CGT1
Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. III, sentenza 23/01/2026, n. 119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia |
| Numero : | 119 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 119/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 3, riunita in udienza il 31/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
D'IO NT, Presidente IE GIORGIO, Relatore LABIANCA GAETANO, Giudice
in data 31/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1902/2022 depositato il 30/12/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK010402620 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK010402620 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK010402620 IRPEF-REDDITI DI CAPITALE 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
RGR n.1902/22
Il sig. Ricorrente_1, a mezzo dell'avv. Difensore_2 e Difensore_1 , impugnava avviso di accertamento n. PF TVK010402620-2022 inerente utili extra-bilancio per l'anno d'imposta 2016, notificato da Agenzia Entrate - Direzione Provinciale di Foggia, quale socio unico della società di capitali Società_1, oggetto di avviso di accertamento n. TVK030300269/2020, per maggior reddito accertato, a seguito di controllo della documentazione contabile e fiscale.
Motivi ricorsi
Premessa la preliminare insussistenza di quanto ritenuto dall'Agenzia, sui costi inerenti l'immobile formalmente utilizzato in locazione finanziaria dalla Società_1 Srl., quale sede legale, nonché dell'utilizzo dell'autovettura, ritiene illegittimo l'accertamento operato dall'Ufficio, del maggior reddito d'impresa per complessivi € 103.180, e la susseguente distribuzione al socio unico in considerazione della ristretta base partecipativa;
in particolare osserva,
• Violazione dell'art.
5-ter D.Lgs. n.218/97, così da comportare l'invalidità dell'accertamento;
• Inesistenza di “utili extrabilancio in natura” – violazione art.45 dpr 917/1986;
• Inesistenza della distribuzione degli utili accertati alla società;
• Illegittimità costituzionale del diritto vivente in relazione alla presunzione di distribuzione degli utili non contabilizzati – violazione degli art.117, 1° comma, costituzione e art. 1 paragrafo 1 della convenzione europea dei diritti dell'uomo come interpretata dal corte Edu. – irrogazione sanzione da parte dell'agenzia, ex art.17 d.lgs. n.472/97 e art.2 d.lgs. n.546/92, con conforto di sentenza della Cdu e Corte di giustizia EU;
• Illegittimità costituzionale dell'art.17 D.Lgs. n.472/1997 e dell'art.2 D.Lgs. n.546/1992 nella parte in cui consentono agli uffici dell'agenzia delle entrate di irrogare sanzioni amministrative (di natura sostanzialmente penale) ed al giudice tributario di decidere su sanzioni amministrative (sostanzialmente penali)
• In via gradata, errata determinazione delle sanzioni, mancata applicazione del beneficio della continuazione, ex art.12 c.5 D.Lgs. n.472/97, trattandosi di contestazioni relative a più periodi d'imposta;
Si chiede quindi, l'annullamento degli atti impugnati con vittoria di spese da distrarsi a favore del difensore costituito.
L'Agenzia delle Entrate, costituita in giudizio, contesta le censure dedotta dalla parte ricorrente, perché infondate in fatto e in diritto, insistendo sulle legittimità degli atti promanati. Rappresenta che parte ricorrente era socio unico (quota 100%) della richiamata società e che come da giurisprudenza consolidata opera la presunzione per la c.d. “ristretta base partecipativa”; che la stessa società con separato ricorso rubricato RGR n.1411/18, aveva opposto tempestivamente l'accertamento del maggior reddito. Sul punto della distribuzione degli utili societari, evidenzia che l'attribuzione è limitata alla quota del 49,72% del totale accertato, giusta previsione dell'art.47 c.1 DPR 917/86.
Sulle questioni di illegittimità costituzionale, le ritiene inconferenti e quindi inammissibili, evidenziando in maniera puntuale i richiami normativi che consentono all'ufficio di procedere nei controlli e nelle susseguenti attività previste dalla leggi nazionali.
In via preliminare, ritiene insussistente la doglianze relativa alla violazione dell'art.
5-ter D.Lgs. n.218/97, in quanto lo stesso c.2 esclude, per gli accertamenti parziali, ex art.41-bis DPR 600/73, come quello in trattazione, l'obbligo di contraddittorio preventivo.
