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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 01/07/2025, n. 379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 379 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
RG 172/2023
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Matteo Girolametti ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Franca Parte_1 C.F._1
Sini, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Sassari, Viale Adua n. 4;
RICORRENTE contro
(C.F. Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Adelaide Nieddu, elettivamente P.IVA_1
domiciliato in Sassari, Via Rockefeller n. 68;
CONVENUTO
OGGETTO: assegno sociale
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso al Tribunale di Sassari, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 3.2.2023,
ha convenuto in giudizio l , allegando di aver presentato in data Parte_1 CP_1
7.5.2019 domanda volta alla percezione dell'assegno sociale.
2. Ha poi rappresentato che tale domanda veniva respinta, sulla scorta della seguente motivazione: “Con la rinuncia al mantenimento si evince l'indipendenza economica pertanto l'assegno sociale non spetta”.
3. A seguito di richiesta di riesame, l'istanza veniva nuovamente rigettata, sulla base della seguente motivazione: “La domanda non può essere accolta per le seguenti ulteriori ragioni: il riconoscimento dell'assegno sociale è subordinato alla sussistenza di uno stato di bisogno economico che deve essere adeguatamente comprovato. La prestazione ha natura meramente sussidiaria, per cui spetta solo in mancanza di altre concrete e possibili fonti di reddito (es assenza reddito del coniuge separato inferiore al limite di reddito personale previsto x as)”.
4. Il sig. ha contestato la determinazione assunta dall' , siccome sarebbe in Pt_1 CP_1
possesso dei requisiti per l'ottenimento della prestazione domandata. Quanto in particolare all'elemento reddituale, ha allegato di non essere titolare di alcun reddito personale, di non essere titolare di diritti reali su beni immobili, nonché di essere divorziato dall'ex coniuge a far data dal 2013 e di non percepire l'assegno divorzile.
5. Pertanto, l'interessato ha convenuto in giudizio l' , chiedendo l'accoglimento delle CP_1
seguenti conclusioni:
“1) Accertare e dichiarare il diritto soggettivo del ricorrente a ricevere l'assegno sociale ex art. 3 co. 6 L. 335/1995 con decorrenza dalla data della domanda amministrativa formulata all e per l'effetto 2) Condannare l in persona del legale CP_1 CP_1
rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente della prestazione di assegno sociale con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, oltre rivalutazione ed interessi dal dovuto come per legge;
3) Con vittoria di spese e competenze al difensore antistatario”.
6. Si è ritualmente costituito in giudizio l , eccependo preliminarmente CP_1
l'improcedibilità del ricorso avversario, per mancato esaurimento dei procedimenti amministrativi.
7. Nel merito, l ha comunque chiesto l'integrale rigetto delle conclusioni rassegnate CP_1
dalla controparte, eccependo il mantenimento della coabitazione con l'ex coniuge del ricorrente, ; pertanto, il resistente ha contestato che il sig. poteva Persona_1 Pt_1
contare sull'apporto economico di quest'ultima, attesa la natura sussidiaria dell'intervento statuale. Inoltre, secondo l' la circostanza che l'interessato non ha richiesto l'assegno CP_1
di mantenimento dimostrerebbe l'assenza dello stato di bisogno in capo allo stesso.
8. Sospeso il giudizio ai sensi dell'art. 443 c.p.c. e riassunto a seguito della decisione sul ricorso gerarchico proposto dal ricorrente, la controversia è stata istruita mediante prova orale per testi;
quest'ultima viene dunque decisa all'esito della discussione orale tra le parti all'udienza dell'1 luglio 2025.
2 9. Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.
10. Ai sensi dell'art. 3, comma 6, della L. n. 335 del 1995: “Con effetto dal 1° gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato
"assegno sociale". Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti.
Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contribuivo ai sensi dell'art. 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale”.
