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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Friuli Venezia Giulia, sez. I, sentenza 05/02/2026, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Friuli Venezia Giulia |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 23/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del FRIULI VENEZIA GIULIA Sezione 1, riunita in udienza il 06/10/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
MANZON ENRICO, Presidente
MONDINI MARIA LUISA, Relatore
COLLINI ANTONIO, Giudice
in data 06/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 23/2025 depositato il 22/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Trieste
elettivamente domiciliato presso comune.trieste@certgov.fvg.it
TO Spa - 01051150322
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 111/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TRIESTE sez. 1
e pubblicata il 03/06/2024 Atti impositivi:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 109665 TARI 2023
- DINIEGO-REVOCA AGEVOLAZIONI-RATEAZ. n. 000000000000000000000000000000 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 161/2025 depositato il
06/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 18.1.2023 Ricorrente_1 chiedeva a ESATTO spa per ciascuno dei punti vendita delle proprie 15 filiali site nel Comune di Trieste la riduzione della quota variabile della TARI 2023 per l'affidamento a soggetto privato di rifiuti urbani da avviare al recupero nel corso dell'anno 2022; a sostegno della propria richiesta allegava le attestazioni della società Società_1 S.r.l. incaricata di tale servizio.
In data 4 settembre 2023 ESATTO spa notificava ad Ricorrente_1 Avviso di pagamento TARI anno 2023 n. 109665, che veniva tempestivamente impugnato avanti la Corte di Giustizia di primo grado di Trieste.
Con tale provvedimento veniva richiesto il pagamento TARI 2023 per l'importo di € 199.498,00, con il solo riconoscimento della riduzione per la cessione delle eccedenze alimentari ai sensi dell'art. 17 della Legge
n. 166/2016 anziché dell'importo di € 114.897,25 richiesto dalla società.
Nel proprio ricorso introduttivo Ricorrente_1 spiegava un unico motivo di impugnazione in punto
“Violazione e falsa applicazione del c. 649 art. 1 L. 147/2013 e degli artt. 198 c. 2 bis e 238 c. 10 D.Lgs.
152/2006 - Sulla corretta interpretazione del tributo TARI e sulla corretta interpretazione della riduzione della sua quota variabile per avvio al recupero/riciclo.”
Si costituiva nel procedimento così radicato in primo grado la società TO, contestando l'interpretazione della normativa di riferimento offerta dalla parte.
La Corte di primo grado di Trieste, previo rigetto dell'istanza di sospensiva, rigettava il ricorso di parte compensando le spese di lite in ragione della complessità della materia di causa, oggetto di plurimi interventi normativi.
Avverso tale sentenza nr. 111/2024 propone tempestivo e rituale appello Ricorrente_1, ampiamente argomentando circa la correttezza e aderenza ai principi generali dell'ordinamento della lettura sistematica offerta in punto riciclo e recupero dei rifiuti, chiedendo quindi la riforma dell'impugnata sentenza.
Si costituisce in questo grado TO, che nel ribadire le proprie tesi chiede il rigetto dell'appello.
In vista dell'udienza di trattazione, le parti hanno depositato memorie illustrative.
Alla pubblica udienza del 6 ottobre 2025 la causa è stata discussa dalle parti e quindi trattenuta dal Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Le circostanze di fatto, sottese alla vicenda in trattazione, sono incontestate tra le parti, e precisamente.
I 15 punti vendita gestiti da Ricorrente_1 nel Comune di Trieste, descritti in atto, hanno conferito ad un'azienda privata - Società_1 srl - i rifiuti descritti nella quantità e qualità nelle fatture allegate.
L'unico punto controverso tra le parti, in estrema sintesi, consiste nella legittimità o meno del regolamento
TARI del Comune di Trieste vigente ratione temporis che, all'art. 20 prevedeva una riduzione TARI in ragione dei rifiuti avviati al riciclo, intesa come attività diversa da quella di recupero, il cui trattamento agevolato trovava puntuale disciplina nel seguente articolo 21, intitolato “Esclusione della quota variabile della tassa sui rifiuti per l'avvio al recupero dei rifiuti urbani da parte di utenze non domestiche”.