Nel merito delle eccezioni, inesistenza utili extra bilancio, rileva che questi scaturiscono dal mancato disconoscimento e detrazioni di costi non inerenti l'attività d'impresa, quali l'utilità propria per ristrutturazione di immobile, acquisto mobili etc. non utilizzate per fini societari;
ne consegue, l'accertamento degli utili di capitale rispetta il dettato dell'art. 45 che esordisce così: <Il reddito di capitale è costituito dall'ammontare degli interessi, utili o altri proventi percepiti nel periodo d'imposta, senza alcuna deduzione …>>; quindi a fronte degli utili occulti rilevati per l'anno 2016, questi sono presuntivamente distribuiti al socio.
Circa l'inesistenza del maggior reddito accertato alla società, rappresenta, che, in giurisprudenza, è pacifico ritenere distribuibile, un maggior reddito costituito dal recupero di costi indeducibili poiché: «i costi costituiscono un elemento importante ai fini della determinazione del reddito d'impresa, sicché, allorquando essi siano fittizi o indeducibili, scatta la presunzione che il medesimo è maggiore di quanto dichiarato, con la conseguenza che non può riscontrarsi alcuna differenza tra la percezione di maggiori ricavi e l'indeducibilità o inesistenza di costi» (Cassazione n.17959 e n.17960 del 2012 e da ultimo, con l'ordinanza n.1824/2023; per mero tuziorismo rappresenta I rilievi sono basati sul processo verbale di constatazione redatto dalla Compagnia di Cerignola della Guardia di Finanza e notificato in data 26/01/2018.
Quanto alla dedotta mancata applicazione dell'istituto della continuazione per l'irrogazione delle sanzioni, ci si limita a chiedere l'eventuale riunione con gli altri giudizi pendenti;
invece, ritiene che inconferente la richiesta inapplicabilità delle sanzioni, poiché non rientra nel perimetro di applicazione previsti per le scriminanti tanto dell'art. 6 D.Lgs. 472/97, quanto dall'art. 8 del D.Lgs. n. 546/1992.
Conclude per il rigetto del ricorso e la condanna alle spese di giudizio.
Parte ricorrente con successive memorie, insiste sulle richieste e controdeduce su quanto dedotto dall'Ufficio nella costituzione, richiamando, per ciò che attiene al principio del contraddittorio preventivo giurisprudenza di merito C.G.T.2° puglia n.2666/2025; circa la questione dell'accesso illegale, richiama la Sentenza n.1243/25 da questa CGT1° di Foggia, relativa alle annualità 2015 e 2016, sempre per la società Società_1 srl,, i cui accertamenti, scaturenti dalla medesima verifica da cui l'avviso di accertamento in trattazione, ha ritenuto di meritevole di parziale accoglimento i motivi di impugnativa: così statuendo:
- l'accoglimento dei ricorsi relativamente alla parte degli atti impugnati (canoni locazione finanziaria, lavori di ristrutturazione e spese incrementative beni terzi, acquisto mobili ed arredo, utenze telefoniche, fornitura gas metano ed energia) fondata su quanto acquisito dalla GdF in occasione dell'accesso presso l'immobile sito all'indirizzo ove era stata dichiarata la sede legale della società.”, in quanto la verifica si è svolta in violazione di legge come appurato anche dalla Corte.
Si ritiene che anche per l'annualità in oggetto (2016), devono essere annullate le riprese - ribaltate sul socio- relative alle spese legate al suddetto immobile;
mentre per l'autovettura si insiste sull'uso esclusivo all'attività d'impresa.
In merito alle sanzioni ritiene applicabile la novella introdotto dal D.Lgs. n.87/2024, che ha ridotto la percentuale da applicare.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in camera di consiglio, esaminati gli atti, decide come da dispositivo.
Osserva il Collegio che le censure in ricorso sono fondate per quanto di ragione e pertanto vanno parzialmente accolte.
