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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 06/03/2025, n. 1006 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1006 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo - I Sezione Civile
SENTENZA ex art. 281 terdecies c.p.c.
All'odierna udienza svolta in modalità cartolare, nella causa R.G. 14760/2024, promossa da
, nato a [...], l'[...], C.F. nella Parte_1 CodiceFiscale_1 qualità di esercente la potestà genitoriale sui figli minorenni , nato a [...], il 27 Persona_1 ottobre 2020, C.F. e , nata a [...], il 17 novembre CodiceFiscale_2 Parte_2
2021, C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Impiduglia Giuseppe e CodiceFiscale_3 domiciliato presso il suo Studio in Palermo, Via Oberdan n.5
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1
RESISTENTE
- Con ricorso ex art. 281 decies e undecies c.p.c., nonché artt. 28 d.lgs. 150/11 e 3 l. 67/06, depositato in cancelleria il 2 dicembre 2024 e ritualmente notificato alla controparte unitamente al provvedimento di fissazione di udienza, in proprio e quale esercente la Parte_1 responsabilità genitoriale sui minori e , ha convenuto in giudizio il Per_1 Parte_2 [...]
, che –seppur abbia ricevuto rituale notifica in data 10 dicembre 2024– non si è CP_1 costituito, chiedendo, in sintesi, volersi: ordinare all'Amministrazione di cessare la condotta discriminatoria costituita dalla mancata adibizione in favore dei minori, affetti da grave disabilità, delle attività assistenziali previste nei rispettivi Piani Personalizzati ex art. 14, L. 328/2000, approvati, per entrambi i minori, in data 24 ottobre 2024; condannare l'Amministrazione medesima al risarcimento dei danni non patrimoniali arrecati al ricorrente, in proprio e per i minori dallo stesso rappresentati in giudizio, dalla lamentata condotta discriminatoria, nella misura a ritenersi di giustizia.
- La causa può essere decisa sulla mera base della documentazione prodotta e delle allegazioni difensive di parte ricorrente.
- Il ricorrente ha versato in atti, fra l'altro, i piani personalizzati predisposti ex art. 14, L.
328/2000, in cui vengono espressamente indicate le attività ritenute necessarie per l'”inserimento
e l'integrazione sociale” dei minorenni (all.ti 1 e 2).
- Orbene, i predetti piani personalizzati recano data 24 ottobre 2024;
- Parte ricorrente ha depositato al fascicolo processuale, in data 28 febbraio 2025, mail recante data 17 febbraio 2025, con cui l'Ufficio H del invita la Cooperativa CP_1 CP_1 Anffas Palermo “a dare immediato avvio al servizio di 10 ore a Parte_3 settimana, previsto nei rispettivi piani degli utenti e . Parte_2 Persona_1
- Considerato il tenore delle note per la trattazione scritta depositate per l'odierna udienza, con cui il ricorrente chiede dichiararsi la cessazione della materia del contendere, è evidente che il ricorrente ha conseguito l'attività richiesta con il ricorso introduttivo del presente giudizio, sicchè è venuto meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio.
- Va osservato che, per costante esegesi giurisprudenziale, la declaratoria della cessazione della materia del contendere presuppone non solo che, nel corso del processo, sia sopraggiunto un evento incidente sulla situazione sostanziale preesistente in qualche modo idoneo a soddisfare l'interesse finale dell'attore/ricorrente, ma anche che entrambe le parti concordino tanto sull'esistenza dell'evento quanto sul sopravvenuto reciproco disinteresse alla pronuncia del giudice
(cfr. ex multis, Cass. 1950/2003; Cass. 11931/2006; Cass 16150/2010 così massimata: "La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso. In mancanza di tale accordo, l'allegazione di un fatto sopravvenuto, assunto come idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere da una sola parte, deve essere valutata dal giudice, il quale, qualora ritenga che tale fatto abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato, e quindi il difetto di interesse ad agire, lo dichiara, regolando le spese giudiziali alla luce del sostanziale riconoscimento di una soccombenza;
qualora invece ritenga che il fatto in questione abbia determinato il riconoscimento dell'inesistenza del diritto azionato, pronuncia sul merito dell'azione, dichiarandone l'infondatezza, e statuisce sulle spese secondo le regole generali”).
Nella specie, il disinteresse ad una pronuncia nel merito appare essere stato manifestato col deposito dei documenti richiamati da parte della difesa della ricorrente.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulle domande proposte da in proprio e quale Parte_1 esercente la responsabilità genitoriale sui figli minorenni e , nei Persona_1 Parte_2 confronti del , in persona del legale rappresentante pro tempore, con ricorso ex Controparte_1 art. 281 decies e undecies c.p.c., nonché artt. 28 d.lgs. 150/11 e 3 l. 67/06, notificato il 16 settembre
2022, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle domande spiegate da Pt_1 in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sui minori
[...] Per_1
e , nei confronti del , in persona del legale
[...] Parte_2 Controparte_1 rappresentante pro tempore, con ricorso ex art. 702 c.p.c. notificato il 10 dicembre 2024;
2) condanna il , in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 pagamento dell'importo di € 2.000,00 a titolo di risarcimento dei danni patiti dal ricorrente dalla domanda al 17 febbraio 2025; 3) condanna il , in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 pagamento dell'importo di € 850,00 per spese di lite, oltre il 15% sul compenso per rimborso forfettario sulle spese, IVA e CPA se dovute, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore che si è dichiarato anticipatario.
Palermo, lì 5 marzo 2025
IL G.O.P.
Carmela Caranna