TRIB
Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 28/11/2025, n. 2718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2718 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro – in persona del giudice unico VA TA ha pronunciato, in esito allo scambio di note scritte la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5703/2023 r.g. e vertente tra
(c.f. , elettivamente domiciliato presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'avv. Filippo Pagano che ne ha la rappresentanza e difesa per procura in atti, opponente
e
(c.f. n. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Santo Stefano di Camastra presso lo studio dell'avv. Sonia Morgano che la rappresenta e difende per procura in atti,
opposto
(c.f. ) con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore CP_2 P.IVA_2
convenuto oggetto: opposizione a intimazione di pagamento – contributi previdenziali.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 6 novembre 2023 ha proposto Parte_1 opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 29520239004435672/000 e i sottesi avvisi di addebito n. 59520180000701311000, notificato il 25 giugno 2018 dell'importo di €. CP_2
1.896,18, e n. 59520180002898131000, notificato l'8 agosto 2018 dell'importo di €. 1.062,06, chiedendo solo di accertare l'intervenuta prescrizione del credito e di annullare per l'effetto gli atti predetti.
Nella resistenza dell'agente della riscossione, sostituita l'udienza del 27 novembre 2025 dal deposito telematico di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza. 2.- In ordine all'unico motivo di opposizione all'esecuzione si richiama la sentenza della
Suprema Corte n. 16425/2019 - alla cui diffusa motivazione si rinvia ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. - che ha affrontato funditus la questione relativa all'individuazione del giusto contraddittore nell'ipotesi in cui l'opponente, pur chiedendo l'accertamento negativo del credito contributivo previdenziale, abbia proposto l'opposizione nei soli confronti del soggetto incaricato della riscossione.
Essa ha precisato che in tali ipotesi non è possibile applicare l'art. 39 d.lgs. n. 112/1999, trattandosi di norma eccezionale che, in deroga ai principi generali e con disposizione di favore per il privato, pone a carico del concessionario convenuto l'onere di chiamare in causa l'ente impositore, altrimenti il concessionario medesimo è responsabile delle conseguenze della lite pur non essendo egli - a rigor di logica - il legittimato passivo per le questioni inerenti al merito della pretesa creditoria. La formulazione letterale della norma, oltre a ribadire quell'esclusione di litisconsorzio necessario, è ben chiara nello statuire che l'onere di chiamata in causa dell'ente creditore sussiste solo quando si discuta di vizi formali degli atti esecutivi e, al contempo, anche del merito della pretesa creditoria dell'ente impositore. La disposizione, peraltro, costituisce solo il riconoscimento di un interesse in capo all'agente per la riscossione a chiamare in giudizio l'ente creditore, ove sia stato chiamato a rispondere anche in ordine a questioni relative al merito della pretesa. Essa giustifica, dunque, la chiamata in causa dell'ente creditore ex artt. 106 o 107 c.p.c..
Inoltre, con l'affidare la riscossione al concessionario l'ente impositore non si spoglia del proprio credito, né ancora, si può confondere la legittimazione passiva o la titolarità nel lato passivo del rapporto oggetto di lite (che è pur sempre il rapporto contributivo) con la responsabilità di una eventuale prescrizione dell'azione esecutiva (responsabilità che concerne il rapporto fra ente impositore e concessionario), per poi inferirne - con vero e proprio salto logico - la legittimazione passiva del concessionario.
In definitiva, nelle cause di opposizione all'esecuzione: - non sussiste litisconsorzio necessario fra l'ente creditore e il concessionario del servizio di riscossione, non assumendo rilievo la circostanza che l'opposizione abbia ad oggetto, non la regolarità o la ritualità degli atti esecutivi, ma l'esistenza stessa del credito;
- l'eventuale difetto del potere di agire o di resistere in ordine a tale accertamento comporta l'insorgenza solo di una questione di legittimazione, la cui soluzione non impone la partecipazione al giudizio dell'ente creditore (v. Cass. n. 61/2020, n. 29798/2019,
n. 24371/2019).
Di recente sono intervenute in materia anche le Sezioni Unite (n. 7514/2022) per ribadire che nelle opposizioni a iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali e in genere nelle opposizioni concernenti l'accertamento negativo del debito per fatti successivi all'iscrizione a ruolo, entrambe accomunate dall'attinenza al merito della pretesa contributiva, la legittimazione passiva spetta
2 esclusivamente all'ente impositore ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 46/1999, quale titolare della situazione sostanziale contestata, e non all'esattore. Del resto, l'eventuale annullamento della cartella e del ruolo per vizi sostanziali produce comunque effetti nei confronti del secondo, mero destinatario del pagamento o, più precisamente, avuto riguardo allo schema dell'art. 1188, comma
1, c.c., soggetto (incaricato dal creditore e) autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento, vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa, senza necessità della partecipazione dello stesso al processo (cfr. Cass. n. 16425/2019 cit., n. 5625/2019).
Ebbene nella specie parte ricorrente, che pur aveva proposto il giudizio anche nei confronti dell' , non ha osservato il termine perentorio di 90 gg. assegnatogli per la chiesta rinnovazione CP_2 della notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza all'Istituto (quella precedente era tardiva).
E nel rito del lavoro, la mancata ottemperanza all'ordine di rinnovo della notifica del ricorso introduttivo determina, ove la parte convenuta non si presenti alla nuova udienza di discussione,
l'improcedibilità del processo per mancanza di contraddittorio, mentre nel caso di notificazione oltre il termine fissato, essendosi il contraddittorio instaurato, si determina l'estinzione secondo la disciplina risultante dal combinato disposto degli artt. 291, comma terzo, e 307, ultimo comma,
c.p.c. (cfr. Cass. n. 7360/2001 e n. 23587/2006).
Il giudizio quindi va dichiarato improcedibile.
3.- Nulla per spese, ex art. 310 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza disattesa, dichiara improcedibile l'opposizione.
Messina, 28.11.2025
Il Giudice del lavoro
VA TA
3