La Corte osserva che, per la decisione di merito della presente controversia, sia necessaria la definizione dei precedenti atti notificati alla società c.d. madre, giusto ricorso rubricato RGR n.1411/18, ovvero il provvedimento emesso, sulla base degli atti “ratione temporis”, così da portare al raccordo univoco con il giudicato intervenuto, seppur non definitivo, nel caso di sentenza.
La Corte, preliminarmente osserva, in ragione di consolidata giurisprudenza di legittimità, che il rinvenimento di documentazione afferente l'attività rappresenta un quadro indiziario e inconfutabile, probatorio, dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, tale da legittimare l'accertamento induttivo dei redditi nei confronti della società e dei suoi componenti (Cassazione n.34724/2019); per contro, parte ricorrente in sede di ricorso originario, contrasta in linea fattuale, senza produrre alcuna documentazione probatoria e circostanziata, atta a dimostrare la dedotta infondatezza ed inattendibilità di quanto emerso in sede di controllo, che si ripete, costituiscono, presunzioni, dotate di elementi gravi, precise e concordanti, ai sensi dell'art.2729 cc..
La Corte con riferimento alle questioni inerenti la illegittimità costituzionale dell'art.17 D.Lgs. n.472/97 e art.2 D.Lgs. n.546/92, per illegittimità normativa, in linea, con l'indirizzo giurisprudenziale, del quale intende dare continuità, ritiene che la dedotta illegittimità e sostanziale sovrapponibilità tra sanzioni amministrative e sanzioni penali non sussista, in quanto la sanzione sia sostanzialmente di natura amministrativa. Al riguardo si richiama giurisprudenza della Cassazione n.37366/2021 che qualifica le sanzioni di natura amministrativa per essere riferite a obbligazione di carattere civile, così che tale censura, in applicazione di consolidati principi giurisprudenziali, vada rigettata. Parimenti è da rigettare la richiesta di disapplicazione delle sanzioni, ritenuto inesistenti le condizioni d'incertezza e la stessa applicazione della novella legislativa poiché non è retroattiva.
La Corte con riferimento alla violazione di norma di diritto, circa l'attribuzione del maggior reddito accertato nei confronti della società, ai soci, quale distribuzione nella stessa annualità, ritiene inconferente tale eccezione, atteso che consolidata giurisprudenza di legittimità, ha ritenuto legittima tale distribuzione, in mancanza ai sensi dall'art. 5 Tuir, "i redditi delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato sono imputati a ciascun socio indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili"; quindi essi sono attribuibili a norma di legge. Inoltre come da consolidata giurisprudenza, offerta a conforto dall'Ufficio, “nel caso di società di capitali a base ristretta, è legittima la presunzione di attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati, rimanendo salva la facoltà del contribuente di offrire la prova del fatto che i maggiori ricavi non siano stati fatti oggetto di distribuzione, ma siano stati invece accantonati dalla società, ovvero da essa reinvestiti” (Ordinanza n.17359/2014), prova contraria che nel caso in esame si ritiene non debitamente offerta.
La Corte, per la presente controversia, accertato che nelle more, è intervenuto, per precedenti annualità, accertate sempre sulla scorta dello stesso Pvc redatto dai militi della GdiF., giudicato con sentenza n.1243/25, opportunamente segnalato da parte ricorrente, con esito di parziale accoglimento delle censure esposte, in particolare, la Corte pur ritenendo legittimo l'accertamento emesso verso la società, e ha ritenuto pregevole di accoglimento, la dedotta violazione dell'art.52 DPR 633/72, in quanto, l'accesso ai locali che si ritenevano sede societaria, ma, era già emerso la natura abitativa da parte del legale rappresentante, doveva avere la previa autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria, giusto espresso motivo di ricorso.
La Corte, in relazione al precedente provvedimento della questa Corte in altra composizione, considerato che la censura, è riconducibile allo stesso Pvc, da quale rinviene l'accertamento in trattazione, in linea con precedenti orientamenti e del quale non ritiene di discostarsi, ritiene di accogliere il motivo di violazione dell'art.52 DPR 633/2, così da espungere i recuperi inerenti (canoni locazione finanziaria, lavori di ristrutturazione e spese incrementative beni terzi, acquisto mobili ed arredo, utenze telefoniche, fornitura gas metano ed energia) accertati dall'Ufficio su atti e documentazione acquisita dalla GdF in occasione dell'accesso presso l'immobile sito all'indirizzo ove era stata dichiarata la sede legale della società.
