Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. IV, sentenza 16/02/2026, n. 337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 337 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00337/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00374/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 374 del 2024, proposto da
Social Servizi soc. coop. sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giangaetano Rosciano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Prato, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Elena Bartalesi, Paola Tognini, Stefania Logli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
a) del provvedimento prot. n. GE 2023/0280156 del 22.12.2023, comunicato in pari data, recante il rigetto della richiesta di revisione del corrispettivo contrattuale relativo all'appalto per la GESTIONE DEL SERVIZIO DI SOSTEGNO EDUCATIVO NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI PARITARIE DEL COMUNE DI PRATO. SERVIZIO DENOMINATO "CIPÌ-SOSTIENE" - CIG 7878228768 a.s. 2019-2020 e 2020-2021;
b) Di tutti gli atti, connessi, presupposti e/o consequenziali;
e per l'accertamento
del diritto della ricorrente all'attivazione della procedura istruttoria per la revisione del prezzo di cui al sub a).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Prato;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2026 il dott. UI IO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società cooperativa ricorrente ha svolto il servizio di sostegno educativo nei nidi e nelle scuole dell'infanzia comunali paritarie in favore del Comune di Prato per effetto del contratto 27 novembre 2019, Rep. 32172, poi oggetto della risoluzione anticipata disposta dalla determinazione 28 giugno 2021 n. 1653 dell’Unità operativa Coordinamento Servizi Educativi dell’Amministrazione comunale.
Con istanza del 4 dicembre 2023, richiedeva all’Amministrazione comunale di Prato l’adeguamento del corrispettivo contrattuale in base all’indice dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati (cd. indice FOI) previsto dall’art. 19 del Capitolato speciale d’appalto (richiamato dall’art. 28 del contratto sottoscritto) nella misura di € 8.596,46, calcolata avendo riferimento al periodo intercorrente tra il settembre 2020 e il luglio del 2021 (data di risoluzione del rapporto).
L’istanza era respinta dalla determinazione 22 dicembre 2023 prot. n. GE 2023/0280156 della Dirigente il Servizio Pubblica Istruzione del Comune di Prato, sulla base della seguente motivazione: “la rivalutazione del costo del servizio poteva essere accolta esclusivamente nel periodo di vigenza del contratto. L’art. 18 del Capitolato di gara prevede, infatti, l’adeguamento di anno in anno su richiesta dell’aggiudicatario a decorrere dal mese di settembre del secondo anno di vigenza del contratto assumendo come riferimento la variazione del mese di luglio rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, senza alcun automatismo o valenza retroattiva. Essendo il contratto cessato a luglio 2021 e la richiesta di adeguamento pervenuta in data 4 dicembre u.s., la vostra istanza non può essere accolta”.
Il provvedimento di diniego era impugnato da parte ricorrente che articolava unica censura di violazione e falsa applicazione art. 106 comma 1, lett. a) del d.lgs. 50/2016, art. 28 del contratto d’appalto rep. n. 32172/2019 e art. 19 del capitolato speciale, difetto di istruttoria, difetto di motivazione, carenza dei presupposti in fatto e in diritto, eccesso di potere per errati presupposti di fatto, manifesta erroneità, irragionevolezza, travisamento dei fatti, ingiustizia manifesta, violazione art. 97 Cost.; con il ricorso era altresì richiesto l’accertamento del diritto della ricorrente alla riattivazione della procedura istruttoria per la revisione del prezzo.
Si costituiva in giudizio l’Amministrazione comunale di Prato, controdeducendo sul merito del ricorso ed articolando eccezioni preliminari di difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo nei confronti dell’A.G.O. (trattandosi di diritto alla revisione prezzi determinato in maniera vincolata dall’atto contrattuale) e di inammissibilità del gravame per difetto di interesse.
Alla pubblica udienza del 12 febbraio 2026 il ricorso era quindi trattenuto in decisione.
2. In via preliminare, la Sezione deve rilevare come non possa trovare accoglimento l’eccezione preliminare di difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo nei confronti dell’A.G.O. articolata dalla difesa dell’Amministrazione comunale di Prato.
Nella materia è certamente presente importante orientamento giurisprudenziale che ha rilevato come, “nelle controversie relative alla clausola di revisione del prezzo negli appalti di opere e servizi pubblici, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in conformità alla previsione di cui all'articolo 133, comma 1, lett. e), n. 2), del decreto legislativo 104 del 2010, sussist(a) nell’ipotesi in cui il contenuto della clausola implichi la permanenza di una posizione di potere in capo alla P.A. committente, attribuendo a quest'ultima uno spettro di valutazione discrezionale nel disporre la revisione, mentre, nella contraria ipotesi in cui la clausola individui puntualmente e compiutamente un obbligo della parte pubblica del contratto, deve riconoscersi la corrispondenza di tale obbligo ad un diritto soggettivo dell'appaltatore, il quale fa valere una mera pretesa di adempimento contrattuale, come tale ricadente nell'ambito della giurisdizione ordinaria” (Cass. civ. sez. un., 27 giugno 2023, n. 18374; 8 febbraio 2022, n. 3935; 22 novembre 2021, n. 35952; 1° febbraio 2019, n. 3160); e si tratta certamente di un orientamento giurisprudenziale più volte recepito dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato (Cons. Stato, sez. V, 4 dicembre 2025, n. 9568; 22 gennaio 2025, n. 489; sez. III, 5 novembre 2024, n. 8834; sez. V, 2 febbraio 2024, n. 1069; sez. III, 25 luglio 2023, n. 7291), della Sezione (T.A.R. Toscana, sez. IV, 24 dicembre 2024, nn. 1569 e 1588) e di altre Sezioni di questo T.A.R. (T.A.R. Toscana, sez. I, 24 aprile 2024, n. 504).
