CGT2
Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VIII, sentenza 12/01/2026, n. 331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 331 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 331/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
SEGRETO GIUSEPPE, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3733/2024 depositato il 22/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale AP
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - AP
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 415/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TRAPANI sez. 3
e pubblicata il 13/06/2024
Atti impositivi: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29920229000946791000 BOLLO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2250/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1 impugna la sentenza n. 415/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AP, che aveva rigettato il ricorso contro l'intimazione di pagamento n. 29920229000946791 relativa alla cartella n. 29920170011785640 (tassa automobilistica
2013). Conviene in giudizio:
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, in persona del legale rappresentante p.t. – Appellata
AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE DI TRAPANI, in persona del Direttore p.t. –
Appellata
FATTO E DIRITTO
L'appellante ha proposto impugnazione avverso la sentenza n. 415/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AP, che aveva rigettato il ricorso contro l'intimazione di pagamento n.
29920229000946791 relativa alla cartella n. 29920170011785640 (tassa automobilistica 2013).
L'appello censura la decisione di prime cure sotto diversi profili, tra cui la prescrizione del credito, il difetto di motivazione dell'intimazione e la violazione dello Statuto del contribuente.
Le Amministrazioni appellate hanno resistito, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
In particolare L'Agenzia delle Entrate precisava che i motivi di impugnazione sollevati da controparte, sia nel giudizio di prime cure che nell'attuale fase di appello, riguardano questioni attinenti prevalentemente l'attività dell'Agente della Riscossione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si rileva il difetto di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate – peraltro sollevato anche dalla stessa nelle sue controdeduzioni - estranea alla controversia circoscritta , ai sensi dell'art. 19 3° comma del dlgs 546/92 ai vizi della cartella prospettabili in sede di ricorso avverso l'avviso di intimazione per effetto ed a seguito della sua mancata notifica, atto comunque di esclusiva competenza del concessionario della riscossione e non certo, si può risalire ancora piu' a monte nel procedimento di accertamento del tributo fino al ruolo emesso dal Comune di Palermo che ha comunque valore interno e ciò sia alla luce della giurisprudenza della Cassazione ( v. sentenza 13848 del 23.7.2004) che alla luce della legge 156/2005 che ha sancito la rilevanza esclusiva della notifica della cartella.
1. Sulla dedotta prescrizione
Dagli atti emerge che la cartella di pagamento presupposta risulta ritualmente notificata in data
05/12/2017 e mai impugnata, divenendo definitiva.
In conformità al consolidato orientamento della Corte di Cassazione (tra le molte, Cass. n. 3005/2020, Cass. n. 16641/2011, Cass. n. 8704/2013), l'intimazione di pagamento non Banca_1 un nuovo atto impositivo, potendo essere impugnata solo per vizi propri.
Ne consegue che le eccezioni relative alla cartella presupposta, ivi inclusa la prescrizione, risultano inammissibili o comunque infondate.
2. Sul dedotto difetto di motivazione dell'intimazione
L'intimazione ex art. 50 DPR 602/1973 è atto vincolato, redatto su modello ministeriale, il cui contenuto è limitato alla richiesta di pagamento e al richiamo della cartella presupposta.
La giurisprudenza (Cass. S.U. n. 14878/2009; Cass. n. 21065/2022; Cass. n. 72/2021) esclude l'annullabilità dell'atto per preteso vizio motivazionale, non potendo l'Amministrazione discostarsi dal contenuto tipico dell'atto.
Pertanto, anche tale motivo è infondato.
3. Sulle ulteriori doglianze
Le ulteriori censure si rivelano meramente reiterative di quelle già esaminate in primo grado e correttamente disattese.
La sentenza appellata risulta motivata e conforme ai principi di diritto applicabili.
Condanna la parte ricorrente alle spese del giudizio a favore dell'Agenzia delle entrate riscossione
(ADER) come da dispositivo.
Compensa le spese con l'Agenzia delle Entrate.
P.Q.M.
Rigetta l'appello condanna il ricorrente alle spese di questo grado, in favore dell'Agenzia delle entrate riscossione, che liquida in euro 200,00 (duecento/00) oltre accessori.