Sulla scorta di tale ritenuta differenza tra le due attività (riciclo e recupero) TO ha negato il diritto alla riduzione tariffaria richiesta da Ricorrente_1, che invece con ampie argomentazioni di notevole pregio ha insistito nella equivalenza, ai fini tributari, di tali attività.
Il Giudice di primo grado, dopo un'ampia premessa nella quale ha descritto la normativa vigente e le posizioni di entrambe le parti, accoglie la tesi di TO, con ciò privilegiando l'interpretazione letterale del Regolamento, affidandosi alla seguente testuale motivazione: “L'art. 3, comma 12, del d.lgs. 116/2020, che ha riscritto il comma 10 dell'art. 238 del d.lgs. 152/2006 recita:
“Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti;
le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale».
Non può negarsi che la norma in commento pone l'accento sulla “componente tariffaria” che il regolamento comunale adottato dal Comune di Trieste, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997
(concernente la potestà regolamentare generale delle province e dei comuni, che possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie) ha debitamente osservato all'art. 12 rubricato “Tariffa della tassa sui rifiuti per le utenze non domestiche”.
“1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata sulla base della quantità di rifiuti effettivamente prodotta da ciascuna utenza……
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria”. L'art. 16, sempre del medesimo regolamento, ha previsto “Riduzioni per la cessione di eccedenze alimentari da parte di utenze non domestiche” che nel caso di specie risultano essere state applicate come confermato dalla stessa ricorrente.
Infine come già detto in precedenza, con l'art. 20 ha predisposto l'”Agevolazione della tassa sui rifiuti per l'avvio al riciclo dei rifiuti urbani da parte di utenze non domestiche”. In conclusione, il comma 10 dell'art. 238 del d.lgs. 152/2006 ed il comma 2-bis dell'art. 198 del TUA, d.lgs. n. 116/2020, si riferiscono al conferimento “al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero” invece il comma 649 subordina “la riduzione della quota variabile della TARI alle quantità di rifiuti che il produttore dimostra di aver avviato al “riciclo”.In buona sostanza il riformato comma 649 con le parole “avviato al riciclo” ha escluso che la medesima locuzione possa essere interpretata in modo diverso finanche ad attribuirle il significato di
“avviato al recupero”. Diversamente opinando non sarebbe stato necessario riformulare il comma 649 come in effetti è avvenuto.
Questo Collegio, alla luce anche della più recente giurisprudenza, evocata da TO ritiene condivisibile la decisione del primo Giudice.
Ed invero, la Suprema Corte (Cass. 5786/203) così testualmente insegna: ”Ad ogni modo, in ordine ai presupposti della riduzione in esame, deve premettersi che, come si desume dalle definizioni contenute nell'art. 183 del d.lgs. n. 152 del 2006, il recupero è qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale, mentre il riciclo è qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Il riciclo è, dunque, una specifica operazione di recupero e, cioè, una species nel più ampio genus del recupero. L'art. 1, comma 649, secondo periodo, della l. n. 147 del 2013 (legge che ha istituito e disciplinato la T.a.r.i.), nella versione ratione temporis vigente, stabilisce che “per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati”. Invero, nella prima formulazione della l. n. 147 del 2013 l'art. 1, comma 649, prevedeva che “per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune, con proprio regolamento, può prevedere riduzioni della parte variabile proporzionali alle quantità che i produttori stessi dimostrino di avere avviato al recupero”, disposizione a cui si aggiungeva quella dell'art. 1, comma 661, ai sensi del quale ”il tributo non è dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero”. Il comma 661 è stato, però, abrogato dall'art. 2 della legge di conversione del d.l. 6 marzo 2014, n. 16 e, cioè, dall'art. 2 della l. n. 68 del 2 maggio 2014, che ha anche sostituito il secondo periodo del comma 649 con quello attuale (in cui si indica quale presupposto della riduzione non l'avvio al recupero, ma l'avvio al riciclo). Occorre, dunque, stabilire se il Comune, nella sua potestà regolamentare in materia tributaria, che deve esercitare in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanzia pubblica e del sistema tributario, ai sensi dell'art. 119, secondo comma, Cost., sia tenuto a riconoscere riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alla quantità dei rifiuti speciali assimilati avviati al riciclo, fermo restando la legittimità possibilità del riconoscimento di tali riduzioni anche per i rifiuti avviati al recupero, oppure se sia tenuto a riconoscere anche riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alla quantità dei rifiuti speciali assimilati avviati al recupero.
