoperto nella misura del 10% ove operanti. Con vittoria di spese e compensi professionali oltre ad accessori di legge”; per la convenuta: “in via principale, rigettare, per le causali dedotte, ogni domanda proposta da parte attrice nei confronti dell , siccome infondata e, comunque, per l'inoperatività della garanzia CP_1 assicurativa inter partes di cui alla polizza "Impresa Sicura" n. 75316615. Spese rifuse;
in via subordinata, accertata e graduata la responsabilità dell'attrice ex artt. 1914, 1915 e 1227 cc, condannare l' a indennizzare proporzionalmente parte attrice, esclusivamente nei limiti e alle CP_1 condizioni -massimali, franchigie e scoperti compresi- della polizza inter partes n. 75316615. Spese rifuse o, quantomeno, compensate”.
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato la società (di Parte_1 seguito “la società ) ha convenuto, dinanzi all'intestato Tribunale, l' ed ha Pt_1 CP_1 esposto che, in seguito all'installazione di un nuovo filtro olio alla pressa utilizzata per l'attività di lavanderia da essa svolta, in data 1/10/2018 il titolare verificò che la biancheria lavata la settimana precedente fosse macchiata;
che, in seguito ad accertamenti, risultò che tali macchie fossero conseguenza della rottura di “uno dei filtri dell'olio dell'impianto oleodinamico al servizio del macchinario”, che causò la fuoriuscita dell'olio che imbrattò la biancheria;
che essa deducente avesse contratto con una polizza “impresa sicura” contro i danni - polizza all risk n. 75316615; CP_1 che, tuttavia, con comunicazione del 7/08/2019 negò l'indennizzabilità del sinistro, CP_1 assumendo che il danno, stimato dal Perito di in euro 45.532,00 complessivi, non fosse CP_1 ricompreso nell'oggetto del contratto”; che a nulla fossero valsi i tentativi di risoluzione stragiudiziale della lite.
Tanto premesso la società ha chiesto di condannare la Compagnia assicurativa al pagamento, Pt_1 in proprio favore, dell'indennizzo assicurativo nella misura di € 40.336,51, oltre interessi di cui al d.lgs
231/2002; con vittoria delle spese di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 24/3/2022 si è costituita l' che, CP_1 in via principale, ha contestato l'operatività della garanzia assicurativa di cui alla polizza stipulata con la controparte, per essere esplicitamente esclusa l'indennizzabilità dei danni da “guasto macchina” e, in subordine, ha dedotto che in ogni caso la garanzia avrebbe dovuto operare esclusivamente nei limiti dei massimali assicurati, delle condizioni di polizza e, comunque, al netto delle franchigie e degli scoperti previsti contrattualmente a carico della stessa assicurata e tenuto altresì conto della condotta pagina 2 di 5 colposa dell'attrice ai sensi degli artt. 1914, 1915 e 1227 cc, per aver tardato una settimana almeno ad accorgersi del guasto, così aggravando il danno.
Tanto premesso la compagnia assicurativa ha chiesto, in via principale, di rigettare la domanda attorea perché infondata e, in subordine, accertata la responsabilità dell'attrice ex artt. 1914, 1915 e 1227 cc, di ridurre l'indennizzo proporzionalmente e nei limiti ed alle condizioni - massimali, franchigie e scoperti compresi - della polizza n. 75316615; con vittoria, o in subordine compensazione, delle spese di lite.
Concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., espletata una CTU, acquisita documentazione varia, entro i termini concessi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. le parti hanno precisato le conclusioni come sopra riportate e lo scrivente giudice monocratico, subentrato a quello precedentemente titolare del procedimento per effetto di decreto di variazione tabellare del 27/2/2025, con ordinanza depositata in data 12/3/2025 ha trattenuto la causa in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1. La domanda è infondata e va, pertanto, rigettata.
Le condizioni di assicurazione allegate alla polizza assicurativa contro i danni n. 75316615 stipulata tra le parti (cfr. doc. 3 di parte attrice e doc. 1 di parte convenuta) escludono esplicitamente l'indennizzabilità sia dei “danni causati da o dovuti a: fuoriuscita di acqua o altri liquidi ad eccezione del caso in cui la fuoriuscita sia dovuta a: rottura accidentale di impianti al servizio del Fabbricato e/o del Macchinario;
traboccamento di elementi atti alla raccolta e allo smaltimento dell'acqua piovana
(…)” (cfr. punto “5. Sezione incendio – all risks” lett. b) delle condizioni di assicurazione), sia dei
“danni causati da o dovuti a: (…) guasti, mancato e/o anormale funzionamento di impianti, macchinari
e attrezzature in genere (anche elettroniche) e loro sistemi di azionamento/controllo” (cfr. punto “5.
