Ordinanza cautelare 17 aprile 2024
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza 22/12/2025, n. 23355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23355 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23355/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03436/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3436 del 2024, proposto da
RO NE, DO DA, NN TA, MI MA, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Danilo Granata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Commissione interministeriale Ripam, non costituita in giudizio;
Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento della Funzione Pubblica, FO Pa, Ministero della Difesa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
AL TT, ER VA, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
a) del provvedimento di scadenza della graduatoria finale di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2.133 posti, elevati a 2.736, di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell''Area III, posizione retributiva/fascia retributiva F1, o categorie o livelli equiparati, nel profilo di funzionario amministrativo, nei ruoli di diverse amministrazioni, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale IV serie speciale – Concorsi ed esami n. 10 del 4 febbraio 2022 del 12.01.2024;
b) dell'avviso di scorrimento della graduatoria CUFA pubblicato sul sito di FO Pa in data 03.01.2024, nella parte in cui ha ricompreso un numero di unità (giungendo sino alla posizione n. 7268) non sufficiente alla luce del fabbisogno di personale e nella parte in cui non ha previsto ulteriori scorrimenti fino ad esaurimento della sopra detta graduatoria, unitamente ad ogni successivo atto di aggiornamento, quali ultimi atti della procedura selettiva in questione;
c) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, e segnatamente: a) i piani e/o programmi di fabbisogno del personale presso i ministeri e le altre amministrazioni di destinazione del concorso CUFA previsti per il triennio, limitatamente alle parti di interesse; b) ogni verbale e/o atto sotteso alla scadenza della graduatoria CUFA, ove eventualmente esistente e sicché non conosciuto;
per l'accertamento
della validità della graduatoria di concorso in questione per i motivi esposti in narrativa;
nonché per il consequenziale accertamento
del diritto dei ricorrenti a veder utilizzata la graduatoria in questione fino ad esaurimento;
con condanna in forma specifica
delle Amministrazioni resistenti ad adottare ogni provvedimento ritenuto più opportuno per la tutela degli interessi dei ricorrenti, tra cui ad utilizzare sino ad esaurimento la graduatoria del concorso per 2736 Funzionari amministrativi RIPAM.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Presidenza del Consiglio dei Ministri- - Dipartimento della Funzione Pubblica, di FO Pa e del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 novembre 2025 il Presidente RI IC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che:
i ricorrenti, avendo partecipato al concorso pubblico per titoli ed esami per il reclutamento, a tempo indeterminato, di n. 2.133 (duemilacentotrentatre) unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell’Area III, posizione retributiva/fascia retributiva F1, categorie o livelli equiparati, nel profilo di funzionario amministrativo, nei ruoli di diverse amministrazioni, collocandosi come idonei nella relativa graduatoria, pubblicata in data
14 gennaio 2022, con il ricorso in epigrafe, notificato il 3 marzo 2024 e depositato il 27 marzo 2024, censurano l’implicito provvedimento di scadenza della graduatoria in questione e altresì lo scorrimento del 3 gennaio 2024, nella parte in cui prevede un numero di unità inferiore a quello corrispondente all’effettivo fabbisogno, contestando l’indizione di nuovi concorsi da parte dei Ministeri della Difesa e dell’Agricoltura della Sovranità alimentare e delle Foreste;
si sono costituite le Amministrazioni come in epigrafe riportate, eccependo l’inammissibilità del ricorso collettivo per mancata omogeneità della posizione dei ricorrenti e sostenendo nel merito la legittimità dell’operato, concludendo per il rigetto del ricorso, in quanto infondato;
con atti depositati in giudizio l’8 e il 16 ottobre 2025 e non notificati alle controparti, il difensore di parte ricorrente ha dichiarato la “rinuncia” al ricorso, rispettivamente, di RO NE e MI MA e di DA DO;
all’udienza pubblica del 4 novembre 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione;
Ritenuto:
quanto ai richiamati ricorrenti RO NE, MI MA e DA DO, che, stante l’irritualità della rinuncia, in quanto non notificata alle controparti, ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a., il ricorso debba dichiararsi improcedibile, per sopravvenuto difetto di interesse;
quanto alla posizione della ricorrente NN TA, che il ricorso debba respingersi, in quanto infondato per le ragioni di seguito esplicitate, potendosi per ciò stesso prescindere dal vaglio dell’eccezione di inammissibilità mossa da parte resistente;
Considerato:
quanto al termine di scadenza della graduatoria, che il dies a quo non può che coincidere con la prima graduatoria, laddove, come nella specie, le successive rettifiche hanno avuto riguardo a singole posizioni, modificate all’esito di contenziosi o di attività di autotutela dell’Amministrazione, senza che evidentemente ciò possa comportare l’adozione di nuove graduatorie;
conseguentemente la graduatoria in esame effettivamente è scaduta il 14 gennaio 2024;
quanto allo scorrimento del 3 gennaio 2024 “solo” fino alla posizione n. 7268, va evidenziato che, pur considerando la disciplina ratione temporis applicabile, non sussisteva alcun obbligo di procedere allo scorrimento, in vece che indire nuovi concorsi, nei casi in cui non vi fosse omogeneità tra i profili del personale con questi ultimi da reclutare e quelli degli idonei nei/l precedenti/e concorsi/o, come si è poi dato atto in modo chiaro con la motivazione fornita nelle delibere della Commissione Ripam del 18 febbraio 2025, di riadozione dei bandi concernenti i Ministeri della Difesa e dell’Agricoltura della Sovranità alimentare e delle Foreste;
Ritenuto che:
in conclusione il ricorso sia improcedibile, per sopravvenuto difetto di interesse, rispetto ai ricorrenti RO NE, MI MA e DA DO e debba essere respinto con riguardo alla ricorrente NN TA;
le spese di giudizio possano integralmente compensarsi tra le parti, attesa la peculiarità della questione esaminata;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- lo dichiara improcedibile, per sopravvenuto difetto di interesse, rispetto ai ricorrenti RO NE, MI MA e DA DO;
- lo respinge con riguardo alla ricorrente NN TA;
- compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2025 con l'intervento dei Magistrati:
RI IC, Presidente, Estensore
Valerio Bello, Referendario
Valentino Battiloro, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| RI IC |
IL SEGRETARIO