TAR Firenze, sez. IV, sentenza 16/02/2026, n. 337
TAR
Sentenza 16 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Violazione e falsa applicazione normativa contrattuale e di legge

    Il Tribunale ha ritenuto il ricorso inammissibile per carenza di interesse, poiché la clausola contrattuale sulla revisione dei prezzi non avrebbe comunque consentito un adeguamento favorevole alla ricorrente date le condizioni di mercato e la data di cessazione del contratto.

  • Inammissibile
    Interesse all'attivazione della procedura

    Il Tribunale ha ritenuto il ricorso inammissibile per carenza di interesse, poiché anche l'attivazione della procedura istruttoria non avrebbe portato a un vantaggio concreto per la ricorrente data la formulazione della clausola contrattuale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Firenze, sez. IV, sentenza 16/02/2026, n. 337
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
    Numero : 337
    Data del deposito : 16 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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