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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 16/12/2025, n. 754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 754 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 551/22 (ivi riunita la causa R.G. N. 287/23)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. NL ALESSIO Presidente rel.
Dr. EN PUCCETTI Consigliere
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 15 luglio 2022 che porta riunita la causa R.G. N. 287/23 promossa con appello depositato in data 10 maggio 2023 da
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Paolo Ianiro, giusta procura allegata agli atti dei rispettivi giudizi in appello, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Carlotta
Pedrali, Via Allegri n. 30, Venezia-Mestre, con pec E
.salerno. ; Email_1 CP_1 Email_3
-appellante nella causa R.G. N. 551/22 ed appellato/appellante incidentale nella causa riunita R.G. N. 287/23- contro
(P.IVA ), in persona Controparte_2 P.IVA_1
dell'amministratore unico legale rappresentante pro tempore,
[...] , rappresentata e difesa dagli avv.i Gabriella Ricciardi e Parte_2
EN Ioele, giusta mandato allegato agli atti dei rispettivi giudizi in appello, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Federico
Lamesso, sito in via Zamenhof n. 697-Vicenza, con pec
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avv. ; Email_5 Emai_6 Email_7
-appellato nella causa R.G. N. 551/22 ed appellante/appellato incidentale nella causa riunita R.G. N. 287/23-
e nei confronti di
(P.IVA Controparte_3
), in persona del procuratore speciale avv. , P.IVA_2 Controparte_4
rappresentata e difesa dall'avv. Marco Villani, giusta delega allegata alle memorie difensive in appello, con domicilio digitale PEC:
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- Appellati - nonché
(P.IVA ), in persona del Controparte_5 P.IVA_3
legale rappresentante pro tempore, avv. Claudio Valente, rappresentata e difesa dall' avv. Paolo Tosi e dall'avv. Eliana Bertagnolli, giusta procura allegata alle memorie difensive in appello, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Eliana Bertagnolli, in Mestre (VE), Via Castellana n. 87,
PEC: Email_9
Email_10
Oggetto: appelli avverso sentenza non definitiva n. 24/22 e sentenza definitiva n. 379/2022 del Tribunale di Vicenza – sezione Lavoro
pag. 2/33 In punto: accertamento momento di instaurazione rapporto di lavoro – superiore inquadramento – lavoro straordinario, notturno e festivo – differenze retributive.
Causa trattata all'udienza del 30 ottobre 2025
Conclusioni per nella causa R.G. N. 551/22: “IN VIA Parte_1
TT […]
- in accoglimento del parziale Appello proposto con il presente atto ed, in riforma dei passaggi della Sentenza parziale per come impugnati, sentenza pronunciata dal Tribunale di Vicenza, in funzione di Giudice del lavoro recante n. 24/2022, pubblicata in data 21.01.2022, , a conclusione del procedimento a conclusione del procedimento recante n.r.g. recante
n.r.g.l.l. 773322/2020 - respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento del presente atto di gravame, così provveda:
Preliminarmente - a riformare, ai sensi di cui ai motivi di appello e, sulla scorta delle relative proposte di modifica, la parziale Sentenza n. 24/2022 del Tribunale di Vicenza – sez. lavoro, oggetto di gravame;
- per l'effetto, alla luce di quanto innanzi dedotto, dell'istruttoria espletata in primo grado e della documentazione in atti, voglia l'Ecc.mo Collegio adito: - accertare la natura subordinata del rapporto di lavoro a tempo indeterminato full time, intercorso tra l'appellante e la Parte_1
per l'intero periodo dal 07.01.2015 al 31.03.2019 Controparte_2
(pronunziandosi, quindi, nello specifico, sul periodo non accertato dal
Giudice a quo dal 07.01.2015 o, quantomeno dal 02.02.2015 sino all'01.11.2015), o per il periodo ritenuto giusto dall'Ecc.mo Collegio adito
e, comunque, decorrente “ante marzo 2015”; - accertare il diritto del
all'inquadramento al livello I°, qualifica di Impiegato CCNL Pt_1
pag. 3/33 “Terziario/Commercio - Confcommercio” per l'intero periodo dal
07.01.2015 al 31.03.2019 (pronunziandosi, quindi, nello specifico, sull'inquadramento al livello I° anche per il periodo non accertato dal
Giudice a quo dal 07.01.2015 o, quantomeno, dal 02.02.2015 sino all'01.11.2015), o per il periodo ritenuto giusto dall'Ill.mo Collegio adito
e, comunque, decorrente “ante marzo 2015”, ciò sulla scorta dell'istruttoria già acquisita in primo grado;
- accertare gli effettivi orari
e, i giorni di lavoro in concreto disimpegnati dal Sig. nel Parte_1
corso dell'intero rapporto di lavoro alle dipendenze dalla CP_2
(quindi dal 07.01.2015 o, quantomeno dal 02.02.2015, sino al
[...]
31.03.2019 in quanto circostanza erroneamente non riconosciuta dal
Giudice a quo); - per l'effetto, condannare la e, per Controparte_2
quanto di regione, la in persona dei rispettivi legali rapp.ti Controparte_6
p.t. (la in relazione al solo periodo dal 07.01.2015 o, Controparte_6
quantomeno dal 02.02.2015, sino al 30.04.2018) al pagamento, a favore dell'appellante di tutte le differenze retributive dovute, pari Parte_1
ad un importo di € 130.512,51 (derivante dalla somma dei due conteggi in atti), oltre T.F.R., ancora non corrisposto, per ulteriori € 9.572,26, derivanti dall'inquadramento superiore al livello I°, qualifica di Impiegato
CCNL “Terziario/Commercio - Confcommercio” anche per il periodo dal
07.01.2015 all'01.11.2015 nonché a titolo di maggiorazioni ed indennità per lavoro straordinario, notturno e festivo per l'intero periodo dal
07.01.2015 (o, quantomeno dal 02.02.2015) fino alla cessazione del rapporto di lavoro (31.03.2019), oppure a corrispondere all'appellante quella maggiore o minore somma risultante dall'effettuata istruttoria, anche di un diverso livello contrattuale/retributivo (per il solo periodo dal
pag. 4/33 07.01.2015 all'01.11.2015) e, comunque, eventualmente anche determinato ai sensi e per gli effetti delle norme di cui agli artt. 36 della Costituzione e
2099 e ss. c.c. ed in correlazione alla contrattazione collettiva applicabile
(per come peraltro accertato dal Giudice a quo). - per il resto confermare la sentenza parzialmente impugnata.
Voglia, altresì, l'Ecc.ma Corte d'Appello adita: - condannare in ogni caso, in solido tra loro, la e la in Controparte_2 Controparte_7
persona dei rispettivi legali rapp.ti p.t., al pagamento, a favore dell'appellante - con attribuzione al procuratore Parte_1
anticipatario - delle competenze professionali di lite relative al doppio grado di giudizio o, quantomeno del solo presente grado (con la maggiorazione di 1/3, ex art. 4, n. 8 del D.M. n. 55/2014), nonché delle spese forfettarie (in misura del 15%, ex art. 2 D.M. n. 55/2014), con provvedimento esecutivo, come per legge.” nella causa riunita R.G. N. 287/23: “IN VIA TT
- l'Ecc.ma Corte d'Appello adita voglia, preliminarmente, acquisire il fascicolo telematico, con la ivi depositata produzione di parte appellata, relativo alla precedente fase giudiziale (iscritta presso i registri del
Tribunale di Vicenza – Sez. lavoro, al n.r.g.l. 732/2020 – parzialmente decisa con Sentenza n. 24/2022, pubblicata in data 21.01.2022 e, definita, con Sentenza n. 379/2022, pubblicata in data 11.11.2022); - Voglia, altresì, preliminarmente - ai seni e per gli effetti dell'art. 335 c.p.c. – disporre la riunione del presente procedimento a quello, precedente, recante n.r.g.l.
551/2022, pendente innanzi a Codesto Ecc.mo Collegio già adito (G.R.
Dott. LE) con udienza fissata per il 23.11.2023, trattandosi di
pag. 5/33 impugnazione separata e tempestiva, per come proposta dal Parte_1
avverso la stessa Sentenza “non definitiva” n. 24/2022.
IN VIA PRELIMINARE
- Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita accertare e dichiarare
l'improponibilità e/o improcedibilità e/o inammissibilità dell'impugnazione, per come proposta dalla avverso la Controparte_2
Sentenza “non definitiva” recante n. 24/2022, per intervenuta
“decadenza” (ex artt. 324 e 327 c.p.c.), in quanto giammai operata - da parte della società appellante - la “riserva facoltativa di appello” né, tantomeno, la riserva facoltativa di ricorso contro tale pronuncia (ai sensi
e per gli effetti degli artt. 340 e 361 c.p.c.) – per come eccepito, dedotto ed argomentato al Capo I.- delle difese in fatto ed in diritto, contenute nel presente atto. - Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita accertare e dichiarare, in via subordinata, l'improponibilità e/o improcedibilità e/o
l'inammissibilità dell'impugnazione, per come proposta dalla CP_2
avverso la Sentenza “non definitiva” recante n. 24/2022, per
[...]
“inefficacia” dell'eventuale “riserva di appello” (peraltro, come detto, per nulla espressa dalla ed intervenuta “decadenza” CP_2
dall'impugnazione (ciò ai sensi e per gli effetti del terzo comma di cui all'art. 340 c.p.c.) - per come eccepito, dedotto ed argomentato al Capo
II.- delle difese in fatto ed in diritto, contenute nel presente atto. - Voglia
l'Ecc.ma Corte d'Appello adita accertare e dichiarare l'improponibilità
e/o improcedibilità e/o inammissibilità dell'impugnazione, per come proposta dalla anche avverso i motivi della Sentenza Controparte_2
“definitiva” recante n. 379/2022 – per come proposta dalla CP_2
in quanto in realtà trattasi di “motivi” già contenuti nella prima
[...]
pag. 6/33 statuizione “non definitiva”, non specificamente impugnati - per come eccepito, dedotto ed argomentato al Capo III.- delle difese in fatto ed in diritto, contenute nel presente atto. - Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita accertare e dichiarare l'inammissibilità, l'improcedibilità e la manifesta infondatezza dell'impugnazione (di entrambe le Sentenze appellate) per come proposta dalla ciò ai sensi e per gli Controparte_2
effetti degli artt. 436bis e 348bis - testo vigente, applicabile ai procedimenti pendenti dopo il 28.02.2023 - per come eccepito, dedotto ed argomentato al Capo IV.- delle difese in fatto ed in diritto, contenute nel presente atto.
Nel merito, in ogni caso,
- Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita accertare e dichiarare
l'infondatezza dell'atto di gravame introduttivo del presente giudizio e, per
l'effetto, emettere provvedimento di rigetto del predetto atto, presentato dalla in p.l.r.p.t., in quanto infondato, sia in fatto che in Controparte_2
diritto, nei termini su menzionati;
- per l'effetto, confermare i soli passaggi logico-giuridici della Sentenza
“non definitiva”, recante n. 24/2022, resa dal Giudice a quo - per come impugnati dalla;
tutto ciò, ferma restando la valutazione CP_2
dell'atto di gravame, parziale, relativo agli ulteriori passaggi logico- giuridici della medesima Sentenza “non definitiva” n. 24/2022, per come impugnati dal con giudizio recante n.r.g.l. 551/2022, Parte_1
pendente innanzi a Codesto Ecc.mo Collegio già adito.
APPELLO INCIDENTALE
In parziale riforma della Sentenza n. 379/2022, in via incidentale si chiede all'Ecc.ma Corte d'Appello adita di accogliere la seguente richiesta: -
pag. 7/33 accertato e dichiarato il diritto del all'inquadramento al livello I°, Pt_1
qualifica di Impiegato CCNL “Terziario/Commercio - Confcommercio” per l'intero periodo dal 07.01.2015 al 31.03.2019 (pronunziandosi quindi, nello specifico, sull'inquadramento al livello I° anche per il periodo non accertato dal Giudice a quo dal 07.01.2015 o, quantomeno, dal 02.02.2015 sino all'01.11.2015 o per il periodo ritenuto giusto dall'Ill.mo Collegio adito e, comunque, decorrente “ante marzo 2015”, ciò sulla scorta dell'istruttoria già acquisita in primo grado;
gravame recante n.r.g.l.
551/2022); - accertati gli effettivi orari e, i giorni di lavoro in concreto disimpegnati dal nel corso dell'intero rapporto di lavoro Parte_1
alle dipendenze dalla (quindi dal 07.01.2015 o, Controparte_2
quantomeno dal 02.02.2015, sino al 31.03.2019 in quanto circostanza erroneamente non riconosciuta dal Giudice a quo - gravame recante
n.r.g.l. 551/2022); - per l'effetto, condannare la e, per Controparte_2
quanto di regione, la in p.ll.rr. p.t. (la in Controparte_6 Controparte_6
relazione ai soli periodi indicati dal Giudice in statuizione a quo) al pagamento, a favore dell'appellante incidentale di tutte le Parte_1
differenze retributive pari ad un importo di € 134.087,39 (di cui €
131.979,31 per differenze su orario ordinario lordo dovuto, su 13ma e
14ma, per straordinario (al 15% e al 20%), per lavoro notturno (al 15%), per lavoro festivo (al 30%); nonché € 2.108,08 (a titolo di differenze su
TFR lordo)), quali differenze ancora dovute, rispetto agli importi già liquidati con Sentenza “definitiva” n. 379/2022; in via subordinata, condannare la e, per quanto di regione, la Controparte_2 Controparte_6
in p.ll.rr. p.t., a corrispondere all'appellante incidentale quella maggiore o minore somma risultante dall'effettuata istruttoria e, comunque,
pag. 8/33 eventualmente anche determinato ai sensi e per gli effetti delle norme di cui agli artt. 36 della Costituzione e 2099 e ss. c.c. ed in correlazione alla contrattazione collettiva applicabile (per come peraltro già accertato dal
Giudice a quo).
Si chiede, infine, all'Ecc.ma Corte d'Appello adita di voler, in ogni caso: - condannare la eventualmente in solido con la resistente Controparte_2
in p.ll.rr. p.t., al pagamento, a favore del Controparte_6 Parte_1
delle competenze professionali di lite relative al presente giudizio di gravame (con le maggiorazioni dovute ai sensi e per gli effetti del D.M. n.
55/2014 e ss.mm.ii. ex D.M. 147/2022), con provvedimento esecutivo come per legge, confermando la statuizione sulle spese resa all'esito del primo grado.”