11. L'art. 80, comma 19, della L. n. 388 del 2000 ha poi previsto che “ai sensi dell'articolo 41 del D.Lgs. luglio 1998, n. 286, l'assegno sociale e le provvidenze economiche che costituiscono diritti soggettivi in base alla legislazione vigente in materia di servizi sociali sono concessi, alle condizioni previste dalla legislazione medesima, agli stranieri che siano titolari di carta di soggiorno;
per le altre prestazioni e servizi sociali
3 l'equiparazione con i cittadini italiani è consentita a favore degli stranieri che siano almeno titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno. Sono fatte salve le disposizioni previste dal D.Lgs. 18 giugno 1998, n. 237, e dagli articoli 65 e 66 della L. 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni".
12. Il successivo art. 20, comma 10, del D.L. n. 112 del 2008, convertito con L. n. 133 del
2008, ha poi stabilito che “a decorrere dal 1 gennaio 2009, l'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della L. 8 agosto 1995, n. 335, è corrisposto agli aventi diritto a condizione che abbiano soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale”.
13. La natura assistenziale della prestazione non è controversa;
essa ha come presupposto le condizioni di bisogno del soggetto ultrasessantacinquenne e lo stato di bisogno è definito sulla base di un criterio oggettivo rappresentato dal reddito assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone fisiche.
14. La Corte di Cassazione ha recentemente affermato (Cass., n. 22755 del 2024; conf. Cass.
n. 33513 del 2023 e Cass. n. 14513 del 2020) che l'art. 3 comma 6 prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dall'assenza di redditi o dall'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, restando irrilevanti eventuali altri indici di autosufficienza economica o redditi potenziali, quali quelli derivanti dall'assegno di mantenimento che il titolare abbia omesso di richiedere al coniuge separato, e senza che tale mancata richiesta possa essere equiparata all'assenza di uno stato di bisogno.
15. In particolare, si è affermato (Cass. n. 24954 del 2021) che il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dalla condizione oggettiva dell'assenza di redditi o dell'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, senza che assuma rilevanza la mancata richiesta, da parte dell'assistito, dell'importo dovuto dall'ex coniuge a titolo di assegno divorzile, non essendo previsto che lo stato di bisogno, per essere normativamente rilevante, debba essere anche incolpevole.
16. Nella sentenza appena richiamata si è precisato che “il sistema di sicurezza sociale delineato dalla Costituzione non consente di ritenere in via generale che l'intervento pubblico a favore dei bisognosi abbia carattere sussidiario, ossia che possa aver luogo
4 solo nel caso in cui manchino obbligati al mantenimento e/o agli alimenti in grado di provvedervi: basti ricordare che l'art. 3, comma 2°, Cost. prefigura un generale impegno
a rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana;
che
l'art. 38 enuncia il diritto di ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere al mantenimento e all'assistenza sociale;
che l'art. 32, nell'attribuire il diritto alla salute ad ogni individuo, assicura cure gratuite agli indigenti;
che l'art. 34 prevede che il diritto allo studio debba essere assicurato in modo che i capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, possano raggiungere i più alti gradi dell'istruzione; che gli artt. 31 e 37 delineano forme ampie e generalizzate di protezione per la maternità,
l'infanzia e la gioventù, di aiuto e sostegno alla famiglia, nell'adempimento dei suoi compiti, e di tutela e garanzia per la madre lavoratrice e l'adolescente lavoratore. Ciò val quanto dire che il rapporto tra prestazioni pubbliche di assistenza e obbligazioni familiari
a contenuto latamente alimentare va costruito sempre in relazione alla speciale disciplina che istituisce e regola la prestazione che si considera, alla quale sola bisogna riferirsi per comprendere in che modo sulla sua corresponsione possa incidere la sussistenza di eventuali obbligati al mantenimento e/o agli alimenti: opinare il contrario equivarrebbe appunto a supporre che l'obbligo dello Stato di provvedere ai bisognosi sussiste solo in via sussidiaria, ciò che, escludendo in radice ogni possibilità di libera scelta tra le due forme di protezione, finirebbe per lasciare tali soggetti alla mercé delle vischiosità dei rapporti familiari, impedendo alla collettività di garantirne la personalità, l'autonomia e la stessa dignità, in spregio alla lettera e all'intonazione dei principi costituzionali dianzi ricordati. Né ciò è d'ostacolo all'eventuale accertamento in concreto di condotte fraudolente che, simulando artificiosamente situazioni di bisogno, siano volte a profittare della pubblica assistenza: si deve semmai rimarcare che, in mancanza di prove (anche presuntive) in tal senso, non si può negare la corresponsione dell'assegno sociale a chi, pur avendo astrattamente diritto ad un reddito derivante da un altrui obbligo di mantenimento e/o di alimenti, non l'abbia in concreto e per qualsivoglia motivo percepito;
e ciò, come detto, per ragioni di stretto diritto positivo, correlate alle scelte discrezionalmente operate dal legislatore nel formularne la disciplina” (Sez. L - ,
Sentenza n. 24954 del 15/09/2021).
