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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 27/01/2025, n. 156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 156 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 485/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore
Dott. Claudia Bonomi Giudice
Dott. Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 485/2022 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Gabriele Gerenzani che la rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE contro
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._2 residente a [...]
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: DIVORZIO
CONCLUSIONI
La ricorrente ha rassegnato le proprie conclusioni, con atto depositato in data 15.11.2024, di seguito integralmente trascritte:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Monza adito, rigettata ogni avversaria domanda poiché infondata in fatto ed in diritto e come tale immeritevole di accoglimento,
IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO:
Dichiarare immediatamente con sentenza parziale la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e , in Bollate (MI), in data 21.11.2001, Parte_1 Controparte_1 trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Bollate, anno 2001, numero 132, parte II, Serie
pagina 1 di 5 A, ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile di provvedere all'annotazione della stessa sentenza.
IN VIA PRINCIPALE, SEMPRE NEL MERITO: Parte Disporre l'affido esclusivo della figlia minore alla IG.ra , stante il costante e totale Per_1 disinteresse del IG. nei confronti della stessa, sia a livello affettivo che economico. CP_1
Confermare la residenza anagrafica della figlia minore presso la madre, attualmente in 20021 Per_1 in Bollate, via Don Vincenzo Donadeo, 40.
Disporre in capo al IG. dichiarato che lo stesso è tenuto a contribuire al mantenimento CP_1 Per_ dei figli , maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, e , minorenne, Per_1 Parte l'obbligo di versare alla IG.ra la somma mensile pari ad € 350,00 per ciascun figlio – o in subordine a quella diversa somma che verrà determinata in corso di causa o ritenuta di giustizia – da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica dei figli. Porre a carico di ciascun genitore - nella misura del 50% - le spese straordinarie afferenti i figli così come specificate ed individuate dal Linee Guida condivise tra Tribunale di Monza e Ordine avvocati Monza – 7.05.2018. Parte Disporre in capo al IG. stante l'attestata condizione di salute della IG.ra , CP_1 nonché l'età di quest'ultima, le concrete capacità, le aspettative professionali e le possibilità lavorative nel proprio contesto abitativo”, un assegno divorzile pari ad € 500,00 mensili - o in subordine a quella diversa somma che verrà determinata in corso di causa o ritenuta di giustizia – da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT. IN OGNI CASO, con vittoria di spese ed onorari di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di divorzio è fondata e meritevole di accoglimento nei limiti di seguito indicati.
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio concordatario in Bollate Parte_1 Controparte_1
(MI) il 21.10.2001 optando per il regime della separazione dei beni;
- dalla loro unione sono nati (15.05.2001) e (24.03.2005); Per_2 Per_1
- con ricorso depositato in data 21.1.2022, chiedeva pronunciarsi la Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio non essendo intervenuta nelle more alcuna riconciliazione tra le parti;
esponeva che, a seguito della separazione consensuale, il resistente si disinteressava della famiglia ed in particolare di e omettendo di versare il Per_2 Per_1 contributo concordato per il loro mantenimento;
riferiva di avere promosso nei confronti del coniuge un'azione civile per ottenere l'importo complessivamente dovuto ed un'azione penale che si definiva con la pronuncia di una sentenza di condanna a pena detentiva;
evidenziava che il figlio aveva abbandonato la scuola preferendo dedicarsi alla ricerca di una occupazione Per_2 mentre la figlia - a far tempo dal mese di dicembre 2019 - era temporaneamente Per_1 collocata presso la Comunità di Nazareth in Milano;
precisava, infine, di avere lavorato come collaboratrice domestica sino all'anno 2019 allorquando veniva sottoposta ad intervento per una grave patologia invalidante con la conseguente impossibilità di svolgere alcuna attività lavorativa;
pagina 2 di 5 - all'esito dell'udienza presidenziale, il Presidente f.f. Dott. Carmen Arcellaschi affidava la figlia in via esclusiva alla madre con collocamento presso di lei, poneva a carico del Per_1 resistente l'importo di € 350 quale contributo al mantenimento per la figlia ed € 300 per Per_1 il figlio oltre al 50% delle spese straordinarie;
infine, aggiornava l'udienza avanti a sé Per_2 quale G.I. per il proseguio del procedimento avanti ed assegnava alle parti i termini di rito per gli ulteriori adempimenti processuali;
- all'udienza del 16.2.2023, il G.I. dichiarava la contumacia del resistente e indicava i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 VI comma c.p.c.;
- nel corso del procedimento il G.I. disponeva indagini di polizia tributaria a carico di
[...] ed all'esito, ritenuta la causa matura per la decisione, indicava i termini per il CP_1 deposito del foglio di precisazione delle conclusioni e dagli atti difensivi ex art. 190 c.p.c.; ritenuto che:
- relativamente alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, risulta, infatti, dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale con decreto di omologa emesso dal Tribunale di Milano in data 7.3.2007.
