CASS
Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/05/2025, n. 18626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18626 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da Cito Cristian, nato a [...] il [...] avverso l’ordinanza del 19/2/2025 emessa dal Tribunale di Lecce visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Paolo Di Geronimo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore, che chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale del riesame di Lecce rigettava l’appello proposto dal ricorrente avverso il rigetto dell’istanza di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari. L’ordinanza impugnata, dopo aver premesso che la misura cautelare era stata disposta in ordine ai reati di cui agli artt. 416-bis cod. pen., 73 e 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dava atto che la presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. non consentiva la mitigazione della misura Penale Sent. Sez. 6 Num. 18626 Anno 2025 Presidente: APRILE ERCOLE Relatore: DI GERONIMO PAOLO Data Udienza: 02/04/2025 2 cautelare, in mancanza di alcun concreto elemento di novità idoneo a giustificare la richiesta modifica. 2. Nell’interesse del ricorrente è stato proposto un unico motivo di ricorso, per violazione di legge e vizio di motivazione, con il quale si censura l’impostazione recepita dal Tribunale del riesame in ordine alla natura della presunzione prevista dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. e alla possibilità che la stessa sia superata. Per quanto attiene al primo aspetto, si evidenzia che il Tribunale – contravvenendo alla consolidata giurisprudenza – avrebbe erroneamente ritenuto che la doppia presunzione, che impone l’applicazione della custodia in carcere in riferimento a determinati reati, è di natura assoluta e non relativa. Pur dandosi atto di un contrasto giurisprudenziale in ordine alla rilevanza del cosiddetto “tempo silente”, la difesa richiama l’orientamento secondo cui le presunzioni di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. possono essere superate ove, per circostanze specifiche, sia possibile ritenere che il periodo trascorso dall’applicazione della misura abbia esplicato un adeguato effetto deterrente, comportando l’affievolimento delle esigenze cautelari. A tal riguardo, si evidenzia che l’indagato si trova in stato di custodia cautelare in carcere da ben 6 anni, a fronte di una condanna alla pena di anni 7 e mesi 10 di reclusione. Valorizzando il lungo periodo di custodia cautelare subito, la richiesta di sostituzione della misura non poteva essere negata sulla base della mera presunzione semplice contenuta all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., occorrendo una specifica motivazione in ordine alla natura dell’associazione, al ruolo rivestito dal ricorrente e, più in generale, all’attualità delle esigenze cautelari. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Occorre dar atto che la motivazione del Tribunale del riesame è apparentemente errata nella parte in cui ha ritenuto che l’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. contempli una presunzione assoluta, per effetto della quale la contestazione del reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. risulterebbe ostativo al riconoscimento di un regime cautelare meno afflittivo rispetto alla custodia in carcere. Invero, per consolidata giurisprudenza, la norma sopra richiamata prevede una duplice presunzione semplice, in ordine alla sussistenza delle esigenze 3 cautelari e alla esclusiva idoneità della custodia in carcere, che, a determinate condizioni, può essere superata. Al di là della qualificazione giuridica della presunzione in esame, si rileva che la decisione adottata dal Tribunale risulti ugualmente corretta. A tal riguardo si ritiene condivisibile l’orientamento, allo stato maggioritario, secondo cui, pur se per i reati di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. è prevista una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, il tempo trascorso dai fatti contestati, alla luce della riforma di cui alla legge 16 aprile 2015, n. 47, e di un'esegesi costituzionalmente orientata della stessa presunzione, deve essere espressamente considerato dal giudice, ove si tratti di un rilevante arco temporale privo di ulteriori condotte dell'indagato sintomatiche di perdurante pericolosità, potendo lo stesso rientrare tra gli "elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari", cui si riferisce lo stesso art. 275, comma 3, del codice di rito (da ultimo, Sez.6, n. 11735 del 25/1/2024, Tavella, Rv. 286202-02; Sez.6, n. 31587 del 30/5/2023, Gargano, Rv. 285272). Tale principio, tuttavia, presuppone che il dato temporale sia accompagnato da ulteriori elementi tali da fornire un quadro complessivo che denoti l’affievolimento delle esigenze cautelari. 2.1. Nel caso di specie, il ricorrente deduce unicamente il notevole lasso temporale trascorso dai fatti (2015), per i quali è intervenuta condanna in secondo grado alla pena di anni 7 e mesi 10 di reclusione, a fronte di un presofferto di oltre 6 anni. A ben vedere, quindi, non viene dedotto alcun elemento fattuale dal quale desumere l’effettivo venir meno delle esigenze cautelari, tanto più che nel caso di specie, avendo l’indagato trascorso un lungo periodo in stato custodiale, non è dato neppure apprezzare l’avvenuta ed effettiva presa di distanza dal contesto delinquenziale nel quale i fatti sono maturati. Ne consegue che l’unico elemento che, in concreto, viene dedotto, attiene al rapporto tra pena inflitta e custodia cautelare sofferta, ma tale dato è di per sé neutro, posto che il rapporto di proporzionalità tra sanzione e cautela trova un’autonoma soluzione nel regime della durata massima dei termini cautelari e nella regola secondo cui la misura cautelare non può protrarsi per un tempo superiore rispetto alla pena inflitta. 3. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 4
