Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 26/02/2026, n. 1376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1376 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01376/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06163/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6163 del 2025, proposto da
-OMISSIS- rappresentata e difesa dall'avvocato Daniele Paolella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l’accertamento del silenzio formatosi sulla istanza di accesso del 14/10/2025 nonché per l'accertamento dell'obbligo della stessa di provvedere sull'istanza mai riscontrata con provvedimento espresso, e del diritto del ricorrente di accedere alla documentazione richiesta con condanna della P.A. agli adempimenti consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Entrate -Direzione Regionale Campania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 il dott. BI FF e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con il gravame in esame, l’odierna ricorrente ha agito avverso il silenzio serbato dall'Agenzia delle Entrate in relazione all’istanza di accesso documentale, formulata a mezzo PEC in data 14 ottobre 2025.
La ricorrente espone di aver introdotto un giudizio di separazione personale giudiziale nei confronti del coniuge, pendente dinanzi al Tribunale ordinario di Napoli Nord. Al fine di tutelare i propri interessi giuridici in tale sede, e in particolare per dimostrare la capacità reddituale e patrimoniale del coniuge, ha chiesto all'Amministrazione finanziaria l'ostensione, mediante estrazione di copia, di una serie di documenti fiscali e finanziari riferiti a quest'ultimo, tra cui le dichiarazioni dei redditi, le certificazioni uniche, i modelli 770, gli atti del registro, i contratti di locazione e le comunicazioni presenti nell'Archivio dei rapporti finanziari.
Trascorsi trenta giorni dalla ricezione dell'istanza senza alcun riscontro, si è formato il silenzio-inadempimento, avverso il quale è stato proposto il presente gravame.
Costituitasi in giudizio, l'Agenzia delle Entrate, per il tramite dell'Avvocatura dello Stato, ha depositato una nota con cui ha comunicato di non aver rinvenuto l'istanza di accesso nei propri archivi, ipotizzando un mancato inoltro interno dalla Direzione Centrale all'ufficio territoriale competente. Nella medesima nota, l'Amministrazione ha dichiarato la propria "immediata disponibilità a prendere in carico l’istanza" per evaderla nel più breve tempo possibile.
Con successiva memoria del 15 gennaio 2026, la parte ricorrente ha tuttavia evidenziato che, nonostante la disponibilità manifestata, l'Amministrazione non aveva ancora provveduto a riscontrare la richiesta di accesso.
Il controinteressato, sebbene ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito.
Alla camera di consiglio del 18 febbraio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
2.- Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
La controversia ha ad oggetto la legittimità del silenzio serbato dall'Agenzia delle Entrate su un'istanza di accesso riconducibile alla fattispecie dell'accesso difensivo, di cui all'art. 24, comma 7, della Legge n. 241/1990, che garantisce "l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici".
La ricorrente ha ampiamente dimostrato la sussistenza di un interesse diretto, concreto e attuale all'ostensione della documentazione richiesta, strettamente funzionale alla tutela delle proprie ragioni nel giudizio di separazione pendente, con particolare riferimento alla definizione degli aspetti economici ed alla determinazione dell'assegno di mantenimento.
La fondatezza della pretesa ostensiva trova decisivo e inequivocabile sostegno nella giurisprudenza, ormai consolidata, del Consiglio di Stato e di questo stesso Tribunale.
