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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. I, sentenza 22/01/2026, n. 287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 287 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 287/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 1, riunita in udienza il 18/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CHINDEMI DOMENICO, Presidente RAMONDINI ELIO, Relatore MORONI RICCARDOMARIA, Giudice
in data 18/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1730/2025 depositato il 15/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 - Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Milano
Email_3elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820240142044046000 IRES-ALIQUOTE 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4247/2025 depositato il 18/11/2025
Richieste delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 15/4/2025 Ricorrente_1 srl impugnava, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione e dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Milano, la cartella di pagamento n. 06820240142044046000, premettendo che - quale società che svolgeva l'attività di progettazione di impianti fotovoltaici – sarebbe stata titolare nel 2011 del beneficio di € 1.679.825,00 per detassazione ambientale dal reddito ex “c.d. Tremonti-ter” in relazione alla realizzazione di un impianto fotovoltaico, beneficio del quale non usufruiva non avendolo richiesto a causa di forti incertezze sull'applicazione della normativa di favore per gli anni 2011-2012 e 2013 per poi (attesa l'emanazione della Circolare 31/E/2013) portare in deduzione la perdita relativa al 2011 di
€ 1.679.825,00 e presentare la dichiarazione integrativa per l'anno 2013 per residue perdite riportabili negli anni successivi per € 1.450.697,00 per la quale veniva emesso avviso di liquidazione ex art. 36 bis e successivamente la relativa cartella impugnata. Lamentava 1) la violazione e la falsa applicazione dell'art. 2 comma 2 del d.lgs. 462/1997, dell'art. 6 comma 5 della legge 212/2000, dell'art. 36 bis del D.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 54 bis del D.P.R. 633 del 1973 avendo il contribuente la facoltà di fornire all'Amministrazione Finanziaria – a seguito di rilevazione automatica di irregolarità ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600 - i chiarimenti ritenuti opportuni con correlata imposizione all'amministrazione di valutarli, con necessità di contraddittorio in caso di “incertezze su aspetti rilevanti”, con la conseguenza che l'ente dell'accertamento non avrebbe potuto emettere un avviso bonario e successivamente una provvedimento che disconosce l'applicazione della disciplina ex “Tremonti ter”; 2) la violazione e la falsa applicazione dell'art. 2909 c.c. avendo efficacia vincolante il giudicato esterno formatosi sulle perdite fiscali della ricorrente in ordine alla sentenza n. 173/2020 della C.T.R. della Lombardia in quanto avente ad oggetto imposte periodiche e fatti con efficacia permanente o pluriennale, con la conseguenza di produrre effetti per più periodi di imposta;
3) Il difetto di motivazione in ordine agli interessi da ritardata iscrizione a ruolo e di mora e degli aggi;
4) la violazione e la falsa applicazione dell'art. 36 comma 4-ter del D.L. 248/2007 per la mancata indicazione del nominativo del responsabile del procedimento;
5) l'illegittimità derivata del provvedimento impugnato attesa la nullità del ruolo che non è stato firmato dal direttore dell'ente o da un suo delegato;
6) la violazione del principio di proporzionalità in merito alle sanzioni irrogate pari al 30% dell'imposta. Chiedeva quindi l'annullamento del provvedimento impugnato.
Si costituiva in data 21/5/2025 l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Milano, premettendo una ricostruzione dell'evoluzione della disciplina in materia e controdeducendo in ordine a) alla mancanza di presentazione di una necessaria e tempestiva dichiarazione integrativa entro i termini prescritti;
b) alla natura del controllo effettuato da qualificare come controllo formale ai sensi dell'art.36-bis del DPR n. 600/1973; c) l'applicazione del principio di autonomia dei periodi d'imposta stabilito dall'articolo 7 del TUIR anche in relazione della sentenza di CTR della Lombardia citata. Chiedeva quindi il rigetto del ricorso.
Il ricorrente in data 7/11/2025 depositava memorie con le quali ribadiva i motivi del ricorso.
