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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 12/05/2025, n. 109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 109 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale ordinario di Ivrea Sezione civile - lavoro R.G.L. 903/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
SEZIONE CIVILE - LAVORO
in persona del Giudice dott.ssa Magda D'Amelio, ha pronunciato all'udienza dell'11/03/2025, mediante lettura del dispositivo, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 903/2024 RGL, promossa da:
c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. RISSO GIULIO Parte_1 C.F._1
PARTE RICORRENTE
contro c.f. , Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. GRECO ATANASIO MAURIZIO
PARTE CONVENUTA
Oggetto: opposizione avviso di addebito
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente: come da ricorso
Per parte convenuta: come da memoria
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In data 31 dicembre 2023 l ha notificato a l'avviso di addebito n. 410 2023 000 CP_1 Parte_1
9653 903 000 con il quale gli è stato ingiunto il pagamento della somma complessiva di euro
21.029,81 a titolo di contributi omessi e dovuti alla gestione separata per l'anno 2016.
2. contesta la sussistenza della pretesa dell'Istituto previdenziale sulla base di due Parte_1 motivi:
a) l è decaduto dal potere di richiedere dette somme atteso che non ha rispettato di CP_1 termini per l'iscrizione a ruolo previsti dall'art. 25 d. lgs. 46/1999 a pena di decadenza;
1 Tribunale ordinario di Ivrea Sezione civile - lavoro R.G.L. 903/2024
b) la pretesa è infondata posto che i redditi in relazione ai quali è stata contestata l'omissione contributiva sono stati generati nell'ambito della propria attività artigiana, in relazione alla quale egli è iscritto alla gestione artigiani e versa regolarmente la contribuzione. Egli, infatti, nell'anno 2016 aveva eseguito un contratto di appalto sotto la committenza del Comune di
AN il quale prevedeva “la predisposizione di 46 “OVITRAPPOLE”, nonché 18 trappole attivate a ghiaccio secco (CO2) e 18 trappole attivate ad acido lattico, il tutto con applicazione di prodotti repellenti e chimici in parte dalla stessa ditta acquistati” (pag. 4 ricorso) e, dunque, attività rientranti nell'ambito di attività dell'impresa artigiana di cui è titolare. Solo per mero errore nella compilazione del modello unico egli avrebbe indicato detti redditi nel riquadro RE, ovvero nel riquadro dedicato alle attività libero professionali.
3. L' resiste in giudizio difendendo la debenza della contribuzione richiesto atteso che l'AVA CP_1 si fonda sulla dichiarazione del ricorrente il quale, compilando il riquadro RE, ha qualificato detti redditi come derivanti da attività libero professionale e considerato che non può escludersi che nell'anno 2016 il ricorrente abbia svolto per il comune di AN anche “attività di consulenza agraria, al di fuori dell'attività della sua azienda artigiana” (cfr. memoria pag. 5).
4. In applicazione del principio della ragione più liquida, si sovverte l'ordine logico delle questioni e si tratta immediatamente del merito della pretesa atteso che l'opposizione risulta fondata. Non occorre, dunque, vagliare l'eccezione di decadenza proposta in via preliminare.
5. È pacifico che il ricorrente è titolare di un'impresa artigiana, iscritta presso la camera di commercio di Torino nell'apposita sezione speciale con decorrenza dal 4 marzo 2011, e che è altresì iscritto alla gestione artigiani . CP_1
5.1 Dalla visura della camerale emerge che l'attività esercitata è “pulizia – disinfezione - disinfestazione – derattizzazione – sanificazione” (pag. 3 visura prodotta sub doc. 2 ricorrente).
5.2. I redditi in contestazione e posti a fondamento dell'AVA sono quelli derivati dall'esecuzione del contratto di appalto con il Comune di AN.
5.3 A seguito dell'ordine del giudice è stato prodotto il contratto concluso il 21 luglio 2016 dal
Comune di AN e . Nello stesso si legge che “interviene (…) nella sua Parte_1 Parte_1 qualità di Titolare firmatario dell'impresa individuale FF UI (…)”, che l'oggetto del contratto è “il servizio di monitoraggio dei culìcidi, di controllo delle infestazioni, di assistenza alla lotta contro la zanzara tigre e di verifica su prodotti e trattamenti” (art. 1) e che il corrispettivo pattuito è di € 59.405,73, oltre Iva (art. 2).
