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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. III, sentenza 19/02/2026, n. 1516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1516 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1516/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 3, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
MATARAZZO ANTONINO ANGELO MARI, Presidente e Relatore
NIGRO PASQUALE, Giudice
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5894/2024 depositato il 04/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202400000249000 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI
2021
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202400000249000 IRAP 2018 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 484/2026 depositato il
16/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Chiede di disporre la riunione dei giudizi e, in subordine, la sospensione dell'efficacia del preavviso di fermo impugnato.
Resistente/Appellato: Chiede di rigettare il ricorso, con la condanna a spese e compensi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato mediante PEC in data 05/06/2024 e inviato il 04/07/2024 con il servizio telematico
Ricorrente_1, rappresentata e difesa come in atti, ha proposto ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione di Catania e dell'Agenzia delle Entrate di Catania avverso Comunicazione preventiva di fermo amministrativo documento n. 29380202400000249000 su autovettura targata Targa_1 di proprietà della ricorrente.
Premette che in data 08/05/2024 riceveva la notifica dell'indicato preavviso di fermo relativamente al presunto omesso pagamento delle seguenti cartelle esattoriali:
1) cartella n. 29320220063644545000 notificata in data 27.01.2023 per presunto omesso pagamento
IRAP anno 2018 per complessivi € 1.387,99;
2) cartella n. 29320230051426146000 notificata in data 26.07.2023 per IVA anno 2021 per complessivi
€ 5.816,80.
Motiva il ricorso evidenziando che è pendente giudizio di opposizione n. 9793/2024 avverso cartella di pagamento n. 29320230051426146000 e istanza di sgravio cartella n. 29320220063644545000.
Precisa che in data 29/01/2024 ha presentato ricorso avverso la cartella n. 29320230051426146000, sottesa al preavviso di fermo oggi impugnato, in relazione al presunto omesso pagamento IVA anno 2021; e che in ordine alla cartella di pagamento n. 29320220063644545000, relativa al presunto omesso pagamento di
IRAP anno 2018, la ricorrente ha presentato richiesta di sgravio in quanto l'imposta non è dovuta, come da allegato.
Poiché sussiste connessione soggettiva ed oggettiva, chiede di disporre la riunione dei giudizi e, in subordine, la sospensione dell'efficacia del preavviso di fermo su beni mobili registrati oggi impugnato, in attesa della definizione del ricorso avverso la cartella n. 29320230051426146000 già incardinato e di riscontro della richiesta di sgravio presentata in data 30.05.2024 per la cartella n. 29320220063644545000.
L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Catania si costituisce in giudizio con deposito atti in data 26/08/2024 e controdeduce.
L'Ufficio eccepisce l'inammissibilità del ricorso in quanto la comunicazione preventiva di fermo amministrativo non integra un nuovo e autonomo atto impositivo, sicché esso resta sindacabile in giudizio solo per “vizi propri”.
La Contribuente, in realtà, non solo non solleva eccezioni afferenti ai vizi propri dell'atto impugnato, ma presenta Ricorso solo ed esclusivamente per chiedere la riunione con un altro ricorso già precedentemente presentato dalla stessa, avverso la cartella esattoriale n. 29320230051426146, da Lei identificato col numero di R.G. 9793/2024.
È bene precisare che a quest'Ufficio non risulta nessun ricorso collegato al numero di R.G. 9793/2024, riferibile alla Parte, ma il numero di R.G. del ricorso riguardante la cartella n. 29320230051426146 risulta essere il 542/2024.
La parte inoltre fa semplicemente notare che per quanto attiene l'altra cartella di pagamento sottesa all'atto oggi impugnato, la n. 29320220063644545, è stata avanzata una richiesta di sgravio.
Chiede di dichiarare l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 19 del D.Lgs. 546/92; nel merito, di rigettare il ricorso proposto per l'infondatezza dei motivi in esso esposti;
di condannare la controparte al pagamento delle spese processuali.
Con deposito atti in data 19/12/2024 si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Rappresenta in primo luogo che il ricorso avverso è sottoscritto dalla sola ricorrente personalmente ma non dal professionista cui è stata conferita la procura a margine per cui lo stesso deve essere dichiarato inammissibile in quanto inesistente (docc. n. 1 e 2 – PEC di notifica e ricorso).
In subordine rappresenta altresì che il ricorso avverso, contravvenendo al modello legale, non reca la richiesta di annullamento di alcun atto impugnato ma piuttosto, ed in violazione di qualsivoglia norma di rito, invoca la mera sospensione delle attività esecutive poste in essere dall'odierna deducente sulla scorta di validi atti della riscossione già notificati alla stessa.