Pertanto ai fini della presente controversia, si evidenzia che la ripresa a tassazione, si limita ai costi riferiti all'autovettura, a fronte dei quali questa Corte, ritiene di confermare la posizione dell'Amministrazione, per insufficiente prova offerta da parte ricorrente.
La Corte, con riferimento a consolidata giurisprudenza di legittimità, rappresenta che in coerenza con la normativa, l'Ufficio, in applicazione dell'art.47 c.1 DPR 917/86, ha previsto la distribuzione limitatamente alla quota del 49,72% del totale accertato;
ritiene coerente e legittima anche la sussistenza della c.d. “ristretta base” societaria, giusta, Cassazione n.37193/2021, vista che trattasi di società a socio unico, così da ritenere pienamente legittima la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili;
altresì non è dato rilevare, la prova, prevista dalla giurisprudenza, della mancata distribuzione dei maggiori ricavi, attraverso accantonamenti o reinvestimento;
del pari sono a rigettare le eccezioni in ricorso.
La Corte, assorbita ogni altra censura, in linea con decisioni precedenti, e in linea con precedente provvedimento n.1243/25, per altre annualità, ritiene di accogliere il motivo inerente l'accesso senza debita autorizzazione dell'A.G. (art.52 DPR 633/72), così da escludere dal maggior reddito, i recuperi inerenti (canoni locazione finanziaria, lavori di ristrutturazione e spese incrementative beni terzi, acquisto mobili ed arredo, utenze telefoniche, fornitura gas metano ed energia) accertati dall'Ufficio; accoglie altresì la richiesta di applicazione dell'istituto della continuazione ex art.12 c.5 D.Lgs. n.472/97; rigetta tutti gli atri motivi di ricorso,. La reciproca soccombenza consente la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso come in motivazione. Spese compensate. Così deciso in Foggia il 31 ottobre 2025
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 3, riunita in udienza il 31/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
D'IO NT, Presidente IE GIORGIO, Relatore LABIANCA GAETANO, Giudice
in data 31/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1902/2022 depositato il 30/12/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK010402620 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK010402620 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK010402620 IRPEF-REDDITI DI CAPITALE 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
RGR n.1902/22
Il sig. Ricorrente_1, a mezzo dell'avv. Difensore_2 e Difensore_1 , impugnava avviso di accertamento n. PF TVK010402620-2022 inerente utili extra-bilancio per l'anno d'imposta 2016, notificato da Agenzia Entrate - Direzione Provinciale di Foggia, quale socio unico della società di capitali Società_1, oggetto di avviso di accertamento n. TVK030300269/2020, per maggior reddito accertato, a seguito di controllo della documentazione contabile e fiscale.
Motivi ricorsi
Premessa la preliminare insussistenza di quanto ritenuto dall'Agenzia, sui costi inerenti l'immobile formalmente utilizzato in locazione finanziaria dalla Società_1 Srl., quale sede legale, nonché dell'utilizzo dell'autovettura, ritiene illegittimo l'accertamento operato dall'Ufficio, del maggior reddito d'impresa per complessivi € 103.180, e la susseguente distribuzione al socio unico in considerazione della ristretta base partecipativa;
in particolare osserva,
• Violazione dell'art.