Conclusioni per nella causa R.G. N. 551/22: “Fermo restando CP_2
l'appello autonomo proposto dalla Società sul quale si insiste, per
l'inammissibilità e/o il rigetto dell'appello proposto dal sig. con Pt_1
vittoria di spese. Ove ritenuto dalla Corte per il prosieguo della prova come ammessa in primo grado e con i testi non ancora ascoltati.” nella causa riunita R.G. N. 287/23: “riformare parzialmente le sentenze appellate così provvedendo nel merito: - rigettare la domanda di inquadramento superiore nel primo livello retributivo del CCNL commercio proposta dal;
in subordine detrarre dall'eventuale Pt_1
dovuto per superiore inquadramento, oltre alle somme di fatto percepite e conteggiate nella sentenza definitiva, la valorizzazione dell'alloggio a carico azienda fruito dal nella misura di un quinto della Pt_1
retribuzione a norma dell'art. 216 del CCNL nonchè gli importi goduti dal
pag. 9/33 per i rientri settimanali a Pagani (andata e ritorno luogo di Pt_1
lavoro/abitazione/luogo di lavoro) nella misura di € 18.547,68 nonché una somma equitativamente stabilita dalla Corte di appello per la fruizione dell'autovettura anche per uso personale
- con vittoria di spese.”
Conclusioni per nella causa R.G. Controparte_3
N. 551/22: “- in via principale, rigettare le domande di parte appellante e di conseguenza confermare il dispositivo della Sentenza del Tribunale di
Vicenza n. 24/2022
- in subordine nella denegata ipotesi di accoglimento del primo motivo dichiarare comunque l'appellante decaduto da ogni diritto nei confronti della committente
- in ogni caso, con vittoria di spese di due gradi.
IN VIA TT […]” nella causa riunita R.G. N. 287/23: “- in via principale, accogliere le domande di parte appellante e di conseguenza riformare parzialmente il dispositivo della Sentenza del Tribunale di Vicenza n. 24/2022
- in ogni caso, con vittoria di spese di due gradi.
IN VIA TT […]”
Conclusioni per nella causa R.G. N. 551/22 e Controparte_5
in quella riunita R.G. N. 287/23: “Voglia l'Ecc.ma Corte adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, disporre – anche con separata ordinanza – l'estromissione dal giudizio di Controparte_5
pag. 10/33 stante l'assenza di domande formulate dal sig. con il ricorso CP_2 Pt_1
ex art. 433 c.p.c. nei suoi confronti.
In ogni caso con salvezza di spese, competenze ed onorari.”
Svolgimento del processo
Con ricorso in appello depositato in data 15 luglio 2022 ha Parte_1
impugnato la sentenza non definitiva n.24/22 del giudice del lavoro del
Tribunale di Vicenza con la quale, per quanto interessa in questa sede, ha accolto solo parzialmente la propria domanda e ha dichiarato il suo diritto alla rideterminazione della retribuzione dovuta e alla percezione delle eventuali differenze retributive, nonché ad essere inquadrato, con riferimento all'integrale durata del rapporto di lavoro intercorso tra sé e la convenuta con decorrenza quindi dal 2 novembre 2015 Controparte_8
fino alla cessazione del rapporto di lavoro (31 marzo 2019), al primo livello retributivo del CCNL Terziario/Commercio – Confcommercio con condanna nella misura determinata con la sentenza definitiva n.379/22, nella somma capitale di €.28.233,50+7.464,18. In via solidale è stata pure condanna la nei limiti di Controparte_9
€.15.859,00+6.200.
Con autonomo appello (rubricato al n.287/23 r.g. Cont. lav.), depositato il
15 luglio 2022 pure la ha impugnato la sentenza non Controparte_2
definitiva n.24 e quella definitiva n.379/22 chiedendo la riforma in ordine alla statuizione sul superiore inquadramento con conseguenziali determinazioni in ordine alla misura del credito in ragione della valorizzazione dell'alloggio aziendale concesso in godimento al lavoratore oltre ad ulteriori emolumenti riconosciutigli nel corso del rapporto lavorativo intercorso tra le parti.
pag. 11/33 Nei due appelli le stesse parti si sono costituite eccependo il signor Pt_1
l'inammissibilità ovvero improcedibilità dell'appello avversario in quanto tardivo, e proponendo appello incidentale in relazione alle medesime domande oggetto del proprio gravame nella causa n.551/22. La società chiedendo di dichiarare inammissibile l'appello del signor ovvero di Pt_1
respingerlo.
Hanno depositato memorie la e la Controparte_9
già parte del giudizio di primo grado, Controparte_5
chiedendo la prima il rigetto dell'impugnazione del lavoratore e l'accoglimento di quello della società datrice di lavoro del signor la Pt_1
seconda chiedendo di essere estromessa dai giudizi.
Tali società erano state evocate in giudizio in qualità di committenti e responsabili solidali ai sensi dell'art.29 d.l.vo n.276 del 2023 vendo rigettato la domanda nei confronti della rigettate. Controparte_5
Le cause, a seguito di un loro duplice rinvio per ragioni di carattere organizzativo, sono state riunite all'odierna udienza, venendo state discusse e contestualmente decise, sulla base delle conclusioni in epigrafe indicate con lettura del dispositivo.
Motivi della decisione
1) Come premesso, con la sentenza non definitiva n. 24/22 è stato accolto parzialmente (limitatamente alla posizione della società datrice di lavoro e della committente ) il CP_2 Controparte_3
ricorso promosso da teso all'accertamento Parte_1
dell'instaurazione del rapporto lavorativo retrodatandolo al 7 gennaio 2015, nonché della spettanza del diritto al superiore inquadramento invocato e dello svolgimento di lavoro straordinario, notturno e festivo, con pag. 12/33 conseguente condanna delle convenute, in via solidale tra loro, alla corresponsione delle relative differenze retributive.
Il giudice berico, istruita la causa mediante l'assunzione di prova testimoniale, accertava, da un lato, lo svolgimento da parte del ricorrente sin dalla sua assunzione, con decorrenza solo dal 2 novembre 2015, di mansioni corrispondenti al I livello del CCNL Terziario/Commercio –
Confcommercio, disponendo, al contempo, la prosecuzione della causa per il solo ricorrente e le convenute e Controparte_2 Controparte_3
ai fini della quantificazione delle differenze retributive
[...]
(giudizio definito, per l'appunto con la sentenza definitiva n. 379/22);
Ha rigettato le rimanenti domande inerenti all'anteriore momento di instaurazione dell'intercorso rapporto lavorativo e all'effettivo svolgimento di ore eccedenti il normale orario lavorativo.
Con riferimento al primo profilo, il giudice ha ritenuto nel merito di non accogliere le argomentazioni dedotte dall'originario ricorrente circa l'errata determinazione dell'effettivo momento di instaurazione del rapporto di lavoro dal giorno 7 gennaio 2015, non avendo ravvisato dalle emergenze istruttorie alcun elemento da cui poter affermare la certa operatività del quale lavoratore subordinato nell'anno 2015 in favore della Pt_1
Doc. CP_8
Ha ritenuto dirimenti in prima facie le dichiarazioni rese dallo stesso odierno appellante, in qualità di testimone, nel diverso contenzioso azionato dinanzi al Tribunale di Milano (RG 14302/2015) laddove, facendo evidente riferimento all'iniziale periodo qui in trattazione, aveva affermato di essere stato dipendente di società denominata IR, operante quale subappaltatrice di presso i cantieri nel territorio milanese, con CP_2
pag. 13/33 il ruolo di responsabile degli appalti della medesima a partire dal gennaio
2016, data del tutto compatibile, con quella di formale sua assunzione da parte dell'odierna convenuta datrice di lavoro (2 novembre 2015). Tale ultima circostanza era indirettamente riscontrata dal teste - Tes_1
responsabile della sede di Rho presso la quale l'ex dipendente ha ritenuto operasse nel corso dei primi mesi del 2015, attribuendo ad altro operatore,
, lo stesso ruolo di referente rivendicato dal ricorrente Controparte_10
nel medesimo arco temporale.
Quanto poi alle mail indirizzate dal lavoratore o da lui spedite – attestanti, nell'assunto difensivo del ricorrente, l'esistenza del rapporto di lavoro esistente tra le parti – il primo giudice ha rilevato come non solo queste non risultavano associate ad un dominio della società, se non da ottobre 2015
(in prossimità dunque dell'assunzione del novembre 2015), ma soprattutto aventi “contenuto ambiguo non inequivocabilmente indicativo, in contrasto con quanto dal ricorrente dichiarato innanzi al giudice di Milano, di incontrovertibile sua subordinazione da essendo CP_8
invero dette e-mails compatibili anche con la ricostruzione operata da
e quindi, in buona sostanza, di sussistenza di rapporti CP_8
tra le parti oggi in causa (ma) per il tramite di altra società (IR) che con aveva rapporti.”. CP_8
All'esito della ricognizione di tale materiale istruttorio il giudice ha affermato come il al più, “sia stato in una qualche misura testato da Pt_1
allorquando questi aveva operato, quale responsabile CP_8
di IR, presso i cantieri in cui era appaltatrice e CP_8
IR subappaltatrice.”
pag. 14/33 Con riferimento alla seconda domanda, nel rilevare come in ogni caso il disposto dall'art. 17, co. 5 d.l.vo n.66 del 2003 in tema di personale direttivo delle aziende preveda inapplicabilità a tali figure professionali della disciplina in tema di lavoro straordinario, ha ritenuto che non fosse stato soddisfatto l'onere probatorio incombente sul lavoratore, difettando l'istruttoria testimoniale di elementi certi sullo svolgimento di ore di straordinario e sullo svolgimento di attività lavorativa nel corso del sabato mattina e della domenica (per almeno tre fine settimana ogni mese come allegato dal ricorrente), come pure sul preteso surplus lavorativo in periodi cosiddetti di punta tipo il periodo natalizio.
Ha ritenuto, in particolare, che emergesse dalle dichiarazioni dei testi escussi una certa autonomia organizzativa del proprio orario lavorativo
(circostanza peraltro mai accennata dal lavoratore), sia presso i vari cantieri in occasione delle uscite e dei rientri del personale addetto ai trasporti, sia anche nella facoltà di potersi recare con cadenza bisettimanale presso la propria residenza sita in Pagani – al fine di ricongiungersi con i propri familiari – potendo trattenersi anche per alcune giornate durante la propria settimana lavorativa.
Infine, quanto alla responsabilità solidale delle convenute società committenti, il giudice, premessa l'applicabilità in specie dell'art. 29, d.
l.vo n. 276 del 2003 ha ritenuto provata l'adibizione in via esclusiva da parte del nel periodo dal 2 novembre 2015 al 30 aprile 2018, alle Pt_1
mansioni di responsabile dell'appalto presso la Controparte_9
, non essendo emerso dal compendio istruttorio alcun riferimento
[...]
ad un utilizzo dell'originario ricorrente in appalti ulteriori rispetto a quelli richiamati, come pure era assodato il fatto di aver contestualmente operato,
pag. 15/33 nel periodo dal 1° maggio 2018 fino al 31 marzo 2019 (data di cessazione del rapporto di lavoro), sia in favore di Controparte_9
, sia in favore di situazione che in assenza
[...] Controparte_5
di più specifica emergenza circa i periodi lavorati presso l'uno o l'altro appalto non consentiva di ritenere operante l'obbligo solidale.
Peraltro, ha ritenuto nei confronti della prima non operante la decadenza ritualmente a mente della disciplina sopra richiamata, rigettando l'eccezione dalla prima società, fino al 30 aprile 2018.
Con la sentenza definitiva n. 379/22, sulla scorta delle conclusioni del proprio consulente legale, il giudice ha determinato la misura dei crediti a carico delle società.
2) Con l'appello n.551/22 il signor formula i seguenti motivi di Pt_1
gravame.
2.1) Col primo motivo di appello è sottoposta a critica la sentenza che ha escluso la diversa anteriore decorrenza del rapporto lavorativo, ossia il 7 gennaio 2015.
Deduce che il rapporto con la fosse in concreto sorto a partire CP_2
dal gennaio o, comunque, in data anteriore al “marzo 2015” (richiamando gli esiti di un precedente giudizio, l'impugnativa di licenziamento nella fase sommaria del giudizio avente R.G. n.1221/2019 del Tribunale di
Vicenza).
Richiama le dichiarazioni rese dal lavoratore medesimo nel giudizio dinanzi al Tribunale di Milano (R.G. n.14302/2015) oltre a dedurre come non sia stata fornita idonea prova di alcun “contratto di lavoro formalizzato” tra il ricorrente e la IR.
pag. 16/33 Precisa con riguardo alle proprie dichiarazioni in sede testimoniale a
Milano di non avere mai dichiarato di essere stato dipendente della
IR (come riportato erroneamente in parte motiva), bensì di essere stato, a partire dall'anno 2015, “responsabile” dell'appalto nel Cantiere di
Pero - dove la predetta società, operante nel Cantiere della
[...]
(per brevità , aveva il subappalto per la Controparte_9 CP_6
distribuzione della merce – sempre per conto della datrice di lavoro
Doc. Sottolinea che la circostanza va letta sulla scorta delle CP_8
risultanze testimoniali acquisite in quel giudizio1.
Valorizza, poi, le mail tra il lavoratore e i dipendenti e CP_2
Al riguardo puntualizza che le mail indirizzate a o dallo CP_6 Pt_1
stesso spedite risultavano associate, sin dal 26 marzo 2015, ad un dominio
“ . Inoltre, nel periodo in cui il signor si occupava dei CP_8 Pt_1
ubicati in Lombardia (Burago di Molgora, Rho, Controparte_11
Varese), erano documentati in tale modo i contatti con l'Ufficio Gestione
Veicoli della di Pontecagnano e con l'ufficio gestione veicoli CP_2
della di Milano per conoscere l'esito di un sinistro occorso ad CP_2
un proprio autista.
Richiama anche l'ulteriore documentazione prodotta dalle appellate da cui si ricava che, con riferimento a l'esistenza di un rapporto diretto CP_6
tra quest'ultima e la per tutti i cantieri lombardi. Circa un CP_2
passaggio della difesa;
a pag. 14 si sosteneva come “il ricorrente si occupava di tenere relazioni interne a , come tra questa ed CP_8
eventuali sub vettori/appaltatori” (tra i quali la IR).
La dimostrazione di un'anteriorità dell'impegno lavorativo con la ad avviso dell'appellante si ha anche dall'esame dei contratti CP_2
di appalto/trasporto relativi al cantiere di Pero, ma anche ai cantieri di
Burago, Molgora e Varese, rispetto ai quali “veniva pressoché ammesso che il ricorrente avesse, appunto, lavorato sin dai primi mesi del 2015 anche presso tali ulteriori strutture, proprio come dipendente CP_2
in quanto ivi operante in maniera diretta”.
[...]
Quanto alle ammissioni ricavabili dalla difesa della la società CP_2
aveva chiarito in primo grado che “la operava un controllo diretto, CP_8
attraverso propri dipendenti, anche nei delle committenti CP_11 CP_7
ove operavano le sole società sub-appaltatrici”.
2.2) Col secondo motivo il signor si duole della diversa ed errata Pt_1
ricostruzione operata dal primo giudice in ordine al proprio effettivo impegno orario.
