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Sentenza 21 giugno 2025
Sentenza 21 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 21/06/2025, n. 1052 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1052 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1434/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO CALABRIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Flavio Tovani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. 1434/2024 promossa da:
nato il [...] a [...], NY, USA, in proprio e in qualità di Persona_1 genitore esercente la potestà genitoriale, congiuntamente all'altro genitore , sui Controparte_1 figli minori nata il [...] a [...], NY, USA, e Persona_2 Persona_3
nato il [...] a [...], NY, USA.
[...]
Tutti residenti al 60 di Croft Lane, Smithtown, NY, USA, rappresentati e difesi, nel presente giudizio, dall'Avvocato Antonio Rossi (CF: ), come da procure notarili in atti, C.F._1 autenticate e tradotte, nonché munite di apostille, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avvocato sito in Via Michelangelo Testa n.11, Salerno;
ricorrenti contro
, in persona del pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_2 CP_3 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria.
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Calabria.
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
1
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato il 31.05.2024 e ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di Controparte_2 cittadini italiani iure sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano Persona_4
nato a [...] il giorno 02.06.1905 (doc.1), dai genitori
[...] Controparte_4
e , il quale emigrava negli Stati Uniti d'America. Persona_5
In data 16.02.1925, l'avo italiano si univa in matrimonio con la Sig.ra a Port Chester, NY, CP_5
USA (doc.3). Dalla loro unione nasceva in data 11.10.1926 la loro figlia a Persona_6
Port Chester, NY, USA (doc. 4).
In seguito alla nascita della loro figlia, l'avo italiano si naturalizzava cittadino statunitense in data
22.06.1928 (doc.2).
In data 01.10.1950, si sposava a Mount Kisco, NY, USA, con Persona_7 Per_8
, nato a [...] il [...], figlio di genitori nati in Italia (doc. 5). Dalla loro unione
[...] nasceva l'08.09.1951 a Mount Kisco, NY, USA (doc. 6), la quale si sposava con Persona_9 in data 30/05/1971 a Commack, NY USA (doc. 7). Controparte_6
Dalla predetta unione nasceva a Huntington, NY, USA, in data 16.01.1978, Persona_1 attuale ricorrente (doc. 8), il quale si sposava con in data 03.09.2005 a Controparte_1
Aquebogue, NY, USA (doc. 9), dando alla luce nata il [...] a Persona_2
Brookhaven, NY, USA (doc.10) e nato il [...] a [...], Persona_3
NY, USA (doc. 11), attuali ricorrenti, minori rappresentati dai rispettivi genitori.
In alternativa, i ricorrenti riportavano un'altra linea di discendenza italiana relativa al ramo della famiglia risalente da , marito di Persona_8 Persona_6
I ricorrenti, pertanto, convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e Controparte_2 dichiarare il loro status di cittadini italiani iure sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano , nato il [...] ad [...], figlio di Persona_10 [...]
e , il quale non si naturalizzava cittadino statunitense (doc.13). L'avo Per_11 Persona_12 italiano si univa in matrimonio con la Sig.ra (doc.14), nata ad [...] il Persona_13
05.01.1889 (doc.15) e dalla loro unione nasceva il 03/02/1930 a Mount Kisco, NY, USA, Per_8
(doc. 16), il quale si univa in matrimonio con in data 01.10.1950 a
[...] Persona_6
Mount Kisco, NY, USA.
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani per discendenza iure sanguinis, ordinando il e, per esso, all'Ufficiale dello Controparte_2 stato civile competente di procedere alle dovute iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei
2 registi dello stato civile dello status civitatis italiano, provvedendo anche alle relative comunicazioni.
Il , in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege Controparte_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, si costituiva in giudizio in data 20 marzo
2025, chiedendo il rigetto della domanda avversaria, siccome inammissibile e infondata.
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 26.05.2025, sostituita con il deposito di note scritte avvenuto in data 23.04.2025 - mediante il quale la difesa si riportava al ricorso introduttivo, impugnava e contestava tutto quanto adverso dedotto, prodotto, eccepito, e chiedeva la rimessione della causa in decisione - il Giudice designato, rilevato il decorso del termine per il deposito di note scritte, lette le note scritte depositate e ritenuta la causa matura per la decisione, riservava il deposito della sentenza.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Reggio
Calabria, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l.
n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel caso di specie, considerato che i ricorrenti sono residenti all'estero, ai fini della determinazione della competenza territoriale deve farsi riferimento al luogo di nascita dell'avo italiano.