In conclusione il preavviso di fermo notificato in data 08.05.2024 risulta essere pienamente legittimo per cui non può essere accolta per le ragioni dianzi esposte la richiesta di sospensione dello stesso (ed a maggior ragione una richiesta di annullamento dello stesso, mai peraltro formulata da controparte) né ha, in coerenza, utilità ai fini del decidere l'ulteriore richiesta avversa di riunione del presente procedimento ad altro eventualmente già pendente.
Chiede di rigettare con ogni forma e motivazione il ricorso avverso;
spese e compensi del presente giudizio.
All'udienza del giorno 20 dicembre 2024 viene trattata l'istanza di sospensione dell'atto impugnato e all'esito la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, Sez. 12, con Ordinanza n. 4/2025 depositata il 07/01/2025, stante l'insussistenza dei presupposti previsti dalla legge sia per il fumus boni iuris che per il periculum in mora rigetta l'istanza di sospensione. Spese al merito. Rinvio a nuovo ruolo.
Con successiva Ordinanza n. 636/2025 del 21/02/2025 depositata in data 24/02/2025 il Collegio della
Sezione n.12 di questa Corte di Giustizia Tributaria rimette il procedimento al Presidente della Corte per eventuale riunione.
Il Presidente di questa Corte di Giustizia Tributaria con provvedimento n. 23/2025 del 27/02/2025 decreta la variazione di assegnazione della controversia dalla Sezione 12 alla Sezione n. 03.
Con nota di deposito del 21/01/2026 il difensore di ADER deposita la Sentenza n. 2716/2025 emessa dalla Sezione 12 di questa Corte nel procedimento n. 542/2024 avente ad oggetto la cartella di pagamento n. 29320230051426146000.
All'udienza del giorno 11 febbraio 2026 questo Collegio della Sezione 3 procede, in camera di consiglio, all'esame degli atti del fascicolo.
Successivamente il Presidente dichiara chiusa la discussione e pone la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva questa Corte di Giustizia Tributaria di I grado che l'odierno giudizio è stato originato dal ricorso con cui il contribuente ha impugnato l'indicata Comunicazione preventiva di fermo amministrativo dell'importo totale di € 7.406,84.
Le parti resistenti, come visto, eccepiscono la inammissibilità del ricorso e la infondatezza delle censure.
Questa Corte preliminarmente rileva che parte ricorrente ha chiesto la riunione del presente procedimento a quello n. 9793/2024 R.G. avente ad oggetto il ricorso avverso la presupposta cartella n.
29320230051426146000.
In realtà il riferimento al n. 9793/2024 R.G. è errato in quanto la cartella di pagamento n.
29320230051426146000 è oggetto del ricorso iscritto al R.G.R. n. 542/2024, come peraltro correttamente evidenziato dalla resistente Agenzia delle Entrate.
Rileva, inoltre, che il detto procedimento R.G. n. 542/2024, avente ad oggetto la citata cartella di pagamento, è stato trattato dalla Sezione 12 di questa Corte, in composizione monocratica, all'udienza del
21/02/2025 ed è stato deciso con la Sentenza n. 2716/2025 depositata in data 31/03/2025, con cui il Giudice
Monocratico ha rigettato il ricorso e condannato la ricorrente ad € 300,00 di spese di lite.
Considerato quanto sopra circa la cartella di pagamento n. 29320230051426146000 e rilevato che in atti non si riscontra alcun esito circa la richiesta di sgravio relativa all'altra cartella di pagamento di cui alla
Comunicazione preventiva di fermo amministrativo in oggetto, si deve ritenere che il presente ricorso sia privo di qualsivoglia fondamento, stante la piena validità ed efficacia esecutiva degli atti presupposti al
Preavviso di fermo impugnato.
Conseguentemente, considerata la legittimità e la fondatezza della pretesa tributaria e della Comunicazione preventiva del fermo amministrativo impugnata, questa Corte ritiene che il ricorso deve essere rigettato.