5 17. Pertanto, secondo la Suprema Corte il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale spetta anche a chi, pur avendo diritto ad un reddito derivante da un altrui obbligo di mantenimento e/o di alimenti, vi abbia rinunciato, atteso che la condizione reddituale, legittimante l'accesso alla prestazione assistenziale, rileva nella sua mera oggettività, fatto salvo l'accertamento in concreto di condotte fraudolente che, simulando artificiosamente situazioni di bisogno, siano volte a profittare della pubblica assistenza (Cass., n. 21573 del
2023).
18. Così tracciate le coordinate ermeneutiche rilevanti ai fini della presente vertenza, il giudicante ritiene che parte ricorrente abbia dato prova della sussistenza dello stato di bisogno.
19. Emerge anzitutto dal certificato rilasciato dall'Agenzia delle Entrate che il sig. non Pt_1
abbia presentato dichiarazione dei redditi nei periodi di imposta dal 2018 al 2021, né emerge che quest'ultimo abbia svolto attività lavorativa nei suddetti periodi.
20. Allo stesso modo, non risulta che successivamente alla cessazione dell'iscrizione alla
Gestione Artigiani in data 16/05/2014 (doc. 10 fasc. ), parte ricorrente abbia svolto CP_1
ulteriore attività lavorativa.
21. Inoltre, dall'ispezione ipotecaria in atti emerge che il ricorrente non sia titolare di alcun diritto reale immobiliare.
22. A quanto evidenziato occorre poi aggiungere l'irrilevanza dei redditi percepiti dall'ex coniuge del sig. , in ragione della separazione fin dal 1998 e dello scioglimento Pt_1
degli effetti civili del matrimonio a far data dal 2013 (doc. 8 fasc. ricorrente), senza che il sig. percepisse alcun assegno. Pt_1
23. Sul punto, si osserva che l'istruttoria orale svolta ha consentito di appurare che il ricorrente ha vissuto in un'abitazione separata rispetto a quella di , ancorché Persona_1
risultanti al medesimo indirizzo di Via Eleonora D'Arborea n. 52, Valledoria.
24. Invero, i testi e amici del figlio del ricorrente , nonché Tes_1 Tes_2 Parte_2
frequentatori abituali dell'abitazione, hanno concordemente rappresentato che nel complesso immobiliare di cui al suindicato indirizzo il ricorrente viveva nel garage, adibito ad appartamento, mentre la sig.ra viveva al primo piano e al Per_1 Parte_2
secondo.
6 25. Sicché, non essendovi ragione di dubitare dell'attendibilità di quanto concordemente rappresentato dai testi, deve ritenersi provato che il sig. fosse non solo legalmente Pt_1
ma anche effettivamente divorziato dalla precedente coniuge al momento della presentazione della domanda amministrativa per ottenere l'assegno sociale.
26. Difatti, la residenza anagrafica costituisce un mero indizio del collegamento stabile del soggetto ad un certo luogo, mentre nel caso di specie è dimostrato che il ricorrente non fosse più convivente con la ex moglie.