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp.att. cod. proc. pen. Così deciso il 2 aprile 2025
udita la relazione del consigliere Paolo Di Geronimo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore, che chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale del riesame di Lecce rigettava l’appello proposto dal ricorrente avverso il rigetto dell’istanza di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari. L’ordinanza impugnata, dopo aver premesso che la misura cautelare era stata disposta in ordine ai reati di cui agli artt. 416-bis cod. pen., 73 e 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dava atto che la presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. non consentiva la mitigazione della misura Penale Sent. Sez. 6 Num. 18626 Anno 2025 Presidente: APRILE ERCOLE Relatore: DI GERONIMO PAOLO Data Udienza: 02/04/2025 2 cautelare, in mancanza di alcun concreto elemento di novità idoneo a giustificare la richiesta modifica. 2. Nell’interesse del ricorrente è stato proposto un unico motivo di ricorso, per violazione di legge e vizio di motivazione, con il quale si censura l’impostazione recepita dal Tribunale del riesame in ordine alla natura della presunzione prevista dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. e alla possibilità che la stessa sia superata. Per quanto attiene al primo aspetto, si evidenzia che il Tribunale – contravvenendo alla consolidata giurisprudenza – avrebbe erroneamente ritenuto che la doppia presunzione, che impone l’applicazione della custodia in carcere in riferimento a determinati reati, è di natura assoluta e non relativa. Pur dandosi atto di un contrasto giurisprudenziale in ordine alla rilevanza del cosiddetto “tempo silente”, la difesa richiama l’orientamento secondo cui le presunzioni di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. possono essere superate ove, per circostanze specifiche, sia possibile ritenere che il periodo trascorso dall’applicazione della misura abbia esplicato un adeguato effetto deterrente, comportando l’affievolimento delle esigenze cautelari. A tal riguardo, si evidenzia che l’indagato si trova in stato di custodia cautelare in carcere da ben 6 anni, a fronte di una condanna alla pena di anni 7 e mesi 10 di reclusione. Valorizzando il lungo periodo di custodia cautelare subito, la richiesta di sostituzione della misura non poteva essere negata sulla base della mera presunzione semplice contenuta all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., occorrendo una specifica motivazione in ordine alla natura dell’associazione, al ruolo rivestito dal ricorrente e, più in generale, all’attualità delle esigenze cautelari. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Occorre dar atto che la motivazione del Tribunale del riesame è apparentemente errata nella parte in cui ha ritenuto che l’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. contempli una presunzione assoluta, per effetto della quale la contestazione del reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. risulterebbe ostativo al riconoscimento di un regime cautelare meno afflittivo rispetto alla custodia in carcere. Invero, per consolidata giurisprudenza, la norma sopra richiamata prevede una duplice presunzione semplice, in ordine alla sussistenza delle esigenze 3 cautelari e alla esclusiva idoneità della custodia in carcere, che, a determinate condizioni, può essere superata. Al di là della qualificazione giuridica della presunzione in esame, si rileva che la decisione adottata dal Tribunale risulti ugualmente corretta. A tal riguardo si ritiene condivisibile l’orientamento, allo stato maggioritario, secondo cui, pur se per i reati di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. è prevista una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, il tempo trascorso dai fatti contestati, alla luce della riforma di cui alla legge 16 aprile 2015, n. 47, e di un'esegesi costituzionalmente orientata della stessa presunzione, deve essere espressamente considerato dal giudice, ove si tratti di un rilevante arco temporale privo di ulteriori condotte dell'indagato sintomatiche di perdurante pericolosità, potendo lo stesso rientrare tra gli "elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari", cui si riferisce lo stesso art. 275, comma 3, del codice di rito (da ultimo, Sez.6, n. 11735 del 25/1/2024, Tavella, Rv. 286202-02; Sez.6, n. 31587 del 30/5/2023, Gargano, Rv. 285272). Tale principio, tuttavia, presuppone che il dato temporale sia accompagnato da ulteriori elementi tali da fornire un quadro complessivo che denoti l’affievolimento delle esigenze cautelari. 2.1. Nel caso di specie, il ricorrente deduce unicamente il notevole lasso temporale trascorso dai fatti (2015), per i quali è intervenuta condanna in secondo grado alla pena di anni 7 e mesi 10 di reclusione, a fronte di un presofferto di oltre 6 anni. A ben vedere, quindi, non viene dedotto alcun elemento fattuale dal quale desumere l’effettivo venir meno delle esigenze cautelari, tanto più che nel caso di specie, avendo l’indagato trascorso un lungo periodo in stato custodiale, non è dato neppure apprezzare l’avvenuta ed effettiva presa di distanza dal contesto delinquenziale nel quale i fatti sono maturati. Ne consegue che l’unico elemento che, in concreto, viene dedotto, attiene al rapporto tra pena inflitta e custodia cautelare sofferta, ma tale dato è di per sé neutro, posto che il rapporto di proporzionalità tra sanzione e cautela trova un’autonoma soluzione nel regime della durata massima dei termini cautelari e nella regola secondo cui la misura cautelare non può protrarsi per un tempo superiore rispetto alla pena inflitta. 3. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 4
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp.att. cod. proc. pen. Così deciso il 2 aprile 2025