5-ter D.Lgs. n.218/97, così da comportare l'invalidità dell'accertamento;
• Inesistenza di “utili extrabilancio in natura” – violazione art.45 dpr 917/1986;
• Inesistenza della distribuzione degli utili accertati alla società;
• Illegittimità costituzionale del diritto vivente in relazione alla presunzione di distribuzione degli utili non contabilizzati – violazione degli art.117, 1° comma, costituzione e art. 1 paragrafo 1 della convenzione europea dei diritti dell'uomo come interpretata dal corte Edu. – irrogazione sanzione da parte dell'agenzia, ex art.17 d.lgs. n.472/97 e art.2 d.lgs. n.546/92, con conforto di sentenza della Cdu e Corte di giustizia EU;
• Illegittimità costituzionale dell'art.17 D.Lgs. n.472/1997 e dell'art.2 D.Lgs. n.546/1992 nella parte in cui consentono agli uffici dell'agenzia delle entrate di irrogare sanzioni amministrative (di natura sostanzialmente penale) ed al giudice tributario di decidere su sanzioni amministrative (sostanzialmente penali)
• In via gradata, errata determinazione delle sanzioni, mancata applicazione del beneficio della continuazione, ex art.12 c.5 D.Lgs. n.472/97, trattandosi di contestazioni relative a più periodi d'imposta;
Si chiede quindi, l'annullamento degli atti impugnati con vittoria di spese da distrarsi a favore del difensore costituito.
L'Agenzia delle Entrate, costituita in giudizio, contesta le censure dedotta dalla parte ricorrente, perché infondate in fatto e in diritto, insistendo sulle legittimità degli atti promanati. Rappresenta che parte ricorrente era socio unico (quota 100%) della richiamata società e che come da giurisprudenza consolidata opera la presunzione per la c.d. “ristretta base partecipativa”; che la stessa società con separato ricorso rubricato RGR n.1411/18, aveva opposto tempestivamente l'accertamento del maggior reddito. Sul punto della distribuzione degli utili societari, evidenzia che l'attribuzione è limitata alla quota del 49,72% del totale accertato, giusta previsione dell'art.47 c.1 DPR 917/86.
Sulle questioni di illegittimità costituzionale, le ritiene inconferenti e quindi inammissibili, evidenziando in maniera puntuale i richiami normativi che consentono all'ufficio di procedere nei controlli e nelle susseguenti attività previste dalla leggi nazionali.
In via preliminare, ritiene insussistente la doglianze relativa alla violazione dell'art.
5-ter D.Lgs. n.218/97, in quanto lo stesso c.2 esclude, per gli accertamenti parziali, ex art.41-bis DPR 600/73, come quello in trattazione, l'obbligo di contraddittorio preventivo.
Nel merito delle eccezioni, inesistenza utili extra bilancio, rileva che questi scaturiscono dal mancato disconoscimento e detrazioni di costi non inerenti l'attività d'impresa, quali l'utilità propria per ristrutturazione di immobile, acquisto mobili etc. non utilizzate per fini societari;
ne consegue, l'accertamento degli utili di capitale rispetta il dettato dell'art. 45 che esordisce così: <Il reddito di capitale è costituito dall'ammontare degli interessi, utili o altri proventi percepiti nel periodo d'imposta, senza alcuna deduzione …>>; quindi a fronte degli utili occulti rilevati per l'anno 2016, questi sono presuntivamente distribuiti al socio.
Circa l'inesistenza del maggior reddito accertato alla società, rappresenta, che, in giurisprudenza, è pacifico ritenere distribuibile, un maggior reddito costituito dal recupero di costi indeducibili poiché: «i costi costituiscono un elemento importante ai fini della determinazione del reddito d'impresa, sicché, allorquando essi siano fittizi o indeducibili, scatta la presunzione che il medesimo è maggiore di quanto dichiarato, con la conseguenza che non può riscontrarsi alcuna differenza tra la percezione di maggiori ricavi e l'indeducibilità o inesistenza di costi» (Cassazione n.17959 e n.17960 del 2012 e da ultimo, con l'ordinanza n.1824/2023; per mero tuziorismo rappresenta I rilievi sono basati sul processo verbale di constatazione redatto dalla Compagnia di Cerignola della Guardia di Finanza e notificato in data 26/01/2018.
Quanto alla dedotta mancata applicazione dell'istituto della continuazione per l'irrogazione delle sanzioni, ci si limita a chiedere l'eventuale riunione con gli altri giudizi pendenti;
invece, ritiene che inconferente la richiesta inapplicabilità delle sanzioni, poiché non rientra nel perimetro di applicazione previsti per le scriminanti tanto dell'art. 6 D.Lgs. 472/97, quanto dall'art. 8 del D.Lgs. n. 546/1992.