27. Ne deriva che non vi è stata alcuna ricostituzione della convivenza coniugale;
dacché, per quanto posto in luce in precedenza, non risulta legittimo negare l'erogazione della prestazione richiesta eccependosi che il ricorrente potesse fare affidamento sul supporto dell'ex coniuge, quale titolare di un'obbligazione primaria di sostentamento.
28. Invece, non essendo emerso che nel caso di specie vi sia stata una condotta fraudolenta da parte del sig. , risultando effettivamente divorziato dalla sig.ra in assenza di Pt_1 Per_1
svolgimento di attività lavorativa al momento della domanda amministrativa, né nei periodi successivi, di titolarità di diritti reali immobiliari e dunque di ulteriori fonti di reddito, la domanda deve essere accolta, essendo pacifica la sussistenza dell'ulteriore requisito del soggiorno decennale.
29. Conclusivamente, il ricorso deve essere accolto e l condannato all'erogazione della CP_1
prestazione, con decorrenza e misura di legge.
30. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del D.M. n. 55 del 10/3/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, sul parametro del valore della causa compreso nello scaglione tra € 5.201,00 ed € 26.000,00, tenuto conto della bassa complessità delle questioni trattate. Le spese sono dunque liquidate in complessivi € 2.700,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge, da versarsi a favore dell'erario, attesa l'ammissione del ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando,
7 - dichiara il diritto del ricorrente alla percezione dell'assegno sociale dalla data della domanda amministrativa (7.5.2019) e condanna l' a erogare tale prestazione, oltre ratei CP_1
scaduti con decorrenza di legge e accessori;
- condanna l alla rifusione delle spese processuali a vantaggio della parte ricorrente, CP_1 liquidate in complessivi € 2.700,00, oltre agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge e spese forfettarie, da versarsi a favore dello Stato.
Sassari, 01/07/2025 il Giudice
Dott. Matteo Girolametti
8
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Matteo Girolametti ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Franca Parte_1 C.F._1
Sini, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Sassari, Viale Adua n. 4;
RICORRENTE contro
(C.F. Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Adelaide Nieddu, elettivamente P.IVA_1
domiciliato in Sassari, Via Rockefeller n. 68;
CONVENUTO
OGGETTO: assegno sociale
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso al Tribunale di Sassari, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 3.2.2023,
ha convenuto in giudizio l , allegando di aver presentato in data Parte_1 CP_1
7.5.2019 domanda volta alla percezione dell'assegno sociale.
2. Ha poi rappresentato che tale domanda veniva respinta, sulla scorta della seguente motivazione: “Con la rinuncia al mantenimento si evince l'indipendenza economica pertanto l'assegno sociale non spetta”.
3. A seguito di richiesta di riesame, l'istanza veniva nuovamente rigettata, sulla base della seguente motivazione: “La domanda non può essere accolta per le seguenti ulteriori ragioni: il riconoscimento dell'assegno sociale è subordinato alla sussistenza di uno stato di bisogno economico che deve essere adeguatamente comprovato. La prestazione ha natura meramente sussidiaria, per cui spetta solo in mancanza di altre concrete e possibili fonti di reddito (es assenza reddito del coniuge separato inferiore al limite di reddito personale previsto x as)”.
4. Il sig. ha contestato la determinazione assunta dall' , siccome sarebbe in Pt_1 CP_1
possesso dei requisiti per l'ottenimento della prestazione domandata. Quanto in particolare all'elemento reddituale, ha allegato di non essere titolare di alcun reddito personale, di non essere titolare di diritti reali su beni immobili, nonché di essere divorziato dall'ex coniuge a far data dal 2013 e di non percepire l'assegno divorzile.