Orbene, risulta che solo uno degli avi indicati nella linea di discendenza, Persona_4
, sia nato in data [...] nel Comune di Canolo, ricadente nel territorio del
[...]
Tribunale di Reggio Calabria, mentre l'altro avo menzionato nella linea di discendenza alternativa,
, risulta nato in data [...] ad [...], e quindi in un Persona_10 comune al di fuori del distretto di competenza del Tribunale di Reggio Calabria.
Ne consegue che, ai fini dell'accertamento dello stato di cittadinanza, potrà essere presa in considerazione unicamente la linea di discendenza principale, facente capo all'avo nato a [...] linea supplementare, invece, non può essere valorizzata ai fini della competenza di questo Tribunale, mancando il presupposto territoriale richiesto dalla legge.
In punto di diritto si osserva che nel sistema delineato dal Codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile. Lo stesso può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo,
3 quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Ciò posto, va considerato che l'impianto normativo originario del 1912, primo testo organico italiano sulla disciplina della cittadinanza, si ispirava al principio dell'unicità della cittadinanza, per l'individuo e per la sua famiglia. Da tale impostazione ne conseguiva che alla figura del marito-padre venisse riconosciuto un ruolo preminente. Il medesimo, in effetti, trasmetteva automaticamente la propria cittadinanza alla moglie straniera ed ai figli e condivideva con i familiari anche la sua perdita, nel caso di acquisto di una cittadinanza straniera. Di contro, la cittadina italiana che contraeva matrimonio con un cittadino straniero, tra l'altro, non poteva trasmettere ai discendenti la propria cittadinanza.
È evidente che da un simile assetto ne scaturisse una disparità di trattamento e conseguente violazione dei principi di uguaglianza tra uomo e donna sanciti dalla Costituzione agli artt. 3 e 29, entrata in vigore il 1° gennaio del 1948. Tale incompatibilità è stata più volte oggetto di pronunce della Corte costituzionale che, con le note sentenze n. 87/1975 prima e n. 30/1983 poi, ha dichiarato l'illegittimità del terzo comma dell'art. 10 della legge 555/1912, nella parte in cui prevedeva la perdita automatica della cittadinanza italiana per la donna che contraesse matrimonio con uno straniero, a prescindere da una sua espressa manifestazione di volontà e dell'art. 1 n. 1 della medesima legge nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina.
Gli interventi della Corte appena menzionati miravano ad una parificazione tra i sessi, consentendo alla donna di trasmettere lo ius civitatis alla propria discendenza negli stessi termini ed alle stesse condizioni dell'uomo.
Le predette pronunce hanno iniziato a produrre effetti dal primo gennaio 1948, ossia dall'entrata in vigore della Carta Costituzionale, il che però ha implicato una disparità di trattamento tra i figli nati ante e post 01.01.1948.
La Corte di Cassazione, nelle prime pronunce successive alla sentenza n. 87/1975 emessa dalla Corte
Costituzionale, ha, negato che essa potesse avere effetti prima dell'1.1.1948, data di vigenza della
4 Carta fondamentale (Cass. 903/1978). In seguito all'emissione della seconda sentenza n. 30/1983 si
è delineato un ulteriore orientamento, secondo cui la norma precostituzione, dichiarata incostituzionale (art. 10), cessava di avere efficacia erga omnes ove applicabile ai rapporti non esauriti
(Cass. 6297/1996, 10086/1996). A fronte di tale contrasto, le Sezioni Unite aderirono ai principi affermati nel 1978, in quanto l'evento della perdita della cittadinanza per effetto del matrimonio della donna con uno straniero, prima dell'entrata in vigore della Costituzione, era ormai definitivo e permaneva anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, salvo la possibilità di riacquisto della cittadinanza con la dichiarazione di cui all'art. 219 legge 151/75 (Cass. SSUU 12061/1998).
