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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. I, sentenza 19/01/2026, n. 407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 407 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 407/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 1, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 08:40 in composizione monocratica:
IPPOLITO SANTO, Giudice monocratico in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5012/2024 depositato il 05/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Monreale
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620240049699068000 IMU 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620240049699068000 IMU 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620240049699068000 TASI 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2888/2025 depositato il
25/11/2025
Richieste delle parti:
Il difensore del ricorrente insiste nei motivi di ricorso e chiede l'accoglimento dello stesso.
Il Comune di Monreale si riporta alle proprie controdeduzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente Sig.ra Ricorrente_1 impugna la cartella di pagamento n. 29620240049699068000, notificata il 06.09.2024 e riferita a:
IMU 2012–2013
TASI 2015 per un totale di € 200,88, deducendone l'illegittimità per i seguenti motivi:
1. Prescrizione quinquennale del credito tributario. La contribuente sostiene che il Comune ha iscritto a ruolo i tributi a distanza di 9–12 anni dai periodi d'imposta; la cartella è stata notificata dopo il termine di 5 anni, periodo ordinario di prescrizione per i tributi locali periodici (IMU e TASI).Richiama giurisprudenza costante (Cass. nn. 12263/2007; 9617/2014) secondo cui il ruolo non ha efficacia di giudicato e quindi la prescrizione non è decennale.
2. Violazione dei termini di decadenza per la notifica della cartella. Si lamenta la violazione dell'art. 25 del DPR 602/1973 (decorrenza dei termini per la notifica della cartella), nonché dei principi di capacità contributiva, diritto di difesa e certezza del rapporto tributario.
3. Mancata notifica degli atti prodromici. La ricorrente deduce di non aver mai ricevuto alcun avviso di accertamento, non aver ricevuto ingiunzione o altri atti presupposti, con conseguente lesione del diritto di difesa.
4. Richiesta di annullamento in autotutela obbligatoria.Invoca l'applicazione degli artt. 10-quater e 10- quinquies del D.lgs. 219/2023, ritenendo sussistenti evidenti errori del Comune nella tempistica,maturazione della prescrizione e violazione dei termini decadenziali.
CONTRODEDUZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE
L'Agente della Riscossione eccepisce:
1. Carenza di legittimazione passiva (eccezione preliminare). L'Agente della riscossione afferma che non può rispondere delle eccezioni riguardanti la debenza del tributo, di competenza esclusiva dell'ente impositore;
la sua legittimazione passiva sussiste solo per vizi propri della cartella (Cass. 6540/2002;
11164/2004; 8613/2011; 21222/2006).
2. Regolarità della notifica e corretto operato.In via subordinata sostiene che:
la cartella è stata notificata regolarmente il 05/09/2024; il ruolo è stato consegnato dal Comune il 10/04/2024;
l'Agente si è limitato a eseguire il ruolo senza alcuna possibilità di valutarne il merito.
Chiede pertanto il rigetto del ricorso. CONTRODEDUZIONI DEL COMUNE DI MONREALE – UFFICIO TRIBUTI
Il Comune ritiene che i tributi erano correttamente dovuti. La cartella è stata emessa in base a dati presenti negli archivi comunali, dai quali risulta il mancato pagamento di IMU e TASI.
Rileva che trattasi di tributi auto-liquidati e chiede il rigetto del ricorso e conferma della cartella.Produce documentazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione
Secondo costante giurisprudenza (Cass. 6540/2002; 11164/2004; 8613/2011), l'Agente della riscossione è legittimato solo per vizi propri della cartella ma non tutti i motivi relativi alla debenza del tributo riguardano l'ente impositore sicchè non sussiste il difetto di legittimazione passiva.
2. Sulla prescrizione e decadenza. Le doglianze della ricorrente non possono essere accolte.
Il Comune ha fatto riferimento alla regolare formazione del ruolo e alla tempestiva trasmissione all'Agente della riscossione. Con riguardo al rilievo circa l'omessa notifica delle ingiunzioni di pagamento n. 201221343
e n. 201321343 del 16.7.2020 e sulla eccepita prescrizione e decadenza.
La ricorrente ritiene di essere venuta a conoscenza della pretesa impositiva del Comune di Monreale. Quanto sostenuto è assolutamente infondato. Invero il Comune di Monreale, ha provveduto regolarmente a notificare personalmente alla sig.ra Ricorrente_1 le ingiunzioni di pagamento n. 201221343 e n. 201321343 del 16.7.2020 nonché il provvedimento di liquidazione TASI n. 20150000953 (oggetto della cartella di pagamento impugnata) mediante messo comunale in data 14/01/2021 (all.1 alle controdeduzioni) e il provvedimento TASI 2015 mediante il servizio postale, ritirato in data 25/09/2019
(all.2 alle medesime controdeduzioni).
Conseguentemente con la mancata impugnazione delle ingiunzioni di pagamento la pretesa impositiva si è cristallizzata divenendo definitiva.
3. Sulla richiesta di autotutela obbligatoria. L'istituto dell'autotutela non è sindacabile dal giudice tributario, che non può sostituirsi all'Amministrazione nell'esercizio di poteri discrezionali (Cass. costante).
