TRIB
Sentenza 15 febbraio 2025
Sentenza 15 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 15/02/2025, n. 150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 150 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3962/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimiliano Magliacani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3962/2021 promossa da:
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. CIONI RICCARDO AR C.F._1
ATTORE contro
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. BENVENUTI Controparte_1 C.F._2
ALESSANDRA CONVENUTO
Sulle CONCLUSIONI precisate all'udienza del 21 novembre 2024: per l'attrice “Voglia il Tribunale di Livorno, per tutte le ragioni e le dinamiche AR accertate nella ampia istruttoria condotta dal Giudice e di cui anche nella narrativa dell'atto introduttivo, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: - confermare che le infiltrazioni, i danni ed i distacchi all'intonaco e quindi i gravi danni subiti dall'appartamento della Sig.ra
[...]
sono provenienti dall'appartamento adiacente ed in forza di ciò confermare la responsabilità Pt_1
della proprietaria Sig.ra - di conseguenza dichiarare quest'ultima tenuta e pertanto Controparte_1
condannarla al pagamento in favore della Sig.ra della somma complessiva minima di AR almeno €.10.000,00, per risarcimento del danno e quale minor intervento prescritto dalla CTU, già ridotto ben al 50% per la “miglioria” dell'intonaco nuovo ed aumentato per la permanenza e visibilità del ripristino, o nella misura diversa e maggiore di cui all'elaborato analitico del Geom. e che CP_2
risulterà e sarà ritenuta di giustizia, con interessi come per Legge e rivalutazione monetaria a decorrere dalla fine del 2016 come giorno dell'illecito, il tutto aggravato ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 cpc., per non aver aderito ad alcuna trattativa stragiudiziale ed aver addirittura “non aderito alla mediazione” pagina 1 di 4 (All.6). Con condanna della Sig.ra anche alle spese e competenze di mediazione ex Controparte_1
lege, con gli aumenti le sanzioni previste ai sensi dell'art. 8, com. 4 e 5, D.lgs. 28/10, per non aver partecipato al procedimento di mediazione senza alcun giustificato motivo. Infine al rimborso delle spese tecniche e relazioni del Geom. quantificate €.640,50 (All. 8); spese di CTP nelle CP_2
operazioni peritali conferite dal Giudice e relativi incontri, relazioni ed osservazioni da parte del Geom.
€. 774,10(All. 9); spese ausiliario della CTU per saggi appartamento e scopertura tubo CP_2 Pt_1
Barbera €.432,50 (All. 7); Spese e competenze CTU Geom. €. 998,27 (All. 10). Con vittoria Per_1
di spese, funzioni ed onorari, sia della fase stragiudiziale;
sia per la fase di mediazione proposta dalla parte attrice, nonché della presente procedura ed indicate ex DM 10/03/2024, n°. 55 e ss., comprensive di spese e Mediazione in €.7.375,65, oltre imposte (di cui: €. 6.115,59 competenze e spese giudiziali;
€.
1.260,00 per spese e competenze mediazione – All. 11). Con ogni altra pronuncia ritenute di giustizia”; per la convenuta : “Piaccia all'Ill.mo Giudice del Tribunale di Livorno, Controparte_1
disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: preliminarmente, accertata e dichiarata la prescrizione dell'azione proposta ex art. 2947, 1° comma, c.c., rigettarla con vittoria di spese e compensi di giudizio;
in ogni caso, nel merito, in via principale, respingere la domanda così come proposta da parte attrice, in quanto infondata in fatto ed in diritto e non provata, con vittoria di compensi e spese di causa;
in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui dovesse essere dimostrata una qualsivoglia responsabilità a carico della convenuta in relazione ai danni lamentati, limitare il risarcimento in favore dell'attrice ai soli danni che saranno dimostrati essere conseguenza dell'evento dannoso imputabile a responsabilità della convenuta. Con ogni consequenziale pronuncia in tema di spese e compensi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
a) La causa veniva assegnata a questo Magistrato il 1 settembre 2023, quando prendeva servizio al
Tribunale di Livorno.
I. Con atto notificato in data 25 novembre 2021, citava dinanzi al Tribunale di AR
Livorno e deduceva che: Controparte_1
era proprietaria di un appartamento in un edificio condominiale ubicato in Livorno Via Garibaldi n.31;
l'appartamento in parola confinava con l'appartamento di , abitato dalla di lei Controparte_1
madre Parte_2 nell'anno 2015 la convenuta ristrutturava il proprio appartamento e spostava la cucina su una parete che confinava con l'abitazione dell'attrice; i lavori provocavano dei danni alla parete, che l'attrice riparava a proprie spese;
pagina 2 di 4 alla fine dell'anno 2016 sul muro di ingresso dell'abitazione dell'attrice si verificava un'ampia infiltrazione di acqua proveniente dalle tubazioni della cucina della convenuta;
Controparte_1 nell'anno successivo la parete del corridoio di ingresso presentava un rigonfiamento dell'intonaco e si rompeva.