Non è contestato che, dalla data di comparizione delle parti avanti il Presidente in sede di separazione, non sia intervenuta riconciliazione, né sia ripresa, sia pur temporaneamente, la convivenza.
Deve, quindi, ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai definitivamente venuta meno, così che sarebbe impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono, pertanto, i presupposti richiesti dall'art. 3 nr. 2 let. b della L.
1.12.1970 n. 898 come mod. dagli artt. 4 e 5 della L.
6.3.1987 n. 74, dall'art. 1 della L.
6.5.2015 nr. 55.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia;
- relativamente all'affidamento, osserva il Collegio che la figlia (di cui la ricorrente Per_1 chiede l'affidamento esclusivo) è divenuta maggiorenne nell'anno 2023 pertanto alcun provvedimento può essere emesso;
- relativamente al mantenimento per i figli, la misura del contributo (ove sussistente il relativo diritto) deve essere determinata, ai sensi dell'art. 337 ter cod. civ., tenuto conto delle esigenze attuali, del tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori, dei tempi di permanenza presso ciascuno e delle relative risorse economiche.
La ricorrente non ha indicato negli atti conclusivi quale sia l'attuale posizione lavorativa del figlio assunto nell'anno 2022 come corriere Amazon per un periodo di sole tre settimane. Per_2
Chiede porsi a carico del resistente € 350 per ciascun figlio oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il Collegio ritiene di revocare il contributo a carico del padre per il mantenimento del figlio che aveva iniziato a lavorare nel 2022 e, dopo tre anni, può presumersi abbia reperito Per_2 un'attività lavorativa, visto che ha abbandonato gli studi preferendo ricercare un lavoro.
La figlia compirà 20 anni a marzo 2025, per cui appare fondata la richiesta di un Per_1 contributo al suo mantenimento a carico del padre. pagina 3 di 5 A tal fine è necessario ricostruire la capacità economico-reddituale dei genitori.
ha svolto attività lavorativa quale collaboratrice domestica, tuttavia, a Parte_1 seguito della “eliminazione mansione lavorativa” è stata licenziata nel mese di ottobre 2018 ed ha percepito la N.A.S.P.I.; è affetta da una patologia oncologica (doc. 10) che non le consente di svolgere attività lavorativa sin dagli ultimi mesi dell'anno 2019.
Deve versare un canone di locazione trimestrale pari ad € 61,50 oltre alle utenze;
deve provvedere alla gestione economica della famiglia.
Ha dichiarato in sede di ricorso, senza ulteriori specificazioni negli atti successivi, che “dal novembre 2020, percepisce reddito di cittadinanza, dapprima per circa € 234,00 mensili, e, dal settembre 2021, per circa € 402,00, mentre la pensione di invalidità per circa € 284,00 mensili scadrà a gennaio 2022”.
Il trattamento pensionistico in suo favore risulta in essere alla data del 13.9.2022, come si evince dalla documentazione prodotta in data 15.9.2022.