La prima critica ha riguardo all'errato richiamo all'art. 17, comma 5, del d.l.vo n.66 del 2003 in forza del quale era stato escluso il riconoscimento del diritto alle pretese spettanze di lavoro straordinario, trattandosi di norma non applicabile al caso di specie, dal momento che le proprie mansioni non potessero rientrare nella qualifica di quadro, ossia alla categoria a cui la norma era riferita.
In secondo luogo, richiama, in fatto, la “copiosa documentazione”, e gli esiti delle dichiarazioni testimoniali sia nel giudizio di primo grado
(richiamando le circostanze dei propri capitoli E e O2), sia in quello avanti 2 “Nei cantieri citati nel precedente capo di prova B), e per i periodi ivi indicati, il ricorrente era ivi pag. 18/33 al giudice milanese prima citato. In particolare, richiama le dichiarazioni di in base alle quali nei cantieri i responsabili Testimone_4
rispettavano un orario di lavoro predeterminato e, normalmente, l'orario di lavoro del ricorrente superava anche le 9 ore giornaliere3, di Persona_4
che confermava la circostanza secondo cui il ricorrente poteva
[...]
essere impegnato, contemporaneamente, anche su più cantieri, nell'arco della stessa giornata lavorativa e quale fosse il reale orario di lavoro4, di il quale, a specifica domanda riferiva di una vera e Parte_4
propria reperibilità del di con riferimento alla sede Per_5 Parte_5
presente in maniera fissa e continuativa, osservando orari predeterminati. Il ricorrente, presso ogni sito delle committenti società in cui lavorasse, utilizzava un ufficio, con una postazione di lavoro, una scrivania e relativa poltrona forniti dall'azienda, nonché strumentazione aziendale, quali personal computer, fotocopiatrici, armadi e software gestionali” cap. sub O): “ dal gennaio 2015 e sino alla cessazione del rapporto, prestava il proprio Parte_1 lavoro a tempo pieno, osservando un orario predeterminato. Il ricorrente lavorava presso i vari cantieri, in cui veniva comandato di volta in volta, osservando i seguenti orari: dalle ore 06,00 sino alle ore 21,00 – con un'ora di pausa pranzo, ciò dal lunedì al venerdì; il sabato per circa tre volte al mese, lavorava dalle ore 08,30 alle ore 12,30; il ricorrente lavorava, altresì, la domenica e durante i giorni festivi, infrasettimanali, dalle ore 06,00 alle ore 21,00, con un'ora di pausa pranzo, nei periodi di maggior attività, soprattutto da dicembre a gennaio in occasione del picco natalizio, non godendo di permessi o riposi compensativi”. 3 “……gli orari sulle sedi sono abbastanza variabili in relazione alle caratteristiche della sede;
variazioni sono dipendenti anche dalla stagione;
in linea di massima sulle sedi si opera per circa 9 ore e quindi dalla partenza dei mezzi fino al loro ritorno;
ci sono poi le operazioni da svolgere prima delle partenza dei mezzi e poi al loro ritorno;
in tutte le sedi dei clienti ci sono luoghi nei quali i responsabili di sede di svolgono le loro attività di ufficio;
l'ufficio, che magari può essere in condivisione, è CP_8 dotato di tavolo nonché strumentazione aziendale, quali personal computer, fotocopiatrici, armadi e software gestionali”. Sui giorni lavorati oltre alla normale settimana lavorativa (dal lunedì al venerdì): “……quanto al sabato poteva essere che il ricorrente lavorasse ma non in modo continuativo;
così pure con riferimento alla domenica ed ai giorni festivi;
vi erano momenti di punta e di emergenza;
mediamente di sabato, se si lavora, è solo per mezza giornata”. 5 “So che per qualsiasi evenienza si rapportava con procuratore speciale di e Persona_6 CP_8 ciò ho anche visto personalmente essendo il ricorrente reperibile h 24”. pag. 19/33 di Bassano del Grappa6 ed infine, di (“Referente” di Testimone_5
Natan presso il Cantiere di LL, in Piemonte)7. CP_6
Valorizza anche la mancata contestazione disciplinare da parte di all'originario ricorrente delle assenze che sarebbero CP_2
ingiustificate nella prospettiva aziendale dal luogo di lavoro, situazione difficilmente concilierebbe con la voce “premio/bonus” delle buste paga di gennaio e febbraio 2019.
Analoga conclusione deve valere per gli esiti istruttori milanesi allorquando l'appellante si era occupato del Cantiere di Pero e degli altri
Cantieri GLSE gestiti da in cui veniva applicato. CP_8
2.3) Con il terzo motivo si duole della ritenuta limitata estensione temporale dell'obbligazione in solido della in solido ex art. 29 CP_6
d.l.vo n. 276 tenuto conto del diverso e maggiore periodo lavorativo imputabile al rapporto lavorativo con CP_8
3) Con il proprio appello contesta la fondatezza del Controparte_2
superiore inquadramento riconosciuto al lavoratore operando una propria 6 “preciso di averlo visto presente in qualsiasi orario anche alle 5,30/6,00 in occasione dello scarico della merce e fino alla partenza dell'ultimo camion;
generalmente era presente dal lunedì al venerdì, ma accadeva che fosse necessaria la sua presenza anche al sabato mattina durante il fermo deposito.”
pag. 20/33 ricognizione del dato istruttorio alla luce del quale (giusta le dichiarazioni dei testi , Testimone_6 Tes_7 Testimone_8
, e reputa coerenti con Testimone_9 Tes_10 Testimone_11
l'inquadramento contrattuale i comiti svolti dal signor Pt_1
4) L'appello del signor non merita accoglimento, mentre è Pt_1
inammissibile quello proposto dalla società.
Quanto all'appello del lavoratore (n.551/22).
4.1) All'udienza il collegio ha sollecitato la parte appellante a prendere posizione in ordine agli effetti del giudicato formatosi all'esito giudizio di reclamo sull'impugnazione al licenziamento: nel costituirsi la società ha ricordato che la sentenza di primo grado era stata riformata con la sentenza n.102 del 2024 di questa Corte tra le stesse parti, pubblicata il 13 febbraio
2024.
In essa era in discussione il regime sanzionatorio applicabile (il decreto legislativo n.81 del 2015 anziché la legge n.92 del 2012): la Corte, ferma restano l'illegittimità del licenziamento, aveva ritenuto che il rapporto avesse data successiva al marzo 2015 sulla scorta dell'accertamento compiuto con la sentenza in questo giudizio impugnata sul punto specifico, quindi, valutando come rilevante l'accertamento compiuto circa la decorrenza del rapporto lavorativo solo dal novembre 2015.
Alla luce della sopravvenuta irrevocabilità della sentenza, pertanto, si è posta la questione del giudicato formatosi in ordine a tale accertamento rispetto alla pretesa fatta valere col primo motivo di impugnazione.
Sul punto la parte appellante si è limitata a riportarsi alle proprie precedenti difese.
pag. 21/33 4.2) La soluzione della questione preclude l'esame del merito del motivo essendo sopravvenuto il giudicato sostanziale sull'accertamento della decorrenza del rapporto alla luce della giurisprudenza di legittimità che il collegio intende richiamare.
E' stato enunciato plurime volte il principio di diritto in base al quale “Una questione pregiudiziale idonea a configurarsi quale causa pregiudiziale postula non solo che vi sia una domanda di parte relativa ad un punto costituente un antecedente logico necessario, di fatto o di diritto, rispetto alla decisione della controversia principale proposta - che come tale può essere accertato in via incidentale - ma anche che tale questione assuma un rilievo autonomo, in quanto destinato a proiettare le sue conseguenze giuridiche, oltre il rapporto controverso, su altri rapporti, al di fuori della causa, con la formazione della cosa giudicata a tutela di un interesse giuridico concreto, che trascende quello inerente alla soluzione della controversia nel cui ambito la questione è stata sollevata.(…).” (Sez. 1 - ,
Ordinanza n. 24427 del 08/08/2022, Rv. 665626 - 01).
Ed ancora: “In tema di nullità del termine apposto a un contratto di lavoro subordinato, non può dirsi formato il giudicato implicito sulla questione della validità del termine per il solo fatto che, in un precedente giudizio di impugnativa del recesso datoriale dal medesimo contratto, il giudice abbia ritenuto inapplicabile l'art. 18 st.lav. in ragione della natura a tempo determinato del contratto, atteso che può costituire oggetto di giudicato implicito soltanto la situazione di fatto che si pone come antecedente logico necessario della pronuncia resa sul fatto costitutivo fatto valere e non anche la questione pregiudiziale in senso tecnico, disciplinata dall'art.
34 c.p.c., che indica una situazione distinta e indipendente dal fatto
pag. 22/33 costitutivo dedotto e che è oggetto, tranne che una decisione con efficacia di giudicato sia richiesta per legge o per apposita domanda di una delle parti, solo di un accertamento incidentale.” (Sez. L - , Sentenza n. 9409 del
17/04/2018, Rv. 648183 - 01).
4.3) Nel caso in esame, quindi, costituiva necessario presupposto del fatto costitutivo – in quel giudizio per quanto riguarda il regime sanzionatorio invocabile - l'accertamento compiuto con la sentenza n.102 anche in questa sede.
4.4.) In ogni caso alla luce della dichiarazione rese in sede testimoniale dal lavoratore, richiamata dal primo giudice e valorizzata dalla società appellata il compendio istruttorio che l'appellante invocata a sostegno della sua tesi non ha valore decisivo per ritenere fondato il motivo.
Il lavoratore nel giudizio meneghino citato aveva affermato: “di professione responsabile degli appalti di dal gennaio 2016. Prima CP_8
ero responsabile della cooperativa IR da gennaio 2015, epoca in cui sono arrivato a Milano….Conosco i ricorrenti in quanto responsabile della cooperativa IR, gestivo l'appalto di Pero dove c'era il magazzino
IR la distribuzione della merce.”.
Sul rilievo di tale affermazione l'appellante ha ritenuto di fornirne una propria lettura affermando che la dichiarazione “sono responsabile degli appalti di dal gennaio 2016”, non poteva essere CP_8
“strumentalizzata… in assenza di qualsiasi riscontro oggettivo e se è vero, come è vero che, lo stesso Giudice a quo, contraddicendosi, accertava proprio con la stessa Sentenza n. 24/2022 l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra e ”. Pt_1 CP_8
pag. 23/33 Come evidenziato commentando il rilievo che ha avuto la sentenza emessa in sede di reclamo, l'accertamento di segno contrario è stato valorizzato in quella sede, mentre in questo giudizio si può rilevare che l'integrale lettura della dichiarazione testimoniale, come sopra riportata, rende evidente che la parzialità della citazione dell'appellante pregiudica il senso pieno e lineare dell'affermazione in cui a chiare lettere il lavoratore aveva distinto temporalmente il primo periodo lavorativo presso la rispetto a CP_13
quello presso la CP_8
E' in tale contesto che il materiale istruttorio, quindi, va letto.
4.5) Sul punto il collegio evidenzia che gli apporti testimoniali ulteriori non hanno un significato univoco tale da giustificare una smentita all'impegnativa precisazione dell'appellante. ha reso dichiarazione generica, non chiarendo il Testimone_2
ruolo specifico del signor riferire Pt_1 Testimone_3
della dissociazione tra datore di lavoro formale (IR) e quello effettivo
( : a prescindere dall'assenza di concreti riferimenti che CP_8
giustifichino tal dissociazione tra datore di lavoro effettivo e quello apparente, la dichiarazione del teste presuppone una deduzione incompatibile con quella posta a fondamento della domanda secondo cui
“il ricorrente Sig. sebbene fosse stato assunto formalmente Parte_1
dalla solo in data 02.11.2015 (…), lo stesso di fatto Controparte_2
iniziava a prestare la propria attività lavorativa, a favore dell'epigrafata società, nei termini che si diranno appresso secondo i crismi della subordinazione, già dal 07.01.2015 …”; quindi, senza alcun riferimento alla formale assunzione presso l'altra società.
pag. 24/33 Non sovverte la conclusione l'esame delle deposizioni dei testi escussi nel giudizio vicentino: il richiamo ai passaggi riportati in onta, invero, nulla chiariscono circa l'imputazione della presenza del ricorrente al rapporto lavorativo con la Doc. CP_8
Tantomeno hanno rilievo i riferimenti documentali rispetto ai quali è pacifico che vi fosse una relazione contrattuale plurima coinvolgente la committente, l'appaltatore ed i subappaltatori.
4.6) Neppure il secondo motivo è meritevole di accoglimento.
La complessiva analisi delle dichiarazioni non consente di avere un quadro definito dell'effettivo impegno lavorativo dell'appellante Pt_1
Il teste non compie alcun riferimento individualizzante Testimone_4
riguardante il signor “gli orari sulle sedi sono abbastanza variabili Pt_1
in relazione alle caratteristiche della sede;
variazioni sono dipendenti anche dalla stagione;
in linea di massima sulle sedi si opera per circa 9 ore e quindi dalla partenza dei mezzi fino al loro ritorno;
ci sono poi le operazioni da svolgere prima delle partenza dei mezzi e poi al loro ritorno.”. Il riferimento alle operazioni dei mezzi non consente di imputare la circostanza descritta, seppure avente carattere generalizzante, in relazione ai compiti specifici dell'appellante, nella ricostruzione giudiziale di primo grado aventi “funzioni di responsabilità presso i vari appalti nei quali ha operato”.
Non apporta elementi di positiva valutazione il teste Testimone_12
che, nel riferire della presenza lavorativa del signor a Varese Pt_1
afferma: “faceva un po' di tutto a Varese anche perché la situazione in quel sito era problematica;
eravamo rimasti senza autisti e fornitori;
è Pt_1
arrivato in quel periodo li ed era a cavallo del 2015/2016; non ricordo
pag. 25/33 dove fosse prima il , mi pare fosse a Burago;
non ricordo se già Pt_1
Contr lavorava per;
in genere per svolgevamo due lavori sia di CP_8
gestione magazzino sia di consegna pacchi;
a Varese (a Cassano Maniago, per la precisione) ci occupavamo solo di consegna pacchi e non ci occupavamo di smistamento;
l'orario di Varese era limitato ai momenti di entrata e uscita degli autisti, salvo complicazioni, quindi dalle 7.00 alle
11.00 e poi dalle 15:30 alle 18.00 massimo;
Dal lunedì al venerdì.”.