Né può ritenersi a priori che l'assenza di una riduzione tariffaria (imposta dalla legislazione statale ai Comuni) per i rifiuti avviati al recupero risulti in contrasto con la disciplina unionale che impone agli Stati membri (art. 10 della direttiva 2008/98/CE) di adottare le misure necessarie per garantire che i rifiuti siano sottoposti a operazioni di recupero a norma dell'art. 4 (che comprende preparazione per il riutilizzo, riciclo e recupero di altro tipo), visto che la direttiva lascia agli Stati membri la scelta discrezionale delle misure da adottare, da valutare in modo globale ed in ambito non esclusivamente fiscale, fermo restando che, come chiarito dalla Corte di Giustizia del 16 luglio 2009, nella causa C-254/2008, “spetta tuttavia al giudice a quo accertare, sulla scorta degli elementi di fatto e di diritto sottopostigli, se la tassa sui rifiuti su cui verte la causa principale non comporti l'accollo a taluni detentori … di costi manifestamente non commisurati ai volumi o alla natura dei rifiuti da essi producibili”.
Dalla lettura di tale sentenza emerge la legittimità della scelta del Comune di Trieste di disciplinare in modo diverso il trattamento agevolativo tra l'attività di recupero e di riciclo, che possono essere considerate come attività distinte.
L'appello quindi non merita accoglimento e la sentenza deve essere confermata.
Vista la complessità della questione, i plurimi interventi normativi, non univocamente interpretati a livello dottrinale e amministrativo, e tenuto conto dell'esistenza di un unico precedente di legittimità (Cass.
5786/2023 citato) si ritiene sussistano giusti motivi per compensare le spese anche di questo grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del FRIULI VENEZIA GIULIA Sezione 1, conferma l' impugnata decisione nr. 111/2024 della Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TRIESTE sez. 1 e pubblicata il 03/06/2024; compensa le spese del grado.
Trieste, 6 ottobre 2025
Il Relatore Il Presidente
RI SA ON EN ON
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del FRIULI VENEZIA GIULIA Sezione 1, riunita in udienza il 06/10/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
MANZON ENRICO, Presidente
MONDINI MARIA LUISA, Relatore
COLLINI ANTONIO, Giudice
in data 06/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 23/2025 depositato il 22/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Trieste
elettivamente domiciliato presso comune.trieste@certgov.fvg.it
TO Spa - 01051150322
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 111/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TRIESTE sez. 1
e pubblicata il 03/06/2024 Atti impositivi:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 109665 TARI 2023
- DINIEGO-REVOCA AGEVOLAZIONI-RATEAZ. n. 000000000000000000000000000000 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 161/2025 depositato il
06/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 18.1.2023 Ricorrente_1 chiedeva a ESATTO spa per ciascuno dei punti vendita delle proprie 15 filiali site nel Comune di Trieste la riduzione della quota variabile della TARI 2023 per l'affidamento a soggetto privato di rifiuti urbani da avviare al recupero nel corso dell'anno 2022; a sostegno della propria richiesta allegava le attestazioni della società Società_1 S.r.l. incaricata di tale servizio.
In data 4 settembre 2023 ESATTO spa notificava ad Ricorrente_1 Avviso di pagamento TARI anno 2023 n. 109665, che veniva tempestivamente impugnato avanti la Corte di Giustizia di primo grado di Trieste.
Con tale provvedimento veniva richiesto il pagamento TARI 2023 per l'importo di € 199.498,00, con il solo riconoscimento della riduzione per la cessione delle eccedenze alimentari ai sensi dell'art. 17 della Legge
n. 166/2016 anziché dell'importo di € 114.897,25 richiesto dalla società.
Nel proprio ricorso introduttivo Ricorrente_1 spiegava un unico motivo di impugnazione in punto
“Violazione e falsa applicazione del c. 649 art. 1 L. 147/2013 e degli artt. 198 c. 2 bis e 238 c. 10 D.Lgs.
152/2006 - Sulla corretta interpretazione del tributo TARI e sulla corretta interpretazione della riduzione della sua quota variabile per avvio al recupero/riciclo.”
