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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. I, sentenza 26/01/2026, n. 141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ragusa |
| Numero : | 141 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 141/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 1, riunita in udienza il 26/02/2024 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
MIGLIORISI EMANUELE, Giudice monocratico in data 26/02/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1415/2023 depositato il 11/05/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Ragusa
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Comune di Ragusa - Corso Italia 97100 Ragusa RG
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ordine Degli Ingegneri Della Provincia Di Ragusa - 80002290882
elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29720229005855870000 TARSU/TIA 2010
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come infra riportato.
Resistente/Appellato: come infra riportato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso R.G.R. N.1415/2023 depositato l'11.05.2023, Ricorrente_1, c.f. CF_Ricorrente_1, assistito e difeso dall'Avv. Difensore_2, giusta il mandato in atti, impugna l'intimazione di pagamento n.29720229005855870/000 notificata il 12.12.2022 da Agenzia delle Entrate
Riscossione Ragusa, in relazione al mancato pagamento della cartella n.29720110006878473000 portante iscrizione a ruolo della somma di € 586,71 dovuta per RS anno 2010 Comune di Ragusa e quota iscrizione anno 2011 albo ingegneri provincia di Ragusa.
La difesa del ricorrente, nel contestare la legittimità dell'atto impugnato, eccepisce:
1.l'omessa notifica degli atti presupposti e conseguente nullità e/o illegittimità dell'intimazione di pagamento;
2.l'estinzione del diritto per prescrizione;
3.l'intervenuta decadenza del diritto alla riscossione.
Concludeva la difesa per l'annullamento dell'atto impugnato.
Il Comune di Ragusa, con la costituzione in giudizio e controdeduzioni del 05.10.2023, rilevava il proprio difetto di legittimazione passiva poiché le responsabilità in ordine alle attività di notifica contestate dal ricorrente sono riferibili solo all'Ente incaricato della riscossione.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione, con la costituzione in giudizio e controdeduzioni del 30.01.2024, rilevava il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alle eccezioni attinenti il merito della debenza tributaria e la presunta intervenuta decadenza e/o prescrizione. Rilevava altresì l'avvenuta regolare notifica della cartella presupposta all'intimazione contestata, avvenuta in data 15.12.2011 mediante deposito presso la casa comunale, per poi essere consegnata a familiare convivente
All'udienza del 26.02.2024 la controversia veniva trattata e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in composizione monocratica, sentite le parti ed esaminati gli atti della controversia, osserva: preliminarmente va rilevato il difetto di giurisdizione di questo Giudice in ordine alle somme intimate e iscritte a ruolo a titolo di quote di iscrizione all'Ordine degli Ingegneri di Ragusa. Con riguardo alle somme intimate a titolo di RS dovuta al Comune di Ragusa per l'anno 2010, l'AdER produce in questa sede copia degli atti relativi alla notifica della presupposta cartella di pagamento. Da tale documentazione in effetti si può evincere la regolare notifica, in data 18.01.2012 con l'osservanza delle procedure previste dall'art.139 cpc, della cartella di pagamento n.29720110006878473000 presupposta all'intimazione di qui contestata. Tuttavia, poiché la notifica del successivo atto, l'odierna intimazione di pagamento, è avvenuta in data 12.12.2022, anche a voler applicare il termine ordinario decennale, la prescrizione del credito può dirsi verificata.
La Corte pertanto, limitatamente alle somme intimate rientranti nella propria giurisdizione, RS
Comune di Ragusa e accessori, annulla in parte qua l'intimazione di pagamento impugnata, per intervenuta prescrizione della pretesa di natura tributaria.
Alla soccombenza segue la condanna delle controparti resistenti qui costituite al pagamento in solido delle spese di lite, liquidate come da dispositivo, in favore del ricorrente.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, limitatamente alle somme intimate rientranti nella propria giurisdizione, RS Comune di Ragusa e accessori, annulla in parte qua l'intimazione di pagamento impugnata.
Condanna in solido il Comune di Ragusa e l'AdER al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € 200,00 oltre accessori come per legge, in favore del ricorrente.