Ancora meno significativa è la deposizione del teste “ Tes_10 Pt_1
in particolare integrava gli altri due nella gestione del personale e seguiva la situazione dei versamenti dei corrieri alla sera;
posso dire che il , Pt_1
la mattina successiva, gestiva sicuramente le anomalie inerenti i versamenti;
in effetti, poichè io alla sera non c'ero, non posso dire se il
gestisse anche la fase serale al rientro dei trasportatori;
…”. Pt_1
Il teste riferisce: “circa l'orario del nei Persona_4 Pt_1
cantieri in cui operava posso dire che non vi era un orario preciso;
occorreva svolgere le mansioni assegnate;
si poteva operare dalle 7:00 alle 10:00 in occasione delle uscite dei mezzi;
poi ci possono essere attività da svolgere dopo tale orario come curare i rapporti con i clienti o risolvere
i problemi;
vi è poi l'attività al rientro egli autisti e quindi in linea di massima dalle 16:00 alle 18:00 e poi per curare i versamenti di cassa;
in ogni sito è poi messo a disposizione n locale certamente con beni strumentali di cui però non posso dire la proprietà;..”. Ancora una volta non è possibile operare una ricostruzione definita della durata dell'impegno lavorativo giornaliero del lavoratore. Ciò vale anche per l'allegazione riferita al lavoro svolto nei fine settimana: “capitava di lavorate il sabato;
ricordo di alcuni problemi a Padova o Torino ed è capitato il lavoro del
pag. 26/33 il giorno di sabato;
il lavoro di sabato non era la normalità; quanto Pt_1
al lavoro di domenica e nei festivi posso dire che nei mesi di novembre e dicembre il lavoro aumenta e quindi è inevitabile lavorare anche la domenica e nei festivi;
non posso dire con precisione rispetto al Pt_1
ricordo però che ci siamo sentiti in giornate di lavoro festivo.”. Se è ammissibile che il lavoratore abbia operato in tali momenti non è assolutamente possibile fornire una ricostruzione compiuta di tale impegno aggiuntivo, conclusione che ridonda a sfavore dello stesso in considerazione del pacifico rigoroso onere probatorio che sullo stesso ricade.
Del tutto evanescente la ricognizione dell'impegno orario offerto dal teste
: “Quanto agli orari preciso che non vi erano orari fissi, Testimone_13
dovevano comunque essere svolte le ore settimanali previste da contratto.”.
Il teste si limita a riferire di una reperibilità per 24 ore dal Parte_4
ricorrente, quindi, aspetto che esula completamente dall'effettiva prestazione e della sua collocazione oraria circostanze rispetto alle quali afferma “Quanto agli orari non avendo lavorato nello stesso posto, non posso precisarli.”.
riporta indicazioni per un lasso temporale del tutto limitato Testimone_9
e non indicative di una durata della giornata lavorativa eccedente l'orario ordinario: “preciso che io sono stato presente soli 3 mesi e preciso che il ricorrente veniva alle 7,30/8,00 ma non posso precisare l'orario finale.
Quanto al pomeriggio confermo che arrivava alle 15/15,0 e andava via alle 18,00.”.
riferendosi al signor afferma “… di averlo visto Parte_5 Pt_1
presente in qualsiasi orario anche alle 5,30/6,00 in occasione dello scarico
pag. 27/33 della merce e fino alla partenza dell'ultimo camion;
generalmente era presente dal lunedì al venerdì, ma accadeva che fosse necessaria la sua presenza anche al sabato mattina durante il fermo deposito. Confermo che un paio di volte ciò è successo anche la domenica. Ricordo che ogni due settimane scendeva il venerdì a Salerno per trovare la famiglia e tornava il martedì.”. Si tratta affermazione che, per quanto di maggior favore del ricorrente, ancora una volta è imprecisa circa l'effettiva durata, sia perché non specifica se la presenza oraria mattutina fosse costante (“in occasione dello scarico … generalmente”) sia perché, tenendo conto della circostanza della durata della settimana lavorativa, non è coerente con la previsione contrattuale delle cinque giornate dal lunedi al venerdi. Valgono per le presenze nei fine settimana le valutazioni già sopra spese con riguardo alla testimonianza di . Persona_4
Analoga è la considerazione con riguardo alla testimonianza di
[...]
“Nei cantieri citati si osservavano orari predeterminati, dalle 5 Tes_5
alle 21 e ciò affermo in quanto il processo lavorativo è il medesimo [a]
LL. Non so come Il ricorrente abbia gestito i due cantieri in contemporanea.”. Quanto alla specifica posizione lavorativa del signor
“Il ricorrente lavorava presso i vari cantieri, in cui veniva Pt_1
comandato di volta in volta, osservando i seguenti orari: dalle ore 05,00 sino alle ore 21,00 – con un'ora di pausa pranzo, ciò dal lunedì al venerdì; capitava spesso che si recasse a Salerno dove viveva la famiglia;
ed in tali occasioni si occupava anche del trasferimento di mezzi;
il ricorrente lavorava, altresì, la domenica e durante i giorni festivi, infrasettimanali, dalle ore 05,00 alle ore 21,00, con un'ora di pausa pranzo, nei periodi di
pag. 28/33 maggior attività, soprattutto da dicembre a gennaio in occasione del picco natalizio, non godendo di permessi o riposi compensativi”.
Il teste può riferire, per quanto dallo stesso precisato, per diretta conoscenza solo per il periodo che va da aprile 2017 ai primi di luglio 2018 come referente del cantiere LL. La circostanza della presenza del signor non si concilia con l'affermazione del teste, posto che nel Pt_1
ricorso di primo grado l'odierno appellante aveva allegato: “Nel corso degli anni il ricorrente veniva comandato dalla a prestare la Controparte_2
propria attività lavorativa presso i vari cantieri delle società committenti: inizialmente dal 07.01.2015 presso i Cantieri logistici della
[...]
in Lombardia (Burago, Rho, Varese); dal marzo 2016, presso CP_7
quelli ubicati in Piemonte (Settimo Torinese/Torino, LL); dall'aprile 2017, presso quelli ubicati in Veneto (Bassano del Grappa)”.
Quindi la presenza contemporanea del teste con il ricorrente non è adeguatamente provata. Come possa riferire sugli altri cantieri non viene spiegato dal teste. Tantomeno è provato che presso ogni cantiere vi fosse l'osservanza dei medesimi orari. In sostanza si tratta di testimonianza non attendibile.
Di segno opposto la dichiarazione testimoniale di Testimone_14
(testuale): “ A metà maggio 2018 viene assegnato al deposito di Pt_1
Padova per collaborare con responsabile dell'appalto. Testimone_14
iniziava la sua prestazione a Padova alle 7.00/7.30 ed andava via Pt_1
alle 11.00/11.30 sostenendo che doveva rientrare a Bassano del Grappa….
Da maggio 2018 a marzo 2019 ha continuato con questi orari.”.
Con riguardo alla “copiosa documentazione” la parte non si perita di descriverne contenuto e rilevanza sul piano probatorio limitandosi ad pag. 29/33 affermare che il primo giudice aveva ignorato “la copiosa documentazione già agli atti del precedente giudizio, relativa proprio alla pianificazione del lavoro straordinario, per come operata dal anche in relazione al Pt_1
sabato ed ai giorni festivi, nonché relativa alle direttive all'uopo da impartire ai lavoratori del Cantiere che presupponevano la presenza quotidiana, per le ore anzi dette, anche dell'odierno appellante (All. H.2 – all.ti 6/7) (All. H.2 – pagg. 4,7,9,10,11,19,20,21,24,32,43 dell'all. 8 produzione ).”. L'argomento, quindi, è incomprensibile, Parte_7
imponendo indebitamente al giudicante un onere di accertamento officioso in assenza di qualsivoglia specifica indicazione: “La mera produzione di un documento in appello non comporta automaticamente il dovere del giudice di esaminarlo, in ossequio all'onere di allegazione delle ragioni di doglianza sotteso al principio di specificità dei motivi di appello, occorrendo che alla produzione si accompagni la necessaria attività di allegazione diretta ad evidenziare il contenuto del documento ed il suo significato, ai fini dell'integrazione della ingiustizia della sentenza impugnata.” (Cass.civ. Sez. 1 - , Sentenza n. 2461 del 29/01/2019, Rv.
652420 - 01). Ed ulteriormente: “In materia di prova documentale nel processo civile, il giudice d'appello ha il potere-dovere di esaminare un documento ritualmente prodotto in primo grado nel caso in cui la parte interessata ne faccia specifica istanza nei propri scritti difensivi (mediante richiamo di esso nella parte argomentativa dei motivi formulati o delle domande ed eccezioni riproposte) illustrando le ragioni, trascurate dal primo giudice, per le quali il contenuto del documento acquisito giustifichi le rispettive deduzioni.” (Sez. U - , Sentenza n. 4835 del 16/02/2023, Rv.
666889 - 02).
pag. 30/33 Tanto basta per il rigetto del motivo con assorbimento di ogni altro argomento.
4.7) Infine, il terzo motivo va rigettato alla luce delle considerazioni spese con riferimento al primo motivo.
5) Come anticipato l'appello della iscritto al n.r.g. 287/23, è CP_2
inammissibile per tardività dell'appello avverso la sentenza non definitiva in mancanza della dichiarazione di riserva di appello.
La società appellante assume che tale riserva sarebbe stata formalizzata all'udienza del 10 maggio 2002 “prima udienza successiva” (atto di appello, pag.2).
In realtà, il tenore del verbale di quell'udienza è tutt'altro: “Per
l'avv. Ioele EN e l'avv. Ricciardi Gabriella non Controparte_2
sono presenti, contattati telefonicamente dall'avv. Ianiro, riferiscono i difensori di avere difficoltà a collegarsi.
Si concorda per il rinvio dell'udienza alla data del 24/5/2022 ad ore 12:25.
Il giudice in ogni caso invita le parti a valutare la possibilità di pervenire ad accordo (non conciliativo) circa l'entità del credito in applicazione dei criteri di calcolo desumibili dalla sentenza non definitiva depositata, ferma restando la possibilità di contestazione (appello) della detta sentenza in merito alla sussistenza del credito.”.
Per l'elementare ragione che alla difesa della società non era stato possibile intervenire nel corso del collegamento, la riserva di appello non poteva essere espressa in quella sede.
Deve ritenersi, allora, che l'eventuale riserva a verbale avrebbe dovuto essere formulata alla successiva udienza del 24 maggio successivo svoltasi da remoto. In tale occasione, dopo che il giudice aveva identificato le parti pag. 31/33 collegate, il verbale proseguiva testualmente nei seguenti termini: “Parte ricorrente da atto di avere inviato i conteggi elaborati alle restanti parti.
Parte convenuta riferisce non condividere il conteggio Controparte_2
effettuato dal ricorrente. La parte, al fine della determinazione del quesito da proporre al CTU pone la questione dei fringe benefit nel calcolo delle differenze retributive.”.
Quindi, neppure in tale fase processuale risulta formalizzata alcuna riserva d'impugnazione.
Ne deriva che in assenza di riserva la consumazione del “termine lungo” ex art.327 c.p.c., avvenuto rispetto alla pubblicazione della sentenza non definitiva del 21 gennaio 2022, risulta compiutasi prima del deposito dell'appello avvenuto il 10 maggio 2023.
Giova poi precisare che neppure ammissibile è il gravame con riguardo alla sentenza definitiva n.379/22, questo sì tempestivo, ma riferito a ragioni che necessariamente rinviano ai motivi di appello riferite alla sentenza non definitiva, avendo dedotto testualmente: “Anche la sentenza definitiva pure oggetto del presente appello è meritevole di riforma nella parte di motivazione retro trascritta atteso che l'accoglimento del primo motivo di appello esclude il diritto al superiore inquadramento nel livello primo
CCNL commercio e conseguentemente non è dovuta la complessiva somma di € 107.347,50 conteggiata dal CTU sulla base della retribuzione dovuta per tale superiore inquadramento.”. E' evidente che consentendo l'esame nel merito del gravame in relazione alla statuizione della definitiva sarebbe stato eluso l'effetto preclusivo determinatosi con la tardiva proposizione dell'appello avverso la sentenza non definitiva.
pag. 32/33 6) Posto che con le proprie memorie la si limita a chiedere il CP_6
rigetto dell'appello del lavoratore e l'accoglimento di quello della anche nei suoi confronti debbono valere le determinazioni CP_2
assunte con riguardo ai due gravami.
7) Le spese di lite attesa la reciproca soccombenza vanno compensate tra le parti processuali.
Nulla sulle spese con riguardo alla posizione della SDA Express Courirer
s.pa. nei riguardi della quale non risulta alcuna domanda essendo stata notificato il gravame del signor ai soli fini della litis denuntiatio. Pt_1
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- rigetta l'appello proposto da Parte_1
- dichiara inammissibile l'appello proposto da Controparte_8
- compensa le spese di lite del grado tra Controparte_8 Parte_1
e ; Controparte_14
- nulla sulle spese nei giudizi tra e Parte_1 Controparte_8 [...]
Controparte_5
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte di ciascuna parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
Venezia, 30 ottobre 2025
Il Presidente estensore
NL LE
pag. 33/33 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In particolare, richiama i passaggi delle dichiarazioni testimoniali nei quali il teste Testimone_2 ichiarava che, nell'appalto di Pero, gli operai appartenevano alla IR mentre, chi controllava,
[...] cioè i “Capi” erano dipendenti il teste , invece, dichiarava: CP_8 Testimone_3
“Preciso che i capi erano di anche se in realtà la cooperativa era IR. Preciso che noi CP_8 operai formalmente lavoravamo per IR e i capi per , ” CP_8 Parte_3
…“ era solo per i Capi”, aggiungendo poi che “I ricorrenti ricevevano direttive dai responsabili di CP_8 Per_
, e o al pomeriggio”, non facendo affatto menzione del CP_12 Per_1 Per_2
[...]
proprio in quanto lo stesso era dipendente e non IR. Pt_1 CP_2 pag. 17/33 4 “…….capitava di lavorate il sabato;
ricordo di alcuni problemi a Padova o Torino ed è capitato il lavoro del barba il giorno di sabato;
il lavoro di sabato non era la normalità; quanto al lavoro di domenica e nei festivi posso dire che nei mesi di novembre e dicembre il lavoro aumenta e quindi è inevitabile lavorare anche la domenica e nei festivi;
………. ricordo però che ci siamo sentiti in giornate di lavoro festivo”. 7 “nei cantieri citati si osservavano orari predeterminati, dalle 5 alle 21 e ciò affermo in quanto il processo lavorativo è il medesimo di .. confermo l'utilizzo di tutti i mezzi aziendali, ufficio, Parte_6 tavolo e strumentazione aziendale e ciò per LL perché l'ho visto personalmente ma ribadisco che in quanto referente anche negli altri cantireri avveniva ciò”.
“ prestava il proprio lavoro a tempo pieno, osservando un orario predeterminato. il Persona_7 ricorrente lavorava presso i vari cantieri, in cui veniva comandato di volta in volta, osservando i seguenti orari: dalle ore 05,00 sino alle ore 21,00 – con un'ora di pausa pranzo, ciò dal lunedì al venerdì”. …
“….il ricorrente lavorava, altresì, la domenica e durante i giorni festivi, infrasettimanali, dalle ore 05,00 alle ore 21,00, con un'ora di pausa pranzo, nei periodi di maggior attività, soprattutto da dicembre a gennaio in occasione del picco natalizio, non godendo di permessi o riposi compensativi”. Circa le
“visite” a Salerno: “capitava spesso che si recasse a Salerno dove viveva la famiglia;
ed in tali occasioni si occupava anche del trasferimento di mezzi”
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. NL ALESSIO Presidente rel.