Tuttavia, tale ultima pronuncia non ha sopito il dibattito giurisprudenziale, tanto che alcune Sezioni semplici hanno continuato a pronunciarsi in senso opposto, evidenziando come il mancato esaurimento del rapporto giuridico della perdita della cittadinanza imposta da una norma illegittima non poteva non essere inciso dalla dichiarazione di incostituzionalità (Cass. 15062/2000). Il contrasto tra Sezioni semplici ha reso indispensabile un nuovo intervento delle Sezioni Unite, le quali hanno ribadito l'irretrattabilità della perdita dello stato di cittadina della donna per matrimonio con cittadino straniero, essendo l'effetto ormai definitivo e perfezionatosi prima che venissero promulgati i parametri costituzionali in base ai quali la norma era stata dichiarata illegittima, ferma in ogni caso la possibilità di riacquistare la cittadinanza ex art. 219 citato (Cass. SS. UU. 3331/2004).
Dopo cinque anni da tale pronuncia, le Sezioni Unite sono intervenute ancora una volta, giungendo alla conclusione per cui la perdita della cittadinanza, pur se determinata da fatti avvenuti prima dell'entrata in vigore della Costituzione, ha continuato a produrre effetti anche dopo il 1948, determinando discriminazioni nei confronti dei discendenti della donna, in quanto quest'ultima, perdendo illegittimamente la cittadinanza, non poteva trasmetterla ai propri figli.
In virtù di tale considerazione, la Corte di cassazione ha stabilito che: "La titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza ha effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria" (Cass. SU n. 4466/2009).
5 Ciò premesso, nel caso in esame si rileva che prima discendente dell'avo Persona_7 italiano – il quale ha acquisito la cittadinanza statunitense solo Persona_4 successivamente alla nascita della figlia – è nata in [...] pre-costituzionale, ma ha contratto matrimonio (nel 1950) e dato alla luce una figlia (nel 1951) in epoca post-costituzionale.
In linea astratta, pertanto, si configura una fattispecie per la quale non sarebbe necessario l'intervento del giudice ai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana, trattandosi di trasmissione iure sanguinis verificatasi in parte dopo l'entrata in vigore della Costituzione della Repubblica Italiana.
A tal proposito, va considerato che le Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07.08.1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi. Nello specifico, in applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode.
Nel merito, la difesa rappresenta che il ricorrente, in data 27 aprile 2022, ha effettuato una prenotazione tramite la piattaforma Prenot@mi al fine di presentare un'istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, per sé e per i figli minori, presso il Consolato Generale
d'Italia in New York, ai sensi dell'art. 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91. A conferma dell'avvenuto inserimento nella lista d'attesa, il ricorrente ha ricevuto, nella medesima data, una e-mail da parte del
(doc. 17), nella quale gli veniva comunicato che risultavano ancora 1.575 utenti in coda Parte_1 prima di lui. Tuttavia, tale comunicazione si limitava a confermare l'inserimento nella lista d'attesa, senza fornire alcuna indicazione circa la data dell'appuntamento o lo stato di avanzamento delle richieste in lavorazione.
Inoltre, la difesa allega una schermata tratta dal portale Prenot@mi (doc. 18), riferita alla pagina personale del ricorrente, dalla quale si evince che la prenotazione risulta effettivamente effettuata, ma senza indicazione della data e dell'ora dell'appuntamento, elementi tuttora assenti.
A fronte di tale situazione di stallo, in data 16 maggio 2023, la difesa ha inviato una PEC di diffida
(doc. 19) al Consolato Generale d'Italia in New York, indirizzata al Console pro tempore e al funzionario responsabile del procedimento, intimando la fissazione di un appuntamento per la presentazione della documentazione e la conseguente adozione di un provvedimento espresso sull'istanza di riconoscimento della cittadinanza, entro e non oltre il termine di trenta giorni.
Il ha riscontrato la diffida in data 17 maggio 2023 (doc. 20), mediante una comunicazione Parte_1
6 a contenuto meramente generico e standardizzato, priva di assegnazione di una data per l'appuntamento e senza alcun riferimento concreto al merito della richiesta formulata.
La difesa evidenzia, inoltre, che dalla consultazione del sito istituzionale del non emerge Parte_1 alcuna informazione circa lo stato di avanzamento della lista d'attesa né circa il numero delle istanze attualmente in lavorazione. L'unica indicazione fornita è che, una volta inserito in lista, l'utente verrà avvisato via e-mail qualora vi sia un posto disponibile, senza tuttavia alcun riferimento temporale specifico. Risulta, altresì, notorio che, al momento del deposito del presente ricorso, il
[...]
a New York stava lavorando ancora su istanze presentate nell'anno 2019, circostanza Parte_2 che rende del tutto inverosimile l'evasione delle domande pervenute nel 2022 entro il termine di 730 giorni previsto dall'art. 3 del D.P.R. n. 362/1994, né tantomeno entro un termine certo, in violazione dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Alla luce di quanto sopra, la sussistenza dell'interesse ad agire risulta ampiamente dimostrata. Il ricorrente ha infatti osservato tutte le modalità previste per la presentazione dell'istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana, documentando altresì l'eccessiva dilatazione dei tempi dell'iter amministrativo e l'inerzia dell'amministrazione.