5. Pertanto, l'interessato ha convenuto in giudizio l' , chiedendo l'accoglimento delle CP_1
seguenti conclusioni:
“1) Accertare e dichiarare il diritto soggettivo del ricorrente a ricevere l'assegno sociale ex art. 3 co. 6 L. 335/1995 con decorrenza dalla data della domanda amministrativa formulata all e per l'effetto 2) Condannare l in persona del legale CP_1 CP_1
rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente della prestazione di assegno sociale con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, oltre rivalutazione ed interessi dal dovuto come per legge;
3) Con vittoria di spese e competenze al difensore antistatario”.
6. Si è ritualmente costituito in giudizio l , eccependo preliminarmente CP_1
l'improcedibilità del ricorso avversario, per mancato esaurimento dei procedimenti amministrativi.
7. Nel merito, l ha comunque chiesto l'integrale rigetto delle conclusioni rassegnate CP_1
dalla controparte, eccependo il mantenimento della coabitazione con l'ex coniuge del ricorrente, ; pertanto, il resistente ha contestato che il sig. poteva Persona_1 Pt_1
contare sull'apporto economico di quest'ultima, attesa la natura sussidiaria dell'intervento statuale. Inoltre, secondo l' la circostanza che l'interessato non ha richiesto l'assegno CP_1
di mantenimento dimostrerebbe l'assenza dello stato di bisogno in capo allo stesso.
8. Sospeso il giudizio ai sensi dell'art. 443 c.p.c. e riassunto a seguito della decisione sul ricorso gerarchico proposto dal ricorrente, la controversia è stata istruita mediante prova orale per testi;
quest'ultima viene dunque decisa all'esito della discussione orale tra le parti all'udienza dell'1 luglio 2025.
2 9. Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.
10. Ai sensi dell'art. 3, comma 6, della L. n. 335 del 1995: “Con effetto dal 1° gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato
"assegno sociale". Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti.
Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contribuivo ai sensi dell'art. 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale”.
11. L'art. 80, comma 19, della L. n. 388 del 2000 ha poi previsto che “ai sensi dell'articolo 41 del D.Lgs. luglio 1998, n. 286, l'assegno sociale e le provvidenze economiche che costituiscono diritti soggettivi in base alla legislazione vigente in materia di servizi sociali sono concessi, alle condizioni previste dalla legislazione medesima, agli stranieri che siano titolari di carta di soggiorno;
per le altre prestazioni e servizi sociali
3 l'equiparazione con i cittadini italiani è consentita a favore degli stranieri che siano almeno titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno. Sono fatte salve le disposizioni previste dal D.Lgs. 18 giugno 1998, n. 237, e dagli articoli 65 e 66 della L. 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni".
12. Il successivo art. 20, comma 10, del D.L. n. 112 del 2008, convertito con L. n. 133 del
2008, ha poi stabilito che “a decorrere dal 1 gennaio 2009, l'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della L. 8 agosto 1995, n. 335, è corrisposto agli aventi diritto a condizione che abbiano soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale”.
13. La natura assistenziale della prestazione non è controversa;
essa ha come presupposto le condizioni di bisogno del soggetto ultrasessantacinquenne e lo stato di bisogno è definito sulla base di un criterio oggettivo rappresentato dal reddito assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone fisiche.
14. La Corte di Cassazione ha recentemente affermato (Cass., n. 22755 del 2024; conf. Cass.
n. 33513 del 2023 e Cass. n. 14513 del 2020) che l'art. 3 comma 6 prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dall'assenza di redditi o dall'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, restando irrilevanti eventuali altri indici di autosufficienza economica o redditi potenziali, quali quelli derivanti dall'assegno di mantenimento che il titolare abbia omesso di richiedere al coniuge separato, e senza che tale mancata richiesta possa essere equiparata all'assenza di uno stato di bisogno.
15. In particolare, si è affermato (Cass. n. 24954 del 2021) che il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dalla condizione oggettiva dell'assenza di redditi o dell'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, senza che assuma rilevanza la mancata richiesta, da parte dell'assistito, dell'importo dovuto dall'ex coniuge a titolo di assegno divorzile, non essendo previsto che lo stato di bisogno, per essere normativamente rilevante, debba essere anche incolpevole.