Così deciso in Ragusa il 26.02.2024
IL GIUDICE MONOCRATICO
Dr. Emanuele Migliorisi
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 1, riunita in udienza il 26/02/2024 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
MIGLIORISI EMANUELE, Giudice monocratico in data 26/02/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1415/2023 depositato il 11/05/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Ragusa
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Comune di Ragusa - Corso Italia 97100 Ragusa RG
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ordine Degli Ingegneri Della Provincia Di Ragusa - 80002290882
elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29720229005855870000 TARSU/TIA 2010
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come infra riportato.
Resistente/Appellato: come infra riportato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso R.G.R. N.1415/2023 depositato l'11.05.2023, Ricorrente_1, c.f. CF_Ricorrente_1, assistito e difeso dall'Avv. Difensore_2, giusta il mandato in atti, impugna l'intimazione di pagamento n.29720229005855870/000 notificata il 12.12.2022 da Agenzia delle Entrate
Riscossione Ragusa, in relazione al mancato pagamento della cartella n.29720110006878473000 portante iscrizione a ruolo della somma di € 586,71 dovuta per RS anno 2010 Comune di Ragusa e quota iscrizione anno 2011 albo ingegneri provincia di Ragusa.
La difesa del ricorrente, nel contestare la legittimità dell'atto impugnato, eccepisce:
1.l'omessa notifica degli atti presupposti e conseguente nullità e/o illegittimità dell'intimazione di pagamento;
2.l'estinzione del diritto per prescrizione;
3.l'intervenuta decadenza del diritto alla riscossione.
Concludeva la difesa per l'annullamento dell'atto impugnato.
Il Comune di Ragusa, con la costituzione in giudizio e controdeduzioni del 05.10.2023, rilevava il proprio difetto di legittimazione passiva poiché le responsabilità in ordine alle attività di notifica contestate dal ricorrente sono riferibili solo all'Ente incaricato della riscossione.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione, con la costituzione in giudizio e controdeduzioni del 30.01.2024, rilevava il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alle eccezioni attinenti il merito della debenza tributaria e la presunta intervenuta decadenza e/o prescrizione. Rilevava altresì l'avvenuta regolare notifica della cartella presupposta all'intimazione contestata, avvenuta in data 15.12.2011 mediante deposito presso la casa comunale, per poi essere consegnata a familiare convivente
All'udienza del 26.02.2024 la controversia veniva trattata e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in composizione monocratica, sentite le parti ed esaminati gli atti della controversia, osserva: preliminarmente va rilevato il difetto di giurisdizione di questo Giudice in ordine alle somme intimate e iscritte a ruolo a titolo di quote di iscrizione all'Ordine degli Ingegneri di Ragusa. Con riguardo alle somme intimate a titolo di RS dovuta al Comune di Ragusa per l'anno 2010, l'AdER produce in questa sede copia degli atti relativi alla notifica della presupposta cartella di pagamento. Da tale documentazione in effetti si può evincere la regolare notifica, in data 18.01.2012 con l'osservanza delle procedure previste dall'art.139 cpc, della cartella di pagamento n.29720110006878473000 presupposta all'intimazione di qui contestata. Tuttavia, poiché la notifica del successivo atto, l'odierna intimazione di pagamento, è avvenuta in data 12.12.2022, anche a voler applicare il termine ordinario decennale, la prescrizione del credito può dirsi verificata.
La Corte pertanto, limitatamente alle somme intimate rientranti nella propria giurisdizione, RS
Comune di Ragusa e accessori, annulla in parte qua l'intimazione di pagamento impugnata, per intervenuta prescrizione della pretesa di natura tributaria.
Alla soccombenza segue la condanna delle controparti resistenti qui costituite al pagamento in solido delle spese di lite, liquidate come da dispositivo, in favore del ricorrente.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, limitatamente alle somme intimate rientranti nella propria giurisdizione, RS Comune di Ragusa e accessori, annulla in parte qua l'intimazione di pagamento impugnata.
Condanna in solido il Comune di Ragusa e l'AdER al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € 200,00 oltre accessori come per legge, in favore del ricorrente.
Così deciso in Ragusa il 26.02.2024
IL GIUDICE MONOCRATICO
Dr. Emanuele Migliorisi