In primo luogo, occorre richiamare i principi di diritto enunciati dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con le sentenze "gemelle" nn. 19, 20 e 21 del 2020, che hanno risolto ogni precedente contrasto interpretativo in materia. Con la sentenza n. 19 del 25 settembre 2020, in particolare, è stato affermato che: (i) «Le dichiarazioni, le comunicazioni e gli atti presentati o acquisiti (d)agli uffici dell’amministrazione finanziaria, contenenti i dati reddituali, patrimoniali e finanziari ed inseriti nelle banche dati dell’anagrafe tributaria, ivi compreso l’archivio dei rapporti finanziari, costituiscono documenti amministrativi ai fini dell’accesso documentale difensivo ai sensi degli artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990»; (ii) «L’accesso documentale difensivo può essere esercitato indipendentemente dalla previsione e dall’esercizio dei poteri processuali di esibizione istruttoria di documenti amministrativi e di richiesta di informazioni alla pubblica amministrazione nel processo civile ai sensi degli artt. 210, 211 e 213 cod. proc. civ.»; (iii) «L’accesso difensivo ai documenti contenenti i dati reddituali, patrimoniali e finanziari, presenti nell’anagrafe tributaria, ivi compreso l’archivio dei rapporti finanziari, può essere esercitato indipendentemente dalla previsione e dall’esercizio dei poteri istruttori di cui agli artt. 155-sexies disp. att. cod. proc. civ. e 492-bis cod. proc. civ., nonché, più in generale, dalla previsione e dall’esercizio dei poteri istruttori d’ufficio del giudice civile nei procedimenti in materia di famiglia»; (iv) «L’accesso difensivo ai documenti contenenti i dati reddituali, patrimoniali e finanziari, presenti nell’anagrafe tributaria, ivi compreso l’archivio dei rapporti finanziari, può essere esercitato mediante estrazione di copia» (Ad. Pl. del Consiglio di Stato num. 19 del 2020).
Tali principi, pienamente applicabili al caso di specie, sanciscono la prevalenza dell'interesse difensivo del coniuge sulla riservatezza dell'altro, quando l'accesso sia finalizzato ad acquisire elementi probatori indispensabili per la tutela in un giudizio di separazione o divorzio. La strumentalità dell'accesso rispetto alla difesa di una situazione giuridicamente tutelata è, nel caso in esame, evidente e non contestata.
La giurisprudenza più recente di questo Tribunale si è costantemente conformata a tale orientamento. Con la sentenza n. 5465 del 2024, la Sezione ha ribadito la specificità e la meritevolezza della pretesa ostensiva in ambito familiare, evidenziando come, "diversamente da quanto avviene nella fattispecie dell’accesso di uno dei coniugi all’anagrafe tributaria dell’altro coniuge in caso di separazione, dove l’accesso è finalizzato a verificare l’ammontare delle sostanze dell’altro coniuge proprio per addivenire ad una possibile quantificazione dell’assegno di mantenimento", in altri contesti il nesso di strumentalità debba essere vagliato con maggior rigore . Tale pronuncia conferma, a contrario, la solidità del diritto azionato dalla odierna ricorrente.
Del pari, la giurisprudenza ha chiarito che l'interesse alla riservatezza economico-finanziaria del controinteressato è "destinato a recedere di fronte al prevalente interesse difensivo del ricorrente, già concretizzato e attualizzato dal giudizio pendente" (TAR Campania, Salerno, Sez. I, n. 1988/2024).
Quanto alle argomentazioni difensive dell'Amministrazione resistente, esse non possono trovare accoglimento. L'eccezione relativa al mancato reperimento dell'istanza a causa di un presunto errore di inoltro interno è irrilevante. La ricorrente ha correttamente inviato la propria richiesta a un indirizzo PEC ufficiale dell'Agenzia delle Entrate, adempiendo così al proprio onere. Eventuali disfunzioni organizzative interne non possono tradursi in un pregiudizio per il cittadino che vanta un diritto soggettivo all'accesso. Sul punto, la giurisprudenza ha chiarito che: "è illegittimo il diniego di accesso opposto in ragione dell'erronea individuazione, da parte dell'interessato, della struttura amministrativa competente, essendo una tale motivazione irragionevole e sproporzionata. L'Amministrazione, infatti, con canali di comunicazione interna, può sempre indirizzare l'istanza di accesso all'ufficio competente a provvedere" (TAR Emilia Romagna, Sez. I, n. 1010/2022).