L'attrice domandava pertanto l'accertamento che la causa delle infiltrazioni e dei danni all'appartamento era da attribuire alla convenuta e la condanna della stessa al Controparte_1
risarcimento del danno nella misura di euro 9.200,00, oltre accessori, nonché la condanna al rimborso delle spese sostenute per la consulenza di parte nella misura di euro 600,00 e delle spese di mediazione.
II. Con comparsa depositata in data 4 marzo 2022, si costituiva in giudizio , Controparte_1
eccepiva la prescrizione del diritto al risarcimento e nel merito chiedeva il rigetto della domanda attrice.
III. La causa veniva istruita a mezzo delle prove orali e documentali introdotte dalle parti e a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio e trattenuta in decisione all'udienza del 21 novembre 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 2947 cc del diritto al risarcimento del danno viene respinta.
Dalla deposizione dell'idraulico sentito all'udienza del 14 marzo 2024, si Testimone_1 evince la prova che il danno al muro dell'appartamento dell'attrice i era verificato AR al momento del sopralluogo dell'idraulico, che colloca temporalmente il sopralluogo dopo che aveva aperto la ditta di idraulica, apertura che colloca nell'agosto o settembre il 2015.
Nell'atto di citazione, a pagina 2, l'attrice colloca il danno da infiltrazione alla fine dell'anno 2016.
Vi è quindi un principio di prova che avvalora la deduzione dell'attrice sull'epoca di verificazione del danno.
La prima lettera con la richiesta di risarcimento del danno che la convenuta dichiara di aver ricevuto è quella del 6 maggio 2021 redatta dall'avv. Riccardo Cioni.
Di conseguenza, il termine quinquennale di prescrizione è stato interrotto.
La domanda nel merito viene però respinta in quanto manca la prova nel processo che il danno sia stato cagionato da infiltrazioni di acqua proveniente dall'appartamento della convenuta.
Si legge nella relazione di CTU: “come già detto al capitolo precedente al momento dei sopralluoghi non sono state rilevate infiltrazioni di acqua in corrispondenza della parete di confine tra le abitazioni dell'attrice e della convenuta così come sulla parete della cucina delle Sig.ra non sono state CP_1
rilevate tubazioni di adduzione e scarico di acque allacciate, ma solo, come detto, tubazioni non più
pagina 3 di 4 attive. La presenza di tubazioni, seppur non allacciate, in corrispondenza della parete di separazione tra le unità immobiliari, e come rilevato dalla ricorrente e confermato dalla sig.ra verbalmente al CP_1 momento del sopralluogo, fa presumere che l'origine delle infiltrazioni che negli anni passati hanno interessato la parete del corridoio della Sig.ra possa essere riconducibile alla precedente Pt_1
disposizione degli arredi della cucina della Sig.ra in particolare alla presenza su detta parete CP_1
del lavello o di una lavastoviglie allacciate alla tubazione dalle quali possa essere scaturita la fuoriuscita di acqua”.
Il nesso causale è del tutto ipotetico e quindi non può ritenersi dimostrato.
Il CTU fa presumere il nesso causale dalla presenza di tubazioni di acqua in disuso, ma tale presunzione non viene fatta propria dal Giudice, trattandosi di un solo indizio, ma gli indizi, ai sensi dell'art. 2729 cc, devono essere plurimi, ovvero gravi, precisi e concordanti, per attingere al rango di prova del fatto o anche nel nesso causale.
Non vi è nessuna prova che la cucina della convenuta utilizzasse quelle tubazioni. soccombente, viene condannato ai sensi dell'art. 92 cpc alla refusione delle spese AR
di lite a favore di , spese che vengono liquidate nella misura di euro 3.380,00 Controparte_1
per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Le spese di CTU, liquidate con decreto del 2 settembre 2023, vengono definitivamente poste a carico dell'attrice AR
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro AR
, ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa e respinta, così Controparte_1
provvede: respinge la domanda;
condanna a pagare a titolo di rimborso delle spese processuali a AR CP_1
la somma di euro 3.380,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali,
[...]