Con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore delle parti resistenti, come in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catania – Sez. III, rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano, in favore dell'Agenzia delle Entrate – Direzione
Provinciale di Catania, nella misura di € 500,00, oltre spese generali e dell'Agenzia delle Entrate–
Riscossione nella misura di € 650,00, oltre spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Catania, nella
Camera di Consiglio del giorno 11 febbraio 2026. Il Presidente rel./estensore dott. A. Matarazzo
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 3, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
MATARAZZO ANTONINO ANGELO MARI, Presidente e Relatore
NIGRO PASQUALE, Giudice
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5894/2024 depositato il 04/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202400000249000 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI
2021
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202400000249000 IRAP 2018 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 484/2026 depositato il
16/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Chiede di disporre la riunione dei giudizi e, in subordine, la sospensione dell'efficacia del preavviso di fermo impugnato.
Resistente/Appellato: Chiede di rigettare il ricorso, con la condanna a spese e compensi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato mediante PEC in data 05/06/2024 e inviato il 04/07/2024 con il servizio telematico
Ricorrente_1, rappresentata e difesa come in atti, ha proposto ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione di Catania e dell'Agenzia delle Entrate di Catania avverso Comunicazione preventiva di fermo amministrativo documento n. 29380202400000249000 su autovettura targata Targa_1 di proprietà della ricorrente.
Premette che in data 08/05/2024 riceveva la notifica dell'indicato preavviso di fermo relativamente al presunto omesso pagamento delle seguenti cartelle esattoriali:
1) cartella n. 29320220063644545000 notificata in data 27.01.2023 per presunto omesso pagamento
IRAP anno 2018 per complessivi € 1.387,99;
2) cartella n. 29320230051426146000 notificata in data 26.07.2023 per IVA anno 2021 per complessivi
€ 5.816,80.
Motiva il ricorso evidenziando che è pendente giudizio di opposizione n. 9793/2024 avverso cartella di pagamento n. 29320230051426146000 e istanza di sgravio cartella n. 29320220063644545000.
Precisa che in data 29/01/2024 ha presentato ricorso avverso la cartella n. 29320230051426146000, sottesa al preavviso di fermo oggi impugnato, in relazione al presunto omesso pagamento IVA anno 2021; e che in ordine alla cartella di pagamento n. 29320220063644545000, relativa al presunto omesso pagamento di
IRAP anno 2018, la ricorrente ha presentato richiesta di sgravio in quanto l'imposta non è dovuta, come da allegato.
Poiché sussiste connessione soggettiva ed oggettiva, chiede di disporre la riunione dei giudizi e, in subordine, la sospensione dell'efficacia del preavviso di fermo su beni mobili registrati oggi impugnato, in attesa della definizione del ricorso avverso la cartella n. 29320230051426146000 già incardinato e di riscontro della richiesta di sgravio presentata in data 30.05.2024 per la cartella n. 29320220063644545000.
L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Catania si costituisce in giudizio con deposito atti in data 26/08/2024 e controdeduce.
L'Ufficio eccepisce l'inammissibilità del ricorso in quanto la comunicazione preventiva di fermo amministrativo non integra un nuovo e autonomo atto impositivo, sicché esso resta sindacabile in giudizio solo per “vizi propri”.
La Contribuente, in realtà, non solo non solleva eccezioni afferenti ai vizi propri dell'atto impugnato, ma presenta Ricorso solo ed esclusivamente per chiedere la riunione con un altro ricorso già precedentemente presentato dalla stessa, avverso la cartella esattoriale n. 29320230051426146, da Lei identificato col numero di R.G. 9793/2024.
È bene precisare che a quest'Ufficio non risulta nessun ricorso collegato al numero di R.G. 9793/2024, riferibile alla Parte, ma il numero di R.G. del ricorso riguardante la cartella n. 29320230051426146 risulta essere il 542/2024.
La parte inoltre fa semplicemente notare che per quanto attiene l'altra cartella di pagamento sottesa all'atto oggi impugnato, la n. 29320220063644545, è stata avanzata una richiesta di sgravio.
Chiede di dichiarare l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 19 del D.Lgs. 546/92; nel merito, di rigettare il ricorso proposto per l'infondatezza dei motivi in esso esposti;
di condannare la controparte al pagamento delle spese processuali.
Con deposito atti in data 19/12/2024 si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Rappresenta in primo luogo che il ricorso avverso è sottoscritto dalla sola ricorrente personalmente ma non dal professionista cui è stata conferita la procura a margine per cui lo stesso deve essere dichiarato inammissibile in quanto inesistente (docc. n. 1 e 2 – PEC di notifica e ricorso).
In subordine rappresenta altresì che il ricorso avverso, contravvenendo al modello legale, non reca la richiesta di annullamento di alcun atto impugnato ma piuttosto, ed in violazione di qualsivoglia norma di rito, invoca la mera sospensione delle attività esecutive poste in essere dall'odierna deducente sulla scorta di validi atti della riscossione già notificati alla stessa.