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
SEGRETO GIUSEPPE, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3733/2024 depositato il 22/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale AP
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - AP
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 415/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TRAPANI sez. 3
e pubblicata il 13/06/2024
Atti impositivi: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29920229000946791000 BOLLO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2250/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1 impugna la sentenza n. 415/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AP, che aveva rigettato il ricorso contro l'intimazione di pagamento n. 29920229000946791 relativa alla cartella n. 29920170011785640 (tassa automobilistica
2013). Conviene in giudizio:
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, in persona del legale rappresentante p.t. – Appellata
AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE DI TRAPANI, in persona del Direttore p.t. –
Appellata
FATTO E DIRITTO
L'appellante ha proposto impugnazione avverso la sentenza n. 415/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AP, che aveva rigettato il ricorso contro l'intimazione di pagamento n.
29920229000946791 relativa alla cartella n. 29920170011785640 (tassa automobilistica 2013).
L'appello censura la decisione di prime cure sotto diversi profili, tra cui la prescrizione del credito, il difetto di motivazione dell'intimazione e la violazione dello Statuto del contribuente.
Le Amministrazioni appellate hanno resistito, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
In particolare L'Agenzia delle Entrate precisava che i motivi di impugnazione sollevati da controparte, sia nel giudizio di prime cure che nell'attuale fase di appello, riguardano questioni attinenti prevalentemente l'attività dell'Agente della Riscossione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si rileva il difetto di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate – peraltro sollevato anche dalla stessa nelle sue controdeduzioni - estranea alla controversia circoscritta , ai sensi dell'art. 19 3° comma del dlgs 546/92 ai vizi della cartella prospettabili in sede di ricorso avverso l'avviso di intimazione per effetto ed a seguito della sua mancata notifica, atto comunque di esclusiva competenza del concessionario della riscossione e non certo, si può risalire ancora piu' a monte nel procedimento di accertamento del tributo fino al ruolo emesso dal Comune di Palermo che ha comunque valore interno e ciò sia alla luce della giurisprudenza della Cassazione ( v. sentenza 13848 del 23.7.2004) che alla luce della legge 156/2005 che ha sancito la rilevanza esclusiva della notifica della cartella.
1. Sulla dedotta prescrizione
Dagli atti emerge che la cartella di pagamento presupposta risulta ritualmente notificata in data
05/12/2017 e mai impugnata, divenendo definitiva.
In conformità al consolidato orientamento della Corte di Cassazione (tra le molte, Cass. n. 3005/2020, Cass. n. 16641/2011, Cass. n. 8704/2013), l'intimazione di pagamento non Banca_1 un nuovo atto impositivo, potendo essere impugnata solo per vizi propri.
Ne consegue che le eccezioni relative alla cartella presupposta, ivi inclusa la prescrizione, risultano inammissibili o comunque infondate.
2. Sul dedotto difetto di motivazione dell'intimazione
L'intimazione ex art. 50 DPR 602/1973 è atto vincolato, redatto su modello ministeriale, il cui contenuto è limitato alla richiesta di pagamento e al richiamo della cartella presupposta.
La giurisprudenza (Cass. S.U. n. 14878/2009; Cass. n. 21065/2022; Cass. n. 72/2021) esclude l'annullabilità dell'atto per preteso vizio motivazionale, non potendo l'Amministrazione discostarsi dal contenuto tipico dell'atto.
Pertanto, anche tale motivo è infondato.
3. Sulle ulteriori doglianze
Le ulteriori censure si rivelano meramente reiterative di quelle già esaminate in primo grado e correttamente disattese.
La sentenza appellata risulta motivata e conforme ai principi di diritto applicabili.
Condanna la parte ricorrente alle spese del giudizio a favore dell'Agenzia delle entrate riscossione
(ADER) come da dispositivo.
Compensa le spese con l'Agenzia delle Entrate.
P.Q.M.
Rigetta l'appello condanna il ricorrente alle spese di questo grado, in favore dell'Agenzia delle entrate riscossione, che liquida in euro 200,00 (duecento/00) oltre accessori.