5.4 È, inoltre, stata prodotta la dichiarazione del direttore Area Energia del comune di CP_2
AN ove si attesta che “il Dott. a cui è stato affidato il servizio di Assistenza Parte_1
Tecnico – Scientifica a progetti di Monitoraggio dei Culicidi, di controllo delle infestazioni, di
2 Tribunale ordinario di Ivrea Sezione civile - lavoro R.G.L. 903/2024
assistenza alla lotta contro la zanzara tigre e di verifiche su prodotti e trattamenti del Comune di
AN per l'anno 2016, ha eseguito lavori per l'importo al netto IVA di € 59.405,74”.
5.3 Considerato, dunque, che l'importo che è stato indicato nel riquadro RE è di € 59.406, ovvero esattamente il corrispettivo previsto nel contratto con il comune di AN (debitamente arrotondato) e che non vi è dubbio che il contratto sia stato concluso nell'ambito di attività dell'impresa artigiana, risulta chiaro che il ricorrente è incorso in un mero errore nella compilazione della dichiarazione e che non ha, invece, reso al comune di AN altre prestazioni che esulano dall'oggetto dell'impresa artigiana. Poiché, dunque, il ricorrente non può versare contribuzione sia alla gestione artigiani che alla gestione separata in relazione alla medesima attività, discende che la pretesa dell'istituto è infondata.
5.4 In ragione di quanto sopra esposto l'AVA deve essere annullato per insussistenza del credito.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del DM 10/3/2014 n. 55, tabella cause di previdenza, scaglione di € 5.200 – 26.000, valori inferiori ai medi in ragione della semplicità della questione giuridica trattata, in € 3.000, oltre rimborso spese generali 15%, Iva e
C.p.a. nonché € 49 per esposti, con distrazione in favore del procuratore antistatario, avv. Giulio
Risso.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione:
- Annulla l'ava 410 2023 0009653983000 emesso in data 9 dicembre 2023 e notificato in data
31 dicembre 2023
- condanna l' a rifondere a le spese di lite, che liquida in complessivi € CP_1 Parte_1
3.000, oltre rimborso spese generali 15%, CPA e IVA e successive occorrende, oltre ad € 43 per contributo unificato, con distrazione in favore del procuratore antistatario avv. Giulio
Risso.
Motivazione entro 60 giorni.
Così deciso in Ivrea, il 11/03/2025
Il giudice
Magda D'Amelio
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
SEZIONE CIVILE - LAVORO
in persona del Giudice dott.ssa Magda D'Amelio, ha pronunciato all'udienza dell'11/03/2025, mediante lettura del dispositivo, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 903/2024 RGL, promossa da:
c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. RISSO GIULIO Parte_1 C.F._1
PARTE RICORRENTE
contro c.f. , Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. GRECO ATANASIO MAURIZIO
PARTE CONVENUTA
Oggetto: opposizione avviso di addebito
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente: come da ricorso
Per parte convenuta: come da memoria
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In data 31 dicembre 2023 l ha notificato a l'avviso di addebito n. 410 2023 000 CP_1 Parte_1
9653 903 000 con il quale gli è stato ingiunto il pagamento della somma complessiva di euro
21.029,81 a titolo di contributi omessi e dovuti alla gestione separata per l'anno 2016.
2. contesta la sussistenza della pretesa dell'Istituto previdenziale sulla base di due Parte_1 motivi:
a) l è decaduto dal potere di richiedere dette somme atteso che non ha rispettato di CP_1 termini per l'iscrizione a ruolo previsti dall'art. 25 d. lgs. 46/1999 a pena di decadenza;
1 Tribunale ordinario di Ivrea Sezione civile - lavoro R.G.L. 903/2024
b) la pretesa è infondata posto che i redditi in relazione ai quali è stata contestata l'omissione contributiva sono stati generati nell'ambito della propria attività artigiana, in relazione alla quale egli è iscritto alla gestione artigiani e versa regolarmente la contribuzione. Egli, infatti, nell'anno 2016 aveva eseguito un contratto di appalto sotto la committenza del Comune di
AN il quale prevedeva “la predisposizione di 46 “OVITRAPPOLE”, nonché 18 trappole attivate a ghiaccio secco (CO2) e 18 trappole attivate ad acido lattico, il tutto con applicazione di prodotti repellenti e chimici in parte dalla stessa ditta acquistati” (pag. 4 ricorso) e, dunque, attività rientranti nell'ambito di attività dell'impresa artigiana di cui è titolare. Solo per mero errore nella compilazione del modello unico egli avrebbe indicato detti redditi nel riquadro RE, ovvero nel riquadro dedicato alle attività libero professionali.