Si costituiva nel procedimento così radicato in primo grado la società TO, contestando l'interpretazione della normativa di riferimento offerta dalla parte.
La Corte di primo grado di Trieste, previo rigetto dell'istanza di sospensiva, rigettava il ricorso di parte compensando le spese di lite in ragione della complessità della materia di causa, oggetto di plurimi interventi normativi.
Avverso tale sentenza nr. 111/2024 propone tempestivo e rituale appello Ricorrente_1, ampiamente argomentando circa la correttezza e aderenza ai principi generali dell'ordinamento della lettura sistematica offerta in punto riciclo e recupero dei rifiuti, chiedendo quindi la riforma dell'impugnata sentenza.
Si costituisce in questo grado TO, che nel ribadire le proprie tesi chiede il rigetto dell'appello.
In vista dell'udienza di trattazione, le parti hanno depositato memorie illustrative.
Alla pubblica udienza del 6 ottobre 2025 la causa è stata discussa dalle parti e quindi trattenuta dal Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Le circostanze di fatto, sottese alla vicenda in trattazione, sono incontestate tra le parti, e precisamente.
I 15 punti vendita gestiti da Ricorrente_1 nel Comune di Trieste, descritti in atto, hanno conferito ad un'azienda privata - Società_1 srl - i rifiuti descritti nella quantità e qualità nelle fatture allegate.
L'unico punto controverso tra le parti, in estrema sintesi, consiste nella legittimità o meno del regolamento
TARI del Comune di Trieste vigente ratione temporis che, all'art. 20 prevedeva una riduzione TARI in ragione dei rifiuti avviati al riciclo, intesa come attività diversa da quella di recupero, il cui trattamento agevolato trovava puntuale disciplina nel seguente articolo 21, intitolato “Esclusione della quota variabile della tassa sui rifiuti per l'avvio al recupero dei rifiuti urbani da parte di utenze non domestiche”.
Sulla scorta di tale ritenuta differenza tra le due attività (riciclo e recupero) TO ha negato il diritto alla riduzione tariffaria richiesta da Ricorrente_1, che invece con ampie argomentazioni di notevole pregio ha insistito nella equivalenza, ai fini tributari, di tali attività.
Il Giudice di primo grado, dopo un'ampia premessa nella quale ha descritto la normativa vigente e le posizioni di entrambe le parti, accoglie la tesi di TO, con ciò privilegiando l'interpretazione letterale del Regolamento, affidandosi alla seguente testuale motivazione: “L'art. 3, comma 12, del d.lgs. 116/2020, che ha riscritto il comma 10 dell'art. 238 del d.lgs. 152/2006 recita:
“Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti;
le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale».
Non può negarsi che la norma in commento pone l'accento sulla “componente tariffaria” che il regolamento comunale adottato dal Comune di Trieste, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997
(concernente la potestà regolamentare generale delle province e dei comuni, che possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie) ha debitamente osservato all'art. 12 rubricato “Tariffa della tassa sui rifiuti per le utenze non domestiche”.
“1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata sulla base della quantità di rifiuti effettivamente prodotta da ciascuna utenza……
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria”. L'art. 16, sempre del medesimo regolamento, ha previsto “Riduzioni per la cessione di eccedenze alimentari da parte di utenze non domestiche” che nel caso di specie risultano essere state applicate come confermato dalla stessa ricorrente.
Infine come già detto in precedenza, con l'art. 20 ha predisposto l'”Agevolazione della tassa sui rifiuti per l'avvio al riciclo dei rifiuti urbani da parte di utenze non domestiche”. In conclusione, il comma 10 dell'art. 238 del d.lgs. 152/2006 ed il comma 2-bis dell'art. 198 del TUA, d.lgs. n. 116/2020, si riferiscono al conferimento “al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero” invece il comma 649 subordina “la riduzione della quota variabile della TARI alle quantità di rifiuti che il produttore dimostra di aver avviato al “riciclo”.In buona sostanza il riformato comma 649 con le parole “avviato al riciclo” ha escluso che la medesima locuzione possa essere interpretata in modo diverso finanche ad attribuirle il significato di
“avviato al recupero”. Diversamente opinando non sarebbe stato necessario riformulare il comma 649 come in effetti è avvenuto.
