Sentenza 4 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 04/10/2023, n. 1102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1102 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/10/2023
N. 01102/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00638/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 638 del 2020, proposto da
GE TT, rappresentata e difesa dall'avvocato Filiberto Morelli, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Locale Taranto, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Eleonora Coletta, Giovanni Zuccaretti e Annachiara Putortì, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
nei confronti
IA PA, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Misserini, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Agnese Caprioli in Lecce, via Scarambone 56;
per l'annullamento
della delibera di D.G. n. 3071 del 16.12.2019, pubblicata all’Albo Pretorio fino al 31.12.2019, con cui è stata approvata la graduatoria finale della progressione verticale riservata ai dipendenti a tempo indeterminato del profilo di “Assistente Amministrativo” (Cat. C) per la copertura di n. 8 posti del profilo di “Collaboratore Amministrativo Professionale” (Cat. D);
del verbale n. 2 del 18.11.2019 nella parte relativa alla valutazione dei titoli presentati dalla ricorrente e dalla dott.ssa PA ad alla attribuzione del relativo punteggio;
del verbale n. 5 del 5.12.2019 nella parte in cui la Commissione ha formulato la graduatoria finale di merito collocando la dott.ssa TT al nono posto, prima dei non vincitori, con punti 43,54;
di ogni altro atto lesivo eventualmente non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Locale di Taranto e di IA PA;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 settembre 2023 il dott. Francesco Baiocco e uditi per le parti i difensori avv. F. Morelli per la parte ricorrente e avv. G. Misserini, anche in sostituzione dell'avv. A. C. Putortì, per la P.A. e per la controinteressata;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
In data 8.4.2020 GE TT proponeva ricorso straordinario al Capo dello Stato contro l’Azienda Sanitaria Locale di Taranto, chiedendo l’annullamento della delibera del D.G. n. 3071, pubblicata in data 16.12.2019, con cui veniva approvata la graduatoria finale relativa alla selezione interna riservata al personale a tempo indeterminato del profilo professionale di “Assistente Amministrativo” (Cat. C) per la copertura di n. 8 posti di “Collaboratore Amministrativo Professionale” (Cat. D) e con cui venivano dichiarati vincitori i primi 8 classificati con collocazione della ricorrente al nono posto con un totale di punti n. 43,5417. Unitamente alla delibera sopra indicata venivano altresì impugnati i verbali n. 2 e 5 della Commissione giudicatrice con cui rispettivamente venivano valutati i titoli dei concorrenti e veniva formulata la graduatoria finale di merito della procedura selettiva in argomento.
Venivano formulati i seguenti motivi di ricorso:
“Violazione dell’art. 172 del R.D. 31.8.1933 n. 1592 e dell’art. 33 della Costituzione. Violazione dell’art. 5 dell’avviso di selezione interna, allegato alla Delibera di D.G. n. 1645/2019, e dei criteri di massima di valutazione dei titoli stabiliti nel verbale n. 1 del 5.11.2019. Eccesso di potere per irragionevolezza ed arbitrarietà, erroneità dei presupposti, illogicità, contraddittorietà, travisamento dei fatti, manifesta ingiustizia.”
In data 19.5.2020 la controinteressata notificava atto di opposizione ai sensi dell’art. 10 D.P.R. n. 1199/1971, chiedendo la trasposizione del ricorso straordinario in sede giurisdizionale.
In data 19.6.2020 il ricorso veniva ritualmente trasposto in sede giurisdizionale.
In data 16.9.2020 si costitutiva in giudizio l’amministrazione resistente chiedendo l’integrale rigetto del ricorso e la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di lite.
In data 30.9.2020 si costituiva la controinteressata, parimenti instando per il rigetto del ricorso e chiedendone in via pregiudiziale l’inammissibilità ed in subordine l’infondatezza in fatto ed in diritto.