Dr. EN PUCCETTI Consigliere
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 15 luglio 2022 che porta riunita la causa R.G. N. 287/23 promossa con appello depositato in data 10 maggio 2023 da
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Paolo Ianiro, giusta procura allegata agli atti dei rispettivi giudizi in appello, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Carlotta
Pedrali, Via Allegri n. 30, Venezia-Mestre, con pec E
.salerno. ; Email_1 CP_1 Email_3
-appellante nella causa R.G. N. 551/22 ed appellato/appellante incidentale nella causa riunita R.G. N. 287/23- contro
(P.IVA ), in persona Controparte_2 P.IVA_1
dell'amministratore unico legale rappresentante pro tempore,
[...] , rappresentata e difesa dagli avv.i Gabriella Ricciardi e Parte_2
EN Ioele, giusta mandato allegato agli atti dei rispettivi giudizi in appello, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Federico
Lamesso, sito in via Zamenhof n. 697-Vicenza, con pec
Email_4
avv. ; Email_5 Emai_6 Email_7
-appellato nella causa R.G. N. 551/22 ed appellante/appellato incidentale nella causa riunita R.G. N. 287/23-
e nei confronti di
(P.IVA Controparte_3
), in persona del procuratore speciale avv. , P.IVA_2 Controparte_4
rappresentata e difesa dall'avv. Marco Villani, giusta delega allegata alle memorie difensive in appello, con domicilio digitale PEC:
Email_8
- Appellati - nonché
(P.IVA ), in persona del Controparte_5 P.IVA_3
legale rappresentante pro tempore, avv. Claudio Valente, rappresentata e difesa dall' avv. Paolo Tosi e dall'avv. Eliana Bertagnolli, giusta procura allegata alle memorie difensive in appello, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Eliana Bertagnolli, in Mestre (VE), Via Castellana n. 87,
PEC: Email_9
Email_10
Oggetto: appelli avverso sentenza non definitiva n. 24/22 e sentenza definitiva n. 379/2022 del Tribunale di Vicenza – sezione Lavoro
pag. 2/33 In punto: accertamento momento di instaurazione rapporto di lavoro – superiore inquadramento – lavoro straordinario, notturno e festivo – differenze retributive.
Causa trattata all'udienza del 30 ottobre 2025
Conclusioni per nella causa R.G. N. 551/22: “IN VIA Parte_1
TT […]
- in accoglimento del parziale Appello proposto con il presente atto ed, in riforma dei passaggi della Sentenza parziale per come impugnati, sentenza pronunciata dal Tribunale di Vicenza, in funzione di Giudice del lavoro recante n. 24/2022, pubblicata in data 21.01.2022, , a conclusione del procedimento a conclusione del procedimento recante n.r.g. recante
n.r.g.l.l. 773322/2020 - respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento del presente atto di gravame, così provveda:
Preliminarmente - a riformare, ai sensi di cui ai motivi di appello e, sulla scorta delle relative proposte di modifica, la parziale Sentenza n. 24/2022 del Tribunale di Vicenza – sez. lavoro, oggetto di gravame;
- per l'effetto, alla luce di quanto innanzi dedotto, dell'istruttoria espletata in primo grado e della documentazione in atti, voglia l'Ecc.mo Collegio adito: - accertare la natura subordinata del rapporto di lavoro a tempo indeterminato full time, intercorso tra l'appellante e la Parte_1
per l'intero periodo dal 07.01.2015 al 31.03.2019 Controparte_2
(pronunziandosi, quindi, nello specifico, sul periodo non accertato dal
Giudice a quo dal 07.01.2015 o, quantomeno dal 02.02.2015 sino all'01.11.2015), o per il periodo ritenuto giusto dall'Ecc.mo Collegio adito
e, comunque, decorrente “ante marzo 2015”; - accertare il diritto del
all'inquadramento al livello I°, qualifica di Impiegato CCNL Pt_1
pag. 3/33 “Terziario/Commercio - Confcommercio” per l'intero periodo dal
07.01.2015 al 31.03.2019 (pronunziandosi, quindi, nello specifico, sull'inquadramento al livello I° anche per il periodo non accertato dal
Giudice a quo dal 07.01.2015 o, quantomeno, dal 02.02.2015 sino all'01.11.2015), o per il periodo ritenuto giusto dall'Ill.mo Collegio adito
e, comunque, decorrente “ante marzo 2015”, ciò sulla scorta dell'istruttoria già acquisita in primo grado;
- accertare gli effettivi orari
e, i giorni di lavoro in concreto disimpegnati dal Sig. nel Parte_1
corso dell'intero rapporto di lavoro alle dipendenze dalla CP_2
(quindi dal 07.01.2015 o, quantomeno dal 02.02.2015, sino al
[...]
31.03.2019 in quanto circostanza erroneamente non riconosciuta dal
Giudice a quo); - per l'effetto, condannare la e, per Controparte_2
quanto di regione, la in persona dei rispettivi legali rapp.ti Controparte_6
p.t. (la in relazione al solo periodo dal 07.01.2015 o, Controparte_6
quantomeno dal 02.02.2015, sino al 30.04.2018) al pagamento, a favore dell'appellante di tutte le differenze retributive dovute, pari Parte_1
ad un importo di € 130.512,51 (derivante dalla somma dei due conteggi in atti), oltre T.F.R., ancora non corrisposto, per ulteriori € 9.572,26, derivanti dall'inquadramento superiore al livello I°, qualifica di Impiegato
CCNL “Terziario/Commercio - Confcommercio” anche per il periodo dal
07.01.2015 all'01.11.2015 nonché a titolo di maggiorazioni ed indennità per lavoro straordinario, notturno e festivo per l'intero periodo dal
07.01.2015 (o, quantomeno dal 02.02.2015) fino alla cessazione del rapporto di lavoro (31.03.2019), oppure a corrispondere all'appellante quella maggiore o minore somma risultante dall'effettuata istruttoria, anche di un diverso livello contrattuale/retributivo (per il solo periodo dal
pag. 4/33 07.01.2015 all'01.11.2015) e, comunque, eventualmente anche determinato ai sensi e per gli effetti delle norme di cui agli artt. 36 della Costituzione e
2099 e ss. c.c. ed in correlazione alla contrattazione collettiva applicabile
(per come peraltro accertato dal Giudice a quo). - per il resto confermare la sentenza parzialmente impugnata.
Voglia, altresì, l'Ecc.ma Corte d'Appello adita: - condannare in ogni caso, in solido tra loro, la e la in Controparte_2 Controparte_7
persona dei rispettivi legali rapp.ti p.t., al pagamento, a favore dell'appellante - con attribuzione al procuratore Parte_1
anticipatario - delle competenze professionali di lite relative al doppio grado di giudizio o, quantomeno del solo presente grado (con la maggiorazione di 1/3, ex art. 4, n. 8 del D.M. n. 55/2014), nonché delle spese forfettarie (in misura del 15%, ex art. 2 D.M. n. 55/2014), con provvedimento esecutivo, come per legge.” nella causa riunita R.G. N. 287/23: “IN VIA TT
- l'Ecc.ma Corte d'Appello adita voglia, preliminarmente, acquisire il fascicolo telematico, con la ivi depositata produzione di parte appellata, relativo alla precedente fase giudiziale (iscritta presso i registri del
Tribunale di Vicenza – Sez. lavoro, al n.r.g.l. 732/2020 – parzialmente decisa con Sentenza n. 24/2022, pubblicata in data 21.01.2022 e, definita, con Sentenza n. 379/2022, pubblicata in data 11.11.2022); - Voglia, altresì, preliminarmente - ai seni e per gli effetti dell'art. 335 c.p.c. – disporre la riunione del presente procedimento a quello, precedente, recante n.r.g.l.
551/2022, pendente innanzi a Codesto Ecc.mo Collegio già adito (G.R.
Dott. LE) con udienza fissata per il 23.11.2023, trattandosi di
pag. 5/33 impugnazione separata e tempestiva, per come proposta dal Parte_1
avverso la stessa Sentenza “non definitiva” n. 24/2022.
IN VIA PRELIMINARE
- Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita accertare e dichiarare
l'improponibilità e/o improcedibilità e/o inammissibilità dell'impugnazione, per come proposta dalla avverso la Controparte_2
Sentenza “non definitiva” recante n. 24/2022, per intervenuta
“decadenza” (ex artt. 324 e 327 c.p.c.), in quanto giammai operata - da parte della società appellante - la “riserva facoltativa di appello” né, tantomeno, la riserva facoltativa di ricorso contro tale pronuncia (ai sensi
e per gli effetti degli artt. 340 e 361 c.p.c.) – per come eccepito, dedotto ed argomentato al Capo I.- delle difese in fatto ed in diritto, contenute nel presente atto. - Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita accertare e dichiarare, in via subordinata, l'improponibilità e/o improcedibilità e/o
l'inammissibilità dell'impugnazione, per come proposta dalla CP_2
avverso la Sentenza “non definitiva” recante n. 24/2022, per
[...]
“inefficacia” dell'eventuale “riserva di appello” (peraltro, come detto, per nulla espressa dalla ed intervenuta “decadenza” CP_2
dall'impugnazione (ciò ai sensi e per gli effetti del terzo comma di cui all'art. 340 c.p.c.) - per come eccepito, dedotto ed argomentato al Capo
II.- delle difese in fatto ed in diritto, contenute nel presente atto. - Voglia
l'Ecc.ma Corte d'Appello adita accertare e dichiarare l'improponibilità
e/o improcedibilità e/o inammissibilità dell'impugnazione, per come proposta dalla anche avverso i motivi della Sentenza Controparte_2
“definitiva” recante n. 379/2022 – per come proposta dalla CP_2
in quanto in realtà trattasi di “motivi” già contenuti nella prima
[...]
pag. 6/33 statuizione “non definitiva”, non specificamente impugnati - per come eccepito, dedotto ed argomentato al Capo III.- delle difese in fatto ed in diritto, contenute nel presente atto. - Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita accertare e dichiarare l'inammissibilità, l'improcedibilità e la manifesta infondatezza dell'impugnazione (di entrambe le Sentenze appellate) per come proposta dalla ciò ai sensi e per gli Controparte_2
effetti degli artt. 436bis e 348bis - testo vigente, applicabile ai procedimenti pendenti dopo il 28.02.2023 - per come eccepito, dedotto ed argomentato al Capo IV.- delle difese in fatto ed in diritto, contenute nel presente atto.
Nel merito, in ogni caso,
- Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita accertare e dichiarare
l'infondatezza dell'atto di gravame introduttivo del presente giudizio e, per
l'effetto, emettere provvedimento di rigetto del predetto atto, presentato dalla in p.l.r.p.t., in quanto infondato, sia in fatto che in Controparte_2
diritto, nei termini su menzionati;
- per l'effetto, confermare i soli passaggi logico-giuridici della Sentenza
“non definitiva”, recante n. 24/2022, resa dal Giudice a quo - per come impugnati dalla;
tutto ciò, ferma restando la valutazione CP_2
dell'atto di gravame, parziale, relativo agli ulteriori passaggi logico- giuridici della medesima Sentenza “non definitiva” n. 24/2022, per come impugnati dal con giudizio recante n.r.g.l. 551/2022, Parte_1
pendente innanzi a Codesto Ecc.mo Collegio già adito.
APPELLO INCIDENTALE
In parziale riforma della Sentenza n. 379/2022, in via incidentale si chiede all'Ecc.ma Corte d'Appello adita di accogliere la seguente richiesta: -
pag. 7/33 accertato e dichiarato il diritto del all'inquadramento al livello I°, Pt_1
qualifica di Impiegato CCNL “Terziario/Commercio - Confcommercio” per l'intero periodo dal 07.01.2015 al 31.03.2019 (pronunziandosi quindi, nello specifico, sull'inquadramento al livello I° anche per il periodo non accertato dal Giudice a quo dal 07.01.2015 o, quantomeno, dal 02.02.2015 sino all'01.11.2015 o per il periodo ritenuto giusto dall'Ill.mo Collegio adito e, comunque, decorrente “ante marzo 2015”, ciò sulla scorta dell'istruttoria già acquisita in primo grado;
gravame recante n.r.g.l.
551/2022); - accertati gli effettivi orari e, i giorni di lavoro in concreto disimpegnati dal nel corso dell'intero rapporto di lavoro Parte_1
alle dipendenze dalla (quindi dal 07.01.2015 o, Controparte_2
quantomeno dal 02.02.2015, sino al 31.03.2019 in quanto circostanza erroneamente non riconosciuta dal Giudice a quo - gravame recante
n.r.g.l. 551/2022); - per l'effetto, condannare la e, per Controparte_2
quanto di regione, la in p.ll.rr. p.t. (la in Controparte_6 Controparte_6
relazione ai soli periodi indicati dal Giudice in statuizione a quo) al pagamento, a favore dell'appellante incidentale di tutte le Parte_1
differenze retributive pari ad un importo di € 134.087,39 (di cui €
131.979,31 per differenze su orario ordinario lordo dovuto, su 13ma e
14ma, per straordinario (al 15% e al 20%), per lavoro notturno (al 15%), per lavoro festivo (al 30%); nonché € 2.108,08 (a titolo di differenze su
TFR lordo)), quali differenze ancora dovute, rispetto agli importi già liquidati con Sentenza “definitiva” n. 379/2022; in via subordinata, condannare la e, per quanto di regione, la Controparte_2 Controparte_6
in p.ll.rr. p.t., a corrispondere all'appellante incidentale quella maggiore o minore somma risultante dall'effettuata istruttoria e, comunque,
pag. 8/33 eventualmente anche determinato ai sensi e per gli effetti delle norme di cui agli artt. 36 della Costituzione e 2099 e ss. c.c. ed in correlazione alla contrattazione collettiva applicabile (per come peraltro già accertato dal
Giudice a quo).
Si chiede, infine, all'Ecc.ma Corte d'Appello adita di voler, in ogni caso: - condannare la eventualmente in solido con la resistente Controparte_2
in p.ll.rr. p.t., al pagamento, a favore del Controparte_6 Parte_1
delle competenze professionali di lite relative al presente giudizio di gravame (con le maggiorazioni dovute ai sensi e per gli effetti del D.M. n.
55/2014 e ss.mm.ii. ex D.M. 147/2022), con provvedimento esecutivo come per legge, confermando la statuizione sulle spese resa all'esito del primo grado.”