All'udienza del 18/11/2025 il ricorso veniva discusso e posto in decisione. Per quanto concerne il completo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132 cpc si rinvia agli atti delle parti, alla documentazione versata in causa ed al verbale d'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Secondo la consolidata giurisprudenza della Cassazione, che ha espresso principi condivisi da questa Corte in ordine alla portata applicativa dell'articolo 2 comma 8-bis, del DPR n. 322/1998 anche a Sezioni Unite, gli errori e le omissioni determino l'indicazione di un maggior reddito, di un maggior debito o di un minor credito d'imposta, possono essere corretti dal contribuente con la presentazione di una dichiarazione integrativa entro i termini per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo. In particolare, secondo la Suprema Corte “È consentito al contribuente ripartire il credito d'imposta maturato in un anno negli anni successivi, ma il presupposto è che il credito sia stato richiesto in relazione alla dichiarazione dei redditi dell'anno in cui esso è maturato, anche mediante una dichiarazione integrativa, e sempre che ricorrano gli ulteriori presupposti di legge, tra cui che non si sia verificata una decadenza. Nel caso di specie le somme spese per la realizzazione di un impianto fotovoltaico, di cui si domanda il rimborso, non sono state indicate al fine di fruire dell'agevolazione nella dichiarazione dei redditi dell'anno 2010 dalla società, neppure mediante dichiarazione integrativa, e quindi non potevano essere ripartite negli anni successivi al fine di conseguirne il rimborso”.
Nel caso di specie la ricorrente, dopo il decorso dei termini previsti per la presentazione della dichiarazione integrativa per l'anno 2011, inseriva la perdita derivante dall'agevolazione all'interno di una dichiarazione integrativa per l'anno 2013 anche se l'articolo 19 del DM del 5 luglio 2012 aveva chiarito – in un tempo compatibile con una tempestiva presentazione di dichiarazione integrativa per l'anno 2011 ai sensi dell'articolo 2, comma 8-bis, del DPR n. 322/1998 – essere cumulabili i benefici cc.dd. “Conti Energia” e “Tremonti ambientale”.
Inoltre, il controllo oggetto di causa deve essere ricondotto alla disciplina dei dell'articolo 36-bis del DPR n. 600/1973 atteso che i dati esposti nella dichiarazione non trovavano continuità e riscontro con i dati esposti nelle dichiarazioni relative agli anni precedenti.
Il ricorso deve quindi essere rigettato restando assorbiti gli ulteriori motivi. Attesa la non lineare evoluzione legislativa e giurisprudenziale in materia, sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso. Spese compensate.
Milano, 18 novembre 2025
Il Presidente Il Giudice estensore
DO EM LI NI
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 1, riunita in udienza il 18/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CHINDEMI DOMENICO, Presidente RAMONDINI ELIO, Relatore MORONI RICCARDOMARIA, Giudice
in data 18/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1730/2025 depositato il 15/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 - Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Milano
Email_3elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820240142044046000 IRES-ALIQUOTE 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4247/2025 depositato il 18/11/2025
Richieste delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 15/4/2025 Ricorrente_1 srl impugnava, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione e dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Milano, la cartella di pagamento n. 06820240142044046000, premettendo che - quale società che svolgeva l'attività di progettazione di impianti fotovoltaici – sarebbe stata titolare nel 2011 del beneficio di € 1.679.825,00 per detassazione ambientale dal reddito ex “c.d. Tremonti-ter” in relazione alla realizzazione di un impianto fotovoltaico, beneficio del quale non usufruiva non avendolo richiesto a causa di forti incertezze sull'applicazione della normativa di favore per gli anni 2011-2012 e 2013 per poi (attesa l'emanazione della Circolare 31/E/2013) portare in deduzione la perdita relativa al 2011 di
€ 1.679.825,00 e presentare la dichiarazione integrativa per l'anno 2013 per residue perdite riportabili negli anni successivi per € 1.450.697,00 per la quale veniva emesso avviso di liquidazione ex art. 36 bis e successivamente la relativa cartella impugnata. Lamentava 1) la violazione e la falsa applicazione dell'art. 2 comma 2 del d.lgs. 462/1997, dell'art. 6 comma 5 della legge 212/2000, dell'art. 36 bis del D.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 54 bis del D.P.R. 633 del 1973 avendo il contribuente la facoltà di fornire all'Amministrazione Finanziaria – a seguito di rilevazione automatica di irregolarità ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600 - i chiarimenti ritenuti opportuni con correlata imposizione all'amministrazione di valutarli, con necessità di contraddittorio in caso di “incertezze su aspetti rilevanti”, con la conseguenza che l'ente dell'accertamento non avrebbe potuto emettere un avviso bonario e successivamente una provvedimento che disconosce l'applicazione della disciplina ex “Tremonti ter”; 2) la violazione e la falsa applicazione dell'art. 2909 c.c. avendo efficacia vincolante il giudicato esterno formatosi sulle perdite fiscali della ricorrente in ordine alla sentenza n. 173/2020 della C.T.R. della Lombardia in quanto avente ad oggetto imposte periodiche e fatti con efficacia permanente o pluriennale, con la conseguenza di produrre effetti per più periodi di imposta;
3) Il difetto di motivazione in ordine agli interessi da ritardata iscrizione a ruolo e di mora e degli aggi;
4) la violazione e la falsa applicazione dell'art. 36 comma 4-ter del D.L. 248/2007 per la mancata indicazione del nominativo del responsabile del procedimento;
5) l'illegittimità derivata del provvedimento impugnato attesa la nullità del ruolo che non è stato firmato dal direttore dell'ente o da un suo delegato;
6) la violazione del principio di proporzionalità in merito alle sanzioni irrogate pari al 30% dell'imposta. Chiedeva quindi l'annullamento del provvedimento impugnato.
