TAR Roma, sez. 4T, sentenza 22/12/2025, n. 23355
TAR
Ordinanza cautelare 17 aprile 2024
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TAR
Sentenza 22 dicembre 2025

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  • Improcedibile
    Rinuncia al ricorso

    La rinuncia non essendo stata notificata alle controparti, ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a., determina l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.

  • Rigettato
    Legittimità dello scorrimento parziale della graduatoria

    Non sussisteva alcun obbligo di procedere allo scorrimento, in vece che indire nuovi concorsi, nei casi in cui non vi fosse omogeneità tra i profili del personale con questi ultimi da reclutare e quelli degli idonei nei/l precedenti/e concorsi/o.

  • Rigettato
    Scadenza della graduatoria

    Il termine di scadenza della graduatoria coincide con la prima graduatoria, laddove le successive rettifiche hanno avuto riguardo a singole posizioni, senza comportare l'adozione di nuove graduatorie. Pertanto, la graduatoria è scaduta il 14 gennaio 2024.

  • Rigettato
    Utilizzo della graduatoria fino ad esaurimento

    La graduatoria è scaduta e lo scorrimento è stato limitato per mancanza di omogeneità dei profili. Pertanto, non vi è diritto all'utilizzo fino ad esaurimento.

  • Rigettato
    Condanna ad utilizzare la graduatoria fino ad esaurimento

    Il ricorso è stato dichiarato improcedibile per alcuni ricorrenti e rigettato per altri, pertanto la condanna non può essere disposta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 4T, sentenza 22/12/2025, n. 23355
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 23355
    Data del deposito : 22 dicembre 2025
    Fonte ufficiale :

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