Questo Collegio, alla luce anche della più recente giurisprudenza, evocata da TO ritiene condivisibile la decisione del primo Giudice.
Ed invero, la Suprema Corte (Cass. 5786/203) così testualmente insegna: ”Ad ogni modo, in ordine ai presupposti della riduzione in esame, deve premettersi che, come si desume dalle definizioni contenute nell'art. 183 del d.lgs. n. 152 del 2006, il recupero è qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale, mentre il riciclo è qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Il riciclo è, dunque, una specifica operazione di recupero e, cioè, una species nel più ampio genus del recupero. L'art. 1, comma 649, secondo periodo, della l. n. 147 del 2013 (legge che ha istituito e disciplinato la T.a.r.i.), nella versione ratione temporis vigente, stabilisce che “per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati”. Invero, nella prima formulazione della l. n. 147 del 2013 l'art. 1, comma 649, prevedeva che “per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune, con proprio regolamento, può prevedere riduzioni della parte variabile proporzionali alle quantità che i produttori stessi dimostrino di avere avviato al recupero”, disposizione a cui si aggiungeva quella dell'art. 1, comma 661, ai sensi del quale ”il tributo non è dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero”. Il comma 661 è stato, però, abrogato dall'art. 2 della legge di conversione del d.l. 6 marzo 2014, n. 16 e, cioè, dall'art. 2 della l. n. 68 del 2 maggio 2014, che ha anche sostituito il secondo periodo del comma 649 con quello attuale (in cui si indica quale presupposto della riduzione non l'avvio al recupero, ma l'avvio al riciclo). Occorre, dunque, stabilire se il Comune, nella sua potestà regolamentare in materia tributaria, che deve esercitare in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanzia pubblica e del sistema tributario, ai sensi dell'art. 119, secondo comma, Cost., sia tenuto a riconoscere riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alla quantità dei rifiuti speciali assimilati avviati al riciclo, fermo restando la legittimità possibilità del riconoscimento di tali riduzioni anche per i rifiuti avviati al recupero, oppure se sia tenuto a riconoscere anche riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alla quantità dei rifiuti speciali assimilati avviati al recupero.
Né può ritenersi a priori che l'assenza di una riduzione tariffaria (imposta dalla legislazione statale ai Comuni) per i rifiuti avviati al recupero risulti in contrasto con la disciplina unionale che impone agli Stati membri (art. 10 della direttiva 2008/98/CE) di adottare le misure necessarie per garantire che i rifiuti siano sottoposti a operazioni di recupero a norma dell'art. 4 (che comprende preparazione per il riutilizzo, riciclo e recupero di altro tipo), visto che la direttiva lascia agli Stati membri la scelta discrezionale delle misure da adottare, da valutare in modo globale ed in ambito non esclusivamente fiscale, fermo restando che, come chiarito dalla Corte di Giustizia del 16 luglio 2009, nella causa C-254/2008, “spetta tuttavia al giudice a quo accertare, sulla scorta degli elementi di fatto e di diritto sottopostigli, se la tassa sui rifiuti su cui verte la causa principale non comporti l'accollo a taluni detentori … di costi manifestamente non commisurati ai volumi o alla natura dei rifiuti da essi producibili”.
Dalla lettura di tale sentenza emerge la legittimità della scelta del Comune di Trieste di disciplinare in modo diverso il trattamento agevolativo tra l'attività di recupero e di riciclo, che possono essere considerate come attività distinte.
L'appello quindi non merita accoglimento e la sentenza deve essere confermata.
Vista la complessità della questione, i plurimi interventi normativi, non univocamente interpretati a livello dottrinale e amministrativo, e tenuto conto dell'esistenza di un unico precedente di legittimità (Cass.
5786/2023 citato) si ritiene sussistano giusti motivi per compensare le spese anche di questo grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del FRIULI VENEZIA GIULIA Sezione 1, conferma l' impugnata decisione nr. 111/2024 della Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TRIESTE sez. 1 e pubblicata il 03/06/2024; compensa le spese del grado.
Trieste, 6 ottobre 2025
Il Relatore Il Presidente
RI SA ON EN ON