L'ingiustificato silenzio del , che avrebbe dovuto definire il procedimento entro i termini di Parte_1 legge, configura un'ipotesi di illegittimo silenzio-inadempimento, lesivo del diritto dei ricorrenti a un procedimento amministrativo regolare e tempestivo. Tale situazione impone, pertanto, il riconoscimento della fondatezza della pretesa attorea e l'accoglimento del ricorso, non sussistendo alternative praticabili in sede amministrativa. L'accesso alla tutela giurisdizionale si configura, in definitiva, come unico strumento idoneo a garantire una tutela effettiva dei diritti vantati dai ricorrenti.
A questo punto, considerato che la domanda giudiziale risulta ammissibile e che l'originario avo italiano godeva della cittadinanza italiana ed ha trasmesso ai propri discendenti il suo status, occorre verificare se il ricorrente abbia assolto all'onere della prova dell'ininterrotta trasmissione dello ius civitatis attraverso la ricostruzione di tutto l'albero genealogico.
Orbene, dalla documentazione prodotta da parte ricorrente, tradotta ed apostillata, risulta che l'avo italiano nato a [...] il giorno 02.06.1905 (doc.1), dai genitori Persona_14
e , era emigrato negli Stati Uniti d'America, ove aveva Controparte_4 Persona_5 generato il data 11.10.1926 (doc.3). L'emigrato cittadino rinunciava allo Persona_6 status civitatis italiano, ma solo dopo la nascita della figlia (doc. 2, certificato di naturalizzazione statunitense del 22.06.1928). Dal matrimonio tra e , celebrato Persona_6 Persona_8
l'01.10.1950 (doc.5), nasceva l'08.09.1951 (doc.6), la quale si univa in matrimonio Persona_9 con il 30.05.1971 (doc.7) e dava alla luce l'attuale ricorrente, Controparte_6 Persona_1
7 il 16.01.1978 (doc. 8). In seguito, dal matrimonio tra e Per_1 Persona_1 [...]
celebrato il 03.09.2005 (doc.9), nascevano gli attuali ricorrenti CP_1 Persona_2 il 03.09.2009 (doc.10), e il 21.06.2012 (doc. 11). Persona_3
Ne deriva che il ricorrente ha dimostrato documentalmente l'ininterrotta discendenza dal comune capostipite che aveva così trasmesso “iure sanguinis” la cittadinanza Persona_14 per il tramite della figlia e della nipote . Persona_6 Persona_9
Deve, dunque, essere accolta la domanda, dichiarando i ricorrenti cittadini italiani iure sanguinis e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_2
Infine, tenuto conto della natura della procedura, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese di lite ex art. 92 c. 2 c.p.c. Sul punto si osserva che è proprio l'oggettivo carico di lavoro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana a costituire giustificato motivo per procedere alla predetta compensazione delle spese di lite, posto che qualunque tipo di organizzazione dei servizi consolari, peraltro non rientranti nella competenza né del
[...]
né della Procura della Repubblica, non sarebbero in grado di assorbire gli attuali flussi CP_2 che per legge devono sottostare a rigorose ed opportune indagini dell'ufficio consolare, facendo uso di tutti i mezzi di prova ammessi dalla legislazione nazionale e da quella locale, questo anche a tutela della sicurezza della Repubblica.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo al ricorrente nato il Persona_1
16/01/1978 a Huntington, NY, USA, in proprio e in qualità di genitore esercente la potestà genitoriale, congiuntamente all'altro genitore , sui figli minori nata Controparte_1 Persona_2 il 03/09/2009 a Brookhaven, NY, USA, e nato il [...] a Persona_3
Brookhaven, NY, USA, il diritto alla cittadinanza italiana;
– ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_7 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
– compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
8 Sentenza resa ex articolo 281 sexies ultimo comma c.p.c.
Così deciso in Reggio Calabria, 21/06/2025
Il giudice unico
Dott. Flavio Tovani
9
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO CALABRIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Flavio Tovani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. 1434/2024 promossa da:
nato il [...] a [...], NY, USA, in proprio e in qualità di Persona_1 genitore esercente la potestà genitoriale, congiuntamente all'altro genitore , sui Controparte_1 figli minori nata il [...] a [...], NY, USA, e Persona_2 Persona_3
nato il [...] a [...], NY, USA.