3. L' resiste in giudizio difendendo la debenza della contribuzione richiesto atteso che l'AVA CP_1 si fonda sulla dichiarazione del ricorrente il quale, compilando il riquadro RE, ha qualificato detti redditi come derivanti da attività libero professionale e considerato che non può escludersi che nell'anno 2016 il ricorrente abbia svolto per il comune di AN anche “attività di consulenza agraria, al di fuori dell'attività della sua azienda artigiana” (cfr. memoria pag. 5).
4. In applicazione del principio della ragione più liquida, si sovverte l'ordine logico delle questioni e si tratta immediatamente del merito della pretesa atteso che l'opposizione risulta fondata. Non occorre, dunque, vagliare l'eccezione di decadenza proposta in via preliminare.
5. È pacifico che il ricorrente è titolare di un'impresa artigiana, iscritta presso la camera di commercio di Torino nell'apposita sezione speciale con decorrenza dal 4 marzo 2011, e che è altresì iscritto alla gestione artigiani . CP_1
5.1 Dalla visura della camerale emerge che l'attività esercitata è “pulizia – disinfezione - disinfestazione – derattizzazione – sanificazione” (pag. 3 visura prodotta sub doc. 2 ricorrente).
5.2. I redditi in contestazione e posti a fondamento dell'AVA sono quelli derivati dall'esecuzione del contratto di appalto con il Comune di AN.
5.3 A seguito dell'ordine del giudice è stato prodotto il contratto concluso il 21 luglio 2016 dal
Comune di AN e . Nello stesso si legge che “interviene (…) nella sua Parte_1 Parte_1 qualità di Titolare firmatario dell'impresa individuale FF UI (…)”, che l'oggetto del contratto è “il servizio di monitoraggio dei culìcidi, di controllo delle infestazioni, di assistenza alla lotta contro la zanzara tigre e di verifica su prodotti e trattamenti” (art. 1) e che il corrispettivo pattuito è di € 59.405,73, oltre Iva (art. 2).
5.4 È, inoltre, stata prodotta la dichiarazione del direttore Area Energia del comune di CP_2
AN ove si attesta che “il Dott. a cui è stato affidato il servizio di Assistenza Parte_1
Tecnico – Scientifica a progetti di Monitoraggio dei Culicidi, di controllo delle infestazioni, di
2 Tribunale ordinario di Ivrea Sezione civile - lavoro R.G.L. 903/2024
assistenza alla lotta contro la zanzara tigre e di verifiche su prodotti e trattamenti del Comune di
AN per l'anno 2016, ha eseguito lavori per l'importo al netto IVA di € 59.405,74”.
5.3 Considerato, dunque, che l'importo che è stato indicato nel riquadro RE è di € 59.406, ovvero esattamente il corrispettivo previsto nel contratto con il comune di AN (debitamente arrotondato) e che non vi è dubbio che il contratto sia stato concluso nell'ambito di attività dell'impresa artigiana, risulta chiaro che il ricorrente è incorso in un mero errore nella compilazione della dichiarazione e che non ha, invece, reso al comune di AN altre prestazioni che esulano dall'oggetto dell'impresa artigiana. Poiché, dunque, il ricorrente non può versare contribuzione sia alla gestione artigiani che alla gestione separata in relazione alla medesima attività, discende che la pretesa dell'istituto è infondata.
5.4 In ragione di quanto sopra esposto l'AVA deve essere annullato per insussistenza del credito.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del DM 10/3/2014 n. 55, tabella cause di previdenza, scaglione di € 5.200 – 26.000, valori inferiori ai medi in ragione della semplicità della questione giuridica trattata, in € 3.000, oltre rimborso spese generali 15%, Iva e
C.p.a. nonché € 49 per esposti, con distrazione in favore del procuratore antistatario, avv. Giulio
Risso.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione:
- Annulla l'ava 410 2023 0009653983000 emesso in data 9 dicembre 2023 e notificato in data
31 dicembre 2023
- condanna l' a rifondere a le spese di lite, che liquida in complessivi € CP_1 Parte_1
3.000, oltre rimborso spese generali 15%, CPA e IVA e successive occorrende, oltre ad € 43 per contributo unificato, con distrazione in favore del procuratore antistatario avv. Giulio
Risso.
Motivazione entro 60 giorni.
Così deciso in Ivrea, il 11/03/2025
Il giudice
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