16. Nella sentenza appena richiamata si è precisato che “il sistema di sicurezza sociale delineato dalla Costituzione non consente di ritenere in via generale che l'intervento pubblico a favore dei bisognosi abbia carattere sussidiario, ossia che possa aver luogo
4 solo nel caso in cui manchino obbligati al mantenimento e/o agli alimenti in grado di provvedervi: basti ricordare che l'art. 3, comma 2°, Cost. prefigura un generale impegno
a rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana;
che
l'art. 38 enuncia il diritto di ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere al mantenimento e all'assistenza sociale;
che l'art. 32, nell'attribuire il diritto alla salute ad ogni individuo, assicura cure gratuite agli indigenti;
che l'art. 34 prevede che il diritto allo studio debba essere assicurato in modo che i capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, possano raggiungere i più alti gradi dell'istruzione; che gli artt. 31 e 37 delineano forme ampie e generalizzate di protezione per la maternità,
l'infanzia e la gioventù, di aiuto e sostegno alla famiglia, nell'adempimento dei suoi compiti, e di tutela e garanzia per la madre lavoratrice e l'adolescente lavoratore. Ciò val quanto dire che il rapporto tra prestazioni pubbliche di assistenza e obbligazioni familiari
a contenuto latamente alimentare va costruito sempre in relazione alla speciale disciplina che istituisce e regola la prestazione che si considera, alla quale sola bisogna riferirsi per comprendere in che modo sulla sua corresponsione possa incidere la sussistenza di eventuali obbligati al mantenimento e/o agli alimenti: opinare il contrario equivarrebbe appunto a supporre che l'obbligo dello Stato di provvedere ai bisognosi sussiste solo in via sussidiaria, ciò che, escludendo in radice ogni possibilità di libera scelta tra le due forme di protezione, finirebbe per lasciare tali soggetti alla mercé delle vischiosità dei rapporti familiari, impedendo alla collettività di garantirne la personalità, l'autonomia e la stessa dignità, in spregio alla lettera e all'intonazione dei principi costituzionali dianzi ricordati. Né ciò è d'ostacolo all'eventuale accertamento in concreto di condotte fraudolente che, simulando artificiosamente situazioni di bisogno, siano volte a profittare della pubblica assistenza: si deve semmai rimarcare che, in mancanza di prove (anche presuntive) in tal senso, non si può negare la corresponsione dell'assegno sociale a chi, pur avendo astrattamente diritto ad un reddito derivante da un altrui obbligo di mantenimento e/o di alimenti, non l'abbia in concreto e per qualsivoglia motivo percepito;
e ciò, come detto, per ragioni di stretto diritto positivo, correlate alle scelte discrezionalmente operate dal legislatore nel formularne la disciplina” (Sez. L - ,
Sentenza n. 24954 del 15/09/2021).
5 17. Pertanto, secondo la Suprema Corte il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale spetta anche a chi, pur avendo diritto ad un reddito derivante da un altrui obbligo di mantenimento e/o di alimenti, vi abbia rinunciato, atteso che la condizione reddituale, legittimante l'accesso alla prestazione assistenziale, rileva nella sua mera oggettività, fatto salvo l'accertamento in concreto di condotte fraudolente che, simulando artificiosamente situazioni di bisogno, siano volte a profittare della pubblica assistenza (Cass., n. 21573 del
2023).
18. Così tracciate le coordinate ermeneutiche rilevanti ai fini della presente vertenza, il giudicante ritiene che parte ricorrente abbia dato prova della sussistenza dello stato di bisogno.
19. Emerge anzitutto dal certificato rilasciato dall'Agenzia delle Entrate che il sig. non Pt_1
abbia presentato dichiarazione dei redditi nei periodi di imposta dal 2018 al 2021, né emerge che quest'ultimo abbia svolto attività lavorativa nei suddetti periodi.