[...]
Tutti residenti al 60 di Croft Lane, Smithtown, NY, USA, rappresentati e difesi, nel presente giudizio, dall'Avvocato Antonio Rossi (CF: ), come da procure notarili in atti, C.F._1 autenticate e tradotte, nonché munite di apostille, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avvocato sito in Via Michelangelo Testa n.11, Salerno;
ricorrenti contro
, in persona del pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_2 CP_3 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria.
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Calabria.
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
1
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato il 31.05.2024 e ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di Controparte_2 cittadini italiani iure sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano Persona_4
nato a [...] il giorno 02.06.1905 (doc.1), dai genitori
[...] Controparte_4
e , il quale emigrava negli Stati Uniti d'America. Persona_5
In data 16.02.1925, l'avo italiano si univa in matrimonio con la Sig.ra a Port Chester, NY, CP_5
USA (doc.3). Dalla loro unione nasceva in data 11.10.1926 la loro figlia a Persona_6
Port Chester, NY, USA (doc. 4).
In seguito alla nascita della loro figlia, l'avo italiano si naturalizzava cittadino statunitense in data
22.06.1928 (doc.2).
In data 01.10.1950, si sposava a Mount Kisco, NY, USA, con Persona_7 Per_8
, nato a [...] il [...], figlio di genitori nati in Italia (doc. 5). Dalla loro unione
[...] nasceva l'08.09.1951 a Mount Kisco, NY, USA (doc. 6), la quale si sposava con Persona_9 in data 30/05/1971 a Commack, NY USA (doc. 7). Controparte_6
Dalla predetta unione nasceva a Huntington, NY, USA, in data 16.01.1978, Persona_1 attuale ricorrente (doc. 8), il quale si sposava con in data 03.09.2005 a Controparte_1
Aquebogue, NY, USA (doc. 9), dando alla luce nata il [...] a Persona_2
Brookhaven, NY, USA (doc.10) e nato il [...] a [...], Persona_3
NY, USA (doc. 11), attuali ricorrenti, minori rappresentati dai rispettivi genitori.
In alternativa, i ricorrenti riportavano un'altra linea di discendenza italiana relativa al ramo della famiglia risalente da , marito di Persona_8 Persona_6
I ricorrenti, pertanto, convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e Controparte_2 dichiarare il loro status di cittadini italiani iure sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano , nato il [...] ad [...], figlio di Persona_10 [...]
e , il quale non si naturalizzava cittadino statunitense (doc.13). L'avo Per_11 Persona_12 italiano si univa in matrimonio con la Sig.ra (doc.14), nata ad [...] il Persona_13
05.01.1889 (doc.15) e dalla loro unione nasceva il 03/02/1930 a Mount Kisco, NY, USA, Per_8
(doc. 16), il quale si univa in matrimonio con in data 01.10.1950 a
[...] Persona_6
Mount Kisco, NY, USA.
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani per discendenza iure sanguinis, ordinando il e, per esso, all'Ufficiale dello Controparte_2 stato civile competente di procedere alle dovute iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei
2 registi dello stato civile dello status civitatis italiano, provvedendo anche alle relative comunicazioni.
Il , in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege Controparte_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, si costituiva in giudizio in data 20 marzo
2025, chiedendo il rigetto della domanda avversaria, siccome inammissibile e infondata.
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 26.05.2025, sostituita con il deposito di note scritte avvenuto in data 23.04.2025 - mediante il quale la difesa si riportava al ricorso introduttivo, impugnava e contestava tutto quanto adverso dedotto, prodotto, eccepito, e chiedeva la rimessione della causa in decisione - il Giudice designato, rilevato il decorso del termine per il deposito di note scritte, lette le note scritte depositate e ritenuta la causa matura per la decisione, riservava il deposito della sentenza.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Reggio
Calabria, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l.
n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel caso di specie, considerato che i ricorrenti sono residenti all'estero, ai fini della determinazione della competenza territoriale deve farsi riferimento al luogo di nascita dell'avo italiano.