La Sezione ritiene però di doversi conformare al più recente orientamento del Consiglio di Stato (formatosi in sede di appello proprio della già citata T.A.R. Toscana, sez. IV, 24 dicembre 2024, nn. 1569) che ha concluso per la giurisdizione del Giudice amministrativo anche nell’ipotesi in cui il diritto al compenso revisionale sia integralmente predeterminato in sede contrattuale, sulla base di un percorso argomentativo che, alla fine, ha portato a concludere che “il fatto che l’istituto della revisione prezzi ex art. 115 del d.lgs. n. 163 del 2006 involga anche interessi legittimi non risulta contraddetto dal carattere eventualmente vincolato dell’atto revisionale: ed infatti, la Corte costituzionale afferma chiaramente che è un « postulato privo di qualsiasi fondamento » il sostenere che un atto vincolato non possa incidere su posizioni di interesse legittimo, laddove i vincoli all’esercizio del potere siano funzionali al perseguimento di interessi pubblici (cfr. Corte costituzionale n. 127 del 1998 e, nello stesso senso, Adunanza Plenaria Cons. St. n. 8 del 24 maggio 2008, Cons. St., Sez. III nn. 2916/2023 e 8434/2022). In sintesi, quindi, non è revocabile in dubbio che l’istituto della revisione prezzi ex art. 115 del d.lgs. n. 163 del 2006 – in quanto operante nella fase di esecuzione del contratto di appalto e al contempo diretta a perseguire interessi pubblici mercè moduli procedimentali e provvedimentali – sottende un inestricabile intreccio di diritti soggettivi e interessi legittimi. Il che giustifica, quindi, la sua devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, con conseguente piena legittimità costituzionale della norma di legge che attua tale devoluzione (dall’art.133, comma 1, lett. e), n. 2, cod. proc. amm.)” (Cons. Stato, sez. VII, 28 maggio 2025, n. 4662, punto 3.7 della motivazione; nello stesso senso, si veda, successivamente, T.A.R. Piemonte, sez. III, 10 luglio 2025, n. 1211).
Alla luce dell’orientamento giurisprudenziale sopra richiamato, l’eccezione preliminare di difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo nei confronti dell’A.G.O. articolata dalla difesa dell’Amministrazione comunale di Prato non può pertanto trovare accoglimento.
3. Al contrario risulta pienamente fondata e deve trovare accoglimento la seconda eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse articolata dalla difesa dell’Amministrazione comunale di Prato.
Al proposito, risulta necessaria la citazione integrale della disciplina della revisione prezzi prevista dall’art. 19 del Capitolato speciale d’appalto (e richiamata dall’art. 28 del contratto sottoscritto tra le parti): “su richiesta dell’Aggiudicatario, il corrispettivo sarà adeguato di anno in anno, a decorrere dal mese di settembre 2020, sulla base della variazione dell’indice dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati (FOI) rilevato dall’ ISTAT assumendo come riferimento la variazione del mese di luglio rispetto allo stesso mese dell’anno precedente”.
Con tutta evidenza, si tratta pertanto di un diritto che matura a decorrere dal mese di settembre di ciascun anno, ma che è determinato nella misura calcolata “assumendo come riferimento la variazione del mese di luglio rispetto allo stesso mese dell’anno precedente”.
Nel caso di specie e come dimostrato dall’Amministrazione comunale di Prato (secondo una prospettazione peraltro non contestata in punto di fatto da parte ricorrente), l’adeguamento maturato a partire dal mese di settembre 2020, non risulta operativo, in quanto la variazione relativa al periodo luglio 2019-luglio 2020 del cd. indice FOI risulta negativa, avendo registrato un -0,4%; il periodo successivo al settembre 2020 non rileva poi ai fini della concessione del compenso revisionale, essendosi il rapporto esaurito al luglio 2021 e non avendo quindi mai raggiunto il settembre 2021 (data di maturazione del diritto annuale alla revisione).
In buona sostanza, l’errore commesso da parte ricorrente risulta pertanto essere stato quello di calcolare la revisione con riferimento all’intero periodo intercorrente tra il settembre 2020 ed il luglio del 2021 (data di risoluzione del rapporto), senza attribuire rilevanza alla previsione contrattuale in ordine a maturazione (settembre di ciascun anno, senza attribuire considerazione alle frazioni d’anno) e calcolo del compenso revisionale.
Da quanto sopra rilevato ed indipendentemente dalla ragione posta a base del provvedimento di diniego (che appare del tutto infondata, non trovando alcun appiglio nel testo contrattuale), risulta pertanto evidente come parte ricorrente non possa conseguire un qualche concreto vantaggio da un’eventuale rinnovazione dell’istruttoria che non porterebbe mai alla concessione della revisione prezzi, per effetto della stessa strutturazione della clausola contrattuale sopra richiamata.
Trattandosi poi di una rilevazione che attiene all’interesse alla proposizione del ricorso, nessuna rilevanza può essere attribuita alle argomentazioni articolate dalla ricorrente nella memoria di replica del 22 gennaio 2026 e che operano un riferimento al diverso istituto dell’integrazione giudiziale della motivazione dell’atto amministrativo; integrazione giudiziale che, in realtà, non risulta essere mai stata prospettata dalla difesa dell’Amministrazione comunale, che si è limitata a sollevare un’eccezione processuale tesa ad evidenziare la mancanza dell’interesse concreto ed attuale all’accoglimento del ricorso.
4. In definitiva, il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse; sussistono ragioni per procedere alla compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di interesse, come da motivazione.
Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AR IA, Presidente
UI IO, Consigliere, Estensore
Giovanni Ricchiuto, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UI IO | AR IA |
IL SEGRETARIO