Sezione incendio – all risks” lett. c) delle condizioni di assicurazione).
Nel caso di specie risulta dalla CTU svolta dall'ing. (le cui conclusioni, non contestate Persona_1 neppure dalle parti, devono condividersi perché esenti da vizi logici o procedimentali) che il danno oggetto della domanda d'indennizzo - formulata dall'attrice entro il termine preclusivo per l'attività assertiva della prima memoria istruttoria e pari alla somma di denaro occorsa per l'acquisto di biancheria nuova, sostitutiva di quella danneggiata dall'olio della macchina pressatrice - conseguì alla fuoriuscita di olio dal filtro del circuito oleodinamico costituente parte integrante della detta macchina pressatrice (cfr. la risposta del CTU al quesito 5), utilizzata dalla società odierna attrice nel ciclo di lavorazione per il lavaggio della biancheria, per eliminare la maggior parte di liquido di lavaggio, mediante la pressatura dei capi.
pagina 3 di 5 Si trattò, in sostanza, di un danno da fuoriuscita di olio dovuta ad un guasto della macchina pressatrice, non indennizzabile in base alle condizioni di assicurazione (cfr. punto “5. Sezione incendio – all risks” lett. c) delle condizioni di assicurazione).
Non è possibile, invece, ritenere che si trattò di un danno causato da fuoriuscita di liquido dovuta a
“rottura accidentale di impianti al servizio del macchinario”, ai sensi del punto 5 (sezione incendio – all risks) lett. b) delle condizioni di assicurazione, come assunto dalla parte attrice, poiché l'olio responsabile dell'imbrattamento della biancheria fuoriuscì - non da un impianto al servizio della macchina pressatrice, avente una autonomia strutturale rispetto a tale macchinario, ma - dalla pressa stessa o, volendo essere più precisi, dal filtro del circuito oleodinamico facente parte della macchina pressatrice (cfr. risposta del ctu al quesito 5: “il circuito oleodinamico - contenente il filtro - è parte integrante della macchina pressatrice”).
Il punto “5. Sezione incendio – all risks” lett. c) delle condizioni di assicurazione, infatti, nella parte in cui considera indennizzabili i danni da o dovuti a rottura accidentale di “impianti al servizio” del fabbricato e/o del macchinario richiede in modo implicito ma univoco che affinché il danno da fuoriuscita di liquido sia indennizzabile esso debba conseguire alla rottura di impianti aventi un'autonomia strutturale rispetto al macchinario o fabbricato assicurati e che siano “al servizio” di questi, vale a dire in una relazione di accessorietà funzionale con il macchinario o fabbricato. Tale circostanza non si è verificata nel caso di specie in cui, come detto, l'olio fuoriuscì dalla macchina pressatrice stessa, per la deformazione del filtro del circuito oleodinamico facente parte della stessa macchina “che si è danneggiato probabilmente per effetto di una sovrapressione temporanea nel circuito oleodinamico” (cfr. CTU pag. 14, in risposta al quesito 3).
La domanda va, pertanto, rigettata, non rientrando il danno dedotto in causa nell'oggetto della polizza assicurativa.
2. Le spese di lite seguono la soccombenza della parte attrice e sono liquidate, come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al DM 55/2014 (scaglione fino ad euro 52.000,00, valori minimi tenuto conto della semplicità delle questioni trattate). Le spese di CTU, già liquidate con decreto del
20/6/2024, vanno definitivamente poste a carico della parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, sezione civile, definitivamente pronunziando nell'ambito del giudizio n.
3192/2021 R.G., così provvede:
1. rigetta la domanda proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
[...]
pagina 4 di 5 2. condanna pagamento, in favore di delle Controparte_5 CP_1 spese di lite che liquida in € 3809,00 per compenso professionale, oltre spese generali 15%, cpa ed iva, come per legge se dovuta;
pone le spese di CTU, già liquidate con decreto del 20/6/2024, definitivamente a carico della parte attrice.
Ravenna, 30/6/2025
Il Giudice
Dott. Pierpaolo Galante
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