CGT2
Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XVII, sentenza 08/01/2026, n. 208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 208 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 208/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 17, riunita in udienza il
24/01/2024 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
VASTA ISIDORO, Presidente e Relatore
COSTANZO MASSIMO RICCARDO, Giudice
SQ AN LV RI, Giudice
in data 24/01/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1560/2017 depositato il 24/02/2017
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Dir. Provin. Uff. Controlli-Legale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 13571/2016 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CATANIA sez. 6 e pubblicata il 23/12/2016
Atti impositivi:
- IO FI IR 2002
- IO FI IR 2003
- IO FI IR 2004
- IO FI IR 2005
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Assente
Resistente/Appellato: Insiste come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con provvedimento del 5 gennaio 2026 il sottoscritto - ai sensi dell'art. 276 ultimo comma cpc applicabile nel processo tributario ex art. 1 comma 2 d. lgs. n. 546/1992 - designava se stesso come estensore, avuto riguardo al notevole arretrato accumulato dal giudice relatore dr. Costanzo nel deposito delle sentenze.
Avverso la sentenza n. 13571.6.2016 della Commissione Tributaria Provinciale di Catania che, ritenendo contra legem il rimborso richiesto, rigettava il ricorso presentato dalla Sig.ra Ricorrente_1 contro l'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Catania – riguardante silenzio rifiuto istanza di rimborso della differenza
(50% imposte a suo tempo versate) tra quanto versato in autotassazione e quanto scaturente dalla definizione prevista dall'art. 1, comma 1011, della legge 27/12/2006, n. 296, e ss., per gli anni d'imposta
2002, 2003, 2004 e 2005, presentata in data 27.5.2008, proponeva appello, in data 15.2.2017, la parte contribuente lamentando carenza di motivazione della sentenza ed insistendo sul riconoscimento del diritto al rimborso per cui chiede la riforma della sentenza appellata.
L'Ufficio deposita, in data 3.4.2017, controdeduzioni chiedendo il rigetto dell'appello con la conferma della sentenza impugnata. In data 23/01/2024 deposita memoria con cui fa presente che, a seguito del riesame dei requisiti soggettivi ed oggettivi per il diritto al richiesto rimborso, di voler riconoscere la spettanza del rimborso liquidato come da prospetto che segue:
Anno Irpef da rimborsare Add. Reg. da rimborsare Add. Comun. da rimborsare
2002 € 150,00 € 8,25 € 4,13
2003 € 784,00 € 45,50 € 22,50
2004 € 908,50 € 45,50 € 22,50
2005 € 854,50 zero zero.
Dette somme sono state liquidate applicando la riduzione percentuale del 50 per cento agli importi versati mediante deleghe di pagamento F24 nel periodo dal 24/10/2002 al 15/12/2005.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'impugnazione risulta fondata, seppur nei limiti di cui alla memoria dell'Ufficio sopra indicata.
Il rimborso in questione trae origine dall'art. 1, comma 1011, della legge n. 296/2006, con termine biennale dal 30.6.2008, proroga contemplato dall'art. 36 bis del d.l. n. 248/07, convertito in l. 31/08. Pertanto, l'istanza presentata in data 28.10.2008 deve ritenersi tempestiva in quanto anteriore al termine prorogato del 30.6.2010.
Non si può, quindi, che riformare la sentenza impugnata quantificando l'importo del chiesto rimborso per come sopra determinato dall'Ufficio con compensazione, tenuto conto dell'accavallarsi della normativa e giurisprudenza al riguardo, delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della SICILIA, in parziale accoglimento dell'appelllo della contribuente e in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 17, riunita in udienza il
24/01/2024 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
VASTA ISIDORO, Presidente e Relatore
COSTANZO MASSIMO RICCARDO, Giudice
SQ AN LV RI, Giudice
in data 24/01/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1560/2017 depositato il 24/02/2017
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Dir. Provin. Uff. Controlli-Legale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 13571/2016 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CATANIA sez. 6 e pubblicata il 23/12/2016
Atti impositivi:
- IO FI IR 2002
- IO FI IR 2003
- IO FI IR 2004
- IO FI IR 2005
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Assente
Resistente/Appellato: Insiste come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con provvedimento del 5 gennaio 2026 il sottoscritto - ai sensi dell'art. 276 ultimo comma cpc applicabile nel processo tributario ex art. 1 comma 2 d. lgs. n. 546/1992 - designava se stesso come estensore, avuto riguardo al notevole arretrato accumulato dal giudice relatore dr. Costanzo nel deposito delle sentenze.
Avverso la sentenza n. 13571.6.2016 della Commissione Tributaria Provinciale di Catania che, ritenendo contra legem il rimborso richiesto, rigettava il ricorso presentato dalla Sig.ra Ricorrente_1 contro l'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Catania – riguardante silenzio rifiuto istanza di rimborso della differenza
(50% imposte a suo tempo versate) tra quanto versato in autotassazione e quanto scaturente dalla definizione prevista dall'art. 1, comma 1011, della legge 27/12/2006, n. 296, e ss., per gli anni d'imposta
2002, 2003, 2004 e 2005, presentata in data 27.5.2008, proponeva appello, in data 15.2.2017, la parte contribuente lamentando carenza di motivazione della sentenza ed insistendo sul riconoscimento del diritto al rimborso per cui chiede la riforma della sentenza appellata.
L'Ufficio deposita, in data 3.4.2017, controdeduzioni chiedendo il rigetto dell'appello con la conferma della sentenza impugnata. In data 23/01/2024 deposita memoria con cui fa presente che, a seguito del riesame dei requisiti soggettivi ed oggettivi per il diritto al richiesto rimborso, di voler riconoscere la spettanza del rimborso liquidato come da prospetto che segue:
Anno Irpef da rimborsare Add. Reg. da rimborsare Add. Comun. da rimborsare
2002 € 150,00 € 8,25 € 4,13
2003 € 784,00 € 45,50 € 22,50
2004 € 908,50 € 45,50 € 22,50
2005 € 854,50 zero zero.
Dette somme sono state liquidate applicando la riduzione percentuale del 50 per cento agli importi versati mediante deleghe di pagamento F24 nel periodo dal 24/10/2002 al 15/12/2005.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'impugnazione risulta fondata, seppur nei limiti di cui alla memoria dell'Ufficio sopra indicata.
Il rimborso in questione trae origine dall'art. 1, comma 1011, della legge n. 296/2006, con termine biennale dal 30.6.2008, proroga contemplato dall'art. 36 bis del d.l. n. 248/07, convertito in l. 31/08. Pertanto, l'istanza presentata in data 28.10.2008 deve ritenersi tempestiva in quanto anteriore al termine prorogato del 30.6.2010.
Non si può, quindi, che riformare la sentenza impugnata quantificando l'importo del chiesto rimborso per come sopra determinato dall'Ufficio con compensazione, tenuto conto dell'accavallarsi della normativa e giurisprudenza al riguardo, delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della SICILIA, in parziale accoglimento dell'appelllo della contribuente e in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione.
Spese compensate.