IVA e CPA come per legge;
pone le spese di CTU, liquidate con decreto del 2 settembre 2023, definitivamente poste a carico dell'attrice AR
Livorno, 14 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Massimiliano Magliacani
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimiliano Magliacani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3962/2021 promossa da:
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. CIONI RICCARDO AR C.F._1
ATTORE contro
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. BENVENUTI Controparte_1 C.F._2
ALESSANDRA CONVENUTO
Sulle CONCLUSIONI precisate all'udienza del 21 novembre 2024: per l'attrice “Voglia il Tribunale di Livorno, per tutte le ragioni e le dinamiche AR accertate nella ampia istruttoria condotta dal Giudice e di cui anche nella narrativa dell'atto introduttivo, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: - confermare che le infiltrazioni, i danni ed i distacchi all'intonaco e quindi i gravi danni subiti dall'appartamento della Sig.ra
[...]
sono provenienti dall'appartamento adiacente ed in forza di ciò confermare la responsabilità Pt_1
della proprietaria Sig.ra - di conseguenza dichiarare quest'ultima tenuta e pertanto Controparte_1
condannarla al pagamento in favore della Sig.ra della somma complessiva minima di AR almeno €.10.000,00, per risarcimento del danno e quale minor intervento prescritto dalla CTU, già ridotto ben al 50% per la “miglioria” dell'intonaco nuovo ed aumentato per la permanenza e visibilità del ripristino, o nella misura diversa e maggiore di cui all'elaborato analitico del Geom. e che CP_2
risulterà e sarà ritenuta di giustizia, con interessi come per Legge e rivalutazione monetaria a decorrere dalla fine del 2016 come giorno dell'illecito, il tutto aggravato ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 cpc., per non aver aderito ad alcuna trattativa stragiudiziale ed aver addirittura “non aderito alla mediazione” pagina 1 di 4 (All.6). Con condanna della Sig.ra anche alle spese e competenze di mediazione ex Controparte_1
lege, con gli aumenti le sanzioni previste ai sensi dell'art. 8, com. 4 e 5, D.lgs. 28/10, per non aver partecipato al procedimento di mediazione senza alcun giustificato motivo. Infine al rimborso delle spese tecniche e relazioni del Geom. quantificate €.640,50 (All. 8); spese di CTP nelle CP_2
operazioni peritali conferite dal Giudice e relativi incontri, relazioni ed osservazioni da parte del Geom.
€. 774,10(All. 9); spese ausiliario della CTU per saggi appartamento e scopertura tubo CP_2 Pt_1
Barbera €.432,50 (All. 7); Spese e competenze CTU Geom. €. 998,27 (All. 10). Con vittoria Per_1
di spese, funzioni ed onorari, sia della fase stragiudiziale;
sia per la fase di mediazione proposta dalla parte attrice, nonché della presente procedura ed indicate ex DM 10/03/2024, n°. 55 e ss., comprensive di spese e Mediazione in €.7.375,65, oltre imposte (di cui: €. 6.115,59 competenze e spese giudiziali;
€.
1.260,00 per spese e competenze mediazione – All. 11). Con ogni altra pronuncia ritenute di giustizia”; per la convenuta : “Piaccia all'Ill.mo Giudice del Tribunale di Livorno, Controparte_1
disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: preliminarmente, accertata e dichiarata la prescrizione dell'azione proposta ex art. 2947, 1° comma, c.c., rigettarla con vittoria di spese e compensi di giudizio;
in ogni caso, nel merito, in via principale, respingere la domanda così come proposta da parte attrice, in quanto infondata in fatto ed in diritto e non provata, con vittoria di compensi e spese di causa;
in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui dovesse essere dimostrata una qualsivoglia responsabilità a carico della convenuta in relazione ai danni lamentati, limitare il risarcimento in favore dell'attrice ai soli danni che saranno dimostrati essere conseguenza dell'evento dannoso imputabile a responsabilità della convenuta. Con ogni consequenziale pronuncia in tema di spese e compensi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
a) La causa veniva assegnata a questo Magistrato il 1 settembre 2023, quando prendeva servizio al
Tribunale di Livorno.
I. Con atto notificato in data 25 novembre 2021, citava dinanzi al Tribunale di AR
Livorno e deduceva che: Controparte_1
era proprietaria di un appartamento in un edificio condominiale ubicato in Livorno Via Garibaldi n.31;
l'appartamento in parola confinava con l'appartamento di , abitato dalla di lei Controparte_1
madre Parte_2 nell'anno 2015 la convenuta ristrutturava il proprio appartamento e spostava la cucina su una parete che confinava con l'abitazione dell'attrice; i lavori provocavano dei danni alla parete, che l'attrice riparava a proprie spese;
pagina 2 di 4 alla fine dell'anno 2016 sul muro di ingresso dell'abitazione dell'attrice si verificava un'ampia infiltrazione di acqua proveniente dalle tubazioni della cucina della convenuta;
Controparte_1 nell'anno successivo la parete del corridoio di ingresso presentava un rigonfiamento dell'intonaco e si rompeva.