Conclusioni per nella causa R.G. N. 551/22: “Fermo restando CP_2
l'appello autonomo proposto dalla Società sul quale si insiste, per
l'inammissibilità e/o il rigetto dell'appello proposto dal sig. con Pt_1
vittoria di spese. Ove ritenuto dalla Corte per il prosieguo della prova come ammessa in primo grado e con i testi non ancora ascoltati.” nella causa riunita R.G. N. 287/23: “riformare parzialmente le sentenze appellate così provvedendo nel merito: - rigettare la domanda di inquadramento superiore nel primo livello retributivo del CCNL commercio proposta dal;
in subordine detrarre dall'eventuale Pt_1
dovuto per superiore inquadramento, oltre alle somme di fatto percepite e conteggiate nella sentenza definitiva, la valorizzazione dell'alloggio a carico azienda fruito dal nella misura di un quinto della Pt_1
retribuzione a norma dell'art. 216 del CCNL nonchè gli importi goduti dal
pag. 9/33 per i rientri settimanali a Pagani (andata e ritorno luogo di Pt_1
lavoro/abitazione/luogo di lavoro) nella misura di € 18.547,68 nonché una somma equitativamente stabilita dalla Corte di appello per la fruizione dell'autovettura anche per uso personale
- con vittoria di spese.”
Conclusioni per nella causa R.G. Controparte_3
N. 551/22: “- in via principale, rigettare le domande di parte appellante e di conseguenza confermare il dispositivo della Sentenza del Tribunale di
Vicenza n. 24/2022
- in subordine nella denegata ipotesi di accoglimento del primo motivo dichiarare comunque l'appellante decaduto da ogni diritto nei confronti della committente
- in ogni caso, con vittoria di spese di due gradi.
IN VIA TT […]” nella causa riunita R.G. N. 287/23: “- in via principale, accogliere le domande di parte appellante e di conseguenza riformare parzialmente il dispositivo della Sentenza del Tribunale di Vicenza n. 24/2022
- in ogni caso, con vittoria di spese di due gradi.
IN VIA TT […]”
Conclusioni per nella causa R.G. N. 551/22 e Controparte_5
in quella riunita R.G. N. 287/23: “Voglia l'Ecc.ma Corte adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, disporre – anche con separata ordinanza – l'estromissione dal giudizio di Controparte_5
pag. 10/33 stante l'assenza di domande formulate dal sig. con il ricorso CP_2 Pt_1
ex art. 433 c.p.c. nei suoi confronti.
In ogni caso con salvezza di spese, competenze ed onorari.”
Svolgimento del processo
Con ricorso in appello depositato in data 15 luglio 2022 ha Parte_1
impugnato la sentenza non definitiva n.24/22 del giudice del lavoro del
Tribunale di Vicenza con la quale, per quanto interessa in questa sede, ha accolto solo parzialmente la propria domanda e ha dichiarato il suo diritto alla rideterminazione della retribuzione dovuta e alla percezione delle eventuali differenze retributive, nonché ad essere inquadrato, con riferimento all'integrale durata del rapporto di lavoro intercorso tra sé e la convenuta con decorrenza quindi dal 2 novembre 2015 Controparte_8
fino alla cessazione del rapporto di lavoro (31 marzo 2019), al primo livello retributivo del CCNL Terziario/Commercio – Confcommercio con condanna nella misura determinata con la sentenza definitiva n.379/22, nella somma capitale di €.28.233,50+7.464,18. In via solidale è stata pure condanna la nei limiti di Controparte_9
€.15.859,00+6.200.
Con autonomo appello (rubricato al n.287/23 r.g. Cont. lav.), depositato il
15 luglio 2022 pure la ha impugnato la sentenza non Controparte_2
definitiva n.24 e quella definitiva n.379/22 chiedendo la riforma in ordine alla statuizione sul superiore inquadramento con conseguenziali determinazioni in ordine alla misura del credito in ragione della valorizzazione dell'alloggio aziendale concesso in godimento al lavoratore oltre ad ulteriori emolumenti riconosciutigli nel corso del rapporto lavorativo intercorso tra le parti.
pag. 11/33 Nei due appelli le stesse parti si sono costituite eccependo il signor Pt_1
l'inammissibilità ovvero improcedibilità dell'appello avversario in quanto tardivo, e proponendo appello incidentale in relazione alle medesime domande oggetto del proprio gravame nella causa n.551/22. La società chiedendo di dichiarare inammissibile l'appello del signor ovvero di Pt_1
respingerlo.
Hanno depositato memorie la e la Controparte_9
già parte del giudizio di primo grado, Controparte_5
chiedendo la prima il rigetto dell'impugnazione del lavoratore e l'accoglimento di quello della società datrice di lavoro del signor la Pt_1
seconda chiedendo di essere estromessa dai giudizi.
Tali società erano state evocate in giudizio in qualità di committenti e responsabili solidali ai sensi dell'art.29 d.l.vo n.276 del 2023 vendo rigettato la domanda nei confronti della rigettate. Controparte_5
Le cause, a seguito di un loro duplice rinvio per ragioni di carattere organizzativo, sono state riunite all'odierna udienza, venendo state discusse e contestualmente decise, sulla base delle conclusioni in epigrafe indicate con lettura del dispositivo.
Motivi della decisione
1) Come premesso, con la sentenza non definitiva n. 24/22 è stato accolto parzialmente (limitatamente alla posizione della società datrice di lavoro e della committente ) il CP_2 Controparte_3
ricorso promosso da teso all'accertamento Parte_1
dell'instaurazione del rapporto lavorativo retrodatandolo al 7 gennaio 2015, nonché della spettanza del diritto al superiore inquadramento invocato e dello svolgimento di lavoro straordinario, notturno e festivo, con pag. 12/33 conseguente condanna delle convenute, in via solidale tra loro, alla corresponsione delle relative differenze retributive.
Il giudice berico, istruita la causa mediante l'assunzione di prova testimoniale, accertava, da un lato, lo svolgimento da parte del ricorrente sin dalla sua assunzione, con decorrenza solo dal 2 novembre 2015, di mansioni corrispondenti al I livello del CCNL Terziario/Commercio –
Confcommercio, disponendo, al contempo, la prosecuzione della causa per il solo ricorrente e le convenute e Controparte_2 Controparte_3
ai fini della quantificazione delle differenze retributive
[...]
(giudizio definito, per l'appunto con la sentenza definitiva n. 379/22);
Ha rigettato le rimanenti domande inerenti all'anteriore momento di instaurazione dell'intercorso rapporto lavorativo e all'effettivo svolgimento di ore eccedenti il normale orario lavorativo.
Con riferimento al primo profilo, il giudice ha ritenuto nel merito di non accogliere le argomentazioni dedotte dall'originario ricorrente circa l'errata determinazione dell'effettivo momento di instaurazione del rapporto di lavoro dal giorno 7 gennaio 2015, non avendo ravvisato dalle emergenze istruttorie alcun elemento da cui poter affermare la certa operatività del quale lavoratore subordinato nell'anno 2015 in favore della Pt_1
Doc. CP_8
Ha ritenuto dirimenti in prima facie le dichiarazioni rese dallo stesso odierno appellante, in qualità di testimone, nel diverso contenzioso azionato dinanzi al Tribunale di Milano (RG 14302/2015) laddove, facendo evidente riferimento all'iniziale periodo qui in trattazione, aveva affermato di essere stato dipendente di società denominata IR, operante quale subappaltatrice di presso i cantieri nel territorio milanese, con CP_2
pag. 13/33 il ruolo di responsabile degli appalti della medesima a partire dal gennaio
2016, data del tutto compatibile, con quella di formale sua assunzione da parte dell'odierna convenuta datrice di lavoro (2 novembre 2015). Tale ultima circostanza era indirettamente riscontrata dal teste - Tes_1
responsabile della sede di Rho presso la quale l'ex dipendente ha ritenuto operasse nel corso dei primi mesi del 2015, attribuendo ad altro operatore,
, lo stesso ruolo di referente rivendicato dal ricorrente Controparte_10
nel medesimo arco temporale.
Quanto poi alle mail indirizzate dal lavoratore o da lui spedite – attestanti, nell'assunto difensivo del ricorrente, l'esistenza del rapporto di lavoro esistente tra le parti – il primo giudice ha rilevato come non solo queste non risultavano associate ad un dominio della società, se non da ottobre 2015
(in prossimità dunque dell'assunzione del novembre 2015), ma soprattutto aventi “contenuto ambiguo non inequivocabilmente indicativo, in contrasto con quanto dal ricorrente dichiarato innanzi al giudice di Milano, di incontrovertibile sua subordinazione da essendo CP_8
invero dette e-mails compatibili anche con la ricostruzione operata da
e quindi, in buona sostanza, di sussistenza di rapporti CP_8
tra le parti oggi in causa (ma) per il tramite di altra società (IR) che con aveva rapporti.”. CP_8
All'esito della ricognizione di tale materiale istruttorio il giudice ha affermato come il al più, “sia stato in una qualche misura testato da Pt_1
allorquando questi aveva operato, quale responsabile CP_8
di IR, presso i cantieri in cui era appaltatrice e CP_8
IR subappaltatrice.”
pag. 14/33 Con riferimento alla seconda domanda, nel rilevare come in ogni caso il disposto dall'art. 17, co. 5 d.l.vo n.66 del 2003 in tema di personale direttivo delle aziende preveda inapplicabilità a tali figure professionali della disciplina in tema di lavoro straordinario, ha ritenuto che non fosse stato soddisfatto l'onere probatorio incombente sul lavoratore, difettando l'istruttoria testimoniale di elementi certi sullo svolgimento di ore di straordinario e sullo svolgimento di attività lavorativa nel corso del sabato mattina e della domenica (per almeno tre fine settimana ogni mese come allegato dal ricorrente), come pure sul preteso surplus lavorativo in periodi cosiddetti di punta tipo il periodo natalizio.
Ha ritenuto, in particolare, che emergesse dalle dichiarazioni dei testi escussi una certa autonomia organizzativa del proprio orario lavorativo
(circostanza peraltro mai accennata dal lavoratore), sia presso i vari cantieri in occasione delle uscite e dei rientri del personale addetto ai trasporti, sia anche nella facoltà di potersi recare con cadenza bisettimanale presso la propria residenza sita in Pagani – al fine di ricongiungersi con i propri familiari – potendo trattenersi anche per alcune giornate durante la propria settimana lavorativa.
Infine, quanto alla responsabilità solidale delle convenute società committenti, il giudice, premessa l'applicabilità in specie dell'art. 29, d.
l.vo n. 276 del 2003 ha ritenuto provata l'adibizione in via esclusiva da parte del nel periodo dal 2 novembre 2015 al 30 aprile 2018, alle Pt_1
mansioni di responsabile dell'appalto presso la Controparte_9
, non essendo emerso dal compendio istruttorio alcun riferimento
[...]
ad un utilizzo dell'originario ricorrente in appalti ulteriori rispetto a quelli richiamati, come pure era assodato il fatto di aver contestualmente operato,
pag. 15/33 nel periodo dal 1° maggio 2018 fino al 31 marzo 2019 (data di cessazione del rapporto di lavoro), sia in favore di Controparte_9
, sia in favore di situazione che in assenza
[...] Controparte_5
di più specifica emergenza circa i periodi lavorati presso l'uno o l'altro appalto non consentiva di ritenere operante l'obbligo solidale.
Peraltro, ha ritenuto nei confronti della prima non operante la decadenza ritualmente a mente della disciplina sopra richiamata, rigettando l'eccezione dalla prima società, fino al 30 aprile 2018.
Con la sentenza definitiva n. 379/22, sulla scorta delle conclusioni del proprio consulente legale, il giudice ha determinato la misura dei crediti a carico delle società.
2) Con l'appello n.551/22 il signor formula i seguenti motivi di Pt_1
gravame.
2.1) Col primo motivo di appello è sottoposta a critica la sentenza che ha escluso la diversa anteriore decorrenza del rapporto lavorativo, ossia il 7 gennaio 2015.
Deduce che il rapporto con la fosse in concreto sorto a partire CP_2
dal gennaio o, comunque, in data anteriore al “marzo 2015” (richiamando gli esiti di un precedente giudizio, l'impugnativa di licenziamento nella fase sommaria del giudizio avente R.G. n.1221/2019 del Tribunale di
Vicenza).
Richiama le dichiarazioni rese dal lavoratore medesimo nel giudizio dinanzi al Tribunale di Milano (R.G. n.14302/2015) oltre a dedurre come non sia stata fornita idonea prova di alcun “contratto di lavoro formalizzato” tra il ricorrente e la IR.
pag. 16/33 Precisa con riguardo alle proprie dichiarazioni in sede testimoniale a
Milano di non avere mai dichiarato di essere stato dipendente della
IR (come riportato erroneamente in parte motiva), bensì di essere stato, a partire dall'anno 2015, “responsabile” dell'appalto nel Cantiere di
Pero - dove la predetta società, operante nel Cantiere della
[...]
(per brevità , aveva il subappalto per la Controparte_9 CP_6
distribuzione della merce – sempre per conto della datrice di lavoro
Doc. Sottolinea che la circostanza va letta sulla scorta delle CP_8
risultanze testimoniali acquisite in quel giudizio1.
Valorizza, poi, le mail tra il lavoratore e i dipendenti e CP_2
Al riguardo puntualizza che le mail indirizzate a o dallo CP_6 Pt_1
stesso spedite risultavano associate, sin dal 26 marzo 2015, ad un dominio
“ . Inoltre, nel periodo in cui il signor si occupava dei CP_8 Pt_1
ubicati in Lombardia (Burago di Molgora, Rho, Controparte_11
Varese), erano documentati in tale modo i contatti con l'Ufficio Gestione
Veicoli della di Pontecagnano e con l'ufficio gestione veicoli CP_2
della di Milano per conoscere l'esito di un sinistro occorso ad CP_2
un proprio autista.
Richiama anche l'ulteriore documentazione prodotta dalle appellate da cui si ricava che, con riferimento a l'esistenza di un rapporto diretto CP_6
tra quest'ultima e la per tutti i cantieri lombardi. Circa un CP_2
passaggio della difesa;
a pag. 14 si sosteneva come “il ricorrente si occupava di tenere relazioni interne a , come tra questa ed CP_8
eventuali sub vettori/appaltatori” (tra i quali la IR).
La dimostrazione di un'anteriorità dell'impegno lavorativo con la ad avviso dell'appellante si ha anche dall'esame dei contratti CP_2
di appalto/trasporto relativi al cantiere di Pero, ma anche ai cantieri di
Burago, Molgora e Varese, rispetto ai quali “veniva pressoché ammesso che il ricorrente avesse, appunto, lavorato sin dai primi mesi del 2015 anche presso tali ulteriori strutture, proprio come dipendente CP_2
in quanto ivi operante in maniera diretta”.
[...]
Quanto alle ammissioni ricavabili dalla difesa della la società CP_2
aveva chiarito in primo grado che “la operava un controllo diretto, CP_8
attraverso propri dipendenti, anche nei delle committenti CP_11 CP_7
ove operavano le sole società sub-appaltatrici”.
2.2) Col secondo motivo il signor si duole della diversa ed errata Pt_1
ricostruzione operata dal primo giudice in ordine al proprio effettivo impegno orario.