Si costituiva in data 21/5/2025 l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Milano, premettendo una ricostruzione dell'evoluzione della disciplina in materia e controdeducendo in ordine a) alla mancanza di presentazione di una necessaria e tempestiva dichiarazione integrativa entro i termini prescritti;
b) alla natura del controllo effettuato da qualificare come controllo formale ai sensi dell'art.36-bis del DPR n. 600/1973; c) l'applicazione del principio di autonomia dei periodi d'imposta stabilito dall'articolo 7 del TUIR anche in relazione della sentenza di CTR della Lombardia citata. Chiedeva quindi il rigetto del ricorso.
Il ricorrente in data 7/11/2025 depositava memorie con le quali ribadiva i motivi del ricorso.
All'udienza del 18/11/2025 il ricorso veniva discusso e posto in decisione. Per quanto concerne il completo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132 cpc si rinvia agli atti delle parti, alla documentazione versata in causa ed al verbale d'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Secondo la consolidata giurisprudenza della Cassazione, che ha espresso principi condivisi da questa Corte in ordine alla portata applicativa dell'articolo 2 comma 8-bis, del DPR n. 322/1998 anche a Sezioni Unite, gli errori e le omissioni determino l'indicazione di un maggior reddito, di un maggior debito o di un minor credito d'imposta, possono essere corretti dal contribuente con la presentazione di una dichiarazione integrativa entro i termini per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo. In particolare, secondo la Suprema Corte “È consentito al contribuente ripartire il credito d'imposta maturato in un anno negli anni successivi, ma il presupposto è che il credito sia stato richiesto in relazione alla dichiarazione dei redditi dell'anno in cui esso è maturato, anche mediante una dichiarazione integrativa, e sempre che ricorrano gli ulteriori presupposti di legge, tra cui che non si sia verificata una decadenza. Nel caso di specie le somme spese per la realizzazione di un impianto fotovoltaico, di cui si domanda il rimborso, non sono state indicate al fine di fruire dell'agevolazione nella dichiarazione dei redditi dell'anno 2010 dalla società, neppure mediante dichiarazione integrativa, e quindi non potevano essere ripartite negli anni successivi al fine di conseguirne il rimborso”.
Nel caso di specie la ricorrente, dopo il decorso dei termini previsti per la presentazione della dichiarazione integrativa per l'anno 2011, inseriva la perdita derivante dall'agevolazione all'interno di una dichiarazione integrativa per l'anno 2013 anche se l'articolo 19 del DM del 5 luglio 2012 aveva chiarito – in un tempo compatibile con una tempestiva presentazione di dichiarazione integrativa per l'anno 2011 ai sensi dell'articolo 2, comma 8-bis, del DPR n. 322/1998 – essere cumulabili i benefici cc.dd. “Conti Energia” e “Tremonti ambientale”.
Inoltre, il controllo oggetto di causa deve essere ricondotto alla disciplina dei dell'articolo 36-bis del DPR n. 600/1973 atteso che i dati esposti nella dichiarazione non trovavano continuità e riscontro con i dati esposti nelle dichiarazioni relative agli anni precedenti.
Il ricorso deve quindi essere rigettato restando assorbiti gli ulteriori motivi. Attesa la non lineare evoluzione legislativa e giurisprudenziale in materia, sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso. Spese compensate.
Milano, 18 novembre 2025
Il Presidente Il Giudice estensore
DO EM LI NI