L'attrice domandava pertanto l'accertamento che la causa delle infiltrazioni e dei danni all'appartamento era da attribuire alla convenuta e la condanna della stessa al Controparte_1
risarcimento del danno nella misura di euro 9.200,00, oltre accessori, nonché la condanna al rimborso delle spese sostenute per la consulenza di parte nella misura di euro 600,00 e delle spese di mediazione.
II. Con comparsa depositata in data 4 marzo 2022, si costituiva in giudizio , Controparte_1
eccepiva la prescrizione del diritto al risarcimento e nel merito chiedeva il rigetto della domanda attrice.
III. La causa veniva istruita a mezzo delle prove orali e documentali introdotte dalle parti e a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio e trattenuta in decisione all'udienza del 21 novembre 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 2947 cc del diritto al risarcimento del danno viene respinta.
Dalla deposizione dell'idraulico sentito all'udienza del 14 marzo 2024, si Testimone_1 evince la prova che il danno al muro dell'appartamento dell'attrice i era verificato AR al momento del sopralluogo dell'idraulico, che colloca temporalmente il sopralluogo dopo che aveva aperto la ditta di idraulica, apertura che colloca nell'agosto o settembre il 2015.
Nell'atto di citazione, a pagina 2, l'attrice colloca il danno da infiltrazione alla fine dell'anno 2016.
Vi è quindi un principio di prova che avvalora la deduzione dell'attrice sull'epoca di verificazione del danno.
La prima lettera con la richiesta di risarcimento del danno che la convenuta dichiara di aver ricevuto è quella del 6 maggio 2021 redatta dall'avv. Riccardo Cioni.
Di conseguenza, il termine quinquennale di prescrizione è stato interrotto.
La domanda nel merito viene però respinta in quanto manca la prova nel processo che il danno sia stato cagionato da infiltrazioni di acqua proveniente dall'appartamento della convenuta.
Si legge nella relazione di CTU: “come già detto al capitolo precedente al momento dei sopralluoghi non sono state rilevate infiltrazioni di acqua in corrispondenza della parete di confine tra le abitazioni dell'attrice e della convenuta così come sulla parete della cucina delle Sig.ra non sono state CP_1
rilevate tubazioni di adduzione e scarico di acque allacciate, ma solo, come detto, tubazioni non più
pagina 3 di 4 attive. La presenza di tubazioni, seppur non allacciate, in corrispondenza della parete di separazione tra le unità immobiliari, e come rilevato dalla ricorrente e confermato dalla sig.ra verbalmente al CP_1 momento del sopralluogo, fa presumere che l'origine delle infiltrazioni che negli anni passati hanno interessato la parete del corridoio della Sig.ra possa essere riconducibile alla precedente Pt_1
disposizione degli arredi della cucina della Sig.ra in particolare alla presenza su detta parete CP_1
del lavello o di una lavastoviglie allacciate alla tubazione dalle quali possa essere scaturita la fuoriuscita di acqua”.
Il nesso causale è del tutto ipotetico e quindi non può ritenersi dimostrato.
Il CTU fa presumere il nesso causale dalla presenza di tubazioni di acqua in disuso, ma tale presunzione non viene fatta propria dal Giudice, trattandosi di un solo indizio, ma gli indizi, ai sensi dell'art. 2729 cc, devono essere plurimi, ovvero gravi, precisi e concordanti, per attingere al rango di prova del fatto o anche nel nesso causale.
Non vi è nessuna prova che la cucina della convenuta utilizzasse quelle tubazioni. soccombente, viene condannato ai sensi dell'art. 92 cpc alla refusione delle spese AR
di lite a favore di , spese che vengono liquidate nella misura di euro 3.380,00 Controparte_1
per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Le spese di CTU, liquidate con decreto del 2 settembre 2023, vengono definitivamente poste a carico dell'attrice AR
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro AR
, ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa e respinta, così Controparte_1
provvede: respinge la domanda;
condanna a pagare a titolo di rimborso delle spese processuali a AR CP_1
la somma di euro 3.380,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali,
[...]
IVA e CPA come per legge;
pone le spese di CTU, liquidate con decreto del 2 settembre 2023, definitivamente poste a carico dell'attrice AR
Livorno, 14 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Massimiliano Magliacani
pagina 4 di 4