La prima critica ha riguardo all'errato richiamo all'art. 17, comma 5, del d.l.vo n.66 del 2003 in forza del quale era stato escluso il riconoscimento del diritto alle pretese spettanze di lavoro straordinario, trattandosi di norma non applicabile al caso di specie, dal momento che le proprie mansioni non potessero rientrare nella qualifica di quadro, ossia alla categoria a cui la norma era riferita.
In secondo luogo, richiama, in fatto, la “copiosa documentazione”, e gli esiti delle dichiarazioni testimoniali sia nel giudizio di primo grado
(richiamando le circostanze dei propri capitoli E e O2), sia in quello avanti 2 “Nei cantieri citati nel precedente capo di prova B), e per i periodi ivi indicati, il ricorrente era ivi pag. 18/33 al giudice milanese prima citato. In particolare, richiama le dichiarazioni di in base alle quali nei cantieri i responsabili Testimone_4
rispettavano un orario di lavoro predeterminato e, normalmente, l'orario di lavoro del ricorrente superava anche le 9 ore giornaliere3, di Persona_4
che confermava la circostanza secondo cui il ricorrente poteva
[...]
essere impegnato, contemporaneamente, anche su più cantieri, nell'arco della stessa giornata lavorativa e quale fosse il reale orario di lavoro4, di il quale, a specifica domanda riferiva di una vera e Parte_4
propria reperibilità del di con riferimento alla sede Per_5 Parte_5
presente in maniera fissa e continuativa, osservando orari predeterminati. Il ricorrente, presso ogni sito delle committenti società in cui lavorasse, utilizzava un ufficio, con una postazione di lavoro, una scrivania e relativa poltrona forniti dall'azienda, nonché strumentazione aziendale, quali personal computer, fotocopiatrici, armadi e software gestionali” cap. sub O): “ dal gennaio 2015 e sino alla cessazione del rapporto, prestava il proprio Parte_1 lavoro a tempo pieno, osservando un orario predeterminato. Il ricorrente lavorava presso i vari cantieri, in cui veniva comandato di volta in volta, osservando i seguenti orari: dalle ore 06,00 sino alle ore 21,00 – con un'ora di pausa pranzo, ciò dal lunedì al venerdì; il sabato per circa tre volte al mese, lavorava dalle ore 08,30 alle ore 12,30; il ricorrente lavorava, altresì, la domenica e durante i giorni festivi, infrasettimanali, dalle ore 06,00 alle ore 21,00, con un'ora di pausa pranzo, nei periodi di maggior attività, soprattutto da dicembre a gennaio in occasione del picco natalizio, non godendo di permessi o riposi compensativi”. 3 “……gli orari sulle sedi sono abbastanza variabili in relazione alle caratteristiche della sede;
variazioni sono dipendenti anche dalla stagione;
in linea di massima sulle sedi si opera per circa 9 ore e quindi dalla partenza dei mezzi fino al loro ritorno;
ci sono poi le operazioni da svolgere prima delle partenza dei mezzi e poi al loro ritorno;
in tutte le sedi dei clienti ci sono luoghi nei quali i responsabili di sede di svolgono le loro attività di ufficio;
l'ufficio, che magari può essere in condivisione, è CP_8 dotato di tavolo nonché strumentazione aziendale, quali personal computer, fotocopiatrici, armadi e software gestionali”. Sui giorni lavorati oltre alla normale settimana lavorativa (dal lunedì al venerdì): “……quanto al sabato poteva essere che il ricorrente lavorasse ma non in modo continuativo;
così pure con riferimento alla domenica ed ai giorni festivi;
vi erano momenti di punta e di emergenza;
mediamente di sabato, se si lavora, è solo per mezza giornata”. 5 “So che per qualsiasi evenienza si rapportava con procuratore speciale di e Persona_6 CP_8 ciò ho anche visto personalmente essendo il ricorrente reperibile h 24”. pag. 19/33 di Bassano del Grappa6 ed infine, di (“Referente” di Testimone_5
Natan presso il Cantiere di LL, in Piemonte)7. CP_6
Valorizza anche la mancata contestazione disciplinare da parte di all'originario ricorrente delle assenze che sarebbero CP_2
ingiustificate nella prospettiva aziendale dal luogo di lavoro, situazione difficilmente concilierebbe con la voce “premio/bonus” delle buste paga di gennaio e febbraio 2019.
Analoga conclusione deve valere per gli esiti istruttori milanesi allorquando l'appellante si era occupato del Cantiere di Pero e degli altri
Cantieri GLSE gestiti da in cui veniva applicato. CP_8
2.3) Con il terzo motivo si duole della ritenuta limitata estensione temporale dell'obbligazione in solido della in solido ex art. 29 CP_6
d.l.vo n. 276 tenuto conto del diverso e maggiore periodo lavorativo imputabile al rapporto lavorativo con CP_8
3) Con il proprio appello contesta la fondatezza del Controparte_2
superiore inquadramento riconosciuto al lavoratore operando una propria 6 “preciso di averlo visto presente in qualsiasi orario anche alle 5,30/6,00 in occasione dello scarico della merce e fino alla partenza dell'ultimo camion;
generalmente era presente dal lunedì al venerdì, ma accadeva che fosse necessaria la sua presenza anche al sabato mattina durante il fermo deposito.”
pag. 20/33 ricognizione del dato istruttorio alla luce del quale (giusta le dichiarazioni dei testi , Testimone_6 Tes_7 Testimone_8
, e reputa coerenti con Testimone_9 Tes_10 Testimone_11
l'inquadramento contrattuale i comiti svolti dal signor Pt_1
4) L'appello del signor non merita accoglimento, mentre è Pt_1
inammissibile quello proposto dalla società.
Quanto all'appello del lavoratore (n.551/22).
4.1) All'udienza il collegio ha sollecitato la parte appellante a prendere posizione in ordine agli effetti del giudicato formatosi all'esito giudizio di reclamo sull'impugnazione al licenziamento: nel costituirsi la società ha ricordato che la sentenza di primo grado era stata riformata con la sentenza n.102 del 2024 di questa Corte tra le stesse parti, pubblicata il 13 febbraio
2024.
In essa era in discussione il regime sanzionatorio applicabile (il decreto legislativo n.81 del 2015 anziché la legge n.92 del 2012): la Corte, ferma restano l'illegittimità del licenziamento, aveva ritenuto che il rapporto avesse data successiva al marzo 2015 sulla scorta dell'accertamento compiuto con la sentenza in questo giudizio impugnata sul punto specifico, quindi, valutando come rilevante l'accertamento compiuto circa la decorrenza del rapporto lavorativo solo dal novembre 2015.
Alla luce della sopravvenuta irrevocabilità della sentenza, pertanto, si è posta la questione del giudicato formatosi in ordine a tale accertamento rispetto alla pretesa fatta valere col primo motivo di impugnazione.
Sul punto la parte appellante si è limitata a riportarsi alle proprie precedenti difese.
pag. 21/33 4.2) La soluzione della questione preclude l'esame del merito del motivo essendo sopravvenuto il giudicato sostanziale sull'accertamento della decorrenza del rapporto alla luce della giurisprudenza di legittimità che il collegio intende richiamare.
E' stato enunciato plurime volte il principio di diritto in base al quale “Una questione pregiudiziale idonea a configurarsi quale causa pregiudiziale postula non solo che vi sia una domanda di parte relativa ad un punto costituente un antecedente logico necessario, di fatto o di diritto, rispetto alla decisione della controversia principale proposta - che come tale può essere accertato in via incidentale - ma anche che tale questione assuma un rilievo autonomo, in quanto destinato a proiettare le sue conseguenze giuridiche, oltre il rapporto controverso, su altri rapporti, al di fuori della causa, con la formazione della cosa giudicata a tutela di un interesse giuridico concreto, che trascende quello inerente alla soluzione della controversia nel cui ambito la questione è stata sollevata.(…).” (Sez. 1 - ,
Ordinanza n. 24427 del 08/08/2022, Rv. 665626 - 01).
Ed ancora: “In tema di nullità del termine apposto a un contratto di lavoro subordinato, non può dirsi formato il giudicato implicito sulla questione della validità del termine per il solo fatto che, in un precedente giudizio di impugnativa del recesso datoriale dal medesimo contratto, il giudice abbia ritenuto inapplicabile l'art. 18 st.lav. in ragione della natura a tempo determinato del contratto, atteso che può costituire oggetto di giudicato implicito soltanto la situazione di fatto che si pone come antecedente logico necessario della pronuncia resa sul fatto costitutivo fatto valere e non anche la questione pregiudiziale in senso tecnico, disciplinata dall'art.
34 c.p.c., che indica una situazione distinta e indipendente dal fatto
pag. 22/33 costitutivo dedotto e che è oggetto, tranne che una decisione con efficacia di giudicato sia richiesta per legge o per apposita domanda di una delle parti, solo di un accertamento incidentale.” (Sez. L - , Sentenza n. 9409 del
17/04/2018, Rv. 648183 - 01).
4.3) Nel caso in esame, quindi, costituiva necessario presupposto del fatto costitutivo – in quel giudizio per quanto riguarda il regime sanzionatorio invocabile - l'accertamento compiuto con la sentenza n.102 anche in questa sede.
4.4.) In ogni caso alla luce della dichiarazione rese in sede testimoniale dal lavoratore, richiamata dal primo giudice e valorizzata dalla società appellata il compendio istruttorio che l'appellante invocata a sostegno della sua tesi non ha valore decisivo per ritenere fondato il motivo.
Il lavoratore nel giudizio meneghino citato aveva affermato: “di professione responsabile degli appalti di dal gennaio 2016. Prima CP_8
ero responsabile della cooperativa IR da gennaio 2015, epoca in cui sono arrivato a Milano….Conosco i ricorrenti in quanto responsabile della cooperativa IR, gestivo l'appalto di Pero dove c'era il magazzino
IR la distribuzione della merce.”.
Sul rilievo di tale affermazione l'appellante ha ritenuto di fornirne una propria lettura affermando che la dichiarazione “sono responsabile degli appalti di dal gennaio 2016”, non poteva essere CP_8
“strumentalizzata… in assenza di qualsiasi riscontro oggettivo e se è vero, come è vero che, lo stesso Giudice a quo, contraddicendosi, accertava proprio con la stessa Sentenza n. 24/2022 l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra e ”. Pt_1 CP_8
pag. 23/33 Come evidenziato commentando il rilievo che ha avuto la sentenza emessa in sede di reclamo, l'accertamento di segno contrario è stato valorizzato in quella sede, mentre in questo giudizio si può rilevare che l'integrale lettura della dichiarazione testimoniale, come sopra riportata, rende evidente che la parzialità della citazione dell'appellante pregiudica il senso pieno e lineare dell'affermazione in cui a chiare lettere il lavoratore aveva distinto temporalmente il primo periodo lavorativo presso la rispetto a CP_13
quello presso la CP_8
E' in tale contesto che il materiale istruttorio, quindi, va letto.
4.5) Sul punto il collegio evidenzia che gli apporti testimoniali ulteriori non hanno un significato univoco tale da giustificare una smentita all'impegnativa precisazione dell'appellante. ha reso dichiarazione generica, non chiarendo il Testimone_2
ruolo specifico del signor riferire Pt_1 Testimone_3
della dissociazione tra datore di lavoro formale (IR) e quello effettivo
( : a prescindere dall'assenza di concreti riferimenti che CP_8
giustifichino tal dissociazione tra datore di lavoro effettivo e quello apparente, la dichiarazione del teste presuppone una deduzione incompatibile con quella posta a fondamento della domanda secondo cui
“il ricorrente Sig. sebbene fosse stato assunto formalmente Parte_1
dalla solo in data 02.11.2015 (…), lo stesso di fatto Controparte_2
iniziava a prestare la propria attività lavorativa, a favore dell'epigrafata società, nei termini che si diranno appresso secondo i crismi della subordinazione, già dal 07.01.2015 …”; quindi, senza alcun riferimento alla formale assunzione presso l'altra società.
pag. 24/33 Non sovverte la conclusione l'esame delle deposizioni dei testi escussi nel giudizio vicentino: il richiamo ai passaggi riportati in onta, invero, nulla chiariscono circa l'imputazione della presenza del ricorrente al rapporto lavorativo con la Doc. CP_8
Tantomeno hanno rilievo i riferimenti documentali rispetto ai quali è pacifico che vi fosse una relazione contrattuale plurima coinvolgente la committente, l'appaltatore ed i subappaltatori.
4.6) Neppure il secondo motivo è meritevole di accoglimento.
La complessiva analisi delle dichiarazioni non consente di avere un quadro definito dell'effettivo impegno lavorativo dell'appellante Pt_1
Il teste non compie alcun riferimento individualizzante Testimone_4
riguardante il signor “gli orari sulle sedi sono abbastanza variabili Pt_1
in relazione alle caratteristiche della sede;
variazioni sono dipendenti anche dalla stagione;
in linea di massima sulle sedi si opera per circa 9 ore e quindi dalla partenza dei mezzi fino al loro ritorno;
ci sono poi le operazioni da svolgere prima delle partenza dei mezzi e poi al loro ritorno.”. Il riferimento alle operazioni dei mezzi non consente di imputare la circostanza descritta, seppure avente carattere generalizzante, in relazione ai compiti specifici dell'appellante, nella ricostruzione giudiziale di primo grado aventi “funzioni di responsabilità presso i vari appalti nei quali ha operato”.
Non apporta elementi di positiva valutazione il teste Testimone_12
che, nel riferire della presenza lavorativa del signor a Varese Pt_1
afferma: “faceva un po' di tutto a Varese anche perché la situazione in quel sito era problematica;
eravamo rimasti senza autisti e fornitori;
è Pt_1
arrivato in quel periodo li ed era a cavallo del 2015/2016; non ricordo
pag. 25/33 dove fosse prima il , mi pare fosse a Burago;
non ricordo se già Pt_1
Contr lavorava per;
in genere per svolgevamo due lavori sia di CP_8
gestione magazzino sia di consegna pacchi;
a Varese (a Cassano Maniago, per la precisione) ci occupavamo solo di consegna pacchi e non ci occupavamo di smistamento;
l'orario di Varese era limitato ai momenti di entrata e uscita degli autisti, salvo complicazioni, quindi dalle 7.00 alle
11.00 e poi dalle 15:30 alle 18.00 massimo;
Dal lunedì al venerdì.”.