Orbene, risulta che solo uno degli avi indicati nella linea di discendenza, Persona_4
, sia nato in data [...] nel Comune di Canolo, ricadente nel territorio del
[...]
Tribunale di Reggio Calabria, mentre l'altro avo menzionato nella linea di discendenza alternativa,
, risulta nato in data [...] ad [...], e quindi in un Persona_10 comune al di fuori del distretto di competenza del Tribunale di Reggio Calabria.
Ne consegue che, ai fini dell'accertamento dello stato di cittadinanza, potrà essere presa in considerazione unicamente la linea di discendenza principale, facente capo all'avo nato a [...] linea supplementare, invece, non può essere valorizzata ai fini della competenza di questo Tribunale, mancando il presupposto territoriale richiesto dalla legge.
In punto di diritto si osserva che nel sistema delineato dal Codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile. Lo stesso può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo,
3 quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Ciò posto, va considerato che l'impianto normativo originario del 1912, primo testo organico italiano sulla disciplina della cittadinanza, si ispirava al principio dell'unicità della cittadinanza, per l'individuo e per la sua famiglia. Da tale impostazione ne conseguiva che alla figura del marito-padre venisse riconosciuto un ruolo preminente. Il medesimo, in effetti, trasmetteva automaticamente la propria cittadinanza alla moglie straniera ed ai figli e condivideva con i familiari anche la sua perdita, nel caso di acquisto di una cittadinanza straniera. Di contro, la cittadina italiana che contraeva matrimonio con un cittadino straniero, tra l'altro, non poteva trasmettere ai discendenti la propria cittadinanza.
È evidente che da un simile assetto ne scaturisse una disparità di trattamento e conseguente violazione dei principi di uguaglianza tra uomo e donna sanciti dalla Costituzione agli artt. 3 e 29, entrata in vigore il 1° gennaio del 1948. Tale incompatibilità è stata più volte oggetto di pronunce della Corte costituzionale che, con le note sentenze n. 87/1975 prima e n. 30/1983 poi, ha dichiarato l'illegittimità del terzo comma dell'art. 10 della legge 555/1912, nella parte in cui prevedeva la perdita automatica della cittadinanza italiana per la donna che contraesse matrimonio con uno straniero, a prescindere da una sua espressa manifestazione di volontà e dell'art. 1 n. 1 della medesima legge nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina.
Gli interventi della Corte appena menzionati miravano ad una parificazione tra i sessi, consentendo alla donna di trasmettere lo ius civitatis alla propria discendenza negli stessi termini ed alle stesse condizioni dell'uomo.
Le predette pronunce hanno iniziato a produrre effetti dal primo gennaio 1948, ossia dall'entrata in vigore della Carta Costituzionale, il che però ha implicato una disparità di trattamento tra i figli nati ante e post 01.01.1948.
La Corte di Cassazione, nelle prime pronunce successive alla sentenza n. 87/1975 emessa dalla Corte
Costituzionale, ha, negato che essa potesse avere effetti prima dell'1.1.1948, data di vigenza della
4 Carta fondamentale (Cass. 903/1978). In seguito all'emissione della seconda sentenza n. 30/1983 si
è delineato un ulteriore orientamento, secondo cui la norma precostituzione, dichiarata incostituzionale (art. 10), cessava di avere efficacia erga omnes ove applicabile ai rapporti non esauriti
(Cass. 6297/1996, 10086/1996). A fronte di tale contrasto, le Sezioni Unite aderirono ai principi affermati nel 1978, in quanto l'evento della perdita della cittadinanza per effetto del matrimonio della donna con uno straniero, prima dell'entrata in vigore della Costituzione, era ormai definitivo e permaneva anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, salvo la possibilità di riacquisto della cittadinanza con la dichiarazione di cui all'art. 219 legge 151/75 (Cass. SSUU 12061/1998).