In conclusione il preavviso di fermo notificato in data 08.05.2024 risulta essere pienamente legittimo per cui non può essere accolta per le ragioni dianzi esposte la richiesta di sospensione dello stesso (ed a maggior ragione una richiesta di annullamento dello stesso, mai peraltro formulata da controparte) né ha, in coerenza, utilità ai fini del decidere l'ulteriore richiesta avversa di riunione del presente procedimento ad altro eventualmente già pendente.
Chiede di rigettare con ogni forma e motivazione il ricorso avverso;
spese e compensi del presente giudizio.
All'udienza del giorno 20 dicembre 2024 viene trattata l'istanza di sospensione dell'atto impugnato e all'esito la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, Sez. 12, con Ordinanza n. 4/2025 depositata il 07/01/2025, stante l'insussistenza dei presupposti previsti dalla legge sia per il fumus boni iuris che per il periculum in mora rigetta l'istanza di sospensione. Spese al merito. Rinvio a nuovo ruolo.
Con successiva Ordinanza n. 636/2025 del 21/02/2025 depositata in data 24/02/2025 il Collegio della
Sezione n.12 di questa Corte di Giustizia Tributaria rimette il procedimento al Presidente della Corte per eventuale riunione.
Il Presidente di questa Corte di Giustizia Tributaria con provvedimento n. 23/2025 del 27/02/2025 decreta la variazione di assegnazione della controversia dalla Sezione 12 alla Sezione n. 03.
Con nota di deposito del 21/01/2026 il difensore di ADER deposita la Sentenza n. 2716/2025 emessa dalla Sezione 12 di questa Corte nel procedimento n. 542/2024 avente ad oggetto la cartella di pagamento n. 29320230051426146000.
All'udienza del giorno 11 febbraio 2026 questo Collegio della Sezione 3 procede, in camera di consiglio, all'esame degli atti del fascicolo.
Successivamente il Presidente dichiara chiusa la discussione e pone la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva questa Corte di Giustizia Tributaria di I grado che l'odierno giudizio è stato originato dal ricorso con cui il contribuente ha impugnato l'indicata Comunicazione preventiva di fermo amministrativo dell'importo totale di € 7.406,84.
Le parti resistenti, come visto, eccepiscono la inammissibilità del ricorso e la infondatezza delle censure.
Questa Corte preliminarmente rileva che parte ricorrente ha chiesto la riunione del presente procedimento a quello n. 9793/2024 R.G. avente ad oggetto il ricorso avverso la presupposta cartella n.
29320230051426146000.
In realtà il riferimento al n. 9793/2024 R.G. è errato in quanto la cartella di pagamento n.
29320230051426146000 è oggetto del ricorso iscritto al R.G.R. n. 542/2024, come peraltro correttamente evidenziato dalla resistente Agenzia delle Entrate.
Rileva, inoltre, che il detto procedimento R.G. n. 542/2024, avente ad oggetto la citata cartella di pagamento, è stato trattato dalla Sezione 12 di questa Corte, in composizione monocratica, all'udienza del
21/02/2025 ed è stato deciso con la Sentenza n. 2716/2025 depositata in data 31/03/2025, con cui il Giudice
Monocratico ha rigettato il ricorso e condannato la ricorrente ad € 300,00 di spese di lite.
Considerato quanto sopra circa la cartella di pagamento n. 29320230051426146000 e rilevato che in atti non si riscontra alcun esito circa la richiesta di sgravio relativa all'altra cartella di pagamento di cui alla
Comunicazione preventiva di fermo amministrativo in oggetto, si deve ritenere che il presente ricorso sia privo di qualsivoglia fondamento, stante la piena validità ed efficacia esecutiva degli atti presupposti al
Preavviso di fermo impugnato.
Conseguentemente, considerata la legittimità e la fondatezza della pretesa tributaria e della Comunicazione preventiva del fermo amministrativo impugnata, questa Corte ritiene che il ricorso deve essere rigettato.
Con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore delle parti resistenti, come in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catania – Sez. III, rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano, in favore dell'Agenzia delle Entrate – Direzione
Provinciale di Catania, nella misura di € 500,00, oltre spese generali e dell'Agenzia delle Entrate–
Riscossione nella misura di € 650,00, oltre spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Catania, nella
Camera di Consiglio del giorno 11 febbraio 2026. Il Presidente rel./estensore dott. A. Matarazzo