Ancora meno significativa è la deposizione del teste “ Tes_10 Pt_1
in particolare integrava gli altri due nella gestione del personale e seguiva la situazione dei versamenti dei corrieri alla sera;
posso dire che il , Pt_1
la mattina successiva, gestiva sicuramente le anomalie inerenti i versamenti;
in effetti, poichè io alla sera non c'ero, non posso dire se il
gestisse anche la fase serale al rientro dei trasportatori;
…”. Pt_1
Il teste riferisce: “circa l'orario del nei Persona_4 Pt_1
cantieri in cui operava posso dire che non vi era un orario preciso;
occorreva svolgere le mansioni assegnate;
si poteva operare dalle 7:00 alle 10:00 in occasione delle uscite dei mezzi;
poi ci possono essere attività da svolgere dopo tale orario come curare i rapporti con i clienti o risolvere
i problemi;
vi è poi l'attività al rientro egli autisti e quindi in linea di massima dalle 16:00 alle 18:00 e poi per curare i versamenti di cassa;
in ogni sito è poi messo a disposizione n locale certamente con beni strumentali di cui però non posso dire la proprietà;..”. Ancora una volta non è possibile operare una ricostruzione definita della durata dell'impegno lavorativo giornaliero del lavoratore. Ciò vale anche per l'allegazione riferita al lavoro svolto nei fine settimana: “capitava di lavorate il sabato;
ricordo di alcuni problemi a Padova o Torino ed è capitato il lavoro del
pag. 26/33 il giorno di sabato;
il lavoro di sabato non era la normalità; quanto Pt_1
al lavoro di domenica e nei festivi posso dire che nei mesi di novembre e dicembre il lavoro aumenta e quindi è inevitabile lavorare anche la domenica e nei festivi;
non posso dire con precisione rispetto al Pt_1
ricordo però che ci siamo sentiti in giornate di lavoro festivo.”. Se è ammissibile che il lavoratore abbia operato in tali momenti non è assolutamente possibile fornire una ricostruzione compiuta di tale impegno aggiuntivo, conclusione che ridonda a sfavore dello stesso in considerazione del pacifico rigoroso onere probatorio che sullo stesso ricade.
Del tutto evanescente la ricognizione dell'impegno orario offerto dal teste
: “Quanto agli orari preciso che non vi erano orari fissi, Testimone_13
dovevano comunque essere svolte le ore settimanali previste da contratto.”.
Il teste si limita a riferire di una reperibilità per 24 ore dal Parte_4
ricorrente, quindi, aspetto che esula completamente dall'effettiva prestazione e della sua collocazione oraria circostanze rispetto alle quali afferma “Quanto agli orari non avendo lavorato nello stesso posto, non posso precisarli.”.
riporta indicazioni per un lasso temporale del tutto limitato Testimone_9
e non indicative di una durata della giornata lavorativa eccedente l'orario ordinario: “preciso che io sono stato presente soli 3 mesi e preciso che il ricorrente veniva alle 7,30/8,00 ma non posso precisare l'orario finale.
Quanto al pomeriggio confermo che arrivava alle 15/15,0 e andava via alle 18,00.”.
riferendosi al signor afferma “… di averlo visto Parte_5 Pt_1
presente in qualsiasi orario anche alle 5,30/6,00 in occasione dello scarico
pag. 27/33 della merce e fino alla partenza dell'ultimo camion;
generalmente era presente dal lunedì al venerdì, ma accadeva che fosse necessaria la sua presenza anche al sabato mattina durante il fermo deposito. Confermo che un paio di volte ciò è successo anche la domenica. Ricordo che ogni due settimane scendeva il venerdì a Salerno per trovare la famiglia e tornava il martedì.”. Si tratta affermazione che, per quanto di maggior favore del ricorrente, ancora una volta è imprecisa circa l'effettiva durata, sia perché non specifica se la presenza oraria mattutina fosse costante (“in occasione dello scarico … generalmente”) sia perché, tenendo conto della circostanza della durata della settimana lavorativa, non è coerente con la previsione contrattuale delle cinque giornate dal lunedi al venerdi. Valgono per le presenze nei fine settimana le valutazioni già sopra spese con riguardo alla testimonianza di . Persona_4
Analoga è la considerazione con riguardo alla testimonianza di
[...]
“Nei cantieri citati si osservavano orari predeterminati, dalle 5 Tes_5
alle 21 e ciò affermo in quanto il processo lavorativo è il medesimo [a]
LL. Non so come Il ricorrente abbia gestito i due cantieri in contemporanea.”. Quanto alla specifica posizione lavorativa del signor
“Il ricorrente lavorava presso i vari cantieri, in cui veniva Pt_1
comandato di volta in volta, osservando i seguenti orari: dalle ore 05,00 sino alle ore 21,00 – con un'ora di pausa pranzo, ciò dal lunedì al venerdì; capitava spesso che si recasse a Salerno dove viveva la famiglia;
ed in tali occasioni si occupava anche del trasferimento di mezzi;
il ricorrente lavorava, altresì, la domenica e durante i giorni festivi, infrasettimanali, dalle ore 05,00 alle ore 21,00, con un'ora di pausa pranzo, nei periodi di
pag. 28/33 maggior attività, soprattutto da dicembre a gennaio in occasione del picco natalizio, non godendo di permessi o riposi compensativi”.
Il teste può riferire, per quanto dallo stesso precisato, per diretta conoscenza solo per il periodo che va da aprile 2017 ai primi di luglio 2018 come referente del cantiere LL. La circostanza della presenza del signor non si concilia con l'affermazione del teste, posto che nel Pt_1
ricorso di primo grado l'odierno appellante aveva allegato: “Nel corso degli anni il ricorrente veniva comandato dalla a prestare la Controparte_2
propria attività lavorativa presso i vari cantieri delle società committenti: inizialmente dal 07.01.2015 presso i Cantieri logistici della
[...]
in Lombardia (Burago, Rho, Varese); dal marzo 2016, presso CP_7
quelli ubicati in Piemonte (Settimo Torinese/Torino, LL); dall'aprile 2017, presso quelli ubicati in Veneto (Bassano del Grappa)”.
Quindi la presenza contemporanea del teste con il ricorrente non è adeguatamente provata. Come possa riferire sugli altri cantieri non viene spiegato dal teste. Tantomeno è provato che presso ogni cantiere vi fosse l'osservanza dei medesimi orari. In sostanza si tratta di testimonianza non attendibile.
Di segno opposto la dichiarazione testimoniale di Testimone_14
(testuale): “ A metà maggio 2018 viene assegnato al deposito di Pt_1
Padova per collaborare con responsabile dell'appalto. Testimone_14
iniziava la sua prestazione a Padova alle 7.00/7.30 ed andava via Pt_1
alle 11.00/11.30 sostenendo che doveva rientrare a Bassano del Grappa….
Da maggio 2018 a marzo 2019 ha continuato con questi orari.”.
Con riguardo alla “copiosa documentazione” la parte non si perita di descriverne contenuto e rilevanza sul piano probatorio limitandosi ad pag. 29/33 affermare che il primo giudice aveva ignorato “la copiosa documentazione già agli atti del precedente giudizio, relativa proprio alla pianificazione del lavoro straordinario, per come operata dal anche in relazione al Pt_1
sabato ed ai giorni festivi, nonché relativa alle direttive all'uopo da impartire ai lavoratori del Cantiere che presupponevano la presenza quotidiana, per le ore anzi dette, anche dell'odierno appellante (All. H.2 – all.ti 6/7) (All. H.2 – pagg. 4,7,9,10,11,19,20,21,24,32,43 dell'all. 8 produzione ).”. L'argomento, quindi, è incomprensibile, Parte_7
imponendo indebitamente al giudicante un onere di accertamento officioso in assenza di qualsivoglia specifica indicazione: “La mera produzione di un documento in appello non comporta automaticamente il dovere del giudice di esaminarlo, in ossequio all'onere di allegazione delle ragioni di doglianza sotteso al principio di specificità dei motivi di appello, occorrendo che alla produzione si accompagni la necessaria attività di allegazione diretta ad evidenziare il contenuto del documento ed il suo significato, ai fini dell'integrazione della ingiustizia della sentenza impugnata.” (Cass.civ. Sez. 1 - , Sentenza n. 2461 del 29/01/2019, Rv.
652420 - 01). Ed ulteriormente: “In materia di prova documentale nel processo civile, il giudice d'appello ha il potere-dovere di esaminare un documento ritualmente prodotto in primo grado nel caso in cui la parte interessata ne faccia specifica istanza nei propri scritti difensivi (mediante richiamo di esso nella parte argomentativa dei motivi formulati o delle domande ed eccezioni riproposte) illustrando le ragioni, trascurate dal primo giudice, per le quali il contenuto del documento acquisito giustifichi le rispettive deduzioni.” (Sez. U - , Sentenza n. 4835 del 16/02/2023, Rv.
666889 - 02).
pag. 30/33 Tanto basta per il rigetto del motivo con assorbimento di ogni altro argomento.
4.7) Infine, il terzo motivo va rigettato alla luce delle considerazioni spese con riferimento al primo motivo.
5) Come anticipato l'appello della iscritto al n.r.g. 287/23, è CP_2
inammissibile per tardività dell'appello avverso la sentenza non definitiva in mancanza della dichiarazione di riserva di appello.
La società appellante assume che tale riserva sarebbe stata formalizzata all'udienza del 10 maggio 2002 “prima udienza successiva” (atto di appello, pag.2).
In realtà, il tenore del verbale di quell'udienza è tutt'altro: “Per
l'avv. Ioele EN e l'avv. Ricciardi Gabriella non Controparte_2
sono presenti, contattati telefonicamente dall'avv. Ianiro, riferiscono i difensori di avere difficoltà a collegarsi.
Si concorda per il rinvio dell'udienza alla data del 24/5/2022 ad ore 12:25.
Il giudice in ogni caso invita le parti a valutare la possibilità di pervenire ad accordo (non conciliativo) circa l'entità del credito in applicazione dei criteri di calcolo desumibili dalla sentenza non definitiva depositata, ferma restando la possibilità di contestazione (appello) della detta sentenza in merito alla sussistenza del credito.”.
Per l'elementare ragione che alla difesa della società non era stato possibile intervenire nel corso del collegamento, la riserva di appello non poteva essere espressa in quella sede.
Deve ritenersi, allora, che l'eventuale riserva a verbale avrebbe dovuto essere formulata alla successiva udienza del 24 maggio successivo svoltasi da remoto. In tale occasione, dopo che il giudice aveva identificato le parti pag. 31/33 collegate, il verbale proseguiva testualmente nei seguenti termini: “Parte ricorrente da atto di avere inviato i conteggi elaborati alle restanti parti.
Parte convenuta riferisce non condividere il conteggio Controparte_2
effettuato dal ricorrente. La parte, al fine della determinazione del quesito da proporre al CTU pone la questione dei fringe benefit nel calcolo delle differenze retributive.”.
Quindi, neppure in tale fase processuale risulta formalizzata alcuna riserva d'impugnazione.
Ne deriva che in assenza di riserva la consumazione del “termine lungo” ex art.327 c.p.c., avvenuto rispetto alla pubblicazione della sentenza non definitiva del 21 gennaio 2022, risulta compiutasi prima del deposito dell'appello avvenuto il 10 maggio 2023.
Giova poi precisare che neppure ammissibile è il gravame con riguardo alla sentenza definitiva n.379/22, questo sì tempestivo, ma riferito a ragioni che necessariamente rinviano ai motivi di appello riferite alla sentenza non definitiva, avendo dedotto testualmente: “Anche la sentenza definitiva pure oggetto del presente appello è meritevole di riforma nella parte di motivazione retro trascritta atteso che l'accoglimento del primo motivo di appello esclude il diritto al superiore inquadramento nel livello primo
CCNL commercio e conseguentemente non è dovuta la complessiva somma di € 107.347,50 conteggiata dal CTU sulla base della retribuzione dovuta per tale superiore inquadramento.”. E' evidente che consentendo l'esame nel merito del gravame in relazione alla statuizione della definitiva sarebbe stato eluso l'effetto preclusivo determinatosi con la tardiva proposizione dell'appello avverso la sentenza non definitiva.
pag. 32/33 6) Posto che con le proprie memorie la si limita a chiedere il CP_6
rigetto dell'appello del lavoratore e l'accoglimento di quello della anche nei suoi confronti debbono valere le determinazioni CP_2
assunte con riguardo ai due gravami.
7) Le spese di lite attesa la reciproca soccombenza vanno compensate tra le parti processuali.
Nulla sulle spese con riguardo alla posizione della SDA Express Courirer
s.pa. nei riguardi della quale non risulta alcuna domanda essendo stata notificato il gravame del signor ai soli fini della litis denuntiatio. Pt_1
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- rigetta l'appello proposto da Parte_1
- dichiara inammissibile l'appello proposto da Controparte_8
- compensa le spese di lite del grado tra Controparte_8 Parte_1
e ; Controparte_14
- nulla sulle spese nei giudizi tra e Parte_1 Controparte_8 [...]
Controparte_5
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte di ciascuna parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
Venezia, 30 ottobre 2025
Il Presidente estensore
NL LE
pag. 33/33 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In particolare, richiama i passaggi delle dichiarazioni testimoniali nei quali il teste Testimone_2 ichiarava che, nell'appalto di Pero, gli operai appartenevano alla IR mentre, chi controllava,
[...] cioè i “Capi” erano dipendenti il teste , invece, dichiarava: CP_8 Testimone_3
“Preciso che i capi erano di anche se in realtà la cooperativa era IR. Preciso che noi CP_8 operai formalmente lavoravamo per IR e i capi per , ” CP_8 Parte_3
…“ era solo per i Capi”, aggiungendo poi che “I ricorrenti ricevevano direttive dai responsabili di CP_8 Per_
, e o al pomeriggio”, non facendo affatto menzione del CP_12 Per_1 Per_2
[...]
proprio in quanto lo stesso era dipendente e non IR. Pt_1 CP_2 pag. 17/33 4 “…….capitava di lavorate il sabato;
ricordo di alcuni problemi a Padova o Torino ed è capitato il lavoro del barba il giorno di sabato;
il lavoro di sabato non era la normalità; quanto al lavoro di domenica e nei festivi posso dire che nei mesi di novembre e dicembre il lavoro aumenta e quindi è inevitabile lavorare anche la domenica e nei festivi;
………. ricordo però che ci siamo sentiti in giornate di lavoro festivo”. 7 “nei cantieri citati si osservavano orari predeterminati, dalle 5 alle 21 e ciò affermo in quanto il processo lavorativo è il medesimo di .. confermo l'utilizzo di tutti i mezzi aziendali, ufficio, Parte_6 tavolo e strumentazione aziendale e ciò per LL perché l'ho visto personalmente ma ribadisco che in quanto referente anche negli altri cantireri avveniva ciò”.
“ prestava il proprio lavoro a tempo pieno, osservando un orario predeterminato. il Persona_7 ricorrente lavorava presso i vari cantieri, in cui veniva comandato di volta in volta, osservando i seguenti orari: dalle ore 05,00 sino alle ore 21,00 – con un'ora di pausa pranzo, ciò dal lunedì al venerdì”. …
“….il ricorrente lavorava, altresì, la domenica e durante i giorni festivi, infrasettimanali, dalle ore 05,00 alle ore 21,00, con un'ora di pausa pranzo, nei periodi di maggior attività, soprattutto da dicembre a gennaio in occasione del picco natalizio, non godendo di permessi o riposi compensativi”. Circa le
“visite” a Salerno: “capitava spesso che si recasse a Salerno dove viveva la famiglia;
ed in tali occasioni si occupava anche del trasferimento di mezzi”