20. Allo stesso modo, non risulta che successivamente alla cessazione dell'iscrizione alla
Gestione Artigiani in data 16/05/2014 (doc. 10 fasc. ), parte ricorrente abbia svolto CP_1
ulteriore attività lavorativa.
21. Inoltre, dall'ispezione ipotecaria in atti emerge che il ricorrente non sia titolare di alcun diritto reale immobiliare.
22. A quanto evidenziato occorre poi aggiungere l'irrilevanza dei redditi percepiti dall'ex coniuge del sig. , in ragione della separazione fin dal 1998 e dello scioglimento Pt_1
degli effetti civili del matrimonio a far data dal 2013 (doc. 8 fasc. ricorrente), senza che il sig. percepisse alcun assegno. Pt_1
23. Sul punto, si osserva che l'istruttoria orale svolta ha consentito di appurare che il ricorrente ha vissuto in un'abitazione separata rispetto a quella di , ancorché Persona_1
risultanti al medesimo indirizzo di Via Eleonora D'Arborea n. 52, Valledoria.
24. Invero, i testi e amici del figlio del ricorrente , nonché Tes_1 Tes_2 Parte_2
frequentatori abituali dell'abitazione, hanno concordemente rappresentato che nel complesso immobiliare di cui al suindicato indirizzo il ricorrente viveva nel garage, adibito ad appartamento, mentre la sig.ra viveva al primo piano e al Per_1 Parte_2
secondo.
6 25. Sicché, non essendovi ragione di dubitare dell'attendibilità di quanto concordemente rappresentato dai testi, deve ritenersi provato che il sig. fosse non solo legalmente Pt_1
ma anche effettivamente divorziato dalla precedente coniuge al momento della presentazione della domanda amministrativa per ottenere l'assegno sociale.
26. Difatti, la residenza anagrafica costituisce un mero indizio del collegamento stabile del soggetto ad un certo luogo, mentre nel caso di specie è dimostrato che il ricorrente non fosse più convivente con la ex moglie.
27. Ne deriva che non vi è stata alcuna ricostituzione della convivenza coniugale;
dacché, per quanto posto in luce in precedenza, non risulta legittimo negare l'erogazione della prestazione richiesta eccependosi che il ricorrente potesse fare affidamento sul supporto dell'ex coniuge, quale titolare di un'obbligazione primaria di sostentamento.
28. Invece, non essendo emerso che nel caso di specie vi sia stata una condotta fraudolenta da parte del sig. , risultando effettivamente divorziato dalla sig.ra in assenza di Pt_1 Per_1
svolgimento di attività lavorativa al momento della domanda amministrativa, né nei periodi successivi, di titolarità di diritti reali immobiliari e dunque di ulteriori fonti di reddito, la domanda deve essere accolta, essendo pacifica la sussistenza dell'ulteriore requisito del soggiorno decennale.
29. Conclusivamente, il ricorso deve essere accolto e l condannato all'erogazione della CP_1
prestazione, con decorrenza e misura di legge.
30. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del D.M. n. 55 del 10/3/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, sul parametro del valore della causa compreso nello scaglione tra € 5.201,00 ed € 26.000,00, tenuto conto della bassa complessità delle questioni trattate. Le spese sono dunque liquidate in complessivi € 2.700,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge, da versarsi a favore dell'erario, attesa l'ammissione del ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando,
7 - dichiara il diritto del ricorrente alla percezione dell'assegno sociale dalla data della domanda amministrativa (7.5.2019) e condanna l' a erogare tale prestazione, oltre ratei CP_1
scaduti con decorrenza di legge e accessori;
- condanna l alla rifusione delle spese processuali a vantaggio della parte ricorrente, CP_1 liquidate in complessivi € 2.700,00, oltre agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge e spese forfettarie, da versarsi a favore dello Stato.
Sassari, 01/07/2025 il Giudice
Dott. Matteo Girolametti
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