Articolo 6 della Legge 28 febbraio 1969, n. 21
Articolo 5Articolo 7
Versione
15 marzo 1969
Art. 6.

Il contributo a favore dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, ai sensi dell' articolo 26, lettera a), della legge 7 febbraio 1961, n. 59 , modificata dall' articolo 3 della legge 21 aprile 1962, n. 181 , e' fissato, per l'anno finanziario 1969, in lire 205.374.057.000.
Entrata in vigore il 15 marzo 1969