Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. III, sentenza 19/02/2026, n. 1516
CGT1
Sentenza 19 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Richiesta di riunione dei giudizi

    La Corte rileva che il procedimento a cui si fa riferimento per la riunione è stato già deciso con sentenza passata in giudicato, rendendo la richiesta inammissibile.

  • Rigettato
    Sospensione dell'efficacia del preavviso di fermo amministrativo

    La Corte ha già rigettato l'istanza di sospensione in fase cautelare per insussistenza dei presupposti di fumus boni iuris e periculum in mora. Inoltre, la validità delle cartelle esattoriali presupposte è stata confermata in altro giudizio.

  • Rigettato
    Vizi propri del preavviso di fermo amministrativo

    La Corte rileva che la ricorrente non ha sollevato censure relative a vizi propri dell'atto impugnato, ma ha basato il ricorso sulla richiesta di riunione e sospensione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. III, sentenza 19/02/2026, n. 1516
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 1516
    Data del deposito : 19 febbraio 2026

    Testo completo