Conclude per il rigetto del ricorso e la condanna alle spese di giudizio.
Parte ricorrente con successive memorie, insiste sulle richieste e controdeduce su quanto dedotto dall'Ufficio nella costituzione, richiamando, per ciò che attiene al principio del contraddittorio preventivo giurisprudenza di merito C.G.T.2° puglia n.2666/2025; circa la questione dell'accesso illegale, richiama la Sentenza n.1243/25 da questa CGT1° di Foggia, relativa alle annualità 2015 e 2016, sempre per la società Società_1 srl,, i cui accertamenti, scaturenti dalla medesima verifica da cui l'avviso di accertamento in trattazione, ha ritenuto di meritevole di parziale accoglimento i motivi di impugnativa: così statuendo:
- l'accoglimento dei ricorsi relativamente alla parte degli atti impugnati (canoni locazione finanziaria, lavori di ristrutturazione e spese incrementative beni terzi, acquisto mobili ed arredo, utenze telefoniche, fornitura gas metano ed energia) fondata su quanto acquisito dalla GdF in occasione dell'accesso presso l'immobile sito all'indirizzo ove era stata dichiarata la sede legale della società.”, in quanto la verifica si è svolta in violazione di legge come appurato anche dalla Corte.
Si ritiene che anche per l'annualità in oggetto (2016), devono essere annullate le riprese - ribaltate sul socio- relative alle spese legate al suddetto immobile;
mentre per l'autovettura si insiste sull'uso esclusivo all'attività d'impresa.
In merito alle sanzioni ritiene applicabile la novella introdotto dal D.Lgs. n.87/2024, che ha ridotto la percentuale da applicare.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in camera di consiglio, esaminati gli atti, decide come da dispositivo.
Osserva il Collegio che le censure in ricorso sono fondate per quanto di ragione e pertanto vanno parzialmente accolte.
La Corte osserva che, per la decisione di merito della presente controversia, sia necessaria la definizione dei precedenti atti notificati alla società c.d. madre, giusto ricorso rubricato RGR n.1411/18, ovvero il provvedimento emesso, sulla base degli atti “ratione temporis”, così da portare al raccordo univoco con il giudicato intervenuto, seppur non definitivo, nel caso di sentenza.
La Corte, preliminarmente osserva, in ragione di consolidata giurisprudenza di legittimità, che il rinvenimento di documentazione afferente l'attività rappresenta un quadro indiziario e inconfutabile, probatorio, dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, tale da legittimare l'accertamento induttivo dei redditi nei confronti della società e dei suoi componenti (Cassazione n.34724/2019); per contro, parte ricorrente in sede di ricorso originario, contrasta in linea fattuale, senza produrre alcuna documentazione probatoria e circostanziata, atta a dimostrare la dedotta infondatezza ed inattendibilità di quanto emerso in sede di controllo, che si ripete, costituiscono, presunzioni, dotate di elementi gravi, precise e concordanti, ai sensi dell'art.2729 cc..
La Corte con riferimento alle questioni inerenti la illegittimità costituzionale dell'art.17 D.Lgs. n.472/97 e art.2 D.Lgs. n.546/92, per illegittimità normativa, in linea, con l'indirizzo giurisprudenziale, del quale intende dare continuità, ritiene che la dedotta illegittimità e sostanziale sovrapponibilità tra sanzioni amministrative e sanzioni penali non sussista, in quanto la sanzione sia sostanzialmente di natura amministrativa. Al riguardo si richiama giurisprudenza della Cassazione n.37366/2021 che qualifica le sanzioni di natura amministrativa per essere riferite a obbligazione di carattere civile, così che tale censura, in applicazione di consolidati principi giurisprudenziali, vada rigettata. Parimenti è da rigettare la richiesta di disapplicazione delle sanzioni, ritenuto inesistenti le condizioni d'incertezza e la stessa applicazione della novella legislativa poiché non è retroattiva.