Tuttavia, tale ultima pronuncia non ha sopito il dibattito giurisprudenziale, tanto che alcune Sezioni semplici hanno continuato a pronunciarsi in senso opposto, evidenziando come il mancato esaurimento del rapporto giuridico della perdita della cittadinanza imposta da una norma illegittima non poteva non essere inciso dalla dichiarazione di incostituzionalità (Cass. 15062/2000). Il contrasto tra Sezioni semplici ha reso indispensabile un nuovo intervento delle Sezioni Unite, le quali hanno ribadito l'irretrattabilità della perdita dello stato di cittadina della donna per matrimonio con cittadino straniero, essendo l'effetto ormai definitivo e perfezionatosi prima che venissero promulgati i parametri costituzionali in base ai quali la norma era stata dichiarata illegittima, ferma in ogni caso la possibilità di riacquistare la cittadinanza ex art. 219 citato (Cass. SS. UU. 3331/2004).
Dopo cinque anni da tale pronuncia, le Sezioni Unite sono intervenute ancora una volta, giungendo alla conclusione per cui la perdita della cittadinanza, pur se determinata da fatti avvenuti prima dell'entrata in vigore della Costituzione, ha continuato a produrre effetti anche dopo il 1948, determinando discriminazioni nei confronti dei discendenti della donna, in quanto quest'ultima, perdendo illegittimamente la cittadinanza, non poteva trasmetterla ai propri figli.
In virtù di tale considerazione, la Corte di cassazione ha stabilito che: "La titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza ha effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria" (Cass. SU n. 4466/2009).
5 Ciò premesso, nel caso in esame si rileva che prima discendente dell'avo Persona_7 italiano – il quale ha acquisito la cittadinanza statunitense solo Persona_4 successivamente alla nascita della figlia – è nata in [...] pre-costituzionale, ma ha contratto matrimonio (nel 1950) e dato alla luce una figlia (nel 1951) in epoca post-costituzionale.
In linea astratta, pertanto, si configura una fattispecie per la quale non sarebbe necessario l'intervento del giudice ai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana, trattandosi di trasmissione iure sanguinis verificatasi in parte dopo l'entrata in vigore della Costituzione della Repubblica Italiana.
A tal proposito, va considerato che le Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07.08.1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi. Nello specifico, in applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode.
Nel merito, la difesa rappresenta che il ricorrente, in data 27 aprile 2022, ha effettuato una prenotazione tramite la piattaforma Prenot@mi al fine di presentare un'istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, per sé e per i figli minori, presso il Consolato Generale
d'Italia in New York, ai sensi dell'art. 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91. A conferma dell'avvenuto inserimento nella lista d'attesa, il ricorrente ha ricevuto, nella medesima data, una e-mail da parte del
(doc. 17), nella quale gli veniva comunicato che risultavano ancora 1.575 utenti in coda Parte_1 prima di lui. Tuttavia, tale comunicazione si limitava a confermare l'inserimento nella lista d'attesa, senza fornire alcuna indicazione circa la data dell'appuntamento o lo stato di avanzamento delle richieste in lavorazione.
Inoltre, la difesa allega una schermata tratta dal portale Prenot@mi (doc. 18), riferita alla pagina personale del ricorrente, dalla quale si evince che la prenotazione risulta effettivamente effettuata, ma senza indicazione della data e dell'ora dell'appuntamento, elementi tuttora assenti.
A fronte di tale situazione di stallo, in data 16 maggio 2023, la difesa ha inviato una PEC di diffida
(doc. 19) al Consolato Generale d'Italia in New York, indirizzata al Console pro tempore e al funzionario responsabile del procedimento, intimando la fissazione di un appuntamento per la presentazione della documentazione e la conseguente adozione di un provvedimento espresso sull'istanza di riconoscimento della cittadinanza, entro e non oltre il termine di trenta giorni.
Il ha riscontrato la diffida in data 17 maggio 2023 (doc. 20), mediante una comunicazione Parte_1
6 a contenuto meramente generico e standardizzato, priva di assegnazione di una data per l'appuntamento e senza alcun riferimento concreto al merito della richiesta formulata.
La difesa evidenzia, inoltre, che dalla consultazione del sito istituzionale del non emerge Parte_1 alcuna informazione circa lo stato di avanzamento della lista d'attesa né circa il numero delle istanze attualmente in lavorazione. L'unica indicazione fornita è che, una volta inserito in lista, l'utente verrà avvisato via e-mail qualora vi sia un posto disponibile, senza tuttavia alcun riferimento temporale specifico. Risulta, altresì, notorio che, al momento del deposito del presente ricorso, il
[...]
a New York stava lavorando ancora su istanze presentate nell'anno 2019, circostanza Parte_2 che rende del tutto inverosimile l'evasione delle domande pervenute nel 2022 entro il termine di 730 giorni previsto dall'art. 3 del D.P.R. n. 362/1994, né tantomeno entro un termine certo, in violazione dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Alla luce di quanto sopra, la sussistenza dell'interesse ad agire risulta ampiamente dimostrata. Il ricorrente ha infatti osservato tutte le modalità previste per la presentazione dell'istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana, documentando altresì l'eccessiva dilatazione dei tempi dell'iter amministrativo e l'inerzia dell'amministrazione.