In ordine alle spese del giudizio, esse vanno compensate integralmente in considerazione della modestia dell'importo, della natura delle questioni e dell'evoluzione normativa in materia.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e compensa le spese Palermo,24.11.25 Il Giudice Monocratico
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 1, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 08:40 in composizione monocratica:
IPPOLITO SANTO, Giudice monocratico in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5012/2024 depositato il 05/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Monreale
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620240049699068000 IMU 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620240049699068000 IMU 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620240049699068000 TASI 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2888/2025 depositato il
25/11/2025
Richieste delle parti:
Il difensore del ricorrente insiste nei motivi di ricorso e chiede l'accoglimento dello stesso.
Il Comune di Monreale si riporta alle proprie controdeduzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente Sig.ra Ricorrente_1 impugna la cartella di pagamento n. 29620240049699068000, notificata il 06.09.2024 e riferita a:
IMU 2012–2013
TASI 2015 per un totale di € 200,88, deducendone l'illegittimità per i seguenti motivi:
1. Prescrizione quinquennale del credito tributario. La contribuente sostiene che il Comune ha iscritto a ruolo i tributi a distanza di 9–12 anni dai periodi d'imposta; la cartella è stata notificata dopo il termine di 5 anni, periodo ordinario di prescrizione per i tributi locali periodici (IMU e TASI).Richiama giurisprudenza costante (Cass. nn. 12263/2007; 9617/2014) secondo cui il ruolo non ha efficacia di giudicato e quindi la prescrizione non è decennale.
2. Violazione dei termini di decadenza per la notifica della cartella. Si lamenta la violazione dell'art. 25 del DPR 602/1973 (decorrenza dei termini per la notifica della cartella), nonché dei principi di capacità contributiva, diritto di difesa e certezza del rapporto tributario.
3. Mancata notifica degli atti prodromici. La ricorrente deduce di non aver mai ricevuto alcun avviso di accertamento, non aver ricevuto ingiunzione o altri atti presupposti, con conseguente lesione del diritto di difesa.
4. Richiesta di annullamento in autotutela obbligatoria.Invoca l'applicazione degli artt. 10-quater e 10- quinquies del D.lgs. 219/2023, ritenendo sussistenti evidenti errori del Comune nella tempistica,maturazione della prescrizione e violazione dei termini decadenziali.
CONTRODEDUZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE
L'Agente della Riscossione eccepisce:
1. Carenza di legittimazione passiva (eccezione preliminare). L'Agente della riscossione afferma che non può rispondere delle eccezioni riguardanti la debenza del tributo, di competenza esclusiva dell'ente impositore;
la sua legittimazione passiva sussiste solo per vizi propri della cartella (Cass. 6540/2002;
11164/2004; 8613/2011; 21222/2006).
2. Regolarità della notifica e corretto operato.In via subordinata sostiene che:
la cartella è stata notificata regolarmente il 05/09/2024; il ruolo è stato consegnato dal Comune il 10/04/2024;
l'Agente si è limitato a eseguire il ruolo senza alcuna possibilità di valutarne il merito.
Chiede pertanto il rigetto del ricorso. CONTRODEDUZIONI DEL COMUNE DI MONREALE – UFFICIO TRIBUTI
Il Comune ritiene che i tributi erano correttamente dovuti. La cartella è stata emessa in base a dati presenti negli archivi comunali, dai quali risulta il mancato pagamento di IMU e TASI.
Rileva che trattasi di tributi auto-liquidati e chiede il rigetto del ricorso e conferma della cartella.Produce documentazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione
Secondo costante giurisprudenza (Cass. 6540/2002; 11164/2004; 8613/2011), l'Agente della riscossione è legittimato solo per vizi propri della cartella ma non tutti i motivi relativi alla debenza del tributo riguardano l'ente impositore sicchè non sussiste il difetto di legittimazione passiva.
2. Sulla prescrizione e decadenza. Le doglianze della ricorrente non possono essere accolte.
Il Comune ha fatto riferimento alla regolare formazione del ruolo e alla tempestiva trasmissione all'Agente della riscossione. Con riguardo al rilievo circa l'omessa notifica delle ingiunzioni di pagamento n. 201221343
e n. 201321343 del 16.7.2020 e sulla eccepita prescrizione e decadenza.
La ricorrente ritiene di essere venuta a conoscenza della pretesa impositiva del Comune di Monreale. Quanto sostenuto è assolutamente infondato. Invero il Comune di Monreale, ha provveduto regolarmente a notificare personalmente alla sig.ra Ricorrente_1 le ingiunzioni di pagamento n. 201221343 e n. 201321343 del 16.7.2020 nonché il provvedimento di liquidazione TASI n. 20150000953 (oggetto della cartella di pagamento impugnata) mediante messo comunale in data 14/01/2021 (all.1 alle controdeduzioni) e il provvedimento TASI 2015 mediante il servizio postale, ritirato in data 25/09/2019
(all.2 alle medesime controdeduzioni).
Conseguentemente con la mancata impugnazione delle ingiunzioni di pagamento la pretesa impositiva si è cristallizzata divenendo definitiva.
3. Sulla richiesta di autotutela obbligatoria. L'istituto dell'autotutela non è sindacabile dal giudice tributario, che non può sostituirsi all'Amministrazione nell'esercizio di poteri discrezionali (Cass. costante).
In ordine alle spese del giudizio, esse vanno compensate integralmente in considerazione della modestia dell'importo, della natura delle questioni e dell'evoluzione normativa in materia.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e compensa le spese Palermo,24.11.25 Il Giudice Monocratico