è contumace, tuttavia, gli accertamenti di polizia tributaria disposti dal G.I. Controparte_1 nel corso del procedimento consentono di verificare quali siano le condizioni economico- reddituali.
La Guardia di Finanza della Compagnia di Seregno ha rilevato che il resistente è “titolare nonché lavoratore dell'omonima ditta individuale” denominata “EDILSTEV DI Bonventre Stefano”; ha percepito € 3.173,36 nell'anno 2022, € 4.350 nell'anno 2021 (PF 2022), € 13.300 nell'anno 2020 (PF 2021). Tuttavia, ha ricevuto diversi bonifici per l'attività esercitata (“ristrutturazioni edilizie”) ed in particolare € 19.900 nell'anno 2020, € 7.550 nell'anno 2021 ed € 30.500,00 nell'anno 2022. È intestatario di un'autovettura Mercedes Smart Cabrio e di un motociclo Honda gravati da fermo amministrativo. Ha acquistato un bene voluttuario presso un'attività commerciale in Arese per il quale ha contratto un finanziamento con Findomestic Banca S.p.A. in data 21.12 2022, con scadenza al 20.1.2025 ed una rata mensile di € 9,16. È titolare di un libretto di risparmio postale n. 50001179 ed ha la disponibilità di due carte di credito postali.
Alla luce di quanto sopra, in considerazione del comportamento processuale di parte resistente che, preferendo restare contumace, non ha contribuito alla ricostruzione di una diversa posizione economico-reddituale, il Collegio determina il contributo in favore della figlia come da dispositivo;
Per_1
- relativamente all'assegno divorzile, si osserva ulteriormente che non Parte_1 dispone di risparmi ed è attualmente priva di redditi a causa della patologia invalidante (tumore alle ossa) che non le consente di reperire alcuna occupazione lavorativa sin dagli ultimi mesi dell'anno 2019, tanto più se si considera che svolgeva lavori domestici.
Nel caso di specie, a fronte della inadeguatezza dei mezzi della ricorrente e l'impossibilità o, comunque, estrema difficoltà, di procurarseli per ragioni obiettive, l'assegno divorzile ha una funzione assistenziale, pertanto, può essere riconosciuto come da dispositivo con decorrenza dalla data di passaggio in giudicato della presente sentenza;
- le spese sono irripetibili a fronte della contumacia di parte resistente.
pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: I. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e in Bollate (MI) il 21.10.2001 (trascritto al Parte_1 Controparte_1
n.132 Parte II Serie A del registro atti di matrimonio di quel Comune anno 2001);
II. ordina che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Bollate (MI) per le annotazioni ai sensi degli artt. 5 e 10 L.
1.12.1970 n. 898; III. pone a carico di l'obbligo di versare a titolo di mantenimento Controparte_1 per la figlia l'importo di € 200 - con decorrenza in tale misura da gennaio 2025, da Per_1 corrispondersi a in via anticipata entro il giorno 10 di ogni Parte_1 mese per dodici mensilità all'anno. Sono comprese in tale somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica, abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno;
eventuali oneri per baby-sitter, tempo prolungato, pre-scuola o doposcuola. Dette somme verranno annualmente rivalutate, secondo indici Istat-costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo da gennaio 2026 e con riferimento al mese di gennaio 2025; IV. pone, inoltre, a carico del resistente, il cinquanta per cento delle spese mediche, scolastiche e sportive della figlia, da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi.
V. pone a carico di , a titolo di assegno divorzile, il pagamento della Controparte_1 somma mensile di euro 400,00 - annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT - da corrispondersi a in via anticipata entro il giorno 10 di ogni Parte_1 mese per dodici mensilità all'anno, con decorrenza dal passaggio in giudicato della presente sentenza;
VI. dichiara irripetibili le spese del presente giudizio.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 23.1.2025
. Il Presidente Estensore
Dott. Carmen Arcellaschi
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