Peraltro, la stessa Amministrazione, nella nota del 21 novembre 2025, ha riconosciuto implicitamente il proprio obbligo di provvedere, manifestando la "immediata disponibilità a prendere in carico l’istanza". Tale disponibilità, tuttavia, non è stata seguita da alcun atto concreto, come lamentato dalla ricorrente nella memoria del 15 gennaio 2026, il che conferma la persistenza dell'inadempimento.
In conclusione, il ricorso è fondato. Va dichiarato l'obbligo dell'Agenzia delle Entrate di consentire l'accesso alla documentazione richiesta, mediante estrazione di copia. L'Amministrazione, nel provvedere, avrà cura di oscurare i dati personali di soggetti terzi eventualmente presenti nei documenti, che non siano rilevanti ai fini della tutela degli interessi della ricorrente, in conformità con il principio di pertinenza e non eccedenza nel trattamento dei dati. Come chiarito dalla giurisprudenza, l'ostensione dovrà avvenire "previo oscuramento del numero di telefono e dell’indirizzo di posta elettronica del contribuente dichiarante, nonché dei codici fiscali dei soggetti terzi che hanno emesso le fatture per spese portate in detrazione" (TAR Lazio, Sez. II Quater, n. 22765/2025).
Va infine ricordato che, come precisato dalla stessa Adunanza Plenaria, "L’accoglimento dell’istanza di accesso non rende il dato acquisito liberamento trattabile dal soggetto richiedente, il quale è rigorosamente tenuto a utilizzare il documento esclusivamente ai fini difensivi per cui l'ostensione è stata richiesta".
3.- Quanto alle spese di giudizio, il Collegio ritiene che sussistano giusti motivi per disporne l'integrale compensazione tra le parti, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., applicabile al processo amministrativo in virtù del rinvio esterno di cui all'art. 39 c.p.a.. Tale decisione trova fondamento nel comportamento processuale dell'Amministrazione resistente che, pur essendo rimasta formalmente inerte, ha manifestato, attraverso la nota prodotta in giudizio, la propria disponibilità a dare seguito all'istanza, attribuendo la pregressa omissione a un disguido nella ricezione della stessa.
Deve essere, infine, esaminata l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e la contestuale richiesta di liquidazione dei compensi professionali, presentate dal difensore della ricorrente Il Collegio ritiene sussistenti i presupposti per l'ammissione al beneficio, non apparendo le ragioni della ricorrente manifestamente infondate, come del resto confermato dall'esito del giudizio.Pertanto, la ricorrente va ammessa al patrocinio a spese dello Stato.Conseguentemente, si provvede alla liquidazione del compenso spettante al difensore, Avv. Daniele Paolella. Tenuto conto della natura e del valore della causa, nonché dell'attività difensiva svolta, il compenso viene liquidato, ai sensi degli artt. 82 e 130 del D.P.R. n. 115/2002, in complessivi € 2000,00 (duemila/00), ridotti della metà ai sensi del citato art. 130, e quindi per € 1000,00 (trecento/00), oltre accessori di legge (IVA e CPA)
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Napoli (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto:
1. Dichiara l'illegittimità del silenzio serbato dall'Agenzia delle Entrate sull'istanza di accesso del 14 ottobre 2025.
2. Dichiara l'obbligo dell'Agenzia delle Entrate di consentire alla ricorrente l'accesso, mediante estrazione di copia, a tutta la documentazione richiesta con la predetta istanza, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza.
3. Dispone che l'Amministrazione, nell'esibire la documentazione, provveda all'oscuramento dei dati personali di soggetti terzi non rilevanti ai fini della controversia tra i coniugi.
4. Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio;
5. Ammette la parte ricorrente al patrocinio a spese dello Stato;
6. Liquida in favore dell'Avv. Daniele Paolella, difensore della ricorrente, a titolo di compenso per l'attività professionale svolta, la somma di € 1000,00 (mille/00), oltre accessori di legge (IVA e CPA), con pagamento a carico dello Stato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente e controinteressata.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NT SC, Presidente
CO Vampa, Primo Referendario
BI FF, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| BI FF | NT SC |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.