L'ingiustificato silenzio del , che avrebbe dovuto definire il procedimento entro i termini di Parte_1 legge, configura un'ipotesi di illegittimo silenzio-inadempimento, lesivo del diritto dei ricorrenti a un procedimento amministrativo regolare e tempestivo. Tale situazione impone, pertanto, il riconoscimento della fondatezza della pretesa attorea e l'accoglimento del ricorso, non sussistendo alternative praticabili in sede amministrativa. L'accesso alla tutela giurisdizionale si configura, in definitiva, come unico strumento idoneo a garantire una tutela effettiva dei diritti vantati dai ricorrenti.
A questo punto, considerato che la domanda giudiziale risulta ammissibile e che l'originario avo italiano godeva della cittadinanza italiana ed ha trasmesso ai propri discendenti il suo status, occorre verificare se il ricorrente abbia assolto all'onere della prova dell'ininterrotta trasmissione dello ius civitatis attraverso la ricostruzione di tutto l'albero genealogico.
Orbene, dalla documentazione prodotta da parte ricorrente, tradotta ed apostillata, risulta che l'avo italiano nato a [...] il giorno 02.06.1905 (doc.1), dai genitori Persona_14
e , era emigrato negli Stati Uniti d'America, ove aveva Controparte_4 Persona_5 generato il data 11.10.1926 (doc.3). L'emigrato cittadino rinunciava allo Persona_6 status civitatis italiano, ma solo dopo la nascita della figlia (doc. 2, certificato di naturalizzazione statunitense del 22.06.1928). Dal matrimonio tra e , celebrato Persona_6 Persona_8
l'01.10.1950 (doc.5), nasceva l'08.09.1951 (doc.6), la quale si univa in matrimonio Persona_9 con il 30.05.1971 (doc.7) e dava alla luce l'attuale ricorrente, Controparte_6 Persona_1
7 il 16.01.1978 (doc. 8). In seguito, dal matrimonio tra e Per_1 Persona_1 [...]
celebrato il 03.09.2005 (doc.9), nascevano gli attuali ricorrenti CP_1 Persona_2 il 03.09.2009 (doc.10), e il 21.06.2012 (doc. 11). Persona_3
Ne deriva che il ricorrente ha dimostrato documentalmente l'ininterrotta discendenza dal comune capostipite che aveva così trasmesso “iure sanguinis” la cittadinanza Persona_14 per il tramite della figlia e della nipote . Persona_6 Persona_9
Deve, dunque, essere accolta la domanda, dichiarando i ricorrenti cittadini italiani iure sanguinis e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_2
Infine, tenuto conto della natura della procedura, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese di lite ex art. 92 c. 2 c.p.c. Sul punto si osserva che è proprio l'oggettivo carico di lavoro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana a costituire giustificato motivo per procedere alla predetta compensazione delle spese di lite, posto che qualunque tipo di organizzazione dei servizi consolari, peraltro non rientranti nella competenza né del
[...]
né della Procura della Repubblica, non sarebbero in grado di assorbire gli attuali flussi CP_2 che per legge devono sottostare a rigorose ed opportune indagini dell'ufficio consolare, facendo uso di tutti i mezzi di prova ammessi dalla legislazione nazionale e da quella locale, questo anche a tutela della sicurezza della Repubblica.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo al ricorrente nato il Persona_1
16/01/1978 a Huntington, NY, USA, in proprio e in qualità di genitore esercente la potestà genitoriale, congiuntamente all'altro genitore , sui figli minori nata Controparte_1 Persona_2 il 03/09/2009 a Brookhaven, NY, USA, e nato il [...] a Persona_3
Brookhaven, NY, USA, il diritto alla cittadinanza italiana;
– ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_7 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
– compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
8 Sentenza resa ex articolo 281 sexies ultimo comma c.p.c.
Così deciso in Reggio Calabria, 21/06/2025
Il giudice unico
Dott. Flavio Tovani
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