Con memoria depositata il 28.7.2023 la ricorrente, medio tempore assunta dall’amministrazione nella categoria D ed avendo pertanto conseguito la qualifica anelata, giusta stipula del contratto individuale di lavoro con decorrenza dal 16.6.2023, chiedeva l’accertamento della illegittimità dei provvedimenti impugnati, dichiarandone l’interesse ai fini risarcitori ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a.
Nell’udienza pubblica del 28.9.2023 la causa veniva trattenuta in decisione.
DIRITTO
Con i sopra esposti motivi di ricorso la ricorrente censura in primo luogo l’errata valutazione da parte della Commissione giudicatrice delle due abilitazioni professionali regolarmente dichiarate nella domanda di partecipazione ai fini della valutazione delle stesse nell’ambito della procedura selettiva di cui al presente giudizio. Trattasi in particolare dell’abilitazione all’insegnamento delle discipline giuridiche ed economiche (classe 19/A), conseguita il 27.3.2001 presso la Sovrintendenza Scolastica per la Puglia di Bari, nonché dell’abilitazione all’esercizio della professione di dottore commercialista, conseguita nella prima sessione dell’anno 2002 presso l’Università degli Studi di Lecce.
Ai predetti titoli parte ricorrente sostiene siano stati attribuiti 0,5 punti per ciascuna abilitazione in violazione dei criteri di valutazione predeterminati -stabiliti ai sensi dell’art. 5 dell’avviso di selezione interna e riportati nel verbale n. 1 del 5.11.2019 della Commissione giudicatrice- secondo cui i titoli di studio e professionali dovevano essere valutati 1 punto ciascuno.
La censura è fondata in quanto la Commissione giudicatrice, contravvenendo ai criteri di valutazione dalla stessa predeterminati nella seduta del 5.11.2019 in base alle previsioni del bando di concorso e nel ritenere evidentemente pertinenti detti titoli rispetto al profilo professionale oggetto di selezione, ha illegittimamente attribuito 0,5 punti alle predette abilitazioni professionali, valutandole come “diplomi o attestati di specializzazione” e non, come avrebbe correttamente dovuto, come “titoli di studio/professionali” (diversi da quello richiesti per l’ammissione) per i quali era prevista l’attribuzione di 1 punto per ciascun titolo fino ad un massimo di 4 punti.
Ebbene, in conformità a quanto previsto dall’art. 172 del R.D. n. 1592/1933 e come correttamente dedotto da parte ricorrente, è indubbio che i titoli in argomento costituiscano titoli professionali piuttosto che diplomi o attestati di specializzazione, non avendo valore di qualifiche accademiche ed essendo conseguiti all’esito del positivo superamento di esami di Stato con effetto abilitante.
Oltre che fondata la censura è altresì dirimente dal momento che la valutazione dei titoli, in conformità ai prefati e predeterminati criteri, comporta l’attribuzione alla ricorrente di un ulteriore punto rispetto a quello riportato in sede di approvazione della graduatoria finale di merito con conseguente collocazione della stessa all’ottava posizione con un punteggio di 44,5417 (contro i 44,5167 punti della controinteressata) e dunque tra i vincitori della procedura selettiva in oggetto.
Per le ragioni sopra esposte il ricorso è fondato e va, dunque, accolto, sussistendone l’interesse della parte ricorrente ai fini risarcitori.
Premesso quanto sopra, in virtù del criterio della soccombenza il Collegio condanna l’amministrazione resistente alla rifusione delle spese di lite nei confronti della ricorrente, nella misura indicata in dispositivo.
Sussistono, invece, giusti motivi per compensare le spese di lite con la controinteressata anche in considerazione della circostanza per cui l’interesse all’accoglimento del ricorso sussiste ai soli fini risarcitori.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto dichiara l’illegittimità degli atti impugnati ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a.
Condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite da liquidarsi in euro 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato a favore di parte ricorrente. Compensa le spese di lite con la controinteressata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 28 settembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Nino Dello Preite, Presidente FF
Paolo Fusaro, Referendario
Francesco Baiocco, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Baiocco | Nino Dello Preite |
IL SEGRETARIO