La Corte con riferimento alla violazione di norma di diritto, circa l'attribuzione del maggior reddito accertato nei confronti della società, ai soci, quale distribuzione nella stessa annualità, ritiene inconferente tale eccezione, atteso che consolidata giurisprudenza di legittimità, ha ritenuto legittima tale distribuzione, in mancanza ai sensi dall'art. 5 Tuir, "i redditi delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato sono imputati a ciascun socio indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili"; quindi essi sono attribuibili a norma di legge. Inoltre come da consolidata giurisprudenza, offerta a conforto dall'Ufficio, “nel caso di società di capitali a base ristretta, è legittima la presunzione di attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati, rimanendo salva la facoltà del contribuente di offrire la prova del fatto che i maggiori ricavi non siano stati fatti oggetto di distribuzione, ma siano stati invece accantonati dalla società, ovvero da essa reinvestiti” (Ordinanza n.17359/2014), prova contraria che nel caso in esame si ritiene non debitamente offerta.
La Corte, per la presente controversia, accertato che nelle more, è intervenuto, per precedenti annualità, accertate sempre sulla scorta dello stesso Pvc redatto dai militi della GdiF., giudicato con sentenza n.1243/25, opportunamente segnalato da parte ricorrente, con esito di parziale accoglimento delle censure esposte, in particolare, la Corte pur ritenendo legittimo l'accertamento emesso verso la società, e ha ritenuto pregevole di accoglimento, la dedotta violazione dell'art.52 DPR 633/72, in quanto, l'accesso ai locali che si ritenevano sede societaria, ma, era già emerso la natura abitativa da parte del legale rappresentante, doveva avere la previa autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria, giusto espresso motivo di ricorso.
La Corte, in relazione al precedente provvedimento della questa Corte in altra composizione, considerato che la censura, è riconducibile allo stesso Pvc, da quale rinviene l'accertamento in trattazione, in linea con precedenti orientamenti e del quale non ritiene di discostarsi, ritiene di accogliere il motivo di violazione dell'art.52 DPR 633/2, così da espungere i recuperi inerenti (canoni locazione finanziaria, lavori di ristrutturazione e spese incrementative beni terzi, acquisto mobili ed arredo, utenze telefoniche, fornitura gas metano ed energia) accertati dall'Ufficio su atti e documentazione acquisita dalla GdF in occasione dell'accesso presso l'immobile sito all'indirizzo ove era stata dichiarata la sede legale della società.
Pertanto ai fini della presente controversia, si evidenzia che la ripresa a tassazione, si limita ai costi riferiti all'autovettura, a fronte dei quali questa Corte, ritiene di confermare la posizione dell'Amministrazione, per insufficiente prova offerta da parte ricorrente.
La Corte, con riferimento a consolidata giurisprudenza di legittimità, rappresenta che in coerenza con la normativa, l'Ufficio, in applicazione dell'art.47 c.1 DPR 917/86, ha previsto la distribuzione limitatamente alla quota del 49,72% del totale accertato;
ritiene coerente e legittima anche la sussistenza della c.d. “ristretta base” societaria, giusta, Cassazione n.37193/2021, vista che trattasi di società a socio unico, così da ritenere pienamente legittima la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili;
altresì non è dato rilevare, la prova, prevista dalla giurisprudenza, della mancata distribuzione dei maggiori ricavi, attraverso accantonamenti o reinvestimento;
del pari sono a rigettare le eccezioni in ricorso.
La Corte, assorbita ogni altra censura, in linea con decisioni precedenti, e in linea con precedente provvedimento n.1243/25, per altre annualità, ritiene di accogliere il motivo inerente l'accesso senza debita autorizzazione dell'A.G. (art.52 DPR 633/72), così da escludere dal maggior reddito, i recuperi inerenti (canoni locazione finanziaria, lavori di ristrutturazione e spese incrementative beni terzi, acquisto mobili ed arredo, utenze telefoniche, fornitura gas metano ed energia) accertati dall'Ufficio; accoglie altresì la richiesta di applicazione dell'istituto della continuazione ex art.12 c.5 D.Lgs. n.472/97; rigetta tutti gli atri motivi di ricorso,. La reciproca soccombenza consente la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso come in motivazione. Spese compensate. Così deciso in Foggia il 31 ottobre 2025